Penale

Wednesday 17 May 2006

Sentenza patteggiata e condizioni per ottenere la riabilitazione

Sentenza patteggiata e condizioni per ottenere la riabilitazione

Cassazione Sezione prima penale sentenza 12 aprile-10 maggio 2006, n. 16025

Presidente Chieffi Relatore Santacroce

Osserva

1. Con ordinanza del 26 ottobre 2005, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso dichiarava Pepe Vincenzo riabilitato in ordine alla condanna definitiva a mesi cinque e giorni venti di reclusione inflittagli il 26 novembre 1993 dal tribunale della stessa città per falsità ideologica continuata ai sensi dellarticolo 444 Cpp, sul rilievo che il condannato aveva offerto prove effettive e costanti di buona condotta, non avendo riportato altre condanne e non avendo procedimenti penali in corso, e svolgendo unabituale attività lavorativa.

Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello del Molise, deducendo, sotto il profilo della violazione dellarticolo 179 ult. comma n. 2 Cp, che il condannato non aveva effettuato il risarcimento del danno alle persone offese e che la natura della sentenza (di patteggiamento) non rilevava ai fini della soddisfazione del risarcimento del danno.

II. Il ricorso è fondato.

Lordinanza impugnata ha concesso la riabilitazione al Pepe nel presupposto che ladempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, indicato come condizione essenziale della riabilitazione dallarticolo 179 comma 4 n. 2, Cp, non è richiesto in presenza di una c.d. sentenza di patteggiamento, dal momento che in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile [arg. ex articolo 444 comma 2 Cpp, sostituto dellarticolo 32 legge 479/99], sicché egli non può procedere a quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, ad adottare statuizioni che presuppongono una decisione del giudice civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile» (Cassazione, Sezione quarta, 2/2002, Pm e Pc c. DUbaldi, rv. 215854).

È però evidente lequivoco in cui è incorso il tribunale di sorveglianza di Campobasso, che ha confuso e sovrapposto un istituto di diritto penale sostanziale qualé la riabilitazione con la scelta del legislatore di assegnare alla sentenza di patteggiamento la peculiare natura di non esigere un accertamento positivo della responsabilità penale. Il patteggiamento è infatti una partita a due che si gioca tra il Pm e limputato, alla quale il danneggiato dal reato non può intervenire, né per esercitare in quella sede lazione risarcitoria, né per opporsi a una definizione anticipata del processo. Con lulteriore effetto che, quandanche nel precedente corso del processo egli si fosse costituito parte civile, il sopravvenuto accordo delle parti in ordine allapplicazione della pena, lo costringerebbe ad abbandonate la sede penale per far valete la propria pretesa davanti al giudice civile.

Nel procedimento speciale disciplinato dallarticolo 444 Cpp, insomma, è preclusa lazione civile per il risarcimento del danno, e ciò, come bene è stato detto, per il carattere incompleto del tipo di accertamento richiesto, che non consente di accertare la responsabilità dellimputato nemmeno sotto il profilo della sua responsabilità civile per leventuale danno cagionato dal reato, in deroga al principio generale enunciato dallarticolo 185 comma 1 Cp.

La peculiarità della natura della sentenza di patteggiamento non ha niente a che vedere tuttavia con ladempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato che, con specifico riferimento allinvocata riabilitazione, ha valore dimostrativo dellemendo del condannato (Cassazione, Sezione sesta, 1147/00), salvo che egli dimostri limpossibilità di adempiere: dimostrazione che deve basarsi peraltro su elementi oggettivi (Cassazione, Sezione prima, 3002/99).

Ne deriva che, in tema di riabilitazione, indipendentemente dalla natura della sentenza emesso (che, peraltro, in caso di patteggiamento, è equiparata a una sentenza di condanna e, quindi, ha unefficacia extraprocedimentale), il tribunale di sorveglianza è tenuto ad accertare, anche in relazione alla tipologia del reato per il quale è intervenuta condanna, so il condannato che chiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare per quanto è possibile tutto le conseguenze di ordine civile che sono derivate dalla sua condotta criminosa, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata ‑come nella vicenda de qua ‑ la costituzione di parte civile (Cassazione, Sezione quinta, 6445/98; Id., Sezione, 2942/98).

Non può non farai rilevare in ogni caso che larticolo 178 Cp statuisce espressamente che la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, esprimendo un contenuto dispositivo sostanzialmente analogo a quello dellarticolo 445 comma 2 ultima parte Cpp, che, dopo aver previsto lestinzione del reato so nel termine di cinque anni (in caso di delitto) o di due anni (in caso di contravvenzione) dalla sentenza di patteggiamento, limputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, dispone: in questo caso si estingue ogni effetto penale ….

Leliminazione di ogni effetto penale della condanna, che consegue alla riabilitazione, insomma, è perfettamente equivalente a quellestinzione di ogni effetto penale che consegue allavvenuta estinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. La riabilitazione estingue altresì le pene accessorie, che peraltro non possono essere comminato con la sentenza applicativa della pena concordata (articolo 445 comma 1 Cpp) Come dire che la riabilitazione nulla aggiunge sul piano formale e sostanziale ai benefici che conseguono allavvenuto decorso dei termini per lestinzione del reato nei procedimento speciale disciplinato dallarticolo 444 Cpp (così Cassazione, Sezione prima, 534/99, Martellini, in Cassazione pen. mass. ann., 1999, n. 1847, p. 3513, secondo cui la riabilitazione non opera quando la pena sia stata applicata a seguito di sentenza di patteggiamento, perché leliminazione di ogni effetto penale che ad esso consegue è in tutto equivalente a quella conseguente allestinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il che non significa che, in presenza di una sentenza di patteggiamento, manchi un interesse del condannato e chiedere la riabilitazione prima che sia decorso il termine previsto dallarticolo 445 comma 2 Cpp per lestinzione del delitto, che è di cinque anni. Occorre infatti tener presente che, ai sensi dellarticolo 179 Cp, così come modificato dallarticolo 3 comma 1 lettera a) legge 145/04, il termine minimo per chiedere la riabilitazione è di almeno tre anni decorrenti dal giorno in cui la pene principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta. Ne deriva che, anche in presenza di una sentenza di patteggiamento, il condannato potrebbe avere interesse ad ottenere la riabilitazione prima che maturi il termine di cinque anni previsto dallarticolo 445 comma 2 dello stesso codice di rito per lestinzione del delitto.

Lordinanza impugnata deve essere quindi annullata e gli atti rinviati per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Campobasso, il quale dovrà accertare se il condannato abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero se il reato ascritto al richiedente e oggetto del patteggiamento sia stato dichiarato estinto ai sensi e per gli effetti stabiliti dallarticolo 445 comma 2 Cpp e se, quindi, egli abbia ancora interesse a chiedere la riabilitazione.

PQM

Visti gli articoli 606, 623 Cpp annulla lordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.