Civile

Friday 07 May 2004

Secondo la Cassazione il lodo arbitrale può fondarsi su un giudizio equitativo. Cassazione -Sezione prima civile – Sentenza 8 aprile 2004, n. 6931

Secondo la Cassazione il lodo arbitrale può fondarsi su un giudizio equitativo

Cassazione -Sezione prima civile – Sentenza 8 aprile 2004, n. 6931

(Presidente Saggio – Relatore Genovese)

Svolgimento del processo

1. L’impresa C.N. (d’ora in avanti solo Impresa C.) chiedeva la costituzione del Collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie insorte con il Comune di Messina, in relazione al contratto d’appalto 1337/81, relativo ai lavori di costruzione di una scuola elementare nel villaggio Gesso di Messina. Con tale domanda chiedeva la condanna dell’ente locale al pagamento di varie somme a titolo di inadempimento contrattuale, risarcimento del danno, pagamento delle spese del procedimento.

2. Il Collegio arbitrale, regolarmente costituitosi, decidendo secondo diritto, emetteva il lodo in data 15 giugno 1996, con i quale accoglieva parzialmente le richieste dell’appaltatore e condannava il Comune di Messina al pagamento di alcune somme di danaro (lire 20.656.000, per partite eseguite e non contabilizzate e per approvvigionamento idrico; lire 51.273.000, a titolo di risarcimento dei danni per il prolungamento dei tempi degli atti finali; lire 209.545.000, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali per la rescissione contrattuale operata dall’amministrazione; lire 4 milioni, per spese e onorari di difesa, pari ai due terzi del complessivo importo, compensato il resto).

3. Il Comune impugnava il lodo davanti alla Corte d’appello di Messina chiedendone la nullità nella parte impugnata ovvero la declaratoria di inammissibilità, improponibilità ed infondatezza delle domande, con vittoria di spese anche relative al funzionamento del collegio arbitrale.

4. La Corte d’appello, con sentenza 489/00, rigettava sia la domanda del Comune che quella incidentale dell’Impresa C. e condannava il primo al pagamento di metà delle spese sostenute dalla seconda.

5. Contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’ente locale, facendo valere due mezzi.

L’impresa C. ha replicato con controricorso e con ricorso incidentale, quest’ultimo affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta: omessa, insufficiente ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex articolo 360, n. 5, Cpc; violazione e falsa applicazione dell’articolo 829 Cpc e dell’articolo 9 della legge regionale Sicilia 21/1973, in relazione all’articolo 360 n. 3 Cpc) il Comune, premesso che nel contratto d’appalto stipulato tra le parti, contenente il rinvio al capitolato generale del Comune di Messina (che si rimette, in quanto non previsto diversamente, alle norme del Rd 350/1895 e all’annesso capitolato generale per le opere del ministero dei Lavori pubblici di cui al Dm 28 maggio 1895), deduce che la Corte avrebbe errato nel non esaminare il merito della vicenda ritenendo, tale aspetto, assorbito dall’accoglimento dell’eccezione preliminare di inoppugnabilità del lodo arbitrale, in base al precedente giurisprudenziale della Cassazione secondo il quale il richiamo alle norme del capitolato generale d’appalto di cui al Dm 28 maggio 1895, richiamate nel contratto d’appalto stipulato con un ente pubblico (diverso dallo Stato) assumono portata e natura negoziale e sarebbero efficaci anche dopo l’entrata in vigore del nuovo capitolato generale di cui al Dpr 1063/62, con la conseguente esclusione – in base alla perdurante efficacia dell’articolo 49 di tale Dm – dell’impugnabilità del lodo per errores in iudicando.

Secondo il ricorrente, tale richiamo avrebbe solo valore ricognitivo, non contrattuale e, pertanto, non potrebbe essere inteso come clausola limitativa della impugnabilità del lodo, ai sensi dell’articolo 829 Cpc.

Inoltre, per il Comune di Messina opererebbe l’articolo 9 della legge regionale siciliana 21/1973, che imporrebbe, al caso in esame, l’obbligatoria applicazione delle regole contenute nel Capitolato generale del 1962 e, dunque, l’assenza di limiti all’impugnazione del lodo.

Infine, con riguardo alla parte della motivazione con la quale la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione di nullità perché le censure si sarebbero limitate ad una critica al merito della ricostruzione della volontà contrattuale operata dagli arbitri, il ricorrente osserva che – al contrario – egli avrebbe «puntualmente ed esplicitamente indicato le norme di diritto che si assumevano violate».

2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale si duole dell’omessa, insufficiente ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex articolo 360 n. 5, Cpc, e della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’articolo 360 n. 3 Cpc) il Comune deduce che la sentenza della Corte d’appello non avrebbe esaminato minimamente la questione relativa alla sussistenza e alla quantificazione del danno, effettuata dal collegio arbitrale con criterio equitativo e non secondo diritto, come gli stessi sarebbero stati obbligati a fare. Posto che gli arbitri dovevano decidere secondo diritto e non secondo equità (sul punto difetterebbe ogni contestazione da parte dell’Impresa C.), la sentenza sarebbe censurabile sia per violazione di diritto che per vizi della motivazione.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale (con il quale si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 829 ultimo comma, Cpc, in relazione all’articolo 360 primo comma, n. 5, Cpc), il signor C. deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare l’impugnazione incidentale del lodo arbitrale, proposta, con carattere di specificità, in riferimento all’omessa pronuncia da parte degli arbitri circa il calcolo e la liquidazione degli interessi convenzionali (al tasso bancario) relativi alle somme liquidate.

4. Va premesso che la sentenza della Corte territoriale contiene due rationes decidendi: una, relativa al fatto che le parti non avrebbero potuto impugnare il lodo per vizi diversi da quelli in procedendo perché il contratto di appalto, rinviando al capitolato generale del Comune di Messina, avrebbe dato regolazione ala materia attraverso il richiamo all’articolo 49 del Dm 28 maggio 1895, richiamato in quell’atto normativo generale, piuttosto che al Capitolato di cui al Dpr 1063/62; l’altra, relativa ai contenuti concreti e specifici delle motivazioni del rigetto dell’impugnativa proposta dal Comune.

Ma, in riferimento a tutte le doglianze riferibili alle due suddette rationes, il ricorso principale si appalesa infondato e dev’essere rigettato.

4.1. La prima parte del primo motivo, attiene alla prima delle due rationes decidendi sulle quali riposa la sentenza della Corte territoriale (quella riguardante la preclusione dell’impugnazione del lodo per vizi diversi da quelli in procedendo) ed è costituita dal rilievo critico secondo il quale, nella specie, non ci sarebbe stato posto per il Dm del 1895 ma si sarebbe dovuto applicare il Capitolato generale per le opere pubbliche di cui al Dpr 1063/62, in ragione del richiamo operato dall’articolo 9 della legge regionale siciliana 21/1973, il quale fa espresso ed obbligatorio richiamo del Capitolato generale del 1962.

Tale doglianza però, pur essendo astrattamente fondata nel merito poiché è vero che:

a) l’articolo 49, secondo comma, del Dm 28 maggio 1895, il quale prevede che «la sentenza arbitrale non sarà soggetta né ad appello né a ricorso per cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunziano», nell’interpretazione della Corte di cassazione (sentenze 188/62, 1298/65, 5145/77, 965/79), equivale a una rinunzia dell’impugnativa del lodo limitata a far valere i soli vizi in iudicando; b) l’articolo 9 della legge regionale siciliana 21/1973 impone anche agli enti locali siciliani l’applicazione obbligatoria del capitolato generale approvato con Dpr 1063/62 e perciò esso è strumento idoneo a operare (come ha operato) una inserzione automatica di clausole, anche in sostituzione della clausola difforme apposta dalle parti, ai sensi dell’articolo 1339 Cc, in tutti di contratti stipulati, dai soggetti che – come il Comune di Messina – quella previsione era tenuto ad osservare, successivamente all’entrata in vigore della detta legge non è idonea a scalfire l’impugnata decisione, che si regge anche su altra e diversa ratio decidendi, esplicitata dalla sentenza censurata proprio sulla base (e in previsione) della diversa conclusione cui questa Corte fosse approdata, ritenendo applicabile al rapporto contrattuale de qua la più recente (delle due invocate) disciplinate dagli appalti pubblici.

La sentenza, infatti, contiene – come giù si è accennato – una motivazione del rigetto dell’impugnativa proposta dal Comune consistente nel fatto che questo avrebbe in concreto mirato solo ad ottenere un riesame del merito delle questioni decise dagli arbitri, con una valutazione ulteriore rispetto quella data da costoro.

Con l’odierno ricorso principale, invece, il Comune domanda a questa Corte una revisione di tale giudizio e, a tal uopo, arma (impropriamente) l’atto introduttivo finanche della riproduzione (nella sua prima parte) di quello a suo tempo proposto in sede di impugnazione, davanti alla Corte territoriale, onde permetterne una diretta verifica dei suoi contenuti, senza neppure scomodare questo Collegio dall’accesso agli atti di causa (come pure non solo è consentito, ma è doveroso verificare, per la natura del lamentato vizio, costituito da un error in procedendo).

Ma tale richiesta è destituita di ogni pregio.

L’esame di tale atto d’impugnazione del lodo mostra che il Comune ricorrente si è diffuso in una polemica riguardante le argomentazioni e le volizioni contenute nella decisione arbitrale senza l’idonea critica riguardante le ragioni giuridiche per pervenire ad una declaratoria di nullità del lodo.

Le ragioni critiche ivi contenute, corrispondenti a quelle successivamente sviluppate dalla parte e riproposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, lungi dall’essere vere e proprie quaestiones iuris – ossia una pluralità di thema decidendum caratterizzati da una premessa in fatto, da una questione giuridica sottoposta agli arbitri, dalla decisione da questi adottata, dall’errore di diritto commesso da costoro nel rendere tale decisione e dalle opposte e diverse ragioni che avrebbero correttamente dovuto ispirare l’altra e diversa decisione (quella considerata corretta) – sono consistite semplicemente in osservazioni critiche al lodo, prive di un ordine, anche se non corrispondente a questa corretta sequenza propositiva, comunque tale da permettere un giudizio rescindente. Bene perciò è stato detto (da Cassazione 6194/96) che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica limitata, nei limiti di cui all’articolo 829 Cpc (Cassazione 12165/00), trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi (come prescritta per il ricorso per cassazione), in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fato che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall’articolo 829 Cpc. Ciò, ovviamente, non significa che sia assolutamente necessario che l’impugnazione contenga l’indicazione specifica delle disposizioni di legge in tesi violate (Cassazione 5370/97), ma è necessario che dal complesso del ricorso risulti quale sia stata la norma (o regola giuridica) violata dagli arbitri, anche se priva della sua (esatta) denominazione, ovvero il principio di diritto che si assume violato, il cui onere di identificazione compete a colui che impugna il lodo arbitrale (Cassazione 5358/99).

Inoltre, la proposizione della critica alla decisione arbitrale deve seguire il principio della formalizzazione dei motivi specifici di impugnazione, contenuti nell’atto introduttivo, con la conseguenza che il giudice non può prendere in esame altro rispetto a quello che, correttamente, è stato contenuto dell’atto introduttivo dell’impugnazione (Cassazione 12165/00).

Dal difetto di specificità delle ragioni d’impugnazione del lodo, la Corte d’appello di Messina ha fatto conseguire il rigetto dell’impugnazione proposta dai ricorrenti.

Alla critica infondata di tale decisione (che pure avrebbe dovuto portare, formalmente, all’inammissibilità dell’impugnativa) consegue il suo rigetto.

4.2. Non diverso tenore, e destino, ha il secondo motivo del ricorso principale.

Infatti, da un lato, alcuna critica specifica è stata rivolta a quelle parti del lodo riguardanti l’accertamento dell’esistenza di un danno (id est: la violazione dei principi giuridici riguardanti i criteri di accertamento dell’an), operato dagli arbitri in base alle affermate responsabilità del Comune e, da un altro, la sentenza della Corte d’appello ha affermato che il lodo suppone, sia pure implicitamente, l’impossibilità (o la grande difficoltà) di un accertamento del quantum di esso, di qui il legittimo ricorso al criterio equitativo. Ma neppure tale aspetto della motivazione della sentenza viene adeguatamente criticato, se non genericamente; né il ricorrente dice perché tale motivazione sarebbe insufficiente. Tanto più che, avendo le parti concordemente e pacificamente fatto riferimento alla natura rituale del lodo ed all’applicazione delle regole processuali civili attualmente vigenti per la risoluzione della loro vertenza, vanno richiamati al riguardo i principi giurisprudenziali di questa Corte in tema di accertamento e liquidazione del danno. A termini di essi, infatti, il giudice può addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell’ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l’impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell’ipotesi di notevole difficoltà di compiere una precisa quantificazione (Cassazione 10271/02). Qualora la peculiare natura del pregiudizio lamentato dall’attore (e ritenuto esistente, sotto il profilo dell’an debeatur, dal giudice di merito) renda impervia ovvero impossibile la prova concreta del suo preciso ammontare, è legittimo e doveroso il ricorso ad un’autonoma valutazione equitativa del danno (Cassazione 13469/02).

Orbene, nel caso di specie, il ricorso non contiene alcuna critica ai presupposti di tale valutazione equitativa operata dal collegio arbitrale e, in particolare, all’impossibilità di un diverso suo apprezzamento.

5. Non diversa è l’argomentazione del ricorso incidentale né, alla luce di quanto già affermato, la sua sorte.

L’impugnativa riguardante il mancato calcolo e l’omessa liquidazione degli interessi, da parte degli arbitri, che il ricorrente assume doverosi liquidare in base ad una convenzione, non meglio specificata né individuale d’ufficio, che rendeva doveroso il calcolo e la liquidazione in misura ulteriore rispetto alle somme – di cui è stato dichiarato creditore il ricorrente incidentale – rivalutate ed attualizzate, secondo la motivazione della sentenza della Corte territoriale, è difettosa per un doppio ordine di ragioni; sia perché di essa la Corte ha già tenuto correttamente conto nel respingerla; sia perché essa non specifica l’ipotetica censura ulteriore al ragionamento della Corte.

Anche tale doglianza dev’essere dunque rigettata.

6. Nelle circostanze e nei fatti narrati, sussistono giusti motivi per compensare le spese di questa fase.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma l’11 novembre 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA L’8 aprile 2004.