Civile

Friday 07 April 2006

Se la neve blocca i voli l’ aereoporto deve risarcire i danni ai passeggeri.

Se la neve blocca i voli laereoporto deve risarcire i danni ai passeggeri.

Cassazione Sezione terza civile sentenza 12 dicembre 2005-6 aprile 2006, n. 8075

Presidente Vittoria Relatore Bisogni

Pm Golia difforme Ricorrente Sea Esercizi Aeroportuali Spa Controricorrente Zamperetti

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23 gennaio 2001 il signor Giorgio Maria Zaperetti conveniva in giudizio davanti al GdP di Milano le società Sea, Società per azioni Esercizi Aeroportuali, e Srilankan Airlines Limited per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dei disservizi verificatisi nei giorni 25 e 26 dicembre 2000 nellaeroporto della Malpensa e che avevano portato alla cancellazione del suo volo con destinazione finale le isole Maldive dove aveva programmato di passare una settimana di vacanze natalizie. A seguito di tali disservizi il signor Zamperetti aveva raggiunto con due giorni di ritardo la meta delle sue vacanze e aveva dovuto sopportare lunghe attese nellaeroporto.

Si costituiva la Sea rilevando che i disservizi erano stati causati da una nevicata eccezionale che aveva impedito il normale andamento di arrivi e partenze presso laeroporto della Malpensa.

Con sentenza del 10 aprile-8 maggio 2002 il GdP di Milano rigettava la domanda del signor Zamperetti nei confronti della Srilankan Airlines e accoglieva la domanda nei confronti della Sea condannandola al pagamento di 300 euro oltre alle spese processuali (pari a 500 euro comprensivi di Iva e Cpa). Il GdP, dopo avere qualificato la domanda nei confronti della Sea come domanda di risarcimento danni ex articolo 2043 Cc, riteneva ascrivibile la cancellazione del volo esclusivamente alla responsabilità della Sea in quanto le piste erano state sgomberate dalla neve con molto ritardo rendendo per molte ore impossibile latterraggio e il decollo degli aerei. In particolare laereo della Srlinkan, cui era stata negata dallEnac lautorizzazione allatterraggio era stato fatto partire da Roma Fiumicino. La Compagnia Srliankan aveva messo a disposizione dei passeggeri in partenza dalla Malpensa un pullman diretto allaeroporto romano ma il signor Zamperetti si era rifiutato di usufruire di tale servizio e aveva preferito partire il giorno successivo. In considerazione di tale svolgimento dei fatti il GdP liquidava il danno, in via equitativa, nella somma sopra indicata imputandolo al parziale mancato godimento della vacanza e allo stress per la forzata permanenza nellaeroporto senza notizie e assistenza.

Contro la decisione del GdP milanese ricorre per cassazione la Sea deducendo:

1. la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dellarticolo 112 Cpc (articolo 360 n. 4 Cpc);

2. linesistenza della motivazione (articolo 360 n. 4 Cpc);

3. la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

La Sea nella sue difese dichiara che, pur ritenendo che la sentenza debba essere appellata, propone contemporaneamente allappello anche il ricorso per cassazione per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nel caso in cui il giudice di appello ritenga che la controversia sia stata decisa dal GdP secondo equità.

Si difende con controricorso il signor Zamperetti e rileva che la sentenza del GdP è effettivamente ricorribile per cassazione essendo stata pronunciata secondo equità e rileva a tal fine di avere dichiarato espressamente nelle conclusioni di volere un giudizio di equità «onde la successiva precisazione del quantum di lire 1.914.000, entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, deve essere letta (alla luce del principio di non contraddizione) come una richiesta a provvedere entro i limiti della competenza per valore secondo equità, cioè entro il valore di 2 milioni di lire».

La Sea ha depositato memoria ex articolo 370 del Cpc.

Motivi della decisione

La decisione del GdP non può ritenersi emessa secondo equità. Oltre a non risultare richiesta, la pronuncia secondo equità non era infatti consentita al giudice di primo grado perché il valore della domanda eccedeva il limite di due milioni di lire previsto, allepoca, dallarticolo 113 comma 2 del Cpc. La quantificazione del valore della domanda cui bisogna riferirsi è quella indicata dallattore nellatto di citazione. Tale quantificazione è stata riprodotta nelle conclusioni trascritte nella sentenza del GdP che qui si riportano: «condannare le società convenute in solido al risarcimento dei danni subiti e quantificati nella somma di lire 1.914.000 o in quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa o che, valutata anche invia equitativa, sarà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento degli interessi anche anatocistici e rivalutazione, il tutto nei limiti della competenza per valore degli GdP, nonché al pagamento delle spese di giudizio». Da queste conclusioni si ricava che il signor Zamperetti non limitò la sua domanda, al fine di far pronunciare il giudice secondo equità, entro il valore massimo di due milioni di lire, ma limitò semplicemente la domanda entro il limite di competenza per valore del GdP (cfr. Cassazione, Sezione terza civile 899/05). Ne consegue che la sentenza emessa dal GdP, per il combinato disposto degli articoli 113 e 339 del Cpc e impugnabile con lappello e non col il ricorso per cassazione, senza che assuma rilievo la riduzione della richiesta di condanna eventualmente operata dallattore in sede di precisazione delle conclusioni (riduzione che è comunque smentita dal tenore delle conclusioni riportate nella sentenza), in quanto il momento determinante ai fini della competenza è quello della proposizione della domanda (cfr. Cassazione, Sezione terza civile 14586/05).

Va pertanto dichiarata linammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 500 di cui 100 per spese generali e accessori di legge.