Penale

Wednesday 06 July 2005

Se la musica è ad un volume troppo elevato è legittimo il sequestro dell’ impianto di amplificazione Cassazione – Sezione prima penale(cc) -sentenza 3 giugno – 4 luglio 2005, n. 24664

Se la musica è ad un volume troppo elevato è legittimo il sequestro dellimpianto di amplificazione

Cassazione Sezione prima penale(cc) sentenza 3 giugno 4 luglio 2005, n. 24664

Presidente Torquato relatore Vancheri

Ricorrente Greco

In fatto e in diritto

Con ordinanza del 17 settembre 2004 il tribunale del riesame di Lecce, pronunciandosi ai sensi dellarticolo 324 Cpp, annullava parzialmente il decreto emesso il 10 agosto 2004 dal Gip in sede, con cui era stato ordinato il sequestro preventivo durgenza dellintero locale adibito a discoteca, denominata Caporais, e del relativo impianto di amplificazione in essa utilizzato, disponendo la restituzione dei locali al titolare Greco Rocco, indagato per il reato di disturbo del riposto e delle occupazioni delle persone, di cui al primo comma dellarticolo 659 Cp, e mantenendo fermo il sequestro limitatamente al predetto impianto di amplificazione.

Il Tribunale, dopo aver premesso che analogo sequestro di altro impianto di amplificazione, installato nella medesima discoteca, era stato disposto con decreto 29 luglio 2004 del Gip in sede, ha osservato che il nuovo provvedimento adottato dopo che, a seguito di un accesso in loco eseguito dai carabinieri, allertati dalle telefonate di protesta di numerosi cittadini abitanti nella zona, era stata rilevata  la diffusione, in ora notturna, di emissioni sonore che presumibilmente superavano i limiti della normale tollerabilità ed apparivano obiettivamente idonee a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone era stato legittimamente emesso, perché nella specie doveva ritenersi sussistente il fumus commissi delicti, ed il bene sottoposto a sequestro era stato chiaramente pertinente allipotesi accusatoria contestata.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore il Greco, lamentando, con un unica ed articolata censura, violazione di legge e illogicità di motivazione, in ordine alla affermazione della sussistenza del fumus commissi delicti, in quanto il provvedimento di sequestro non era basato su elementi concreti, bensì su una semplice astratta supposizione, ed anche perché il tribunale del riesame, da un canto, non aveva tenuto conto del fatto che la condotta rilevata non rientrava comunque nella ipotesi di cui al primo comma dellarticolo 659 Cp per la cui sussistenza è necessario lobiettivo superamento dei limiti della normale tollerabilità, tale da recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone ma,semmai, in quella di cui al secondo comma del medesimo articolo 659, depenalizzata perché punita con sanzione amministrativa, e, dallaltro, era venuto meno alla sua funzione di controllo, valorizzando soltanto generiche e non meglio precisate lamentele telefoniche, provenienti da fonti non identificate.

Le deduzioni del ricorrente sono prive di pregio e, pertanto, il ricorso va respinto.

Ed invero nella specie, come esattamente ritenuto dal tribunale del riesame, erano ravvisabili entrambi i presupposti richiesti dalla legge per la emissione del decreto di sequestro probatorio, e cioè sia il fumus commissi delicti, sia il rapporto di pertinenzialità tra il reato ipotizzato e le cose sottoposte a sequestro.

Sotto il primo profilo, la relazione di servizio dei carabinieri di Gallipoli, che avevano effettuato un accesso sul posto, conteneva certamente una notizia di reato, dato che vi si riferiva delle proteste di numerosi cittadini, i quali avevano telefonicamente allertato i tutori dellordine, segnalando che il livello delle emissioni sonore provenienti dalla discoteca gestita dallindagato era talmente elevato da arrecare disturbo al riposto e alle occupazioni delle persone, secondo quanto previsto dal primo comma dellarticolo 659 Cp, a nulla rilevando che in tale relazione non si facesse esplicita menzione delle generalità delle persone che avevano fatto la segnalazione.

Senza pregiudicare le valutazioni riservate al giudice di merito, va chiarito, in linea di principio ed in astratto, che le due ipotesi dellarticolo 659 Cp costituiscono distinti titoli di reato, con conseguente configurabilità del concorso formale tra le due norme. In particolare, labuso previsto dal secondo comma è quello costituito da una violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dellautorità che disciplinano lesercizio della professione o del mestiere fisiologicamente rumoroso; mentre labuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone,rientra nella previsione del primo comma dellarticolo 659 Cp, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono e, quindi, anche nel caso in cui labuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, che, oltre a superare i limiti prescritti dalla legge, leda concretamente anche il bene della pubblica quiete che la norma intende tutelare (si veda,ad esempio, Cassazione, Sezione prima, sentenza 382/99, Piccioni; e più recentemente, sotto un profilo diverso, Sezione prima, sentenza 25103/04, amato; Sezione prima, sentenza 32468/04, Gravio ed altri ecc.).

Ora, una volta che il giudice del riesame abbia stabilito lastratta configurabilità di un certo tipo di reato, è inibita al medesimo la possibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza, spettandogli soltanto un controllo di legalità, sia pure nellambito delle indicazioni di fatto offerte dal Pm. Laccertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere lipotesi formulata in quella tipica (vedi Cassazione, Su, sentenza 23/1997, Bassi).

Non ha senso, quindi, come fa il ricorrente, dolersi del fatto che il giudice del riesame avrebbe dovuto indicare gli elementi in base ai quali aveva ritenuto configurabile in concreto il reato di disturbo del riposto e delle occupazioni delle persone di cui al primo comma dellarticolo 659 Cp e la possibilità di sussumere la fattispecie concreta in quella astratta, perché proprio a tali principi il tribunale di Lecce si è puntualmente richiamato.

Quanto al nesso di pertinenzialità , è più che evidente che, dal momento che le emissioni sonore, ritenute idonee a turbare la pubblica quiete, provenivano dallimpianto di amplificazione installato nei locali della discoteca gestita dallindagato, solo la sottoposizione a sequestro preventivo di tale impianto avrebbe potuto impedire la protrazione dellattività ritenuta illecita, secondo quanto previsto dallarticolo 321 Cpp.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.