Civile

Tuesday 04 February 2003

Se il voto di laurea è ingiusto si profila un danno risarcibile per la perdita di chance. Un’ interessante decisione del Tribunale di Bologna.

Se il voto di laurea è ingiusto si profila un danno risarcibile per la “perdita di chance”. Un’interessante decisione del Tribunale di Bologna

Sentenza.

Giudice Unico: Bianca Maria Gaudioso
Attore: Isabella Zama [Avv. Alessandro Malipiero – Avv. Andrea Corinaldesi]
Convenuto: Università degli Studi di Bologna [Avvocatura dello Stato]

Il procuratore dell’attrice chiede e conclude:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Bologna respinta ogni istanza contraria accogliere le seguenti conclusioni:

– condannare l’Università degli Studi di Bologna, in persona del Magnifico Rettore p.t., a risarcire alla Dott. Zama Isabella tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti di cui è causa dovuti alla perdita di “capacità di concorrenza”, da valutarsi in Euro 120.000 (centoventimila) o nella diversa maggiore o minore somma che sarà stimata anche secondo equità;

– condannare l’Università degli Studi di Bologna, in persona del Magnifico Rettore p.t., a risarcire la Dott. Zama per il maggior patrimoniale subito in seguito al ritardo con cui la stessa Università ha eseguito la sentenza del T.A.R. n. 212/99, privando l’attrice di qualsiasi titolo e quindi di qualsiasi opportunità lavorativa per ten undici mesi, danno da valutarsi in Euro 50.000 (cinquantamila) o nella diversa maggiore o minore somma che sarà stimata anche secondo equità;

– condannare l’Università degli Studi di Bologna, in persona del Magnifico Rettore p.t., a risarcire la Dott. Zama per il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all’onere e dalla lesione del diritto all’immagine nonché dal pregiudizio di tipo esistenziale subito dall’attrice, anche ex art. 2043, da valutarsi nella somma di Euro 120.000 (centoventimila) o nella diversa maggiore o minore somma che sarà stimata anche secondo equità.

Con vittoria di spese competenze ed onorari”.

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

“Voglia il Tribunale adito respingere la domanda dell’ attrice, siccome inammissibile, ovvero affetta da nullità per i motivi illustrati nella comparsa di risposta, e, nel merito, per infondatezza, in particolare, voglia respingere la richiesta risarcitoria in ordine al quantum del danno, stante il difetto di prove. Vinte le spese”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato, Isabella Zama conveniva in giudizio l’Università degli Studi di Bologna, in persona del Magnifico Rettore, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del punteggio attribuitole dalla Commissione di laurea della Facoltà di lettere e filosofia.

Esponeva l’attrice che, dopo aver ultimato gli esami di profitto nella primavera del 1991, vantando un curriculum esemplare, aveva chiesto ed ottenuto dal Prof. Geraci, docente di storia romana, l’assegnazione della tesi di laurea il cui lavoro di ricerca aveva subito un’interruzione a causa del matrimonio e di due gravidanze, ed era ripreso all’inizio del 1993, per essere finalmente ultimato nell’ottobre del 1994.

La domanda di laurea era stata, quindi, presentata in Segreteria il 10/2/95 e la data di discussione veniva fissata il 21/2/95. L’attrice proseguiva lamentando che all’esito della discussione, davanti ad una Commissione di sette membri, nel corso della quale il relatore Prof. Geraci e la correlatrice Prof.ssa Criscuolo le avevano contestato errori di batti tura e di merito, le era stato assegnato il punteggio di 90/110, di venti punti inferiore alla media curriculare.

Avverso tale provvedimento l’attrice aveva presentato ricorso al TAR Emilia-Romagna, denunciando l’ illegittimità sia della motivazione relativa al punteggio di 90/110 a fronte di un punteggio medio curriculare di 109,5 su 110, sia per violazione dell’art. 42 del Regolamento degli studenti, che consente la composizione della Commissione ridotta a sette membri solo in caso di necessità.

II TAR, con sentenza n. 212/1999, notificata all’Università di Bologna in data 9/6/99, aveva accolto il ricorso ed annullato il di eseguire la sentenza. In esecuzione della predetta sentenza era stata nuovamente convocata la commissione di laurea i cui membri, sempre in numero di sette, coincidevano con quelli della precedente, ad eccezione della dott.ssa Tilibetti Bruno, con funzioni di Presidente, che aveva sostituito uno dei. membri della precedente Commissione. Senza discutere la tesi con la laureanda, ma procedendo unicamente alla lettura ed al riesame dell’elaborato, la seconda commissione aveva attribuito all’attrice il punteggio di 91/110.

Con ricorso n. 77/2000 Isabella Zama aveva nuovamente impugnato tale ultimo provvedimento davanti al TAR Emilia-Romagna che, con ordinanza n. 110/2000, aveva accolto la domanda cautelare di sospensione “ai fini del riesame della posizione della ricorrente”.

Di tutti i danni, patrimoniali e non, si chiedeva l’integrale l’risarcimento, ed in particolare della perdita di chance (dovuta all’impossibilità di partecipare a pubblici concorsi con serie possibilità di successo), e del danno morale da dolosa ed intempestiva esecuzione della sentenza n. 212/99 del TAR Emilia-Romagna.

Si costituiva, per mezzo del patrocinio dell’Avvocatura di merito: la nullità della domanda avente ad oggetto la c.d. “perdita di chance” per genericità dei fatti costituivi posti a fondamento della richiesta risarcitoria nonché l’inammissibilità della stessa per la sua asserita intempestività a causa del mancato esaurimento della procedura di revisione del voto di laurea.

Nel merito, inoltre, l’Avvocatura contestava che il T.A.R. avesse annullato il titolo legale, come sostenuto da controparte, rilevando che la caducazione aveva investito unicamente il voto di 90/110, per difetto di motivazione dell’ “abnorme” discostamento dal curriculum studiorum. Proseguiva l’amministrazione, facendo osservare che la decisione del giudice amministrativo, in assenza di diversa indicazione al riguardo, era stata eseguita interpretando come non dovuta la discussione orale I della tesi da parte della laureanda, sul presupposto che il riesame del punteggio dovesse basarsi esclusivamente sulla valutazione dell’elaborato tenuto conto della media dei voti di profitto. L’avvocatura, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile e, comunque, infondata nel merito.

All’udienza di prima comparizione il giudice istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, fissava la prima udienza di trattazione. A quest’ultima udienza si presentava solo parte attrice e non era, pertanto, possibile esperire il tentativo di conciliazione.

I procuratori delle parti rinunciavano alla concessione dei termini ex art.183 ultimo comma c.p.c., mentre chiedevano al giudice istruttore che assegnasse loro i termini per la formulazione di nuovi mezzi istruttori ex art.184° comma c.p.c..

Nel corso del giudizio, a seguito della revoca/rinuncia al f mandato conferito all’avv. Gianni Scagliarini, subentrava, quale difensore di parte attrice l’avvocato Alessandro Malipiero

La causa era istruita mediante quattro prove testimoniali e la produzione di documenti.

All’udienza del 07/02/2002, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice assegnava i termini previsti dall’art.l90 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Scaduti i predetti termini, la causa ora è pronta per la decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in premessa, con il presente giudizio parte attrice ha proposto nei confronti dell’Università degli Studi di Bologna una domanda risarcitoria per illecito aquiliano, il cui fatto costitutivo è rappresentato dall’attribuzione in sede di laurea di un punteggio inferiore a quello di presentazione, pari alla media degli esami di profitto.

In primo luogo, prima di valutare i singoli elementi costitutivi dell’illecito, occorre giuridicamente qualificare l’interesse sotteso alla fattispecie concreta, al fine di determinarne la possibile rilevanza alla stregua dell’ordinamento giuridico.

Si deve, al riguardo, considerare che la fattispecie in esame è stata oggetto di due pronunce del giudice della legittimità dell’atto (una sentenza definitiva ed un’ordinanza sospensiva), mentre il merito del secondo ricorso è ancora al vaglio del TAR Emilia-Romagna. In particolare, la sentenza n. 212/99 (doc. n. 6 di parte attrice), pur non qualificando in termini di interesse legittimo o di diritto soggettivo l’aspettativa del laureando “a vedersi attribuito il voto di laurea tenendo conto della media dei voti riportati nei singoli esami del corso”, pone a fondamento della propria decisione l’esistenza di una prassi in tal senso. Il T.A.R., pertanto, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso per difetto di idonea e logica motivazione del provvedimento di attribuzione di un voto di laurea così difforme dal curriculum studiorum.

Il T.A.R., inoltre, ha ritenuto fondata la censura anche con riferimento al secondo motivo del ricorso, per difetto di motivazione sulle ragioni di necessità che avrebbero giustificato una composizione ridotta della commissione, come richiesto dal regolamento studentesco.

La stessa decisione è stata adottata anche nell’ordinanza n.77/2000 del medesimo T.A.R., la cui motivazione, coerente e pienamente condivisa, qui di seguito si riporta: “ritenuto che la nuova deliberazione non supera gli evidenti difetti di logicità e ragionevolezza accertati con la sentenza n. 212/99 della Sezione, non senza rilevare che la Commissione ha tardivamente dato esecuzione alla stessa, così contravvenendo il principio comune dell’immediata e tempestiva esecuzione del provvedimento del Giudice; ritenuto altresì che persiste il difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza delle condizioni legittimanti la composizione ridotta della Commissione di laurea; che d’altra parte è manifesto ed irreparabile il danno sopportato dalla ricorrente in così lungo periodo di tempo…”.

Ritiene questo giudice, quanto alla “legittima aspettativa” cui si è fatto riferimento, che l’attribuzione di un punteggio di laurea conforme alla media degli esami di profitto, sia da qualificare quale interesse al bene della vita giuridicamente rilevante.

Ciò ovviamente non toglie che il punteggio assegnato all’ esito della discussione di laurea possa discostarsi motivatamente dalla media degli esami di profitto. Tuttavia, la riduzione di 20 punti, operata nel caso di specie in assenza di qualsivoglia motivazione sul punto, costituisce un evento piuttosto eccezionale se non, come si legge nella citata sentenza del T.A.R., addirittura “abnorme”.

La meritevolezza di tale interesse pretensivo è, inoltre, indirettamente riconosciuta dalla stessa convenuta: infatti, la lettera inviata dal Rettore dell’Università al prof. Geraci nell’ambito della vicenda in esame (doc. n. 2 prodotto in atti dall’Università di Bologna) testualmente riconosce quale fatto notorio “che la votazione finale dell’esame di laurea debba .avere come punto di partenza la media dei voti riportati durante l’intero corso di studi”.

Il teste prof. Mattioli, presente alla discussione di laurea, ha anche riferito di non avere mai assistito, durante la sua carriera nell’ ateneo bolognese, “a diminuzioni di voto rispetto al punteggio curriculare”. Inoltre, pur avendo riscontrato nell’elaborato “la presenza di gravissimi errori storici”, non era stato d’accordo “sulla riduzione di venti punti in relazione anche ai criteri di valutazione adottati dalla Facoltà, tanto che insieme al collega Prof. Serra Zanetti, considerando di primaria importanza l’itinerario quadriennale (si veda sul punto il verbale della seconda seduta del 27/10/1999 di cui al doc. n. 7 di parte attrice), aveva espresso il voto finale di 105/110.

Qualificata l’ingiustizia del danno ex art. 2043 del c.c., quale lesione dell’interesse meritevole di tutela nei termini sopra precisati, occorre passare a considerare la condotta tenuta dall ’Università di Bologna nella sessione di laurea sfociata nel giudizio di 90/110, ai fini della valutazione della sua possibile illiceità.

Preliminarmente occorre dare atto che, ai fini dell’invocata .tutela risarcitoria ex art. 2043 del c.c., l’illegittimità del provvedimento amministrativo così come accertata dalle pronunce del giudice amministrativo sopra richiamate, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’adozione di una statuizione di condanna, occorrendo, stante l’autonomia concettuale della domanda ex art. 2043 c.c., un accertamento della contrarietà della condotta posta in essere dalla pubblica amministrazione alle regole di correttezza e buona fede.

Nel caso di specie, con riferimento al paradigma dell’illiceità delineato dal codice civile, il comportamento tenuto dall’Università nei confronti di parte attrice appare non solo illegittimo, ma anche illecito.

Va infatti posto nella dovuta attenzione sia il comportamento tenuto dal Prof. Geraci, che ha dapprima rilasciato il nulla osta (doc. n. l0 di parte convenuta) alla presentazione della tesi di laurea e successivamente ha eccepito l’impresentabilità della stessa, sia della prof.ssa Criscuolo.

La teste Emma Borlotti, madre dell’attrice, ha riferito del colloquio avuto con la correlatrice il giorno prima della discussione e, in particolare, delle insistenze della prof.ssa Criscuolo per non rinviare la discussione della tesi “ad una sessione successiva al fine di correggere gli errori e di ovviare alle lacune”. La teste citata, della cui attendibilità non v’è motivo di dubitare avendo reso dichiarazioni esaurienti, complete e non contraddittorie, ha pertanto contribuito alla prova dell’illiceità del comportamento imputabile, attraverso l’immedesimazione organica. direttamente all’università bolognese.

In ogni caso, giova valutare nel suo complesso il comportamento tenuto dalla convenuta nella fattispecie concreta dedotta nel presente giudizio.

Si vuole far luce sul fatto che, annullato il provvedimento impugnato ed ordinata all’Autorità Amministrativa di eseguire la sentenza n. 212/99, quest’ultima, al fine di garantire la necessaria serenità di giudizio, avrebbe dovuto provvedere alla convocazione di una nuova e diversa commissione di laurea in composizione integrata rispetto alla precedente, ovvero motivare la necessità di una composizione ridotta della stessa.

Come risulta dalla lettera del prof. Geraci al Rettore di cui al doc. n. 4 versato in atti di parte convenuta, l’Università di Bologna ha diversamente orientato la propria condotta (significativo sul punto l’inciso “senza ripetere l’esame, (come ci si richiede)”) sul duplice presupposto che “ben difficilmente un’adeguata valutazione dell’esame di laurea e pertinenti motivazioni” avrebbero potuto essere espresse “da commissione diversa da quella che allora attribuì il voto di laurea” e (doc. n.11) che “deliberare la ripetizione integrale dell’esame di laurea avrebbe comportato ripetizione di una parte di procedura che non è stata annullata né dalla sentenza né dall’ordinanza TAR …”.

Ai fini della valutazione dell’illecito comportamento della P.A., che nel caso di specie ha richiesto una complessa fase procedimentale nella quale sono stati interessati diversi soggetti, si ritiene non meritevole di pregio l’obiezione della convenuta sull’ errore di interpretazione delle modalità di esecuzione del comando contenuto nella sentenza del T.A.R. n. 212/99, atteso che tale statuizione non presentava un’oscurità tale da potere dare luogo ad un errore inevitabile ed attesa, in ogni caso, la chiarezza della norma di cui all’art. 42 del regolamento degli studenti.

Come risulta per tabulas (doc. n. 12 di parte attrice) solo con la terza seduta di laurea del 27/4/2000, l’Università di Bologna ha elevato ad 11 il numero dei membri.

La convenuta non ha offerto al giudicante alcun elemento di valutazione in ordine alla violazione dell’art. 42 del regolamento studenti e, pertanto, la mancanza di ogni giustificazione in ordine alla deroga della citata normativa – che ha determinato la pronuncia di illegittimità da parte del T.A.R. – valutata alla luce dell’intera vicenda, prova il comportamento illecito ai sensi dell’art. 2043 del c.c..

Oltre a ciò, un ulteriore indice di illiceità della procedura adottata dall’università è. individuabile nel voto di laurea di 105/110, assegnato all’esito dell’accoglimento della sospensiva di cui all’ordinanza n. 77/2000.

Infatti, la valutazione dell’elaborato di ben 15 punti superiore rispetto alla prima inizialmente assegnata e di 14 rispetto alla seconda, espressa da una commissione rinnovata nella sua composizione, ed a seguito della discussione con la candidata, risulta quanto meno contraddittoria rispetto al giudizio inizialmente espresso nei confronti di parte attrice.

La presenza di tali plurimi, univoci e convergenti indizi, prova il comportamento tenuto dall’Università degli Studi di Bologna nei confronti di Isabella Zama. Infatti nella pluralità degli elementi indiziari sopra evidenziati è possibile ravvisare quella contrarietà alle regole di imparzialità, correttezza e buona fede al cui rispetto è tenuta anche la P.A. nell’esercizio del potere amministrativo.

La colpevolezza e riferibilità del fatto all’Università di Bologna è stata, oltretutto, provata anche attraverso la deposizione dei testi prof. Serra Zanetti e prof. Mattioli, docenti universitari presso la facoltà di lettere e filosofia e membri delle prime due commissioni esaminatrici, i quali avevano fatto presente l’eccessiva diminuzione di voto rispetto alla qualità complessiva dell’elaborato ed alla media curriculare della candidata.

La colpevolezza è ulteriormente ravvisabile nel contegno serbato dalla convenuta anche a seguito della prima pronuncia del T.A.R., se si pone mente alla circostanza che in tale occasione l’università ha ritenuto di non procedere ad una nuova discussione della tesi, ma unicamente alla revisione del precedente punteggio attraverso il vaglio della precedente commissione, ad eccezione del membro con funzioni di presidente.

Ricostruita giuridicamente la fattispecie concreta per cui è i causa e ritenuta fondata la domanda, occorre adesso passare a considerare le diverse voci di danno di cui si chiede il risarcimento.

Deve, innanzitutto, darsi atto che, con il foglio di precisazione conclusioni allegato al verbale d’udienza del 7/2/2002, sono state rassegnate conclusioni diverse da quelle contenute nell’atto introduttivo del giudizio e, pertanto, stante l’inammissibilità di domande nuove e/o diverse, dovranno essere delibate unicamente le domande contenute nell’atto di citazione.

Isabella Zama ha chiesto la condanna dell’Università degli Studi di Bologna al risarcimento del danno derivato dalla perdita della capacità di concorrenza, sia dal ritardo nella esecuzione e/o mancata/inesatta esecuzione della sentenza del T.A.R. dell’Emilia Romagna 212/99, sia dalla lesione dell’onore, dell’immagine e alla vita di relazione, in sintesi, dal pregiudizio di carattere esistenziale, qualificando specificamente i fatti ritenuti dannosi prospettati sin dall’ atto di citazione.

Con riferimento al danno da perdita della capacità di concorrenza, deve osservarsi che il relativo onere probatorio imposto a parte attrice deve essere valutato in termini piuttosto elastici, in relazione alla particolarità della fattispecie ove deve vagliarsi, in astratto, la riduzione della possibilità di successo con riferimento alla partecipazione a pubblici concorsi.

Ciò premesso, non v’ è dubbio che il susseguirsi dei processi amministrativi, il tempo inutilmente trascorso tra la prima sentenza del T.A.R. e la convocazione della seconda commissione di laurea, l’incertezza, perdurata per circa cinque anni, sulla validità del titolo di studio e sul punteggio offerto, abbiano grandemente diminuito le possibilità lavorative dell’ attrice.

Deve tenersi conto che l’insegnamento è il quasi necessitato sbocco della laurea in lettere e filosofia. E non v’è chi non veda l’effetto disincentivante rappresentato dall’handicap di partenza di un punteggio di soli tre punti, considerato l’esiguo numero dei posti banditi e la moltitudine dei concorrenti che notoriamente affollano questo tipo di concorso.

Se poi si pone mente all’influenza negativa sull’autostima e sulla serenità d’animo di chi partecipa ad un concorso, esercitata dalla campagna di stampa (di cui si parlerà più diffusamente a proposito dell’altra voce di danno) e dalle conseguenti umiliazioni, non può non riconoscersi una stretta relazione di causalità tra il danno lamentato da parte attrice per perdita della capacità di concorrenza ed il comportamento della convenuta che ha violato, per usare le parole dell’ordinanza n. 110/2000, il “principio comune dell’immediata e tempestiva esecuzione dei provvedimenti del Giudice”.

E’ notorio, infatti, che il voto di laurea costituisce fattore determinante nella selezione tra gli aspiranti tanto ad un pubblico impiego quanto ad un impiego privato e, nel caso di specie, la danneggiata ha dovuto attendere circa cinque anni per vedersi attribuire un punteggio conforme alla media curriculare nonché maggiormente competitivo nel mondo del lavoro.

Il voto di laurea, infatti, costituisce l’antecedente logico, in termini di probabilità, del vantaggio economico finale rappresentato dall’insegnamento, in relazione all’affidamento, già ingenerato sulla base della media curriculare, di poter intraprendere quel tipo di percorso professionale.

Parte attrice ha, pertanto, assolto l’onere probatorio attraverso la dimostrazione, in via presuntiva, delle circostanze di fatto attestanti il nesso causale tra il punteggio di laurea e la mancata partecipazione al concorso per l’insegnamento.

La domanda è, dunque, fondata e meritevole di accoglimento.

L’eccezione preliminare di merito sollevata dall’amministrazione convenuta per asserita intempestività della domanda risarcitoria di cui si discute, non appare, invece, fondata.

Deve, al riguardo, osservarsi che l’atto di citazione è stato notificato alla convenuta in data 27/1/2000; che la seduta di laurea disposta a seguito della sentenza del T.A.R. n. 212/99 (notificata il 9/6/1999) si è tenuta in data 27/10/1999; che il voto di 105/110, a seguito della sospensiva n.110/2000 del 2/2/2000, è stato assegnato il 27/4/2000, a distanza di cinque anni dalla prima sessione del 21/2/95.

In ogni caso, ritiene questo giudice, che il giudizio del T .A.R. sul ricorso n. 77/2000, anche alla luce del precedente giudizio di merito, possa difficilmente disattendere la decisione già espressa in sede cautelare. Tale convinzione si basa sulla motivazione espressa al riguardo nell’ordinanza n. 110/2000 che di seguito si riporta: “ritenuto che la nuova deliberazione non supera gli evidenti difetti di logicità e ragionevolezza accertati con la sentenza n.212/99 della sezione, non senza rilevare che la Commissione ha tardivamente dato esecuzione alla stessa, così contravvenendo il principio comune dell’immediata e tempestiva esecuzione dei provvedimenti del Giudice; ritenuto, altresì, che persiste il difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza delle condizioni legittimanti la composizione ridotta della Commissione di Laurea; che, d’altra parte, è manifesto ed irreparabile il danno sopportato dalla ricorrente in così lungo periodo di tempo … “.

La liquidazione del danno da perdita di chance va operata equitativamente ex art. 1226 del c.c., essendo certa la verificazione del danno e non essendo possibile provarne il preciso ammontare.

Occorre considerare che parte attrice ha documentato (doc. dal 22 al 25) lo svolgimento di prestazioni d’opera con la società PANGEA s.r.l. con i relativi compensi percepiti fino all’aprile del 1999, ed ha in tal modo anche dimostrato che il lamentato danno alla capacità di concorrenza non ha totalmente pregiudicato occasioni di lavoro alternative all’insegnamento.

Tenuto conto della retribuzione annuale media che può conseguire un insegnante non di ruolo, del ritardo con cui l’attrice ha avuto la possibilità di intraprendere la carriera dell’insegnamento e dello svolgimento, in tale lasso di tempo, di altre attività lavorative, si stima equo liquidare per tale voce di danno la somma di Lire 30.000.000, con riferimento al valore della moneta all’epoca dei fatti.

L’attrice ha chiesto anche la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto all’immagine ed all’onore, (prospettato, come specie di danno esistenziale, lamentando l’indesiderata notorietà per il risalto dato alla vicenda dagli organi di stampa) nella citazione e nella memoria autorizzata, nonché la condanna, ex art. 2059 c.c., del danno morale per omessa tempestiva esecuzione della sentenza del T.A.R. n. 212/99.

Con riferimento alla prima voce di danno, deve osservarsi che, attraverso le risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio, è stata provata sia.il risalto dato alla vicenda dagli organi di stampa sia l’umiliazione personale subita dall’attrice che, sino alla discussione di laurea, aveva potuto vantare di un curriculum brillante.

In particolare i testimoni Borlotti e Zama, rispettivamente madre e fratello dell’attrice, hanno riferito delle illazioni, avanzate anche da amici e conoscenti, che legavano l’accaduto altrimenti incomprensibile, ad eventuali avances dei docenti” nei confronti dell’attrice. Il teste, dott. Zama, inoltre, ha anche riferito di telefonate anonime, presso la sua abitazione e quella della sua famiglia, nonché presso l’abitazione della sorella, ugualmente allusive.

Sono stati versati in atti (doc. dal 14 al 20 di parte attrice) gli articoli apparsi sulla stampa locale (Il Resto del Carlino) e nazionale (La Repubblica) a conferma del clamore e dell’interesse del pubblico nei riguardi di un episodio tanto singolare quanto inspiegabile.

Tale materiale probatorio, che si inserisce all’interno della complessa vicenda giudiziaria tra la Zama e l’Università di Bologna, fornisce la prova della riferibilità all’amministrazione convenuta dell’azionata lesione dell’onore o del decoro.

Deve pertanto accogliersi la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ex art.2059 c.c., inteso come turbamento dello stato d’animo in conseguenza dell’offesa subita.

Tale voce di danno, attesa la peculiare natura, sfugge ad una precisa valutazione economica ed il suo risarcimento mira a soddisfare l’esigenza di assicurare al danneggiato un l’utilità sostitutiva che lo compensi, per quanto è possibile, delle sofferenze morali e psichiche.

In relazione alla gravità del fatto illecito, alle modalità, alla durata ed alle conseguenze dello stesso, nonché all’entità del patema d’animo, questo giudice stima equo liquidare, con riferimento al valore della moneta all’epoca dei fatti, in Lire 15.000.000 tale voce di danno.

Con riferimento al danno morale per omessa e ritardata esecuzione della sentenza del T.A.R. n. 212/99, deve osservarsi che non è stata raggiunta la prova dell’elemento soggettivo richiesto per la configurazione dell’illecito penale, asseritamente ricondotto all’interno della fattispecie legale di cui all’art. 328 del c.p. e, di conseguenza, non può riconoscersi in capo a parte attrice il diritto al risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c..

In conclusione i danni riconosciuti e liquidati ammontano complessivamente a Lire 45.000.000.’

La somma così riconosciuta, con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data del fatto illecito 21/2/95 sino a quella della presente decisione, aumenta a Lire 81.633.496, pari ad Euro 42.160,18.

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e domanda disattesa, con sentenza provvisoriamente esecutiva, in accoglimento della domanda proposta da Isabella Zama contro l’Università degli Sudi di Bologna, in persona del .Magnifico Rettore, condanna l’Università degli Studi di Bologna al pagamento in favore di Isabella Zama della somma di Euro 42.1.60,18, oltre agli interessi legali dal 5.7.2002 al saldo nonché .alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.565,88, di cui Euro 162,7 per spese ed Euro 2.403,18 per competenze e per onorari, oltre i. v,a., c.p.a. e spese generali.

Così deciso dalla terza sezione civile del Tribunale di Bologna il giorno 4.7.2002.

Il Giudice Dott. Bianca Maria GAUDIOSO