Penale

Friday 25 November 2005

Se il privato rifiuta l’ accesso ai documenti al difensore dell’ indagato l’ unico rimedio è una richiesta di sequestro al giudice.

Se il privato rifiuta l’accesso
ai documenti al difensore dell’indagato l’unico
rimedio è una richiesta di sequestro al giudice.

Cassazione – Sezione seconda
penale – sentenza 12 ottobre-24 novembre 2005, n. 42588

Presidente
Morelli – Relatore Sirena

Pg Cesqui – ricorrente Giambra

Motivi della decisione

Con decreto del 25 ottobre 2005,
il Tribunale di Firenze autorizzò, tra l’altro, il difensore di Giambra Michele
ad accedere nei locali della Cassa di risparmio di Firenze al fine di prendere
visione di alcuni documenti.

Contro tale provvedimento propose
alcune censure l’istituto bancario suddetto e – a seguito di queste – il Tribunale
convocò le parti in camera di consiglio, ex articolo 127 Cpp.

Tenutasi l’udienza, con
provvedimento del 15 novembre 2004 il Tribunale revocò il menzionato decreto
del 25 ottobre, nella parte in cui autorizzava il difensore a prendere visione
dei documenti.

Avverso tale provvedimento di
revoca ricorre per cassazione il difensore dello
Giambra deducendo:

a) violazione dell’articolo 127
Cpp.

Il ricorrente si duole anzitutto
che il Tribunale abbia pronunciato il provvedimento impugnato a seguito di udienza camerale, sebbene il decreto da rettificare fosse
stata emesso de plano. Contesta poi la facoltà di revoca del decreto.

La prima censura è manifestamente
infondata perché l’adozione di un
provvedimento a seguito di una udienza camerale, anche
quando questa non è imposta dalla legge, costituisce un rafforzamento della
tutela delle istanze difensive del quale la parte non ha un legittimo interesse
a dolersi, e non determina, per il principio di tassatività di cui all’articolo
177 Cpp, una nullità eccepibile con l’impugnazione.

Ma anche
la seconda censura è affetta dallo stesso vizio:

infatti ‑
come ha rilevato il Procuratore generale presso questa Corte al Tribunale
competono poteri di intervento ordinatorio nelle indagini difensive, che
implicano la necessità di modifiche e aggiustamenti, sempre possibili nel corso
dell’esecuzione delle indagini medesime; e ciò in quanto la legge 397/00, nel
disciplinare la nuova delicata materia, ha riconosciuto alla parte poteri anche
invasivi della sfera privata, ma ha garantito il bilanciamento degli interessi
costituzionalmente garantiti della effettività della difesa e della
salvaguardia dei diritti fondamentali, ‘richiedendo la mediazione dell’autorità
giudiziaria nella concessione delle autorizzazioni.

b) Violazione dell’articolo
391septies Cpp.

Il ricorrente contesta nel merito
la legittimità del provvedimento adottato dal Tribunale, sostenendo che la
legge riconosce alla parte la possibilità di richiedere l’accesso e il rilascio
anche di documentazione conservata presso i privati e non solo presso le
pubbliche amministrazioni, dovendosi interpretare l’articolo 391septies Cpp nel
senso che al potere ispettivo consegue in ogni caso quello di esaminare
eventuale documentazione e di ottenerne il rilascio di copia.

La doglianza è infondata.

E infatti,
l’articolo 391septies Cpp regola esclusivamente l’accesso del difensore ai
luoghi privati o non aperti al pubblico, ed è del tutto escluso che esso
consenta l’acquisizione documentale; quest’ultima, infatti, è espressamente disciplinata
ma solo con riferimento alla Pa dall’articolo 391quater Cpp, il quale ha
mutuato il modello comportamentale previsto dall’articolo 256 Cpp, che impone
l’immediata consegna all’autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, degli
atti e dei documenti custoditi dalle persone indicate negli articolo 200 e 201
Cpp.

Ma che il menzionato articolo
391septies Cpp si limiti ad estendere al difensore i
poteri di ispezione, e non quelli di perquisizione lo si ricava con assoluta
certezza non solo dalla lettera della legge, ma anche dalle seguenti
considerazioni:

1) la norma in esame deve essere
letta insieme a quella del precedente articolo
391sexies Cpp, che regola l’accesso ai luoghi; e quest’ultima disposizione di
legge consente al difensore, al sostituto e agli ausiliari indicati
nell’articolo 391bis Cpp soltanto di procedere alla descrizione dei luoghi o
delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o
audiovisivi, redigendo apposito verbale.

È perciò escluso che le suddette
disposizioni possano essere utilizzate per ricercare documenti e per
richiederne copia, attività questa riservata alle perquisizioni e ai sequestri.

2) L’accesso alla documentazione da altri detenuta è regolato espressamente dall’articolo
391quater Cpp, che si riferisce ‑ come si è cennato ‑
solo ai documenti in possesso della Pa.

Quest’ultima, d’altro canto, a
prescindere dalla norma del codice di procedura penale in esame, ha l’obbligo,
di consentire l’accesso dei privati ai documenti in suo possesso, purché i
richiedenti provino di avere un interesse personale e
concreto a prenderne visione e a estrarne copia. Mentre
nessun obbligo del genere è stato stabilito dalla legge a carico dei singoli
soggetti privati, detentori di documentazione che potrebbe interessare terzi.

Conseguentemente, il legislatore
ha distinto le due ipotesi, consentendo che il difensore ‑
al fine di

superare
alcuni difficoltà esistenti nella normativa sull’accesso possa immediatamente
richiedere alla Pa i documenti che questa possiede; e negando invece che
siffatta facoltà spetti al difensore nei confronti di un soggetto privato,
rispetto ai documenti da quest’ultimo posseduti.

3) Adottando la soluzione
giuridica prospettata dal ricorrente, si finirebbe con il sovvertire i principi
che presiedono al sequestro penale: infatti, la stessa autorità giudiziaria
incontra alcuni limiti nell’esecuzione di un provvedimento di coercizione reale
(pertinenza della cosa da sequestrare con il reato o con la prova di esso, necessità di allegare agli atti in ogni caso il
documento ‘sequestrato, possibilità per il terzo di impugnare il provvedimento
di sequestro); mentre nessuno di questi limiti sarebbe concretamente operativo
nei confronti del difensore, se l’articolo 391septiles Cpp gli attribuisse un
potere di perquisizione tanto esteso da consentirgli la ricerca e l’estrazione
di copia dei documenti posseduti dai privati.

Dunque è corretta la tesi
giuridica sostenuta nel provvedimento impugnato, in ordine
alla quale ‑ pur in assenza di precedenti giurisprudenziali ‑
ha avuto modo di pronunciarsi la dottrina.

Peraltro, tutti i commentatori
della norma in esame hanno rilevato ‑ alcuni criticandolo e altri
condividendolo ‑il
mancato riferimento alla facoltà di accesso alla documentazione
detenuta dai privati; e hanno giustamente affermato che l’unico rimedio
esperibile, nell’ipotesi di rifiuto del privato di esibire documenti, sia il
ricorso alla richiesta di sequestro di ex articolo 368 Cpp o la formulazione di
istanze ex articolo 367 Cpp, disposizioni queste cui fa rinvio lo stesso
articolo 391quater, comma 3, in caso di rifiuto di esibizione da parte della
Pa.

Ai sensi dell’articolo 616 Cpp,
con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.