Penale

Monday 07 November 2005

Se il condizionatore disturba gli altri condomini, si rischia una condanna per il reato di cui all’ art. 659 c.p. (disturbo al riposo o alle occupazioni)

Se il condizionatore disturba gli altri condomini, si rischia una condanna per il reato di cui allart. 659 c.p. (disturbo al riposo o alle occupazioni)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.34240/2005 (Presidente: M. Sossi; Relatore: G. Francantonio)

LA CORTE SUPREMA DI CASAZIONE

I SEZIONE PENALE

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

Con atto di appello datato 22 luglio 2002, convertito in ricorso per Cassazione ai sensi dellart. 568 comma 5 c.p.p., il difensore di G. C. A. censura la sentenza del tribunale di Genova, in composizione monocratica, che ha condannato il suo assistito alla pena di Euro 300,00 di ammenda, per la contravvenzione di cui allart. 659 c.p., per aver recato disturbo alla quiete e al riposo della persona attraverso luso, anche notturno, in un impianto di condizionamento rumoroso sito presso la sua abitazione.

Con il primo motivo di ricorso deduce lerronea applicazione dellart. 530 c.p.p. e la violazione dellart. 199 stesso codice, con conseguente nullità della sentenza, perché sono state assunte informazioni, non verbalizzate dalla polizia giudiziaria, attraverso la moglie dellimputato ed il portiere dello stabile, circa lasservimento dei macchinari rumorosi allappartamento dellimputato piuttosto che ad uffici compresi nello stesso stabile e illogicità della motivazione a proposito della valorizzazione delle informazioni rese, sullo stesso argomento, dal teste Z.; con il secondo motivo deduce lerronea applicazione dellart. 659 c.p., perché manca la prova che lasserito disturbo coinvolgesse un numero indeterminato di persone, prospettando anche che linidoneità del rumore a provocare disturbo deve essere valutata in concreto e non in astratto, con leventualità, stante un asserito contrasto di giurisprudenza sul punto, di rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di gravame, conformemente, daltra parte, alla qualificazione data allatto di impugnazione, indirizzato come appello alla Corte territoriale e qui pervenuto ai sensi dellart. 568 comma 5 c.p.p., è tutto di puro fatto e, quindi, inammissibile in questa sede.

Il secondo motivo, sebbene astrattamente ammissibile, nei suoi contenuti ipotetici, nel giudizio di legittimità, perché incentrato sullerronea applicazione dellart. 659 c.p., è palesemente infondato in concreto, perché la sentenza impugnata fa espresso riferimento alla prova del fatto che il rumore era avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa, tra i quali cita i testi I. e S..

È palesemente infondata, peraltro, la tesi che vi sia stata confusione erronea tra pericolo ed evento.

Linammissibilità conseguente del ricorso impedisce ogni valutazione sul ricorso del tempo e sulleventuale prescrizione del reato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di 500,00 Euro a favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 12 lug. 2005.

Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2005