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Thursday 17 March 2016

Sanzioni disciplinari

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 4279/16; depositata il 4 marzo)

L’intervallo di alcuni giorni  tra conoscenza dei fatti e contestazione è un termine accettabile.
In materia di sanzioni disciplinari che il datore di lavoro può irrogare al lavoratore, il principio di immediatezza della contestazione ha carattere relativo, in quanto deve essere applicato tenuto conto  della peculiarità della fattispecie e, in particolare, della concreta possibilità del datore di lavoro di venire a conoscenza della illegittimità della condotta del lavoratore e di reagire alla condotta medesima, in considerazione altresì della complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, per un’adeguata valutazione della gravità dell’addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite. Di conseguenza non appare tardiva la contestazione d’addebito intervenuta a distanza di pochi giorni dalla ricezione da parte dell’organo deputato ai procedimenti disciplinari delle risultanze del servizio ispettivo.
Così affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 4279,  pubblicata il  4 marzo 2016.

Il caso: impugnazione di sanzione disciplinare per addebito contestato dopo  circa dieci giorni  dalla conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro.
Un dipendente di Poste Italiane, con qualifica di quadro, si rivolgeva al  Tribunale del lavoro al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni, irrogatagli a seguito di comportamento ritenuto  negligente e  pregiudizievole per l’Ente; aveva lasciata incustodita, sul bancone dell’ufficio, un’ingente somma di denaro dopo un’operazione di versamento e parte della somma era stata trafugata. Il Tribunale rigettava l’opposizione, dichiarando legittima la sanzione e rigettava la domanda di Poste Italiane di risarcimento del danno. Entrambi proponevano appello e  la Corte dichiarava l’illegittimità della sanzione  e condannava il lavoratore al risarcimento del danno, pari all’importo trafugato.  Ricorrevano  in  Cassazione sia l’ente che il lavoratore per la riforma della sentenza d’appello.

Il principio di immediatezza nel procedimento disciplinare
La Corte d’Appello, nella sentenza impugnata aveva ritenuto che la contestazione d’addebito fosse tardiva, in quanto formalizzata a distanza di sette mesi dall’evento contestato. Poste Italiane, nel motivo di censura proposto, lamenta che la Corte di merito non ha considerato che sui fatti contestati era stato svolto un accertamento da parte del servizio ispettivo, il cui esito era stato portato a conoscenza dell’organo aziendale deputato al procedimento disciplinare in data 18 febbraio 2002; quest’ultimo aveva contestato l’addebito al lavoratore in data 1 marzo 2002, dopo dieci giorni dalla conoscenza dei fatti.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo di censura. E’ dettato consolidato della Suprema Corte quello secondo il quale in ambito di procedimento disciplinare vige il principio dell’immediatezza della contestazione, di cui all’articolo 7 della Legge n. 300 del 1970, che mira da un lato ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile. Con la conseguenza che in caso di tardiva contestazione dei fatti, si realizza una preclusione all’esercizio del potere disciplinare e l’invalidità della sanzione irrogata.

Immediatezza e ragionevolezza…
Il principio di  immediatezza deve essere contemperato con il tempo necessario per il datore di lavoro di prendere conoscenza con certezza dei fatti costituenti addebito. Costituisce infatti altro principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui il requisito  di immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo, in quanto deve tenersi  conto  della peculiarità della fattispecie e, in particolare, della concreta possibilità del datore di lavoro di venire a conoscenza della illegittimità della condotta del lavoratore e di reagire alla condotta medesima, in considerazione sia  della complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, per un’adeguata valutazione della gravità dell’addebito mosso al dipendente  sia  della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite.

… dieci giorni tra conoscenza  e contestazione sono un intervallo ragionevole.
Nel caso specifico, tra la conclusione delle operazioni di ispezione e la messa a disposizione del relativo verbale ai vertici aziendali e la contestazione di addebito trascorsero dieci giorni. Questo lasso di tempo appare assolutamente giustificabile e dunque la contestazione d’addebito non può considerarsi tardiva. La decisione adottata dalla Corte d’Appello appare pertanto errata, con conseguente accoglimento del motivo proposto.

Confermata la condanna al risarcimento del danno
Non è stato viceversa ritenuto fondato il ricorso incidentale proposto dal lavoratore.  Secondo i giudici di legittimità, concordando con le motivazioni rese dalla Corte di merito, il comportamento tenuto dal lavoratore costituisce violazione delle più elementari norme di diligenza a carico  di questi. L’aver lasciato incustodita una ingente somma di denaro al termine dell’operazione contabile eseguita costituisce grave omissione che non può minimamente essere giustificata da una asserita carenza di organizzazione nel sistema di sicurezza della postazione di lavoro abbandonata dal dipendente.  Corretta pertanto appare la decisione della Corte territoriale di condanna al risarcimento del danno arrecato.

(avv. Roberto Dulio pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)