Tributario e Fiscale

Saturday 17 May 2003

Sanatoria fiscale e previdenziale ai sensi della Legge 23 dicembre 2002 n.289, come modificata dal D.L.282/2002 convertito nella Legge 21 febbraio 2003 n.27.Riflessi in materia di contribuzione previdenziale. Adempimenti delle Sedi.

Sanatoria fiscale e previdenziale ai sensi della Legge 23 dicembre 2002 n.289, come modificata dal D.L.282/2002 convertito nella Legge 21 febbraio 2003 n.27.Riflessi in materia di contribuzione previdenziale. Adempimenti delle Sedi.

INPS CIRCOLARE N. 88 del 16.05.2003

SOMMARIO: L’art. 7 consente la regolarizzazione dei contributi, nel limite del 60% del reddito determinato secondo parametri o studi di settore, soltanto ai lavoratori autonomi; l’art. 8 prevede la regolarizzazione contributiva sui maggiori imponibili, oggetto della dichiarazione integrativa, sia per i lavoratori autonomi sia per le aziende con lavoratori dipendenti

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, al capo II, recante “Disposizioni in materia di concordato”, prevede, come è noto, varie forme di regolarizzazione agevolata di posizioni debitorie pregresse.

In materia l’Istituto ha fornito le relative istruzioni con il messaggio n. 37 del 20 marzo 2003, nel quale, era indicata, come data di scadenza del pagamento, il 16 aprile, peraltro prorogata con D.L. 7 aprile 2003, n. 59.

Con la presente circolare si illustrano ulteriormente i principali riflessi in materia di contribuzione previdenziale, con particolare riferimento agli adempimenti operativi delle Sedi.

1) Definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione (art. 7).

Tale norma consente la definizione automatica dei redditi conseguiti dai titolari di reddito di impresa, dagli esercenti arti e professioni e dai soggetti di cui all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 20 giugno 2003, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 28 febbraio 2003, emesso ai sensi del comma 14 dell’articolo in trattazione e pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.n.62 del 15.03.2003 – Serie Generale.

L’individuazione dei contribuenti interessati, le condizioni e gli adempimenti richiesti, le fattispecie non regolarizzabili sono descritti nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 21 febbraio 2003, n.15 del 3 marzo 2003 e n.23 del 28 aprile 2003.

Relativamente alla materia di competenza dell’Istituto, il comma 9 dispone che la definizione automatica rileva per le gestioni artigiani e commercianti nella misura del 60% per la parte eccedente il minimale reddituale o per la parte eccedente il dichiarato, se superiore al minimale stesso; i contributi da commisurare al reddito che ne risulta, devono essere determinati applicando le aliquote in vigore nel periodo interessato per la gestione di appartenenza del contribuente.

Il versamento dell’importo dovuto a titolo di contribuzione previdenziale deve essere effettuato con il modello F24, compilando la sezione Fisco con il codice 8060.

Su tale contribuzione non sono dovuti né interessi, né sanzioni.

2) Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (art. 8).

La disposizione consente ai contribuenti di rettificare in aumento le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 31.10.2002 ed ai sostituti d’imposta di integrare le ritenute relative ai periodi d’imposta per gli anni dal 1997 al 2001.

La regolarizzazione mediante dichiarazione integrativa preclude anche un futuro accertamento nei limiti indicati nel comma 6 – bis ed estingue le sanzioni civili ed amministrative.

Presentazione della dichiarazione e modalità di versamento.

La regolarizzazione può essere presentata nella forma non riservata o riservata compilando i modelli predisposti dall’Amministrazione finanziaria e reperibili in formato elettronico nei siti internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.it.

La contribuzione, da calcolare con le aliquote pro tempore in vigore, deve essere indicata, da coloro che presentano la dichiarazione in forma non riservata, nel “quadro A” in maniera sintetica e nel “quadro B” in maniera dettagliata, inserendo, nella “sezione I”, la contribuzione riferita ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli e liberi professionisti). Qualora la contribuzione dovuta riguardi anche i componenti dell’impresa coniugale o familiare, deve essere barrata la casella “posizioni plurime” della stessa sezione.

Nella “sezione II” dello stesso quadro “B” devono essere indicati i contributi determinati dal sostituto d’imposta. Ovviamente devono essere indicati soltanto i contributi relativi a retribuzioni omesse totalmente o parzialmente (lavoratori in nero o in grigio) per le quali il sostituto d’imposta non deve avere né versato, né effettuato trattenute.

Gli importi da versare devono essere indicati nel quadro F, “sezione I”, mentre per il versamento deve essere utilizzato il mod.F24, sezione Fisco , causale tributo 8069.

La denuncia deve essere trasmessa in via telematica, direttamente, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, all’Amministrazione finanziaria.

Il contribuente che intende avvalersi della forma riservata, in applicazione del comma 4, deve compilare esclusivamente il quadro G per consentire alle banche la corretta imputazione delle somme versate ed inserire il modello, a pagamento avvenuto dell’importo esposto nel campo G7 – causale contributo”L289″, in una busta sulla quale devono essere apposti esclusivamente il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Dichiarazione riservata L. 289/2002”, da presentare agli Uffici postali o alle Banche convenzionate.

Il versamento della contribuzione previdenziale, sulla quale non sono dovute somme aggiuntive ad alcun titolo, né sanzioni amministrative, deve essere effettuato in unica soluzione.

Non è consentito il versamento rateale per le motivazioni già esposte nel citato messaggio n.37.

Effetti ai fini previdenziali.

La dichiarazione integrativa esplica effetti ai fini previdenziali:

– in relazione alla posizione individuale del contribuente, qualora l’integrazione riguardi tipologie di redditi soggetti a contribuzione ( redditi di impresa o di lavoro autonomo);

– in relazione alla posizione dei singoli lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, nel caso in cui l’integrazione fatta dal sostituto d’imposta riguardi redditi imputabili a percipienti, da assoggettare a contribuzione previdenziale. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettate a ritenute.

3) Adempimenti delle Sedi.

L’Amministrazione finanziaria, dopo la scadenza del termine, ricevuto il pagamento dei tributi e contributi denunciati, trasferisce all’Istituto le somme di propria spettanza e trasmette i flussi telematici secondo due distinte tipologie:

– quelli relativi a dichiarazioni presentate in forma riservata;

– quelli relativi a dichiarazioni presentate in forma non riservata.

Nel primo caso, nessun adempimento immediato è a carico delle Sedi, in quanto in assenza di una manifesta volontà del contribuente, l’importo resta accreditato ad uno specifico conto accentrato, a disposizione per una futura imputazione. L’attribuzione alla posizione assicurativa avviene a richiesta dell’interessato che dovrà, a tal fine, esibire alla Sede di competenza la documentazione probatoria dell’avvenuta regolarizzazione.

Le informazioni ricevute al precipuo scopo di attribuire i versamenti, rimarranno riservate ai sensi del comma 4. Al riguardo, si fa riserva di ulteriori precisazioni sulle attività che la Sede, che riceve la domanda, dovrà espletare.

Nel secondo caso, dichiarazioni presentate in forma non riservata, l’Amministrazione finanziaria provvede, per ciascun contribuente che ha usufruito della definizione automatica ex art.7 o ha integrato i redditi ai sensi dell’art.8, a trasferire all’Istituto il codice fiscale del contribuente, gli importi pagati a titolo di contribuzione previdenziale corredati dai dati rilevati nei quadri di pertinenza (quadro A – campi “contributi previdenziali”, quadro B, quadro F – campi F 5, F 10).

I dati ricevuti saranno messi a disposizione della Sede cui è in carico il contribuente, identificata in base al codice fiscale del contribuente stesso.

La Sede competente, allo scopo di procedere alla corretta attribuzione dei pagamenti, dovrà richiedere direttamente al contribuente le informazioni necessarie a seconda della gestione di appartenenza dell’assicurato, servendosi delle richieste standardizzate disponibili, a breve, sul sito intranet.

Al riguardo, si fa presente che, nell’ambito delle ordinarie procedure di regolarizzazione, con successive istruzioni, saranno indicati i criteri da seguire per la sistemazione delle posizioni contributive e le relative attività da espletare.