Enti pubblici

Monday 27 June 2005

Salvo casi particolari, la PA deve necessariamente comunicare l’ avvio del procedimento amministrativo ogni qualvolta debba emanare un atto che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridica altrui Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione

Salvo casi particolari, la PA deve necessariamente comunicare l’avvio del
procedimento amministrativo ogni qualvolta debba emanare un atto che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridica altrui

Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia Sezione III Sentenza 6 giugno 2005, n. 1180

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe è
impugnato il provvedimento di revisione della patente
di guida, che è stato adottato dall’ufficio provinciale della motorizzazione
civile di Milano, ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), per il comportamento tenuto dal
ricorrente in occasione del sinistro nel quale era stata coinvolta
l’autovettura dallo stesso condotta.

Avverso il provvedimento sono dedotte
censure per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; per violazione
di legge, in quanto la determinazione di dar corso alla revisione
deriva da un’infrazione soggetta ad impugnazione e, quindi, da un accertamento
non definitivo della dinamica dell’incidente, dal quale non è possibile trarre
univoci indizi di responsabilità del ricorrente; per difetto di motivazione
circa la sussistenza della violazione dell’obbligo di dare precedenza
contestata all’interessato e il connesso venir meno dei requisiti di idoneità
alla guida.

L’amministrazione intimata si è
costituita in giudizio, controdeducendo con memoria.

Con ordinanza n. 735 del 18 marzo
2004 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare dell’atto impugnato.

Il ricorrente ha insistito con
memoria per l’accoglimento del gravame. In essa
precisa che il ricorso presentato contro la contestazione dell’infrazione è
stato accolto con sentenza n. 332 del 27 maggio 2004 del Giudice di pace di Rho, che ha annullato il verbale di accertamento sul quale
era fondato il provvedimento di revisione della patente.

All’udienza il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

2. Il verbale di contestazione che ha
dato origine al provvedimento è stato annullato con
sentenza del Giudice di pace. La pronuncia ha giudicato che le circostanze descritte
nel verbale non fossero "sufficienti a dare la prova certa sulla dinamica dell’incidente" e non integrassero elementi
probanti che potessero consentire di ipotizzare con sicurezza la responsabilità
del ricorrente nella causazione del sinistro.

In forza della pronuncia di annullamento del verbale, è quindi venuto meno il
presupposto sul quale era fondato il provvedimento impugnato, che ha disposto
la revisione della patente di guida in considerazione del comportamento
asseritamente irregolare del ricorrente cui si imputava di aver omesso, nel
corso di una manovra di svolta a sinistra, di dare la precedenza ad altro
veicolo proveniente dal senso opposto.

La sentenza del Giudice di pace ha
escluso la sussistenza dell’infrazione alle norme di comportamento dettate dal
Codice della strada, il che priva il provvedimento qui impugnato del suo
presupposto.

3. Merita accoglimento anche il
motivo fondato sull’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 l.
n. 241/1990.

In effetti, ogniqualvolta intenda
emanare un atto che incida sfavorevolmente sulla sfera
giuridica altrui, la pubblica Amministrazione è tenuta a darne preventivo
avviso al soggetto destinatario, salvo che esistano particolari esigenze di
celerità richiamate nel provvedimento, ovvero che l’interessato sia stato
comunque posto in condizione di partecipare al procedimento stesso;

Detto principio trova applicazione
anche ai casi di revisione della patente di guida per
inidoneità (cfr., al riguardo, T.A.R. Lombardia Milano, I, 7 marzo 2002, n.
986; id. 5 giugno 2002, n. 2336; 15 novembre 2002, n. 4452; TAR Marche 7 marzo
2002 n. 217; TAR Toscana, I 7 febbraio 2005 n. 470).

Nella fattispecie, dunque, non
essendo pacifici ed incontestati da parte del ricorrente i presupposti di fatto
della misura assunta, lo stesso aveva titolo ad essere
informato della decisione che stava maturando, al fine di essere messo in
condizione di far rilevare circostanze ed elementi che l’Amministrazione
avrebbe dovuto vagliare prima dell’emanazione del provvedimento.

Questo, anche se volto a garantire la
sicurezza della circolazione, non riveste, di per sé, quelle caratteristiche di urgenza, tali da escludere, in via di principio,
l’obbligo della previa comunicazione, dal momento che il procedimento di
revisione della patente non si articola in tempi strettissimi e, soprattutto,
non determina, nelle more del suo svolgimento, il divieto di guida (cfr. CdS VI 13 febbraio 2004, n. 580).

Nel caso in esame non ricorrono le
condizioni "esimenti" di cui all’art. 21-octies, secondo comma, l. n.
241/1990, come modificata con la l. n. 15/2005,
trattandosi di provvedimento avente natura discrezionale e non avendo l’amministrazione fornito in giudizio la dimostrazione che
il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato.

Non può quindi escludersi che,
qualora gli fosse stata data comunicazione dell’avvio del procedimento,
l’interessato avrebbe potuto offrire un utile apporto
partecipativo.

L’accoglimento delle censure
esaminate assume carattere assorbente di ogni altro
motivo di ricorso (cfr. CdS VI 17
settembre 2001, n. 4877).

3. In conclusione, il ricorso è
fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato.

Sussistono comunque
giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia,
terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1415/04 così
dispone:

– accoglie il ricorso in epigrafe e
per l’effetto annulla l’atto impugnato;

– compensa per intero le spese tra le
parti.

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.