Civile

Wednesday 11 May 2005

Rito societario. Non illegittima secondo la Consulta la previsione della competenza territoriale del Giudice del luogo in cui ha sede legale la società anzichè secondo le regola generali Corte Costituzionale – Sentenza 5 – 10 maggio 2005 – 194/2005

Rito societario. Non illegittima secondo la
Consulta la previsione della competenza territoriale del Giudice del luogo in
cui ha sede legale la società anziché secondo le regola generali

Corte Costituzionale – Sentenza 5 – 10 maggio 2005 – 194/2005

Presidente Capotosti –
Relatore Marini

Sentenza

Nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di
diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché
in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366), promosso con ordinanza del 17 giugno 2004 dal Tribunale
di Agrigento nel procedimento civile vertente tra Curatela del Fallimento So.Ge.Im. s.p.a. e la Sicilcantieri s.r.l., iscritta al
n. 845 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;

udito
nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il Giudice relatore Annibale
Marini.

Ritenuto
in fatto

1.–
Il Tribunale di Agrigento, nel corso di un
procedimento camerale in materia societaria, con ordinanza del 17 giugno 2004
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto
societario e di intermediazione finanziaria, nonché in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366), «nella parte in cui individua il giudice
territorialmente competente solo in base al luogo in cui la società ha la sede
legale, anziché secondo le regole generali».

Premette
il Tribunale rimettente di essere investito, ai sensi degli artt. 2485 e 2487
del codice civile, della richiesta, avanzata dal socio totalitario di una
società a responsabilità limitata, di adozione dei
provvedimenti idonei ad ovviare alla inerzia degli amministratori, a seguito
della chiusura della procedura fallimentare per essere la società tornata in bonis.

Disposta
la comparizione delle parti, la società resistente ha eccepito l’incompetenza
per territorio del giudice adito, ai sensi del citato art. 25, comma 1, del
decreto legislativo n. 5 del 2003, avendo essa la propria sede legale in Roma.

L’eccezione,
tempestivamente sollevata, sarebbe – ad avviso del rimettente – fondata, non
consentendo la norma evocata altra interpretazione se non quella secondo la
quale la competenza per territorio spetta in via esclusiva, nei procedimenti
camerali in materia societaria, al Tribunale del luogo ove la società ha la
sede legale, che risulta nella specie essere
effettivamente Roma.

Ritiene
tuttavia il giudice a quo che la norma suddetta violi, sotto tale aspetto, il
criterio direttivo di cui all’art. 12, comma 1, della legge 3 ottobre 2001, n.
366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), costituito dal
divieto di modifica della competenza per territorio.

In
base al combinato disposto degli artt. 19 del codice di procedura civile e 46,
secondo comma, del codice civile, infatti, il foro generale delle persone
giuridiche, comprese le società, è rappresentato, indifferentemente, dal luogo ove
esse hanno la sede legale ovvero da quello ove hanno la sede effettiva. La
novella legislativa, escludendo la competenza del giudice del luogo ove la
società ha la sede effettiva, avrebbe dunque modificato, in violazione della
delega, la competenza per territorio, quanto ai procedimenti camerali nelle
materie riguardate dal decreto legislativo.

Sotto
diverso profilo, la norma impugnata violerebbe altresì il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione,
determinando un’irragionevole diversità di trattamento tra fattispecie
processuali omogenee.

Osserva
al riguardo il rimettente che, in base agli artt. 2, comma 1, e 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo
n. 5 del 2003, resta ferma, per i procedimenti ordinari di cognizione nella medesima
materia societaria, la competenza per territorio individuata in base alle
regole generali.

Ne
discenderebbe, dunque, la coesistenza di regole di
competenza per territorio diverse tra procedimenti di cognizione ordinari e
procedimenti camerali, pur riguardando controversie attinenti alla medesima
materia societaria, sottoposte all’uno o all’altro rito in base alla
discrezionale valutazione del legislatore.

Aggiunge
il giudice a quo che la disciplina introdotta dalla norma impugnata si porrebbe
oltretutto in contrasto con la tendenza di fondo
dell’ordinamento in materia di controversie con enti societari. Per le società
non personificate vige, infatti, il principio secondo
cui la competenza spetta al giudice del luogo in cui esse svolgono attività in modo
continuativo (art. 19, secondo comma, del codice di procedura civile); nelle
leggi speciali sull’insolvenza delle imprese collettive sarebbe «predominante
il riferimento alla sede principale per radicare la competenza per territorio»;
in sede comunitaria rappresenterebbe, infine, diritto vivente il prevalente
rilievo attribuito, ai medesimi fini, al luogo in cui è situato il centro degli
interessi principali della società, che solo si presume coincidente, salva la
prova contraria, con la sede statutaria.

2.–
E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo il quale
la questione «sembra risolvibile in via interpretativa».

La
parte pubblica, premesso che la
Relazione illustrativa al decreto legislativo dimostra che il
legislatore delegato era ben consapevole del divieto di modificazione dei criteri di competenza territoriale, osserva che il
tenore della norma impugnata è sostanzialmente uguale a quello della disposizione
codicistica relativa al foro generale delle persone giuridiche ed assume,
pertanto, che la norma stessa possa e debba essere interpretata nel senso di
ritenere competente anche il giudice del luogo ove la società ha la sede
effettiva.

Considerato
in diritto

1.–
Il Tribunale di Agrigento dubita, in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 25,
comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), secondo cui la competenza
per territorio, nei procedimenti camerali relativi alle materie riguardate dal predetto
decreto legislativo, spetta al giudice del luogo ove la società ha la sede
legale.

Ad
avviso del rimettente la norma – escludendo il criterio generale di competenza
che ha riguardo al luogo ove la società ha la sede effettiva – violerebbe il
principio direttivo rappresentato dal divieto di introdurre modifiche alla
competenza per materia o per territorio ed introdurrebbe una ingiustificata
disparità di trattamento rispetto ai procedimenti ordinari di cognizione nella
medesima materia societaria, per i quali rimarrebbe invece applicabile il
suddetto criterio generale.

2.–
La questione non è fondata.

2.1.–
Va premesso che l’interpretazione da cui il rimettente muove – secondo la quale
la norma impugnata esclude la competenza per territorio di giudici diversi da
quello del luogo ove la società ha la propria sede legale – è sicuramente
l’unica compatibile con il dato letterale, tenuto conto dell’espresso
riferimento, da parte del legislatore delegato, alla «sede legale» della
società e non genericamente alla sua «sede», secondo la terminologia utilizzata
dall’art. 19 del codice di procedura civile.

Deve
pertanto escludersi che la questione possa risolversi – così come prospetta la
parte pubblica – in via interpretativa, mediante cioè
una lettura della disposizione che sostanzialmente ne neghi la portata
innovativa.

2.2.–
Con riferimento al prospettato vizio di eccesso di
delega, giova osservare che il principio direttivo contenuto nell’art. 12,
comma 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma
del diritto societario), costituito dal divieto di modifiche della competenza
per territorio e per materia, trova la propria spiegazione e la propria ratio –
come risulta con chiarezza dai lavori preparatori della legge – nel dibattito
sviluppatosi, a livello politico, riguardo ad una possibile, radicale modifica
delle regole di competenza, nel senso di attribuire i procedimenti in materia
societaria alla competenza esclusiva di sezioni specializzate istituite presso
i tribunali delle città sede di corte di appello ovvero, secondo altra
proposta, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia.

Fu,
infatti, con specifico riguardo all’esito di tale dibattito – essendo infine
prevalsa la tesi contraria alla prospettata modifica – che il legislatore
delegante introdusse, tra i principi della delega, il divieto di cui si tratta,
al quale quindi non sarebbe ermeneuticamente corretto
attribuire il significato di una previsione di assoluta
e generalizzata intangibilità di tutte le regole di competenza precedentemente
vigenti; ciò tanto più se si considera che, con specifico riguardo ai
procedimenti camerali, il comma 2, lettera f), dello stesso art. 12 detta quale
criterio direttivo prevalente quello della «rapidità» di tali procedimenti, nel
rispetto dei principi del giusto processo.

2.3.–
Alle osservazioni che precedono occorre, altresì, aggiungere, sempre al fine di
escludere con certezza la violazione dell’art. 76 della Costituzione,
l’assorbente rilievo che la norma impugnata non individua un diverso criterio
di competenza per territorio, ma interviene sul criterio già utilizzato
dall’art. 19 del codice di procedura civile, sostanzialmente precisandone il
significato, nel senso che – ai fini del procedimento camerale – per sede della
società deve intendersi soltanto la sede legale, con esclusione della
cosiddetta sede effettiva.

La
ratio di tale intervento si ricollega, con ogni
evidenza, al richiamato criterio direttivo della rapidità del procedimento
camerale, essendo ben noto come l’onere – gravante sull’attore – di dimostrare
l’esistenza della sede effettiva della società nel luogo ove siede il giudice
adito determini il più delle volte un incongruo appesantimento
dell’istruttoria, con ovvio pregiudizio delle esigenze di celerità che sono
viceversa alla base stessa del rito camerale.

2.4.–
La sottolineata specificità del rito camerale determina, sotto altro aspetto,
l’infondatezza della censura riferita all’art. 3 della Costituzione, non
sussistendo tra il processo ordinario di cognizione ed il procedimento camerale la omogeneità necessaria a rendere comparabili le
rispettive discipline ai fini dello scrutinio riferito al principio di
eguaglianza.

per
questi motivi la Corte Costituzionale

dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1,
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con
l’ordinanza in epigrafe.