Lavoro e Previdenza

Wednesday 03 March 2004

Rito del lavoro. In caso di mutamento del Giudice non è necessario, a differenza del processo penale, procedere alla rinnovazione delle prove, ma secondo il Tribunale di Milano la norma è incostituzionale. ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 20

Rito del lavoro. In caso di mutamento del Giudice non è necessario, a differenza del processo penale, procedere alla rinnovazione delle prove; ma secondo il Tribunale di Milano la norma è incostituzionale

ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 2003.

  Ordinanza emessa il 29 ottobre 2003 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Valassina Ezio e CINI e NILS S.r.l. Lavoro e previdenza (controversie in materia di) – Processo del lavoro – Mutamento della persona fisica del magistrato originariamente designato – Rinnovazione dell’assunzione delle prove – Mancata previsione – Irragionevole diversita’ di disciplina rispetto al processo penale parimenti ispirato al principio dell’oralita’ – Violazione del diritto di difesa – Violazione dei principi del giusto processo. – Codice di procedura penale, art. 420. – Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo. Lavoro e previdenza (controversie in materia di) – Processo del lavoro – Sentenza che definisce il giudizio – Emissione da parte dello stesso giudice (persona fisica) che ha provveduto all’istruzione probatoria – Mancata previsione – Irragionevole diversita’ di disciplina rispetto al processo penale – Violazione del diritto di difesa – Violazione dei principi del giusto processo. – Codice di procedura penale, art. 429, primo comma. – Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo. Lavoro e previdenza (controversie in materia di) – Processo del lavoro – Sentenza pronunciata da giudice (persona fisica) diverso da quello che ha provveduto all’istruzione – Nullita’ – Mancata previsione – Irragionevole diversita’ di disciplina rispetto al processo penale – Violazione del diritto di difesa – Violazione dei principi del giusto processo. – Codice di procedura penale, art. 161, comma secondo. – Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo. (GU n. 8 del 25-2-2004) 

IL TRIBUNALE

    Premesso in fatto che:

        nel presente giudizio di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c. il

giudice,  in  persona  fisica  di  magistrato  della  sezione diverso

dall’attuale   estensore,   ammesse   le  prove,  conduceva  l’intera

istruzione  probatoria,  snodatasi in piu’ udienze e concretizzatasi,

tra l’altro, nell’assunzione di numerose testimonianze;

        al  termine,  con  ordinanza  in  atti, quello stesso giudice

dichiarava chiusa l’istruzione, rinviando contestualmente la causa ad

altra udienza successiva per la discussione;

        nelle  more,  il  Presidente  della sezione lavoro designava,

quale  titolare  del  procedimento, lo scrivente, in sostituzione del

magistrato inizialmente designato, cessato dalle funzioni;

        all’udienza odierna le parti costituite sono comparse davanti

al giudice sottoscritto per la discussione orale della causa;

    Osserva quanto segue.

    Sul  piano  processuale,  la  situazione  che si e’ determinata a

seguito della avvenuta sostituzione (ancorche’ per ragioni oggettive)

del  giudice  ad istruttoria conclusa, e’ assai singolare e di dubbia

legittimita’  costituzionale,  essendo  l’attuale magistrato chiamato

alla  valutazione  delle  prove,  in  base  alle  quali  decidere  la

controversia,  sulla  base  dei  soli  atti  scritti  della pregressa

istruttoria  da  altri  condotta,  in un giudizio che dovrebbe essere

ispirato al massimo della oralita’.

    Come e’ ben noto, con la riforma del processo del lavoro del 1973

il legislatore ha inteso reagire al pratico svuotamento attuato dalla

prassi dei principi chiovendiani, propri dell’originaria formulazione

del  c.p.c.  del 1942 e di attuare, in modo particolarmente incisivo,

con   disposizioni  dettate  specificamente  per  questa  particolare

categoria   di   controversie,   i   principi   dell’oralita’,  della

concentrazione  e  immediatezza,  attribuendo  ad  un  unico  giudice

monocratico la direzione dell’attivita’ istruttoria e la conseguente,

immediata decisione della causa, tendenzialmente in unica udienza.

    Essenziale  nel  sistema  cosi’ creato, e’ che il giudice, inteso

come  persona  fisica,  che  presiede  l’udienza  di cui all’art. 420

c.p.c.,  e  che  assume  le  prove,  sia  lo  stesso  che  decide  la

controversia,   non  potendo  altrimenti  parlarsi  di  oralita’  del

processo.

    Del    resto,    la    dimostrazione,    assolutamente   univoca,

dell’intenzione del legislatore di prescrivere, nelle controversie di

lavoro,  la coincidenza della persona fisica che decide rispetto alla

persona  fisica  che  istruisce la causa, sta non solo nella prevista

assunzione  delle  prove  immediatamente,  ma  anche  nella esplicita

definizione,   estremamente   significativa,   dell’udienza   di  cui

all’art. 420, in tutte le sue possibili componenti, quale «udienza di

discussione» tout court.

    Nel  giudizio  penale,  che  e’  la  forma  di processo orale per

eccellenza,  le  conseguenze  del  mutamento (per qualsivoglia causa)

della  persona fisica del giudice trovano una espressa sanzione nella

nullita’  ex  art. 525  del  vigente c.p.p. (corrispondente a omologa

disposizione  del  c.p.p. abrogato) e nella conseguente necessita’ di

rinnovare l’istruttoria dibattimentale.

    Anche  nel  processo  civile,  non mancano, in generale, norme di

garanzia  finalizzate ad evitare il cambiamento del giudice – persona

fisica  chiamato  a  decidere  la  controversia,  ed  e’  sicuramente

ragguardevole  che  la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia

esteso la sanzione della nullita’ rilevabile di ufficio, ex art. 161,

comma  2,  c.p.c.  alla  sentenza  che  venga  pronunciata da giudice

diverso da quello che ha partecipato all’udienza di discussione.

    Tuttavia  e’  stato  escluso  dalla consolidata giurisprudenza di

legittimita’  (alla  quale  questo  giudice deve fare necessariamente

riferimento quale «diritto vivente»), che, nel rito del lavoro, possa

rilevare la differenza tra la persona fisica che istruisce la causa e

chi  la  decide  (cfr.  da   ultimo  Cass.,  sentenze  nn. 9052/2000 e

5443/01;   in   precedenza,   negli   stessi   termini,  v.  sentenze

nn. 5449/1992 e 1241/1995).

    La    giurisprudenza   citata   nell’enunciare   tale   principio

solitamente  fa salva l’applicabilita’ dell’art. 421 c.p.c., operando

un  riferimento,  se  pure  apprezzabile,  ad  avviso  del giudicante

inconferente  e  inidoneo a modificare i termini della questione, che

attiene  alla  validita’  formale  delle prove assunte, pregiudiziale

rispetto alla valutazione (necessariamente successiva e limitata alle

prove  ritualmente  assunte e non colpite da nullita) del loro valore

contenutistico e dell’eventuale necessita’ di integrare ex ufficio le

gia’ avvenute acquisizioni probatorie.

    Occorre   pertanto   pervenire   alla   conclusione,   del  tutto

inappagante,   che,   nel   rito   del   lavoro,   la   regola  della

insostituibilita’  del giudice che procede all’istruzione della causa

rispetto  a  quello  che  la  decide, pur presupposta dal legislatore

nell’art.  420,  e fondamentale per la «oralita» del giudizio, non ha

alcuna  garanzia  sul piano del processo, con specifico riguardo alla

validita’  ed  efficacia  delle prove, neppure nel caso limite in cui

l’intera  istruzione  (come  nella fattispecie) sia stata condotta da

altro giudice e ai fini della decisione rilevino e siano determinanti

le  prove  «costituende»,  gia’  assunte nella fase pregressa, in se’

sufficienti, ove non invalide, per giungere alla decisione.

    Ritiene  questo  giudice  che  i  profili  di incostituzionalita’

prospettabili  attengano,  in  primo  luogo,  alla  ingiustificata  e

irragionevole  disparita’ di trattamento ex art. 3 Cost., quanto alle

conseguenze,  sul  piano  processuale, della sostituzione del giudice

nel  processo  del  lavoro,  rispetto  a  quanto avviene nel giudizio

penale,  parimenti  retto  dal principio dell’oralita’; di violazione

del  diritto  di difesa, ex art. 24, comma 2, Cost., non potendo tale

diritto,  in  un  processo  retto dal principio dell’oralita’, essere

pienamente  ed efficacemente esercitato dalla parte se non davanti al

giudice  che  ha  assunto  le  prove dalla cui valutazione dipende la

decisione,  e  infine  dell’  art.  111,  commi 1 e 2, Cost., perche’

quando il legislatore ordinario, nella sua discrezionalita’, opta per

un    processo    retto    dal    principio   dell’oralita’,   appare

imprescindibile,  affinche’  il «giusto processo» sia veramente tale,

che  il  giudice  deputato  alla  decisione  sia  anche quello che ha

personalmente  proceduto  all’istruzione,  altrimenti  non  potendosi

parlare  di  «processo» che si svolge «davanti» al giudice, cioe’ con

la  piena  e  consapevole  partecipazione  del  giudice investito del

giudizio.

    E’  evidente  la rilevanza della questione sollevata, in quanto –

come  gia’  si  e’  sopra  sottolineato – la decisione della presente

controversia  dipende essenzialmente dalle prove orali, tutte assunte

dal giudice precedentemente designato.

                                         P. Q. M.

    Visto  l’art.  23, legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la

non   manifesta   infondatezza,   solleva  di  ufficio  questione  di

legittimita’  costituzionale,  con riferimento agli artt. 3, comma 1,

24  comma  2,  e  111, commi 1 e 2, della Costituzione, dell’art. 420

c.p.c.,  nella  parte  in  cui  non  prevede l’obbligo del giudice di

rinnovare l’assunzione delle prove in caso di mutamento della persona

fisica  del  magistrato  originariamente designato; degli artt.  429,

comma  1,   e  161, comma 2, c.p.c. nella parte in cui rispettivamente

non prevedono che il giudice che pronuncia la sentenza deve essere lo

stesso  che ha provveduto all’istruzione probatoria, e che in difetto

la sentenza, cosi’ pronunciata, e’ inesistente;

    Sospende il giudizio;

    Dispone  che  a  cura  della cancelleria gli atti siano trasmessi

alla   Corte   costituzionale  e  che  ha  presente  ordinanza  venga

notificata  alle  parti  e  al Presidente del Consiglio dei ministri,

nonche’ comunicata, nei modi di legge, ai Presidenti delle Camere.

    Cosi’ deciso in Milano, all’udienza del 28 ottobre 2003.

                          Il giudice: Punzo