Penale
Ritardata iscrizione del nominativo dell’ indagato nel registro delle notizie di reato e utilizzabilità nei suoi confronti delle indagini già svolte. Il GUP di Vercelli solleva questione di costituzionalità . N. 765 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 m
Ritardata iscrizione del nominativo dellindagato nel registro delle notizie di reato e utilizzabilità nei suoi confronti delle indagini già svolte. Il GUP di Vercelli solleva questione di costituzionalità
N. 765 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 2004.
Ordinanza del 23 maggio 2004, emessa dal G.u.p. del Tibunale di Vercelli nel provvedimanto penale a carico di Martinengo Laura ed altra. Processo penale – Indagini preliminari – Ritardata iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona sottoposta alle indagini – Utilizzabilita’ degli atti processuali compiuti oltre il termine di cui all’art. 405, comma 2, cod. proc. pen. – Disparita’ di trattamento tra imputati – Lesione del diritto di difesa – Violazione del principio della ragionevole durata del processo. – Codice di procedura penale, combinato disposto degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 191. – Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 111, primo, secondo e terzo comma. (GU n. 41 del 20-10-2004)
IL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE
Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla
Corte costituzionale, legge 11 marzo 1953 n. 87.
Nell’ambito del procedimento penale di cui in epigrafe nei
confronti di: 1) Martinengo Laura, nata a Casale Monferrato il 22
marzo 1959, residente in Crescentino, via Foscolo 37, libera –
contumace; 2) Monolo Angelo, nato a Vercelli il 2 febbraio 1957,
residente in Vercelli, via Monte Rosa 2, libero – presente; difesi di
fiducia dall’avv. Luigi Paolo Comoglio e dall’avv. Massimo Somaglino
del Foro di Vercelli, imputati del delitto previsto e punito
dall’art. 110 – 368 – 61 n. 10 c.p., perche’ in concorso tra di loro,
ovvero sulla base di un comune accordo, accusavano, sapendolo
innocente, il sindaco pro tempore del Comune di Crescentino, Greppi
Fabrizio, di avere commesso delitti fiscali e truffe in danno della
Comunita’ economica europea, e cio’ facevano mediante l’invio di uno
scritto anonimo, dai medesimi concordemente predisposto, inviato a
varie pubbliche autorita’, tra le quali la Guardia di Finanza di
Vercelli, missiva anonima nella quale, tra le altre frasi del
medesimo tenore, era contenuto il seguente periodo «… mi e’
doveroso come cittadino segnalare e denunciare un grave fatto di
evasione e truffa nei confronti del geom. Greppi Fabrizio e dei suoi
fratelli residenti in Crescentino …», accusa questa realizzata in
via anonima e nella consapevolezza dell’innocenza del sunnominato
Greppi Fabrizio e dei suoi congiunti, agendo al solo scopo di
delegittimare i predetti, screditando la pubblica funzione esercitata
dal Greppi Fabrizio.
Con l’aggravante di avere agito in danno di un pubblico
ufficiale.
In Vercelli, il 4 ottobre 1999.
Premesso che all’udienza preliminare le difese degli imputati
sollevavano eccezione di costituzionalita’ dell’art. 240 c.p.p., in
rapporto all’art. 237 c.p.p., per contrasto con gli artt. 2, 3, 24,
secondo comma, 111 primo – quinto comma Cost., in quanto non
preclusiva dell’utilizzabilita’ di documenti anonimi, sia nel caso in
cui la provenienza dello scritto anonimo dall’imputato non risulti
con sufficiente «attendibilita» in epoca anteriore alla medesima
acquisizione, ed al di fuori di qualsiasi attivita’ investigativa,
sia nel caso in cui lo scritto anonimo non sia stato acquisito
attraverso lo strumento del sequestro ex art. 253 c.p.p. in quanto
corpo del reato;
Ritenuto che tale questione sia manifestamente infondata sotto il
profilo indicato dalla difesa degli imputati, in quanto, da un lato,
la norma di cui all’art. 239 c.p.p. consente di procedere alla
verifica della provenienza dei documenti (anche, evidentemente, con
riferimento agli scritti anonimi), dall’altro lato, le modalita’ di
acquisizione del corpo di reato non possono ritenersi limitate
all’utilizzo dello strumento del sequestro ex art. 253 c.p.p.,
dovendosi ritenere possibile l’acquisizione agli atti del
procedimento di eventuali corpi del reato anche attraverso altri
strumenti processuali (es.: produzione da parti di terzi o dello
stesso imputato);
Osservato che:
i nomi degli imputati Martinengo Laura e Monolo Angelo
risultano iscritti nel procedimento n. 1325/2002 RGNR con
disposizione del p.m. 30 maggio 2002, dep. 31 maggio 2002 (eseguita
il 3 giugno 2002: v. copertina del fascicolo recante stampa estratto
RE.GE.) per il reato di cui all’art. 368 c.p. in danno di Greppi
Fabrizio; in tale provvedimento il p.m. indica lo scritto anonimo
contenuto nel fascicolo 15/99 Reg. Anonimi quale corpo del reato, ed
individua la fonte della notizia di reato nelle dichiarazioni
testimoniali acquisite nel procedimento 15/1999 Reg. Anonimi;
precedentemente, nell’ambito del fascicolo n. 15/99 Reg.
Anonimi, veniva irritualmente espletata dal p.m. attivita’ d’indagine
che portava la p.g. ad assumere informazioni testimoniali, (s.i.t.
Laura Martinengo, Maria Enrica Brusasca, Laura Di Caro, Angelo
Monolo);
in data 2 febbraio 2000 il difensore di Greppi Fabrizio
depositava presso la locale sez. p.g. – G.d.F. memoria ex art. 121
c.p.p. con allegati due fogli manoscritti anonimi ed un foglio
dattiloscritto anonimo (entrambi presentantisi strappati e
ricostruiti con nastro adesivo trasparente), che veniva dichiarato
essere stati rinvenuti «all’interno degli uffici della Segreteria
comunale nel Municipio di Crescentino in data 23 settembre 1999 nel
cestino della carta straccia»;
nella medesima epoca era pendente anche procedimento nei
confronti di ignoti n. 5858/1999, nell’ambito del quale venivano
assunte le dichiarazioni di Fabrizio Greppi, Laura Martinengo,
Marinella Venegoni; nell’ambito di tale procedimento la G.d.F. di
Vercelli, con verbale 21 febbraio 2000 acquisiva, in quanto prodotti
da Fabrizio Greppi, n. 8 fogli manoscritti dall’ex segretario
comunale Monolo Angelo;
in epoca coeva pendeva anche il procedimento n. 425/2000 RGNR
nei confronti di Greppi Fabrizio per il reato di cui all’art. 640-bis
c.p. (scaturito dall’esposto anonimo di cui al fascicolo n. 20/99
Reg. anonimi, come evincibile dalla delega indagini 12 febbraio 2000
del p.m. di Vercelli nell’ambito del procedimento n. 425/2000 RGNR),
che e’ stato archiviato con decreto di archiviazione 12 settembre
2000 del G.i.p. di Vercelli;
nell’ambito del procedimento n. 1325/2002 RGNR il p.m., in
data 18 luglio 2002, disponeva C.T. diretta ad accertare
l’attribuibilita’ a Monolo Angelo e/o Laura Martinengo dei
manoscritti «acquisiti agli atti, prodotti dall’avv. Andrea Corsaro
in qualita’ di patrocinante dell’esponente Greppi Fabrizio, recanti
la minuta dell’esposto anonimo» (la C.T. aveva riferimento agli
scritti depositati il 2 febbraio 2000 dal difensore di Greppi
Fabrizio);
le operazioni del C.T. avevano inizio il giorno 8 ottobre
2002 (come da verbale in atti);
la relazione scritta del C.T. veniva depositata il giorno 11
novembre 2002 presso la Procura della Repubblica di Vercelli; tra le
scritture comparative utilizzate il C.T. indica gli scritti acquisiti
dalla G.d.F. il 21 febbraio 2000, prodotti in tale data dalla difesa
di Fabrizio Greppi;
Considerato che:
nello svolgimento dei fatti, rilevanti processualmente, come
sopra sinteticamente descritto, appare evidente l’individuazione di
Monolo Angelo e Martinengo Laura, quali persone sottoposte ad
indagini, quantomeno gia’ all’epoca in cui vennero acquisite le
dichiarazioni in atti (nell’ambito dei fascicoli processuali n. 15/99
Reg. Anonimi e n. 5858/99 Reg. Ignoti) e vennero dalla G.d.F.
acquisiti i documenti manoscritti (prodotti dalla difesa di Fabrizio
Greppi);
l’attivita’ di C.T., disposta dal p.m. in data 18 luglio 2002
(con deposito della relazione scritta da parte del C.T. in data 11
novembre 2002, e’ stata effettuata ad oltre due anni di distanza dal
momento in cui i nomi di Monolo Angelo e Martinengo Laura) appaiono
gia’ significativamente delineati in atti (in conseguenza delle
dichiarazioni gia’ assunte dalla G.d.F. e dell’acquisizione degli
scritti provenienti dal Monolo);
la ritardata iscrizione del nome di Monolo Angelo e
Martinengo Laura nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., appare
certamente lesiva dei diritti degli imputati, nella misura in cui
rende processualmente utilizzabili gli atti di indagine svolti dal
p.m. successivamente alla formale iscrizione del nome degli indagati
nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. (con particolare riferimento
alla C.T. grafica in atti), non potendosi ritenere, sulla base della
vigente normativa, sanzionabile tale situazione con
l’inutilizzabilita’ sancita dall’art. 191 c.p.p.;
tale situazione appare costituire offesa ai principi di cui
agli artt. 3 Cost., 24 secondo comma Cost., 111 primo comma, secondo
comma e terzo comma Cost., non garantendo la parita’ di trattamento
degli imputati, venendo a ledere il diritto di difesa degli imputati,
dilatando nel tempo la possibilita’ degli imputati di essere posti a
conoscenza di indagini svolte nei suoi confronti e non garantendo
agli stessi una ragionevole durata del processo (intesa, con
riferimento al caso concreto, dal momento in cui – con l’emergenza di
indizi di reita’ a carico dell’imputato – la legge impone una precisa
struttura processuale all’attivita’ dell’a.g. con l’iscrizione della
notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.);
le precedenti pronunce della Corte costituzionale (ordinanze
n. 94/1998, n. 337/1996, n. 477/1994), affrontando il tema della
ritardata iscrizione della notizia di reato e della mancanza di
sanzioni processuali a tale comportamento non entravano nel merito,
dichiarando manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal
giudice a quo;
la questione appare rilevante rispetto al procedimento in
corso;
P. Q. M.
Visto l’art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;
Solleva questione di leggittimita’ costituzionale del combinato
disposto degli artt. 335, primo comma, 405, secondo comma, 191
c.p.p., in riferimento agli artt. 3 Cost., 24, secondo comma Cost.,
111, primo comma, secondo comma e terzo comma Cost. nella parte in
cui consentono, in caso di ritardata iscrizione da parte del p.m. del
nome della persona sottoposta ad indagini nell’apposito registro di
cui all’art. 335 c.p.p., l’utilizzabilita’ di atti processuali
compiuti oltre il termine di cui all’art. 405, secondo comma c.p.p.,
con riferimento all’epoca di individuazione degli elementi
configuranti indizi di reato nei confronti della persona il cui nome
e’ stato tardivamente iscritto nel registro di cui all’art. 335
c.p.p.;
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Dispone la sospensione del presente procedimento e la
trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e
comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale.
Vercelli, addi’ 25 maggio 2004
Il giudice: Tarantola