Penale

Friday 22 October 2004

Ritardata iscrizione del nominativo dell’ indagato nel registro delle notizie di reato e utilizzabilità nei suoi confronti delle indagini già svolte. Il GUP di Vercelli solleva questione di costituzionalità . N. 765 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 m

Ritardata iscrizione del nominativo dellindagato nel registro delle notizie di reato e utilizzabilità nei suoi confronti delle indagini già svolte. Il GUP di Vercelli solleva questione di costituzionalità

N.   765   ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 2004.

Ordinanza del 23 maggio 2004, emessa dal G.u.p. del Tibunale di Vercelli nel provvedimanto penale a carico di Martinengo Laura ed altra. Processo penale – Indagini preliminari – Ritardata iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona sottoposta alle indagini – Utilizzabilita’ degli atti processuali compiuti oltre il termine di cui all’art. 405, comma 2, cod. proc. pen. – Disparita’ di trattamento tra imputati – Lesione del diritto di difesa – Violazione del principio della ragionevole durata del processo. – Codice di procedura penale, combinato disposto degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 191. – Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 111, primo, secondo e terzo comma. (GU n. 41 del 20-10-2004)

                IL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza di rimessione degli atti alla

Corte costituzionale, legge 11 marzo 1953 n. 87.

    Nell’ambito  del  procedimento  penale  di  cui  in  epigrafe nei

confronti  di:  1)  Martinengo  Laura, nata a Casale Monferrato il 22

marzo  1959,  residente  in  Crescentino,  via  Foscolo  37, libera –

contumace;  2)  Monolo  Angelo,  nato  a Vercelli il 2 febbraio 1957,

residente in Vercelli, via Monte Rosa 2, libero – presente; difesi di

fiducia  dall’avv. Luigi Paolo Comoglio e dall’avv. Massimo Somaglino

del  Foro  di  Vercelli,  imputati  del  delitto  previsto  e  punito

dall’art. 110 – 368 – 61 n. 10 c.p., perche’ in concorso tra di loro,

ovvero  sulla  base  di  un  comune  accordo,  accusavano,  sapendolo

innocente,  il  sindaco pro tempore del Comune di Crescentino, Greppi

Fabrizio,  di  avere commesso delitti fiscali e truffe in danno della

Comunita’  economica europea, e cio’ facevano mediante l’invio di uno

scritto  anonimo,  dai  medesimi concordemente predisposto, inviato a

varie  pubbliche  autorita’,  tra  le  quali la Guardia di Finanza di

Vercelli,  missiva  anonima  nella  quale,  tra  le  altre  frasi del

medesimo  tenore,  era  contenuto  il  seguente  periodo  «…  mi e’

doveroso  come  cittadino  segnalare  e  denunciare un grave fatto di

evasione  e truffa nei confronti del geom. Greppi Fabrizio e dei suoi

fratelli  residenti  in Crescentino …», accusa questa realizzata in

via  anonima  e  nella  consapevolezza dell’innocenza del sunnominato

Greppi  Fabrizio  e  dei  suoi  congiunti,  agendo  al  solo scopo di

delegittimare i predetti, screditando la pubblica funzione esercitata

dal Greppi Fabrizio.

    Con   l’aggravante  di  avere  agito  in  danno  di  un  pubblico

ufficiale.

    In Vercelli, il 4 ottobre 1999.

    Premesso  che  all’udienza  preliminare  le difese degli imputati

sollevavano  eccezione  di costituzionalita’ dell’art. 240 c.p.p., in

rapporto  all’art. 237  c.p.p., per contrasto con gli artt. 2, 3, 24,

secondo  comma,  111  primo  –  quinto  comma  Cost.,  in  quanto non

preclusiva dell’utilizzabilita’ di documenti anonimi, sia nel caso in

cui  la  provenienza  dello scritto anonimo dall’imputato non risulti

con  sufficiente  «attendibilita»  in  epoca  anteriore alla medesima

acquisizione,  ed  al  di fuori di qualsiasi attivita’ investigativa,

sia  nel  caso  in  cui  lo  scritto  anonimo non sia stato acquisito

attraverso  lo  strumento  del sequestro ex art. 253 c.p.p. in quanto

corpo del reato;

    Ritenuto che tale questione sia manifestamente infondata sotto il

profilo  indicato dalla difesa degli imputati, in quanto, da un lato,

la  norma  di  cui  all’art. 239  c.p.p.  consente  di procedere alla

verifica  della  provenienza dei documenti (anche, evidentemente, con

riferimento  agli  scritti anonimi), dall’altro lato, le modalita’ di

acquisizione  del  corpo  di  reato  non  possono  ritenersi limitate

all’utilizzo  dello  strumento  del  sequestro  ex  art. 253  c.p.p.,

dovendosi   ritenere   possibile   l’acquisizione   agli   atti   del

procedimento  di  eventuali  corpi  del  reato anche attraverso altri

strumenti  processuali  (es.:  produzione  da  parti di terzi o dello

stesso imputato);

    Osservato che:

        i  nomi  degli  imputati  Martinengo  Laura  e  Monolo Angelo

risultano   iscritti   nel   procedimento   n. 1325/2002   RGNR   con

disposizione  del  p.m. 30 maggio 2002, dep. 31 maggio 2002 (eseguita

il  3 giugno 2002: v. copertina del fascicolo recante stampa estratto

RE.GE.)  per  il  reato  di  cui all’art. 368 c.p. in danno di Greppi

Fabrizio;  in  tale  provvedimento  il p.m. indica lo scritto anonimo

contenuto  nel fascicolo 15/99 Reg. Anonimi quale corpo del reato, ed

individua  la  fonte  della  notizia  di  reato  nelle  dichiarazioni

testimoniali acquisite nel procedimento 15/1999 Reg. Anonimi;

        precedentemente,  nell’ambito  del  fascicolo  n. 15/99  Reg.

Anonimi, veniva irritualmente espletata dal p.m. attivita’ d’indagine

che  portava  la  p.g. ad assumere informazioni testimoniali, (s.i.t.

Laura  Martinengo,  Maria  Enrica  Brusasca,  Laura  Di  Caro, Angelo

Monolo);

        in  data  2  febbraio  2000  il  difensore di Greppi Fabrizio

depositava  presso  la  locale sez. p.g. – G.d.F. memoria ex art. 121

c.p.p.  con  allegati  due  fogli  manoscritti  anonimi  ed un foglio

dattiloscritto    anonimo   (entrambi   presentantisi   strappati   e

ricostruiti  con  nastro  adesivo trasparente), che veniva dichiarato

essere  stati  rinvenuti  «all’interno  degli uffici della Segreteria

comunale  nel  Municipio di Crescentino in data 23 settembre 1999 nel

cestino della carta straccia»;

        nella  medesima  epoca  era  pendente  anche procedimento nei

confronti  di  ignoti  n. 5858/1999,  nell’ambito  del quale venivano

assunte  le  dichiarazioni  di  Fabrizio  Greppi,  Laura  Martinengo,

Marinella  Venegoni;  nell’ambito  di  tale procedimento la G.d.F. di

Vercelli,  con verbale 21 febbraio 2000 acquisiva, in quanto prodotti

da   Fabrizio  Greppi,  n. 8  fogli  manoscritti  dall’ex  segretario

comunale Monolo Angelo;

        in epoca coeva pendeva anche il procedimento n. 425/2000 RGNR

nei confronti di Greppi Fabrizio per il reato di cui all’art. 640-bis

c.p.  (scaturito  dall’esposto  anonimo  di cui al fascicolo n. 20/99

Reg.  anonimi, come evincibile dalla delega indagini 12 febbraio 2000

del  p.m. di Vercelli nell’ambito del procedimento n. 425/2000 RGNR),

che  e’  stato  archiviato  con decreto di archiviazione 12 settembre

2000 del G.i.p. di Vercelli;

        nell’ambito  del  procedimento  n. 1325/2002 RGNR il p.m., in

data   18   luglio   2002,   disponeva   C.T.  diretta  ad  accertare

l’attribuibilita’   a   Monolo   Angelo   e/o  Laura  Martinengo  dei

manoscritti  «acquisiti  agli atti, prodotti dall’avv. Andrea Corsaro

in  qualita’   di patrocinante dell’esponente Greppi Fabrizio, recanti

la  minuta  dell’esposto  anonimo»  (la  C.T.  aveva riferimento agli

scritti  depositati  il  2  febbraio  2000  dal  difensore  di Greppi

Fabrizio);

        le  operazioni  del  C.T.  avevano inizio il giorno 8 ottobre

2002 (come da verbale in atti);

        la  relazione scritta del C.T. veniva depositata il giorno 11

novembre  2002 presso la Procura della Repubblica di Vercelli; tra le

scritture comparative utilizzate il C.T. indica gli scritti acquisiti

dalla  G.d.F. il 21 febbraio 2000, prodotti in tale data dalla difesa

di Fabrizio Greppi;

    Considerato che:

        nello  svolgimento dei fatti, rilevanti processualmente, come

sopra  sinteticamente  descritto, appare evidente l’individuazione di

Monolo  Angelo  e  Martinengo  Laura,  quali  persone  sottoposte  ad

indagini,  quantomeno  gia’  all’epoca  in  cui  vennero acquisite le

dichiarazioni in atti (nell’ambito dei fascicoli processuali n. 15/99

Reg.  Anonimi  e  n. 5858/99  Reg.  Ignoti)  e  vennero  dalla G.d.F.

acquisiti  i documenti manoscritti (prodotti dalla difesa di Fabrizio

Greppi);

        l’attivita’ di C.T., disposta dal p.m. in data 18 luglio 2002

(con  deposito  della  relazione scritta da parte del C.T. in data 11

novembre  2002, e’ stata effettuata ad oltre due anni di distanza dal

momento  in  cui i nomi di Monolo Angelo e Martinengo Laura) appaiono

gia’  significativamente  delineati  in  atti  (in  conseguenza delle

dichiarazioni  gia’  assunte  dalla  G.d.F. e dell’acquisizione degli

scritti provenienti dal Monolo);

        la   ritardata   iscrizione  del  nome  di  Monolo  Angelo  e

Martinengo  Laura  nel  registro  di  cui all’art. 335 c.p.p., appare

certamente  lesiva  dei  diritti  degli imputati, nella misura in cui

rende  processualmente  utilizzabili  gli atti di indagine svolti dal

p.m.  successivamente alla formale iscrizione del nome degli indagati

nel  registro di cui all’art. 335 c.p.p. (con particolare riferimento

alla  C.T. grafica in atti), non potendosi ritenere, sulla base della

vigente     normativa,     sanzionabile     tale    situazione    con

l’inutilizzabilita’ sancita dall’art. 191 c.p.p.;

        tale  situazione  appare costituire offesa ai principi di cui

agli  artt. 3 Cost., 24 secondo comma Cost., 111 primo comma, secondo

comma  e  terzo comma Cost., non garantendo la parita’ di trattamento

degli imputati, venendo a ledere il diritto di difesa degli imputati,

dilatando  nel tempo la possibilita’ degli imputati di essere posti a

conoscenza  di  indagini  svolte  nei suoi confronti e non garantendo

agli   stessi  una  ragionevole  durata  del  processo  (intesa,  con

riferimento al caso concreto, dal momento in cui – con l’emergenza di

indizi di reita’ a carico dell’imputato – la legge impone una precisa

struttura  processuale all’attivita’ dell’a.g. con l’iscrizione della

notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.);

        le  precedenti pronunce della Corte costituzionale (ordinanze

n. 94/1998,  n. 337/1996,  n. 477/1994),  affrontando  il  tema della

ritardata  iscrizione  della  notizia  di  reato  e della mancanza di

sanzioni  processuali  a tale comportamento non entravano nel merito,

dichiarando  manifestamente  inammissibili le questioni sollevate dal

giudice a quo;

        la   questione  appare  rilevante  rispetto al procedimento in

corso;

                                         P. Q. M.

    Visto l’art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

    Solleva  questione  di leggittimita’ costituzionale del combinato

disposto  degli  artt.  335,  primo  comma,  405,  secondo comma, 191

c.p.p.,  in  riferimento agli artt. 3 Cost., 24, secondo comma Cost.,

111,  primo  comma,  secondo comma e terzo comma Cost. nella parte in

cui consentono, in caso di ritardata iscrizione da parte del p.m. del

nome  della  persona sottoposta ad indagini nell’apposito registro di

cui  all’art.  335  c.p.p.,  l’utilizzabilita’  di  atti  processuali

compiuti  oltre il termine di cui all’art. 405, secondo comma c.p.p.,

con   riferimento   all’epoca   di   individuazione   degli  elementi

configuranti  indizi di reato nei confronti della persona il cui nome

e’  stato  tardivamente  iscritto  nel  registro  di cui all’art. 335

c.p.p.;

    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia

notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai

Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

    Dispone   la   sospensione   del   presente   procedimento  e  la

trasmissione  degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e

comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale.

        Vercelli, addi’ 25 maggio 2004

                       Il giudice: Tarantola