Tributario e Fiscale

Tuesday 27 April 2004

Risoluzione 9 settembre 2003 n. 178/E dell’ Agenzia delle Entrate. INPS CIRCOLARE N. 69 del 26.04.2004

Risoluzione 9 settembre 2003 n. 178/E dell’Agenzia delle Entrate. Regime tributario dei premi corrisposti dal datore di lavoro per l’assicurazione di responsabilità civile in favore dei propri dipendenti. Effetti sulla determinazione dell’imponibile contributivo (art. 6 DLgs n. 314/1997).

INPS CIRCOLARE N. 69 del 26.04.2004

SOMMARIO: Con la Risoluzione in epigrafe l’Agenzia delle entrate, ha chiarito che i premi pagati dal datore di lavoro per le polizze assicurative, stipulate a fronte di specifiche disposizioni normative, contrattuali o interne che sanciscono l’obbligo di tenere indenni i propri dipendenti dal pagamento di somme dovute a titolo risarcitorio per danni causati a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni, non costituiscono fringe benefit e non concorrono, pertanto, alla formazione del redito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR (ex art. 48).

Premessa.

     Con la Risoluzione 9 settembre 2003 n. 178/E l’Agenzia delle entrate, affronta nuovamente la questione dell’incidenza dei premi assicurativi pagati dal datore di lavoro ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR (ex art. 48).

     Come noto, infatti, tale problematica era stata già affrontata, dall’Agenzia nella circolare n. 326/E del 23.12.1997 (1), emanata in occasione dell’entrata di vigore del DLgs n. 314/97 in materia di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive.

     In particolare, per le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro per i propri dipendenti l’Agenzia aveva affermato, alla luce della nuovo testo dell’art. 51 del TUIR (ex art. 48) introdotto con il D.Lgs n. 314/97, la concorrenza nella determinazione del reddito di lavoro dipendente di tutti i premi assicurativi (assicurazioni sanitarie, sulla vita e su infortuni extraprofessionali) ad eccezione soltanto di quelli relativi alle assicurazioni per infortuni professionali (punto 2.1 della circolare sopracitata).

     Il predetto regime fiscale trova applicazione anche ai fini della determinazione della base imponibile ai fini contributivi (art. 6 del D.Lgs.n. 314/97) non essendo prevista alcuna deroga al riguardo (circolare n. 263 del 24 dicembre 1997).

Regime tributario dei premi per l’assicurazione di responsabilità civile stipulata dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti.

     Con la Risoluzione del 9 settembre 2003 n. 178/E (allegato 1) l’Agenzia delle Entrate, ha dato risposta ad una istanza di interpello di una società che, avendo stipulato per alcuni suoi dipendenti (amministratori quadri e dirigenti) delle polizze per l’assicurazione di responsabilità civile intendeva conoscere se i relativi premi concorressero alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR).

     Per la società istante l’obbligo di tenere indenni i propri dipendenti dal pagamento di somme dovute a titolo risarcitorio per danni causati a terzi nell’esercizio, non doloso o fraudolento, delle loro funzioni, derivava da specifiche disposizioni normative (quadri), contrattuali (dirigenti) e interne (amministratori).

     Nella Risoluzione in esame l’Agenzia ha affermato che tali premi non costituiscono dei fringe benefit e non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente alla luce dei seguenti principi:

       1. la non concorrenza alla formazione della base imponibile delle somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (es. indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale)

       2. l’irrilevanza ai fini fiscali delle erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

     Tali principi, desumibili dalle disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR e da alcune pronunce in materia dell’Amministrazione finanziaria (circolare 326/97 e circ. n. 55/99) rappresentano delle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e, ad avviso dell’Agenzia, possono essere applicati anche alla fattispecie in esame.

     In particolare nel caso in cui l’obbligo per la società di tenere indenni i propri dipendenti da eventuali azioni di responsabilità civile sia previsto dalla legge o dal contratto collettivo (è il caso rispettivamente dei quadri e dei dirigenti della società istante), la stipula di una polizza assicurativa rappresenta soltanto “una delle modalità che la società può scegliere per adempiere agli obblighi posti a suo carico e risponde ad un esclusivo interesse del datore di lavoro altrimenti chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno provocato dal dipendente a terzi”.

     Ugualmente non si ravvisa, a parere dell’Agenzia, la produzione di fringe benefit nell’ipotesi in cui le polizze siano stipulate per ottemperare a quanto stabilito da una delibera assembleare (è il caso degli amministratori) atteso il contemporaneo verificarsi delle due ipotesi di deroga sopraillustrate.

     Gli eventuali rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione non costituiscono,infatti, per l’amministratore un arricchimento ma una mera reintegrazione del danno patrimoniale subito a seguito del rimborso dovuto al terzo danneggiato.

     Inoltre anche in tale fattispecie si ravvisa un esclusivo interesse del datore di lavoro alla stipula della polizza che si sostanzia:

       – nell’obbligo, autonomamente assunto, di ristorare l’amministratore dall’eventuale danno patrimoniale subito a seguito dello svolgimento di un’attività a favore della società

       – nel perseguimento di politiche aziendali rese più efficaci da una attività di gestione snella e libera da remore che pone gli amministratori nella condizione di poter svolgere le proprie funzioni in uno stato di assoluta tranquillità psicologica.