Penale

Tuesday 05 July 2005

Rischia una condanna per violenza privata chi parcheggia in seconda fila e, pur richiesto, si rifiuta di spostare l’ auto Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 19 maggio-4 luglio 2005, n. 24614

Rischia una condanna per violenza privata chi parcheggia in seconda fila
e, pur richiesto, si rifiuta di spostare l’auto

Cassazione – Sezione prima penale
(up) – sentenza 19 maggio-4 luglio 2005, n. 24614

Presidente Torquato – estensore
Fabbri

Ricorrente Cardilli

Svoglimento del processo

Con sentenza del 9 febrbaio 2004 la
Corte di Appello di Roma, giudicando
ìn sede di rinvio dopo l’annullamento, da parte della
Corte di Cassazione, di una precedente sentenza di assoluzione, condannava Cardilli Luigi alla pena di giorni quindici di reclusione
per il reato di cui all’articolo 610 Cp.

La corte distrettuale, premesso che
la Corte di Cassazione aveva stabilito che il reato di cui all’art 610 c.p.
resta integrato ogni volta che la condotta dell’agente sia idonea a produrre
una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di
determinarsi e di agire in piena autonomia, osservava che la condotta del Cardilli, consistita nell’avere parcheggiato la propria
autovettura dietro quella di Chiarizia
Michele e nell’avere posto un rifiuto all’invito di quest’ultimo
dì spostarla per potersi allontanare, aveva imposto una coazione ad un
comportamento non liberamente voluto.

Avverso la predetta sentenza ricorre
il Cardilli, tramite il suo difensore, deducendo con
il primo motivo il vizio di motivazione e con il secondo la violazione di legge
per l’incompleta applícazione del principio di
diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, sull’assunto che il il giudice di rinvio non ha
rivalutato il merito e non ha spiegato perché la condotta dell’agente ha
integrato, una coazione personale né quale è stata la condotta alla quale la
parte offesa è stata costretta.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato
e pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate
nel dìspositivo non risultando l’assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità.

Invero il provvedimento impugnato ha
correttamente applicato il principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione – in
forza del quale il reato ascritto doveva ritenersi integrato in base ad ogni
condotta idonea a costituire una coazione della parte offesa ‑ ed
ha scrupolosamente individuato sia la condotta attiva, costituita dall’avere
parcheggiato la propria autovettura, in modo da bloccare quella della parte
offesa e nel rifiuto all’invito a spostarla, sia la coazione subita dal Chiarizia, costretto ad un comportamento non liberamente
voluto (cioè a restare fermo, come risulta dal capo di imputazione).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende.