Civile

Monday 31 March 2003

Risarcimento per pubblicazione di fotografie senza consenso. E’ necessaria la prova del danno effettivo. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 5 novembre 2002-25 marzo 2003, n. 4366

Risarcimento per pubblicazione di fotografie senza consenso. E necessaria la prova del danno effettivo

Cassazione Sezione prima civile sentenza 5 novembre 2002-25 marzo 2003, n. 4366

Presidente Saggio relatore Berruti

Pm Abbritti conforme ricorrente Luchetti

Svolgimento del processo

Elena Luchetti conveniva davanti al Tribunale di Firenze la srl Pitti Immagine chiedendone la condanna al risarcimento del danno cagionato con la pubblicazione di tre sue foto risalenti a circa venticinque anni prima, che la ritraevano durante una sfilata di moda nella quale ella prestava la sua opera come indossatrice. Allegava la mancata richiesta del suo consenso alla pubblicazione ai sensi dellarticolo 97 della legge sul diritto di autore.

Resisteva la Pitti rilevando che le foto, nelle quali peraltro la attrice non era riconoscibile ritraevano in realtà il vestito; che il volume nel quale erano state pubblicata aveva carattere storico culturale cosicché era escluso qualunque intento di profitto e non si configurava alcun danno alla persona, che limmagine non aveva alcun valore di mercato e le foto non avevano carattere discreditante.

Il tribunale accoglieva la domanda della Luchetti condannando la Pitti al pagamento della somma di lire 10.000.000 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali.

Proponeva appello la Pitti ribadendo la mancanza del fatto illecito prima ancora della assenza di danno.

Proponeva appello incidentale la Luchetti dolendosi della esiguità della misura del risarcimento.

La Corte fiorentina accoglieva lappello della Pitti, e respingeva quello incidentale. Il secondo giudice premesso che lonere della prova circa lesistenza di un danno incombe su quegli che ne chiede il risarcimento, affermava che non era emerso alcun profilo di danno al patrimonio della donna.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione Elena Luchetti con tre motivi. Resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato la srl Pitti Immagine. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

2. Con il primo motivo di ricorso la Luchetti lamenta la violazione e la falsa applicazione dellarticolo 2697 Cc, degli articoli 10 e 2043 Cc e 96 97 della legge 633/41 (legge sul diritto dautore). Sostiene che la sentenza impugnata ha fatto cattivo governo dei principi della materia dimenticando che quanto alla lesione della riservatezza delle persone non note, riguardo alle quali non è possibile provare in modo esatto il danno, è legittimo il ricorso alla presunzione e soprattutto alla equità come ha fatto il tribunale.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dellarticolo 2697 Cc e dellarticolo 3 della Costituzione, degli articoli 10 e 2043 Cc ed ancora degli articoli 96 e 97 legge sul diritto dautore. Sostiene che negare lapplicazione della liquidazione equitativa al caso del pregiudizio alla riservatezza della persona non nota implica una disparità di trattamento tra essa e la persona nota. Questultima infatti in virtù della più facile quantificazione del danno dipendente del valore di mercato del suo nome sarebbe tutelata, mentre la persona non nota dovrebbe tollerare le intrusioni nella sua sfera privata senza poter reagire. Sostiene ancora che se il consenso alla pubblicazione della predetta antica foto fosse stato richiesto ella avrebbe ben potuto pattuire un compenso.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa la quantificazione del danno. Rileva che la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del pregiudizio preteso senza alcuna motivazione ma in modo puramente asserivo.

5. I tre motivi, in parte sovrapponibili, sono connessi e vanno pertanto esaminati insieme.

Osserva il collegio che, come questa Corte Suprema ha avuto modo di precisare anche di recente, il diritto alla riservatezza consiste nella tutela di situazioni e di vicende personali e familiari dalla curiosità e dalla conoscenza pubblica. Si tratta di situazioni che solo quegli che le ha vissute può decidere di pubblicizzare e che ha diritto di difendere da ogni ingerenza, sia pure condotta con mezzi leciti e non implicante danno allonore o alla reputazione o al decoro, che non trovi giustificazione nellinteresse pubblico alla divulgazione. La fonte primaria di tale diritto, ancorché esso sia previsto in altre e più specifiche norme quali quelle della legge sul diritto di autore invocata dalla ricorrente, è larticolo 2 della Costituzione, e la sua violazione dà luogo a fatto illecito i cui effetti pregiudizievoli sono risarcibili (Cassazione 5658/98).

La lesione di tale diritto dunque può aversi sia con riguardo alla persona nota e sia con riguardo alla persona ben nota, benché, come pure la giurisprudenza della Corte Suprema ha chiarito, quanto alla persona nota è più facile che operi la previsione dellarticolo 97 della legge sul diritto dautore ovvero che la pubblicazione della fotografia (ritratto, nella formula della legge) possa avvenire anche senza il consenso dellinteressato ovvero legittimamente, giacché si accompagna ad una esigenza pubblicata di informazione, del pari costituzionalmente tutelata (Cassazione 1503/93, 2527/90, ex multis).

Al predetto carattere di illecito peraltro non consegue unautomatica risarcibilità, giacché non è a parlarsi di danno in re ipsa, ma invece il pregiudizio, morale o patrimoniale che sia, attesa la maggiore ampiezza dellillecito in questione rispetto a quello che si realizza nel caso di lesione del decoro, dellonore o della reputazione, deve essere provato secondo le regole ordinarie. La parte che chiede il risarcimento del danno prodotto da tale illecito dunque deve provare il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale o personale, quale ne sia lentità e quale che sia la difficoltà di provare tale entità.

Orbene nel caso di specie il secondo giudice ha escluso la sussistenza di qualunque profilo di pregiudizio.

Osserva il collegio che in relazione a tale statuizione non vengono in rilievo i principi sostenuti dalla ricorrente circa la configurabilità di un danno alla persona cosiddetta connota, a suo dire esclusa dalla sentenza impugnata. Né vengono in rilievo i presupposti di cui allarticolo 1226 Cc che legittimano il giudice alla determinazione del danno secondo equità. Infatti anzitutto la corte non ha affatto escluso in astratto che la persona non nota possa risultare danneggiata dallillecita pubblicazione del ritratto, bensì ha escluso che la parte soltanto in concreto abbia ricevuto pregiudizio e pertanto non si è affatto preoccupata di stabilire se nella vicenda il primo giudice ha fatto buon uso del potere equitativo di cui alla norma citata. Essa si è occupata come sè detto del presupposto a monte di quale risarcibilità e di qualunque criterio di determinazione del danno.

Le doglianze di violazione di legge sono infondate.

Quanto alla ultima doglianza relativa alla motivazione della accertata esclusione del predetto pregiudizio va osservato che la corte fiorentina sia pure in modo sintetico, dopo aver espressamente ribadito la necessità della prova del pregiudizio nella specie di natura patrimoniale, ha rilevato la assenza di qualunque profilo ad esso relativo. A fronte di tale accertamento la generica doglianza del ricorrente non indica alcuna circostanza che listruttoria avrebbe fatto emergere ovvero di cui la istruttoria si sarebbe dovuta occupare. La parte dietro la doglianza di mancanza di motivazione cela lequivoco di ritenere il predetto pregiudizio patrimoniale, oggetto della decisione fiorentina, derivante automaticamente della lesione delle norme di diritto che pretende.

Anche tale doglianza è infondata.

6. Lesame del ricorso incidentale, che è condizionato allaccoglimento del principale è assorbito dalla predetta infondatezza.

7. Il ricorso principale deve essere rigettato. Deve essere dichiarata assorbita la trattazione di quello incidentale. La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 100,00, oltre agli onorari che liquida in euro 1.500,00.