Civile

Monday 20 December 2004

Risarcibilità del danno esistenziale. Il punto del Tribunale di Venezia Tribunale di Venezia – Sezione Terza Civile – Sentenza 10 novembre 2004 – 13 dicembre 2004

Risarcibilità del danno
esistenziale. Il punto del Tribunale di Venezia

Tribunale di Venezia – Sezione Terza
Civile – Sentenza 10 novembre 2004 – 13 dicembre 2004

Sentenza. Giudice Dr. Roberto Simone

Svolgimento del processo

Con l’atto di citazione in epigrafe
indicato V. S., a mezzo dei suoi procuratori generali D. A. e
F. V. S. (rispettivamente moglie e figlio del primo),
i quali agivano anche in proprio, convenivano dinanzi al Tribunale di Venezia
l’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, il dott. Gino C. ed
il prof. U. L.. Esponevano gli attori che il 24.7.1997 V. S. era
ricoverato presso la divisione di urologia
dell’Ospedale Civile di Venezia, diretta dal prof. U. L., per sospetta
recrudescenza della malattia del bacillo di Koch, per
essere stato in precedenza ammalato da TBC ordinaria. Durante il ricovero, tra
gli altri, era effettuato un esame radiologico. In data 25.7.1997 il radiologo
dott. Borghero aveva restituito la radiografia al
servizio radiologico con la seguente diagnosi: “ su un fondo di
enfisema è presente al 3° superiore di sinistra una opacità nodulare a
margini sinuosi di circa 20 mm.
di diametro massimo di sospetta natura eteroplastica
… quanto descritto necessita di integrazione con TAC toracica.” Detto referto,
tuttavia, non era preso in considerazione né dal prof. U. L.
primario della divisione di urologia, né dal dott. C.,
posto che in data 1°.8.1997 lo V. S. era dimesso con il seguente certificato
redatto da quest’ultimo: “…ricoverato presso la
nostra divisione dal 24.7.97 al 1°.8.97 viene dimesso con diagnosi di pregressa
tbc urinaria. E’ stato sottoposto ad accertamenti
radiologici ed endoscopici negativi. Si consiglia terapia a base di Noroxin 400+1 cp die X 5 gg. Siamo in attesa del
referto della ricerca BK su terreno di arricchimento. Tra 40 gg. controllo
ambulatoriale previo appuntamento.” I ridetti
sanitari, pertanto, non solo non avevano proceduto al dovuto trattamento
direttamente o mediante trasferimento nel reparto di oncologia,
ma avevano omesso di informare della circostanza i familiari ed il medico
curante di quanto riscontrato nella radiografia del 25.7.1997.

Successivamente, la mattina del 15.12.1998, avendo
cominciato ad accusare alcuni giorni prima un formicolio ed una perdita di
sensibilità all’avambraccio sinistro ed alla gamba sinistra, la D. A.si
era accorta che il marito non era più in grado di camminare. Di qui il
trasporto presso l’Ospedale civile di Venezia dove lo
V. S. era ricoverato nel reparto di neurologia. Effettuato
un esame radiologico si accertava che, operato un raffronto con quello del
25.7.1997, la formazione espansiva al 3° medio-superiore
del polmone sinistro era triplicata, pur non essendovi tumefazioni linfonodali. In data 22.1.1999 lo
V. S. era trasferito presso il reparto di oncologia, dove, stante la non operabilità, era sottoposto a terapie chimiche e radioterapiche, per poi essere dimesso il 6.2.1999, ancora
in corso al momento della proposizione del giudizio.

Lamentavano, pertanto, gli attori che
la trascuratezza dei ridetti sanitari della divisione di urologia,
per il mancato approntamento degli accertamenti conseguenti all’esame
radiografico del 25.7.1997 e per la mancata informazione sul reale stato del
paziente, avevano determinato, a fronte della diagnosi di microcitoma
con metastasi anche cerebrale, come poi accertato a cavallo tra il 1998 ed il
1999, una patologia, con l’aggravio di una emiplegia, rispetto alla quale erano
sperimentabili solo interventi chemioterapici e
radianti atti solo a rallentare il decorso senza poter incidere sulla prognosi
di un esito infausto. Il tutto, come da perizia di parte del dott. Bottecchia, aveva determinato in V. S. Vittorino un danno
biologico del 100% e morale, oltre che un rilevante danno biologico di natura
psichica a carico della D. A.per una recidiva di una sindrome ansioso depressiva, ed un pregiudizio
di carattere morale a danno non solo del paziente, ma anche dei suoi familiari
per le continue necessità di cura ed assistenza.

L’addebito in questione, ad avviso
degli attori, ricadeva sul dott. C. che aveva avuto in
cura lo V. S. ed era il destinatario del referto radiografico del 25.7.1997,
mentre il primario, prof. U. L., il quale a sua volta aveva visitato
quotidianamente il paziente, avrebbe dovuto rispondere per l’inadeguatezza
delle direttive impartite al personale del reparto e per non aver saputo a sua
volta rendersi conto della situazione.

Gli attori reclamavano nei confronti
dei convenuti il risarcimento dei danni patrimoniali in
relazione agli esborsi tutti conseguenti al ricovero del dicembre 1998,
oltre quello biologico e morale da essi patito, segnalando inoltre i redditi da
pensione di cui godevano.

Si costituivano i convenuti e
contestavano sia l’an sia il quantum
della pretesa attorea. In particolare si rilevava che al momento della
dimissione dello V. S. nell’agosto del 1997 il referto
dell’esame radiografico del torace non era ancora pervenuto in cartella
clinica, rimanendo, per circostanze non rimproverabili ai sanitari, del tutto
sconosciuto, tanto più che lo V. S. non presentava alcuna sintomatologia in
grado di far sospettare la patologia polmonare ed era stato ricoverato per
l’accertamento di una sospetta recrudescenza di una infezione alle vie
urinarie. In data 1° agosto 1997, dopo la visita del primario, lo V. S. era stato dimesso non senza la prescrizione di un
programma di controlli da parte del dr. C..

In ordine all’ambito del pregiudizio, i convenuti
contestavano l’ampiezza (nella specie, il 100%) dell’invalidità lamentata,
dovendosi poi accertare il nesso di causa tra lo stato rilevato ed il ritardo
diagnostico. Aggiungevano i convenuti che la patologia tumorale (microcitoma) a carico dello V. S.,
pur diagnosticabile nel 1997, era difficilmente operabile, poco prestandosi ad
una exeresi chirurgica, “normalmente manifestandosi
ed essendo diagnosticabile per lo più quando già in fase di metastasi”, sì che
le uniche cure praticabili sarebbero state quelle chemioterapiche
e radioterapiche con bassa aspettativa di buon esito.
Contestavano ancora i convenuti la legittimazione della D. A.e
di V. S. F. a pretendere il risarcimento del danno
morale, mentre il pregiudizio psichico patito dalla prima presupponeva apposita consulenza specialistica.

Radicato il contraddittorio,
all’esito dell’udienza di prima comparizione erano concessi i termini per il
deposito di memorie ai fini di cui all’art. 180, comma 2, c.p.c. In data
22.6.2000 l’avv. Giampietro Carlet depositava
atto di rinuncia al mandato. Con comparsa del 9.1.2001 si costituiva per D. A.
e V. S. F., anche quali eredi di V. S. Vittorino deceduto il 6.7.2000, l’avv.
Giancarlo Tonetto e chiedeva la condanna in via
solidale dei convenuti a titolo di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale per le causali già esposte.

Espletata l’udienza ex art. 183 c.p.c. e
formulate le definitive istanze di prova, era disposta una prima consulenza
tecnica d’ufficio in relazione alla patologia accertata a carico di V. S.
Vittorino. Con comparsa del 7.11.2002 si costituivano in sostituzione del
revocato avv. Tonetto, gli avv.ti Tullio e Federica Pantaleoni, i quali facevano proprie tutte le domande del
precedente difensore. Con ordinanza del 17.1.2003 era disposta C.T.U. sulle persone degli attori in
relazione ai prospettati pregiudizi reclamati in funzione della
patologia del loro congiunto poi deceduto. Con atto del 15.5.2003 F. V. S. rinunciava alla domanda promossa nei limiti
dell’accertamento del pregiudizio psichico connesso al decesso del padre.

La causa era poi trattenuta in
decisione sulle conclusioni epigrafate all’udienza
del 14.5.2004, previa concessione dei termini per il deposito degli atti ex
art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

1) La domanda è fondata per le
ragioni di seguito indicate.

La svolta consulenza tecnica
d’ufficio, affidata al dott. K. ha permesso di accertare,
senza che al riguardo possa sorgere alcun dubbio, l’inadempienza della
struttura convenuta, per effetto della condotta omissiva dei propri sanitari,
rispetto al rapporto contrattuale in essere. Al riguardo occorre precisare che
l’inadempienza imputabile ai convenuti non attiene al tipo di patologia per la
quale lo V. S. fu ricoverato nel luglio 1997 presso
l’Ospedale di Venezia, ovvero alle prestazioni di diagnosi e cura afferenti
l’ambito specialistico della divisione di urologia, quanto un obbligo di informazione
ulteriore a seguito di un esame radiografico, quello del 25.7.1997, di tutta
evidenza disposto nel quadro degli accertamenti connessi alla prospettata
recrudescenza del bacillo di Koch.

Nel referto delle radiografie
effettuate il 25.7.1997 si legge “ su un fondo di enfisema
è presente al 3° superiore di sinistra una opacità nodulare a margini sinuosi
di circa 20 mm.
di diametro massimo di sospetta natura eteroplastica
… quanto descritto necessita di integrazione con TAC toracica.” (cfr. il doc. 5 del fascicolo di parte attorea). Sta di fatto che
in data 1°-8-1997 lo V. S. era dimesso (non è
contestato che la lettera di dimissioni sia stata sottoscritta dal dr. C.) con
le seguenti indicazioni “…ricoverato presso la nostra divisione dal 24.7.97 al
1°.8.97 viene dimesso con diagnosi di pregressa tbc
urinaria. E’ stato sottoposto ad accertamenti radiologici ed endoscopici
negativi. Si consiglia terapia a base di Noroxin
400+1 cp die X 5 gg. Siamo in attesa del referto della ricerca BK su terreno di
arricchimento. Tra 40 gg. controllo ambulatoriale previo appuntamento.” (cfr. il doc. 6 ibid.).

Delle due l’una, o i sanitari nel
procedere alla dimissione del paziente (della posizione del primario si dirà
più avanti) non hanno tenuto conto del referto radiografico del 25.7.1997
ovvero, anche se pervenuto successivamente alla
dimissione, lo hanno ignorato. Se come sostenuto, il referto in questione al
momento delle dimissioni non era disponibile, per un presunto disguido
burocratico, ciononpertanto, alla luce della
particolare gravità del suo contenuto (“…opacità nodulare a margini sinuosi di
circa 20 mm.
di diametro massimo di sospetta natura eteroplastica
… quanto descritto necessita di integrazione con TAC
toracica.”) il dr. C. o qualunque sanitario, compreso il primario, avrebbero dovuto informare della circostanza lo V. S., al
fine di consentirgli di sottoporsi a tutti gli approfondimenti del caso e di
intraprendere i presidi diagnostici e terapeutici necessari in relazione allo
stato della patologia tumorale.

Così non è stato nel caso di specie,
né risulta, come peraltro incombeva sulle parti convenute la dimostrazione
dell’ignoranza incolpevole di un siffatto referto. Né è sostenibile che
esulando la patologia, da cui si è poi scoperto essere affetto lo V. S., dall’ambito specialistico urologico
i sanitari in questione fossero esonerati dall’obbligo di fornire
un’informazione comunque attinente il piano della salute del paziente. Infatti,
nell’ambito del contratto di spedalità rientrano, oltre le prestazioni di
diagnosi e cura, anche tutta una serie di prestazioni
ulteriori, fra cui quella di raccogliere il consenso del paziente e,
quindi, quella di fornire a quest’ultimo un ampio
bagaglio informativo, parametrato anche in relazione
alle capacità dello stesso, al fine di potere decidere consapevolmente in
ordine ai trattamenti. L’ampiezza dell’obbligo di informazione
gravante sui sanitari, anche alla luce dell’art. 29 dell’allora vigente codice
di deontologia, non può essere letto restrittivamente
dal punto di vista della patologia alla base del ricovero. Si può osservare
che, nell’ambito della valutazione della diligenza secondo il parametro
contenuto nell’art. 1176, comma 2, c.c., l’obbligo di informazione in questione può essere
riguardato secondo uno standard non particolarmente elevato. In altri termini,
non bisognava disporre del bagaglio informativo di un
oncologo per rendersi conto che la riscontrata opacità nodulare meritasse un
approfondimento, non foss’altro perché così
consigliava lo stesso radiologo.

Nell’ambito della distribuzione
dell’onere della prova in campo di responsabilità contrattuale, l’orientamento
ormai dominante della Cassazione ha virato decisamente
verso la piana applicazione del criterio di cui all’art. 1218 c.c., sì che, una volta allegato l’inadempimento da parte
del creditore, incombe sulla parte convenuta la dimostrazione della non
imputabilità di esso (cfr. Cass. 21 giugno 2004, n. 11488; 28
maggio 2004, n. 10297; 4 marzo 2004, n. 4400; 10 maggio 2002, n. 6735, tutte
nella scia di sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13533), giungendosi, quindi,
a sostenere che non incombe sull’attore neppure l’onere di allegazione
della colpa in cui il sanitario sarebbe incorso (cfr. sullo
specifico aspetto Cass. 11488/2004). Tale affermazione, portata alle sue
estreme conseguenze si tradurrebbe nel definitivo superamento della
tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni
di risultato (tale ad esempio è il dictum di Cass. 10
settembre 1999, n. 9617), sì che in base al solo esito peggiorativo dello stato
di salute del paziente sarebbe possibile affermare l’inadempimento anche a
prescindere dall’applicazione della regola pretoria
nota come res ipsa loquitur.

Osserva il giudicante che una tale
conclusione può essere raggiunta senza dubbio quando è
possibile distinguere un interesse positivo del creditore ad ottenere una ben
determinata prestazione, perfettamente identificabile sul piano del risultato e
totalmente distinta dal piano della salute, senza per questo potersi escludere
che dal mancato soddisfacimento del primo possa scaturire una lesione della
seconda. Tali sono sicuramente i casi comunemente contraddistinti come “nascita
indesiderata”, tant’è che Cass. 11488/2004, Cass.
6735/2002 e Cass. 9617/1999 si occupano di simili evenienze (le prime due in
materia di errore del medico ecografista,
la seconda a proposito del malriuscito intervento di sterilizzazione
femminile). Quando, come nel caso di specie, si tratta di apprezzare
l’incidenza di una condotta omissiva (sul piano della non considerazione del
referto radiografico e su quello dell’informazione al paziente), mette conto
riscontrare più da presso se ed in quale misura quest’ultima
possa ritenersi inadeguata allo standard di diligenza
dovuto.

Una volta fatta tale verifica,
proprio perché si verte in campo contrattuale (nel cui alveo si colloca anche
la responsabilità del medico dipendente di una struttura pubblica), può trovare
applicazione la regola secondo cui in caso di inadeguatezza
della prestazione rispetto all’interesse del creditore non si può revocare in
dubbio l’an della responsabilità, residuando solo un
problema di delimitazione delle conseguenze risarcibili, al cui governo
presiede l’art. 1223 c.c. e, quindi, di verifica se la conseguenza si configuri
come sviluppo del rischio che la corretta esecuzione della prestazione avrebbe
permesso di arginare. Ciò spiega perché in campo civilistico
non possa farsi applicazione nei termini prospettati dalla difesa di parte
convenuta dell’orientamento seguito dalla giurisprudenza penale in campo di
causalità omissiva.

D’altro canto, come acutamente
rilevato dalla dottrina, la responsabilità civile e quella penale rispondono a
diverse ragioni di policy e correlativamente
le stesse regole causali non sono pienamente sovrapponibili: in campo penale
domina l’idea del garantismo innervato dalla logica kantiana contrapposta ad
una di stampo assolutista che vede il singolo al servizio del sistema o dello
Stato; in quello civile prevale una logica compensativa-satisfattoria
e prescrittiva.

A questo punto l’indagine deve
tornare sulla relazione del dott. K., il cui contenuto, espresso con
motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti,
oltre che prive di incoerenze narrative, deve intendersi pienamente richiamato
in questa sede. Nella sua relazione il C.T.U. ha
evidenziato che lo V. S. è risultato affetto da un microcitoma del polmone, le cui cause non sono state
sicuramente identificate, in grado di evolvere rapidamente verso un esito
fatale se non opportunamente trattato. Per quanto trattabile in forma
chirurgica se tempestivamente diagnosticato, nel caso di specie, a causa del
ritardo (oltre 17 mesi dal referto del luglio del 1997, mentre l’indagine fatta
nel gennaio 1995 non aveva rilevato nulla di anomalo,
cfr. pag. 3 della relazione) nella diagnosi, il
paziente ha potuto fruire soltanto delle chemioterapie e delle radioterapie.
Più nel dettaglio, ha osservato il C.T.U., “la patologia costituita dal microcitoma
al momento della sua prima identificazione avvenuta in data 25.7.1997, si
trovava in stadio I con linfonodi negativi e presumibilmente anche senza
localizzazioni linfonodali extratoraciche e senza
localizzazioni viscerali, cioè in forma localizzata e non metastatizzata,
era certamente curabile, vuoi mediante intervento chirurgico di resezione del
lobo polmonare interessato, vuoi mediante radio e chemioterapia, vuoi
variamente combinate a seconda delle scelte operate in accordo con le teorie
curative proposte dalle scuole accreditate … La tempestiva diagnosi, la
successiva adeguata terapia nei modi e nelle opzioni sopra indicate, ed
indipendentemente dalla scelta di quale di queste, avrebbe certamente allungato
la vita del paziente e forse, ma limitatamente alla percentuale del 35% ad un
massimo del 60% dei casi, anche con definitiva guarigione” (cfr. la relazione pag. 14 e s.). Il C.T.U.
ha poi concluso con l’affermare che “certamente
sarebbe stato possibile allungargli la vita di un periodo superiore a quello
che è stato possibile fare sottoponendolo egualmente alle adeguate terapie, ma
in stadio di malattia più avanzato rispetto a quello in cui si trovava al
momento della esecuzione dell’indagine radiologica avvenuta in data 25.7.1997”
(cfr. la relazione pag. 15).

Nella prospettiva della verifica dell’inadempienza
contrattuale siffatte indicazioni appaiono sufficienti per ritenere provata
l’inadeguatezza della condotta dei sanitari che ha portato alla dimissione
dello V. S., mancando di renderlo edotto, sia pure in seguito, in ordine
all’evidenza contenuta nell’esame radiografico del 25.7.1997.

Nessun dubbio può sorgere in merito
all’illiceità della condotta dr. C. e del pari deve essere affermata la
responsabilità del primario alla luce di quanto disposto dall’art. 7, comma 3,
d.p.r. 128/1969. In base a tale disposizione “Il
primario vigila sull’attività e sulla disciplina del personale sanitario,
tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o
servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici o
terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica
direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di
non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a
che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli
accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, è
responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri
nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all’archivio
centrale; inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge; pratica
le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi;
dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni
stabiliti dal direttore sanitario; cura la preparazione ed il perfezionamento
tecnico professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di
ricerca scientifica; esercita le funzioni didattiche a lui affidate.”

Da ciò deriva che, se non può essere
chiamato a rispondere in relazione a tutto quanto
accade all’interno del reparto a lui affidato, la “responsabilità del malato”,
attribuita dall’art. 7 d.p.r. 27 marzo 1969 n. 128, gli impone la puntuale
conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano i degenti, a prescindere
dalle modalità dell’acquisizione di tale conoscenza. Inoltre, la “vigilanza
sull’attività” del personale sanitario (prevista ancora dall’art.
63, comma 5, del d.p.r. 769/79 e lo stesso art. 15, comma 2, d.lgs. 502/92 attribuisce al dirigente medico di II livello
funzioni di direzione ed organizzazione della struttura) implica quantomeno che
il primario si procuri informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli
altri medici cui il paziente sia stato affidato (cfr. Cass.
16 maggio 2000, n. 6318; 18 maggio 2001, n. 6822, cui adde
Cass. 7 dicembre 1999, Gulisano; 11 gennaio 2001,
Bassetti).

Poiché dalla narrativa della comparsa
di risposta del U. L. si
evince che la dimissione avvenne dopo la visita fatta dal primario, ancora una
volta vien fatto di rilevare l’omessa valorizzazione
del referto radiologico del 25.7.1997, ovvero la
mancata assunzione di ogni doverosa iniziativa sul piano dell’informazione del
paziente in caso di arrivo successivo del referto in reparto (circostanza
peraltro rimasta indimostrata). Elementi, questi ultimi, tutti in grado di
fondare il giudizio di inadempienza nei confronti del
U. L..

Una volta accertata l’esistenza di una inadempienza imputabile ai sanitari convenuti e, quindi,
anche alla struttura, da cui i primi dipendono, come già detto, tutte le altre
questioni dibattute dalle parti (ma non quella appena evidenziata) si collocano
a valle e devono essere governate secondo il meccanismo delineato nell’art.
1223 c.c., trattandosi di conseguenze imputabili ai
debitori (in solido) se ed in quanto concretizzazione del rischio correlabile
all’inadempimento della prestazione dovuta.

2) V. S. è deceduto il 6.7.2000.
Nella certificazione del 19.2.2002, allegata alla relazione del dott. K., si
legge al riguardo del decesso che causa iniziale è stato il microcitoma
polmonare; causa intermedia le metastasi cerebrali; causa terminale l’arresto
cardiocircolatorio, rilevando altresì metastasi ossee. Sul punto ha osservato
il consulente che, malgrado la mancata effettuazione
dell’autopsia, sulla base degli atti ed in assenza di altre possibili concause
empiricamente comprovate, la malattia di base, che non fu tempestivamente
riconosciuta né correttamente trattata, è stata la più probabile tra le cause e
la più possibile tra esse a portare lo V. S. al decesso.

Questo giudicante non può che
condividere tale conclusione, neppure contestata dalla difesa di parte
convenuta, anche sulla base di un ragionamento basato
sulla presenza di elementi di carattere presuntivo, pur sempre gravi, precisi e
concordanti.

A seguito del formicolio e della
perdita di sensibilità all’avambraccio ed alla gamba di sinistra accusati verso
la metà del dicembre 1998, lo V. S. fu portato presso
l’Ospedale civile di Venezia e qui, dopo essere transitato per il pronto
soccorso, fu ricoverato presso la divisione di neurologia. L’esame radiologico
disposto durante il ricovero, come già detto, permise di accertare che, operato
un raffronto con quello del 25.7.1997, la formazione espansiva al 3° medio-superiore del polmone sinistro era triplicata, pur
non essendovi tumefazioni linfonodali.

In data 18.12.1998 la Tac cerebrale
evidenziò nell’emisfero destro, in sede profonda paraventricolare, una
formazione espansiva grossolanamente rotondeggiante di circa 30 mm. di diametro
massimo. Il 22.12.1998, dall’eseguita Tac con mezzo di contrasto si confermava
la presenza di una voluminosa formazione espansiva grossolanamente
rotondeggiante di circa 3 cm. di diametro massimo e disomogeneamente
ipodensa. Dopo l’effettuazione di una Tac toracica il 4.1.1999 ed una biopsia
Tac guidata della massa polmonare descritta al 3° medio
superiore, la richiesta consulenza oncologica riteneva indicato un trattamento chemioterapico da iniziare in regime di ricovero.

Il 22.1.1999 lo
V. S. fu trasferito dal reparto di neurologia a quello di oncologia, senza per
questo poter essere operato per le ragioni già esplicitate, da dove fu dimesso
il 6.2.1999 in fase metastatica. Da allora lo V. S. ha alternato brevi ricoveri duranti i quali ha
eseguito i cicli di chemioterapia ad altri di permanenza a casa. Come già detto
oltre la chemioterapia, lo V. S. è stato sottoposto a
dieci sedute di radioterapia.

Gli attori reclamano a titolo
ereditario il risarcimento del danno biologico temporaneo totale maturato tra
il 18.12.1998 ed il 6.7.2000, oltre ad un danno biologico permanente pari al
100% per perdita dell’aspettativa di sopravvivenza a
pari a 13 anni di vita presunta, nonché, dato il chiaro e non rinunciato
richiamo contenuto in citazione, il risarcimento del danno morale.

La penosa successione di eventi che ha portato al decesso dello V. S., secondo la
richiesta di parte attorea, avrebbe indotto l’affiancamento
ad un danno biologico temporaneo, ossia l’alterazione della integrità
psicofisica a seguito della riscontrata disfunzione in evoluzione, di un danno
biologico permanente, la cui determinazione in termini percentuali secondo le
tabelle medico-legali presuppone una stabilizzazione dei postumi traducibile in
una irreversibile perdita delle funzioni psico-fisiche.

In realtà la condizione dello V. S. (Vittorino) è prospettabile in termini affatto
diversi. Invero, è possibile riscontrare un danno biologico temporaneo quale
sottoprodotto della malattia di base: l’emiplegia al lato sinistro e la
correlativa necessità di aiuto nel vivere quotidiano,
la necessità di sottoporsi a brevi ricoveri, la sottoposizione a cicli di chemio e radioterapie, il progressivo allentamento delle
funzioni vitali e relazionali in parallelo all’avanzata della malattia. Danno biologico che non potrebbe non essere valutato in
strettissimo parallelismo con il reclamato danno morale, al cui risarcimento
(del danno morale) certamente non osta la mancata prospettazione di un fatto di
reato, giusta la corrente rilettura in chiave costituzionalmente compatibile
dell’art. 2059 c.c. operata dalla Cassazione (cfr. sentenze
31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, nonché da ultima Cass. 1° giugno 2004, n.
10482), quanto piuttosto la mancata prospettazione della posizione soggettiva
di rango costituzionale lesa.

In questo contesto,
l’unica stabilizzazione ipotizzabile, con il dovuto rispetto, è quella legata
all’evento morte, tant’è che a ben guardare la
domanda attorea sul punto si lega alla perdita della sopravvivenza per un arco
di tempo stimato in 13 anni, sì che non tanto di danno biologico permanente si
dovrebbe parlare quanto di danno da morte o da perdita della vita.

A questo punto occorre fare un passo
indietro e tornare alla relazione del dott. K., dove, come già detto, si legge:
“… La tempestiva diagnosi, la successiva adeguata terapia nei modi e nelle
opzioni sopra indicate, ed indipendentemente dalla scelta di quale di queste,
avrebbe certamente allungato la vita del paziente e forse, ma limitatamente alla
percentuale del 35% ad un massimo del 60% dei casi, anche con definitiva
guarigione … certamente sarebbe stato possibile allungargli la vita di un
periodo superiore a quello che è stato possibile fare sottoponendolo egualmente
alle adeguate terapie, ma in stadio di malattia più avanzato rispetto a quello
in cui si trovava al momento della esecuzione dell’indagine radiologica
avvenuta in data 25.7.1997” (cfr. la relazione pag.
15). Se l’allungamento della vita non è prevedibile e non è neppure possibile
la prova del contrario, ovvero verificare quale
sarebbe stata la sopravvivenza con l’astensione da qualsiasi terapia o con
l’adozione di una alternativa rispetto a quella adottata, si legge ancora nella
relazione del C.T.U., “si può solo dire con una certezza
prudenzialmente accettabile, che l’allungamento della vita ci sarebbe stato e
certamente sarebbe stato superiore a quello che si è osservato … tale
allungamento non sarebbe stato superiore solo di qualche giorno né che sarebbe
stato superiore inferiore all’anno, si può cioè ragionare in termini di molti
mesi di allungamento della sopravvivenza fino a qualche anno, anche 2-3 e, ma
limitatamente ad una percentuale oscillante da un minimo del 35% ad un massimo
del 60%, anche di una guarigione …” (relazione del dott. K. pag.
16).

Si può allora concludere
con l’affermare che la condotta dei sanitari ha inciso sulla possibilità di
sopravvivenza dello V. S.. In termini più comuni al dibattito si può parlare di
chance di sopravvivenza, fermo restando che, una volta effettuata la verifica
sull’an della responsabilità, si sta discutendo della
delimitazione delle conseguenze risarcibili.

In questo contesto,
richiamato in toto il ragionamento fatto in altra
pronuncia dello scrivente (sentenza 15 marzo 2004, Donin
e altri c. Assicurazioni generali s.p.a., in Foro it., 2004, I, 2256) è possibile utilizzare, in assenza di
elaborazioni di tipo statistico in grado di pervenire, come teorizzato oltreatlantico, ad una valutazione della vita in sé (si
pensi alla possibilità di individuare una misura precauzionale in grado di
ridurre percentualmente il rischio morte, sì che il valore della prima
moltiplicato per il coefficiente di riduzione del rischio morte è in grado di
indicare il valore dato dall’individuo alla vita), l’unica soluzione non
scriminante è quella, da intendersi come quella minima, che utilizzi il
criterio tabellare in uso riferito ad un soggetto con
una invalidità al 100%. Una diversa soluzione finirebbe per apprezzare in
termini riduttivi la lesione della vita rispetto ad una lesione,
sì grave, ma tale da offrire, sia pure in condizioni di menomazione, una
spettanza di vita.

Sulla base dei criteri di valutazione
del danno alla persona in uso presso il Tribunale di Venezia (v. Tabelle del
Tribunale di Venezia) per tale voce di danno è possibile liquidare la somma di Euro 114.740,15 ai valori attuali. A tale importo si
perviene operando sul valore di Euro 327.829 (valore
del punto Euro 3.278,29 – età 65 anni – 100% ) l’abbattimento in funzione della
percentuale stimata, prudenzialmente valutata nell’ordine del 35%, di una
completa guarigione.

A titolo di danno biologico
temporaneo, tenuto conto delle conclusioni di parte attorea, ossia la precisa
indicazione del quantum per tale voce, sulla scorta dei criteri tabellari in uso è possibile ipotizzare una
invalidità temporanea di grado crescente stimabile in media intorno al
70%, sì che è possibile liquidare l’importo di Euro 12.678,4 ai valori attuali
(Euro 22,4 X 566 giorni).

In ordine al preteso danno patrimoniale mette
conto rilevare che dalla narrativa dell’atto di citazione si ricava solamente
che al momento della proposizione della lite V. S. percepiva una pensione
annuale lorda di Lire 38.495.340. Dato, quest’ultimo,
fornito insieme all’ammontare delle pensioni percepite dal figlio e dalla
moglie. Senonché, dal tenore
dell’atto in questione non si ricava in alcun modo che tra le voci di danno
reclamate possa essere inclusa quella del lucro cessante, tanto più che al
limite quest’oggi sarebbero solo i superstiti a poter
lamentare la perdita dell’aspettativa alla percezione di quella parte di
pensione che non sarebbe stata impiegata dal loro congiunto per consumo
personale.

In relazione al preteso danno emergente, gli attori
lamentano la sparizione dal loro fascicolo del doc. 9 indicante, come riportato
in atto di citazione, le spese sostenute in allora. Cionondimeno,
considerato che nella memoria istruttoria del 25.10.2001 gli attori hanno
chiesto di poter provare a mezzo testi le spese di cui
all’allegato doc. 2 (ossia della memoria istruttoria, documento effettivamente
presente unitamente alla certificazione del 22.10.2001 dell’A.U.L.S.S.
12 Veneziana), è possibile concludere che quelle indicate nel documento
qualificato come “estratto spese” riflettano nella prospettiva attorea gli
esborsi sostenuti in concomitanza con la malattia del loro congiunto.

Al riguardo, tenuto conto del decorso
della patologia (dal dicembre 1998 al luglio 2000) e della piena compatibilità
tra lo stato invalidante (il paziente era stato colpito da emiplegia) e le ben
note difficoltà di locomozione in ambito lagunare, è possibile liquidare per
trasporti, fisioterapia, spese infermieristiche ed assistenza domiciliare
l’importo complessivo e forfetario di Euro 9.000
riferito ai valori dell’epoca.

In relazione al preteso danno morale, si ripete, al
suo risarcimento osta la mancata prospettazione della lesione di un bene di
rango costituzionale, tale da vincere la riserva di legge contenuta nell’art.
2059 c.c. secondo la sopra riferita rilettura in chiave costituzionale offerta
dalla Cassazione nonché dalla Corte costituzionale (sentenza 233/2004). In
assenza di una specifica ed autonoma domanda, da valutare sotto il profilo
dell’ammissibilità in relazione al thema
decidendum venutosi a formare, non è possibile in
questa sede apprezzare una simile voce di danno. Voce, quest’ultima, per effetto della riconduzione nell’alveo
della non patrimonialità anche del danno alla salute
(cfr. Cass. 4 novembre 2003, 16525; 20 febbraio 2004, n. 3399), astrattamente
idonea a propiziare (ma non in questa sede) un diverso criterio di liquidazione
di un danno che si potrebbe definire da agonia prolungata, ossia quello patito da chi vede progressivamente restringersi il
proprio orizzonte di vita e soffre lucidamente per il lento spegnimento della
sua vita.

Argomentazione non dissimile deve
essere spesa, venendo a trattare le voci di danno pretese
iure proprio da F. V. S. e Amalia D. A., con
riferimento al danno morale da morte del congiunto. Nella comparsa di
costituzione del 9.1.2001, anche quali eredi di V. S. Vittorino, gli attori si
sono riportati a quanto esposto in precedenza, limitandosi a chiedere la
condanna dei convenuti in solido a pagare agli attori la somma di giustizia a
titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale “per tutti i titoli
sopra svolti …” Pare di tutta evidenza che agli atti non è rinvenibile una
pretesa volta a rideterminare, per effetto della luttuosa sopravvenienza,
l’ambito del già reclamato risarcimento del danno morale.

Nondimeno, in questa sede è possibile
apprezzare il preteso danno morale (recte, non
patrimoniale) patito da entrambi gli attori (ed espressamente indicato in
citazione) secondo il ben noto canone della lesione della serenità familiare, ovvero della necessità di dover programmare la propria
esistenza in funzione della presenza di un malato condannato a morire in un una
lenta ed inesorabile agonia. Quindi in questa sede non viene in rilievo
solamente il profilo, per certi aspetti intuitivo e rispondente all’id quod plerumque
accidit, della necessità di alternarsi nella assistenza morale e materiale del loro congiunto
(l’essere costantemente in casa o il doverlo accompagnare presso la struttura
preposta per le terapie non certo secondarie), ma soprattutto quello della
sofferenza ricollegabile al dover essere a fianco del proprio congiunto in
attesa che la malattia compisse il suo lento ed inesorabile cammino. Una
siffatta sofferenza morale in uno con lo sconvolgimento, si ripete ben
ipotizzabile, della esistenza di entrambi gli attori
entrambi viventi con il congiunto (cfr. il doc. 1 del
fascicolo attoreo) offre il destro per affermare la lesione di un diritto di
rango costituzionale fondato sugli artt. 2 e 29 della costituzione (cfr. Cass.
8827/2003; 8828/2003 e nonché sez. un. 1° luglio 2002,
n. 9556 in relazione al problema della risarcibilità
del danno in favore dei congiunti di un soggetto rimasto leso).

Lo stesso consulente tecnico
d’ufficio prof. S., chiamato a valutare la possibilità di inquadrare in termini
di pregiudizio psichico il lamentato aggravamento della sindrome ansioso
depressiva di cui è portatrice la
D. A. per la partecipazione alle sorti del congiunto e per la
necessità di una diversa organizzazione della vita familiare, ha ritenuto impossibile
apprezzare in termini percentuali l’incidenza dell’omessa diagnosi e poi del
decesso. Nondimeno, si è osservato che “la condizione in cui la signora si è
trovata, questa volta a causa del ritardo negligente con cui le
era stata data la notizia del microcitoma di
cui il marito era portatore, inquadra quello che oggi si intende danno
esistenziale, ovvero una lesione alla qualità della vita del soggetto e che
occupa lo spazio grigio che si situa tra il cosiddetto danno morale ed il danno
biologico di interesse psichiatrico…”(relazione del prof. S. pag.
11).

Ora al di là degli
schemi classificatori, è indubitabile, e lo sostengono persino i fautori del
c.d. sistema bipolare, che all’interno del danno non patrimoniale (dove di
recente è stata fatta riconfluire la voce danno alla
salute) oltre al pretium doloris
del danno morale, tradizionalmente legato ai fatti di reato, ed al danno
biologico esiste un vasto territorio di pregiudizi non bagatellari,
idiosincratici o da disappunto, che attentano ai diritti
della persona di indubbio rilievo costituzionale. Ebbene a
questi pregiudizi, filtrati da un contra ius costituzionale, pare doveroso offrire un adeguato
ristoro.

Né è sostenibile che nel caso di
specie sia mancata l’allegazione di quegli indici di rilevanza esterna
apprezzabili sul piano del notorio, ovvero che nel
caso di specie si rischi di pervenire ad una duplicazione di poste
risarcitorie. Rispetto al danno alla salute, per vero invocato soltanto
dall’attrice in citazione, ben distinto è il danno non patrimoniale
ricollegabile alla lesione di diritti di rango costituzionale della personalità.

A tale riguardo, secondo una stima
meramente equitativa, è possibile riconoscere per tale voce di danno in favore
di ciascun attore la somma di Euro 70.000 ai valori
attuali, assumendosi una partecipazione paritaria di entrambi, perché
conviventi con il congiunto, alle necessità sopravvenute.

Il danno patito dagli attori,
pertanto, è pari ad Euro 276.418,55, di cui Euro 267.418,55 ai valori attuali.
Al fine di determinare una base di computo omogenea per il calcolo degli
accessori, l’importo da ultimo indicato deve essere devalutato
con riferimento alla data del decesso (indice istat
FOI maggio 2004 – 123,00 – indice Istat FOI luglio
2000 – 112,30), così pervenendo a quello di Euro
244.155,31. Il danno patito dagli attori deve essere, quindi, liquidato in Euro
253.155,31 (Euro 244.155,31 + Euro 9.000). Sono inoltre dovuti gli interessi al
tasso di volta in volta stabilito dal legislatore da computarsi sull’importo
indicato, da rivalutarsi di anno in anno fino alla presente sentenza, dal fatto
al saldo.

Le domande attoree devono essere
accolte per quanto di ragione e, per l’effetto, l’Azienda U.L.S.S.
12 Veneziana, C. G. e U. L. Sergio, devono essere
condannati in solido al pagamento in favore di D. A. e V. S. F. della somma di Euro 253.155,31,
oltre gli interessi al tasso di volta in volta stabilito dal legislatore da
computarsi sull’importo indicato, da rivalutarsi di anno in anno fino alla
presente sentenza, dal fatto al saldo.

Le spese di lite, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.

Spese di C.T.U.
a definitivo e solidale carico di parte convenuta.

Sentenza provvisoriamente esecutiva
per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando
nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione,
così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione le
domande attoree e, per l’effetto, condanna l’Azienda U.L.S.S.
12 Veneziana, in persona del Direttore generale p.t., C. G. e U. L. Sergio, in solido al pagamento in favore di D. A. e V. S. F. della somma di Euro 253.155,31,
oltre gli interessi al tasso di volta in volta stabilito dal legislatore da
computarsi sull’importo indicato, da rivalutarsi di anno in anno fino alla presente
sentenza, dal fatto al saldo;

2) condanna l’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, in persona del Direttore generale p.t., C. G. e U. L. Sergio alla
rifusione solidale in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in
complessivi Euro 16.513,9, di cui Euro 2.030,9 per spese, Euro 4.483 per
diritti ed Euro 10.000 per onorari, oltre IVA e CPA se dovuti per legge;

3) spese di C.T.U. a definitivo e solidale carico di parte convenuta;

4) sentenza provvisoriamente
esecutiva per legge.

Venezia, li
10 novembre 2004

Il Giudice Unico

Il Collaboratore di Cancelleria

Depositata in cancelleria

Il Collaboratore di Cancelleria

PUBBLICATA IL 13 DICEMBRE 2004