Tributario e Fiscale

Friday 01 July 2005

Rimborso IVA. Perentori i termini per la richiesta presentata da soggetto residente in Stato membro e senza organizzazione stabile in Italia Commissione tributaria regionale di Roma – Sezione 38 – sentenza 23 febbraio- 20 giugno 2005, n. 64

Rimborso IVA. Perentori i termini per la richiesta presentata da soggetto residente in Stato membro e senza organizzazione stabile in Italia

Commissione tributaria regionale di Roma Sezione 38 sentenza 23 febbraio- 20 giugno 2005, n. 64

Presidente Quiligotti relatore Zaccardi

Ricorrente Agenzia entrate ufficio Roma 6

Fatto e diritto

LAgenzia delle entrate, ufficio locale di Roma 6, ha appellato la decisione indicata in epigrafe con cui è stato accolto il ricorso proposto in primo grado dalla società Ediciones Del Prado Sa per lannullamento del diniego di rimborso opposto dallUfficio appellante sulla istanza presentata dalla medesima società il 18 dicembre 2001 e, quindi, secondo la tesi dellufficio, quando i termini per la presentazione delle domande di rimborso previsti dallarticolo 7, secondo comma, della direttiva Cee 1072/79 e dal Dm 20 maggio 1982 (sei mesi dal 31 dicembre dellanno civile nel corso del quale limposta è divenuta esigibile) erano ormai scaduti. Lanno di imposta rilevante nel caso in esame era infatti il 2000.

La sentenza appellata, che ha ritenuto non perentori i termini in questione, si uniforma ad una decisione della Corte di Cassazione, Sezione tributaria 3575, che ha deciso una questione analoga a quella qui esaminata nel senso della non perentorietà dei termini fissati per le istanze di rimborso dellIva presentate da soggetti residenti o domiciliati in uno Stato membro della comunità e senza stabile organizzazione in Italia, a tenore dellarticolo 38 ter del Dpr 633/72.

La decisione richiamata è condivisa dal collegio perché espressamente si riferisce ad un principio generale secondo cui in materia di diritti soggettivi la decadenza è eccezionale e deve essere prevista in modo esplicito e non equivoco. Nel caso di specie, invece, le norme richiamate non contengono una determinazione indubbia della natura perentoria dei termini di cui trattasi perché si limitano a disporre che la istanza deve essere presentata nel termine  di sei mesi dallo scadere dellanno civile nel quale limposta è divenuta esigibile. Tutte le istanze in parola, possono essere proposte nei termini ordinari di prescrizione.

Gli argomenti riprodotti nellappello (la natura ordinariamente perentoria dei termini in materia fiscale, la dizione deve riferita alla presentazione della istanza entro il semestre) sono stati esaminati e respinti dalla Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata, che lo si ribadisce è condivisa dal Collegio, mentre è evidente che nessun valore possano assumere gli orientamenti, di diverso segno, espressi in propri atti dallAmministrazione finanziaria (pareri e risoluzioni) che è parte nei giudizi innanzi al giudice tributario e non può di certo definire i contenuti degli atti normativi applicabili nelle singole fattispecie.

Tanto basta per la reiezione dellappello con conferma della sentenza appellata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Commissione tributaria regionale per il Lazio, Sezione 38, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata.

Condanna lamministrazione appellante al pagamento delle spese del giudizio a favore della società appellata nella misura di euro 3.000,00 (tremila). Ordina che la presente decisione sia eseguita dallautorità amministrativa.