Lavoro e Previdenza
Riforma del mercato del lavoro e formazione dei lavoratori. Pubblicati sulla G.U. 8.11.2003 i criteri per lo sviluppo della formazione continua. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003
Riforma del mercato del lavoro e formazione dei lavoratori. Pubblicati sulla G.U. 8.11.2003 i criteri per lo sviluppo della formazione continua
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003
Criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali.
IL DIRETTORE GENERALE
dell’Ufficio centrale per l’orientamento
e la formazione professionale dei lavoratori
1. Premessa.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con le
regioni e le province autonome, sentite le Parti sociali, con il
presente provvedimento intende sostenere e orientare le iniziative di
formazione a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le
loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la
competitivita’, nel rispetto di quanto previsto dalle nonnative di
seguito indicate:
legge n. 236 del 19 luglio 1993, «Interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione», art. 9, commi 3 e 7;
legge n. 196 del 24 giugno 1997, «Norme in materia di promozione
dell’occupazione», art. 17;
legge n. 388 del 23 dicembre 2000, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 118;
legge n. 289 del 27 dicembre 2002, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 48;
regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
destinati alla formazione;
regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza minore («de minimis»).
2. Risorse.
Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono
ripartite tra le regioni e le province autonome risorse pari a Euro
50.000.000,00 di cui alla tabella di seguito riportata:
Tabella di ripartizione delle risorse
(Euro totali a disposizione 50.000.000,00)
=====================================================================
Regioni/Province autonome | Euro
=====================================================================
Valle d’Aosta …. | 305.000,00
Piemonte …. | 4.120.000,00
Lombardia …. | 10.615.000,00
Liguria …. | 1.385.000,00
Trento …. | 615.000,00
Bolzano …. | 570.000,00
Veneto …. | 5.275.000,00
Friuli Venezia Giulia …. | 1.235.000,00
Emilia Romagna …. | 4.770.000,00
Toscana …. | 3.755.000,00
Umbria …. | 775.000,00
Marche …. | 1.565.000,00
Lazio …. | 3.910.000,00
Abruzzo …. | 1.090.000,00
Molise …. | 205.000,00
Campania …. | 2.965.000,00
Puglia …. | 2.300.000,00
Basilicata …. | 360.000,00
Calabria …. | 825.000,00
Sicilia …. | 2.340.000,00
Sardegna …. | 1.020.000,00
| ————–
Totale . . . | 50.000.000,00
Media lineare tra dato % imprese e dato % lavoratori per regione.
Fonte: Ministero del lavoro – Unioncamere (Sistema Excelsior 2002
– dati al 31 dicembre 2001).
3. Destinatari piani formativi.
Sono destinatari delle iniziative i lavoratori delle imprese
assoggettate al contributo di cui all’art. 12 della legge n.
160/1975, relativo ai contributi integrativi per l’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati
all’Istituto nazionale della previdenza sociale, cosi’ come
modificato all’art. 25 della legge quadro sulla formazione
professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.
I piani formativi concordati tra le parti sociali sono diretti, per
il 70% delle risorse, alle seguenti tipologie di lavoratori:
a) tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15
dipendenti;
b) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con contratti di
lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione
coordinata e continuativa nonche’, inseriti nelle tipologie
contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto
previste dalla legge n. 30 del 23 febbraio 2003;
c) i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
d) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con eta’ superiore
ai 45 anni;
e) i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo
titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.
L’ulteriore 30% e’ finalizzato a target definiti da ogni regione e
delle province autonome.
4. Programmazione ed attuazione degli interventi
Le amministrazioni regionali e le province autonome tengono,
altresi’, conto delle scelte operate nella attuazione dei programmi
operativi allo scopo di favorire una integrazione con le omologhe
azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e valorizzare le
diverse linee di sostegno pubblico alla formazione continua nonche’
del contestuale avvio operativo dei Fondi paritetici
interprofessionali per la formazione continua ex art. 118, legge n.
388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e
garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l’attuazione del
principio delle pari opportunita’.
Nell’attuazione delle azioni formative le amministrazioni regionali
e delle province autonome possono finanziare interventi di formazione
a domanda individuale.
5. Procedure
Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre
specifiche procedure di evidenza pubblica, nel cui ambito sono
previste:
l’indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari
(imprese e lavoratori);
le modalita’ di selezione dei progetti;
il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato
(Regolamenti della C.E. n. 68/2001 e 69/2001).
Nell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 68/2001 relativo agli
aiuti destinati alla formazione e n. 69/2001 sugli aiuti di
importanza minore (de minimis) permane l’obbligo di cofinanziamento a
carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto
dall’art. 9 comma 3 della legge del 19 luglio 1993, n. 236.
Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali-UCOFPL, Divisione V, l’atto
deliberativo dell’organo competente, relativo all’avvio delle
specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si
procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella prevista
al punto 2.
Le risorse non impegnate dalle amministrazioni regionali e dalle
province autonome entro 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento sono
revocate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
ripartite tra le amministrazioni secondo criteri da concordare con il
coordinamento tecnico delle regioni.
6. Monitoraggio
Le regioni e le province autonome inviano ogni sei mesi un rapporto
dettagliato sull’andamento delle azioni al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali UCOFPL.
Il rapporto e’ realizzato secondo linee guida e indicatori
quantitativi di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica
elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
collaborazione dell’ISFOL pertinenti ai target previsti dalla
presente circolare e dai target ulteriori individuati dalle
amministrazioni regionali e dalle province autonome.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a
redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi in
attuazione a quanto stabilito dall’art. 66, comma 3 della legge n.
144 del 17 maggio 1999.
Roma, 21 luglio 2003
Il direttore generale: Bulgarelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 24