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Wednesday 03 September 2003

Riforma del Codice della Strada. Non solo patente a punti ma anche nuove modalità per i ricorsi contro le sanzioni. I chiarimenti del Ministero della Giustizia. Circolare del 13-08-2003

Riforma del Codice della Strada. Non solo patente a punti ma anche nuove modalità per i ricorsi contro le sanzioni. I chiarimenti del Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Circolare del 13-08-2003

Oggetto : Legge 214/03 di conversione del decreto legge 151/03 (modifiche al nuovo codice della strada). Versamento della cauzione in caso di ricorso avverso lordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.

La legge 214/03 di conversione del decreto legge 151/03, pubblicata nel supplemento ordinario 133/L alla G.U. Serie Generale n. 186 del 12/08/2003 ha modificato, tra le altre, anche larticolo 204bis del Nuovo Codice della Strada.

La nuova formulazione dellarticolo, che disciplina il ricorso (davanti al giudice di pace) avverso lordinanza-ingiunzione che impone il pagamento della sanzione pecuniaria, introduce alcune innovazioni procedurali che incidono in modo rilevante sullattività delle cancellerie.

Si invitano pertanto gli uffici in indirizzo a voler diffondere, presso gli uffici interessati, le istruzioni che seguono.

1. Versamento della cauzione: adempimenti del ricorrente

Secondo la nuova formulazione dellarticolo 204bis del Nuovo Codice della Strada, «il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dallorgano accertatore.»

Poiché, ai sensi dellarticolo 4 del regio decreto 149/10, tuttora in vigore, le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro, è evidente che la formulazione letterale del testo («deve versare presso la cancelleria (&) una somma (&)») deve necessariamente essere interpretata alla luce della vigente normativa, individuando modalità alternative di versamento presso altri organismi abilitati a ricevere e gestire il deposito.

Considerate anche le diverse fasi conseguenti al versamento della cauzione, previste dalla nuova formulazione dellarticolo, questa Direzione Generale ritiene che lo strumento più idoneo per la gestione dellimporto versato, sia il Libretto di deposito giudiziario aperto presso lEnte Poste. Tale strumento, infatti, oltre ad assicurare allutenza uniformità da parte degli uffici, presenti sul territorio, ha il pregio della gratuità, senza penalizzare il ricorrente relativamente agli interessi, in quanto anche quello postale è ormai deposito fruttifero.

Tale strumento è peraltro individuato anche dallarticolo 2 del citato regio decreto 149/10, («tutti i depositi in denaro che, secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nellufficio postale incaricato»).

Pertanto, ai sensi dellarticolo 5 del citato decreto, il ricorrente dovrà effettuare il versamento della cauzione presso lufficio postale, e allegare al ricorso il libretto rilasciato dallufficio postale come ricevuta. Il libretto dovrà essere intestato al ricorrente e dovrà riportare come causale la natura del versamento (cauzione), gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre e lindicazione dellautorità che ha stilato il verbale.

2. Ricevimento del libretto di deposito postale: adempimenti del cancelliere

Il cancelliere che riceve il libretto, oltre a registrare su di esso gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero di R.G.), dovrà provvedere agli adempimenti previsti dallarticolo 6 del R.D. 10 marzo 1910 n. 149, annotando gli estremi del libretto nel registro cosiddetto Mod. I, di cui gli uffici dovranno dotarsi e di cui, per comodità si allega alla presente copia del modello ufficiale (vedi lallegato A sul sito del ministero della Giustizia, alla sezione atti normativi, alla voce Circolari, la parte riguardante la Direzione generale della Giustizia civile). Allo stesso modo gli uffici dovranno dotarsi del registro Mod. IV, necessario per la restituzione o lassegnazione della somma al termine del procedimento (articolo 17 regio decreto cit.).

3. Valutazione sullentità dellimporto versato e decisione sulla inammissibilità del ricorso

Limporto della cauzione, da versare a pena di inammissibilità del ricorso, è «una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dallorgano accertatore». Il provvedimento con cui il giudice – allesito della preliminare valutazione a lui demandata in ordine alla correttezza dellimporto versato dichiara, rigettandolo, linammissibilità del ricorso, dovrà anche disporre in merito alla destinazione della somma.

4. Accoglimento del ricorso: adempimenti relativi alla restituzione

In caso di accoglimento del ricorso, la somma depositata è integralmente restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà quindi provvedere a richiedere allufficio postale che ha ricevuto il deposito la chiusura del libretto ed il relativo conteggio degli interessi maturati. Ricevuto tale conteggio, la cancelleria emetterà quindi il mandato a favore del ricorrente per limporto complessivo.

Nel raccomandare lurgenza, si rappresenta che sarà cura di questa Direzione Generale impartire ulteriori e diverse istruzioni in merito alle altre problematiche connesse allentrata in vigore ed allapplicazione della legge di cui alloggetto.