Penale

Friday 25 April 2003

Ricusazione, caso Previti: l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano che rigetta la richiesta di sospensione del dibattimento.

Ricusazione, caso Previti: l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano che rigetta la richiesta di sospensione del dibattimento.

Corte di Appello di Milano – Sezione quinta penale – ordinanza 24 aprile 2003

Presidente Riccardi – relatore Franciosi

In fatto

In data 22 aprile 2003 l’onorevole Cesare Previti, imputato nel procedimento penale denominato “Imi-Sir”, pendente in fase dibattimentale davanti alla quarta sezione penale del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 15-17 aprile 2003 di questa Corte, con la quale è stata respinta l’istanza di ricusazione dallo stesso proposta, nel predetto procedimento, nei confronti del collegio giudicante, composto dal presidente P. Carfi e dai giudici a latere E. Consolandi e M. R. Balzarotti.

Con istanza ritualmente depositata in data 23 aprile 2003 presso la cancelleria in sede, i suindicati difensori dell’onorevole Previti, hanno chiesto a questa Corte di disporre, con decreto motivato, ai sensi dell’articolo 127 comma 8 Cpp la sospensione di quella ordinanza “per effetto della avvenuta presentazione del ricorso per cassazione avverso tale ordinanza”, argomentando come da ricorso in atti.

A parere della difesa, pertanto, “vero è che l’annullamento della Cassazione travolgerebbe anche l’eventuale sentenza di merito, ma è altrettanto vero che l’esecuzione dell’ordinanza produrrebbe, nel frattempo, effetti irreparabili, non solo sul piano dell’immagine, ma pure sul piano del danno materiale”.

A parere degli istanti, l’amplificazione multimediale delle vicende giudiziarie dell’onorevole Previti – ormai consolidatasi – creerebbe allo stesso, in caso di sua condanna ad opera del Tribunale, un danno di immagine, che non potrebbe non tradursi “in un danno politico, per la prevedibile strumentalizzazione che può essere fatta di una sentenza di condanna di un esponente della maggioranza parlamentare”.

A prescindere da queste preoccupazioni, le quali, a parere dei difensori “possono anche non essere condivise”, il danno materiale che potrebbe derivare dalla “esecuzione” dell’ordinanza di rigetto di questa Corte sarebbe irreparabile.

Ove la sentenza fosse di condanna dell’onorevole Previti, il Tribunale sarebbe chiamato a pronunciarsi anche sulla richiesta, avanzata dalle parti civili, di una provvisionale immediatamente esecutiva. In altri termini, dicono gli odierni ricorrenti, “in caso di affermazione di responsabilità, alla condanna penale potrebbe conseguire la condanna al pagamento della provvisionale e la provvisoria esecuzione della stessa determinerebbe l’esborso di una somma che, stando al tenore della contestazione, si preannuncia di notevole entità”.

“Appare doveroso”, conclude l’istanza de qua, “per le suesposte ragioni, consentire al ricusante di percorrere l’ulteriore grado di giurisdizione, senza subire, per l’effetto del tenore negativo della decisione di primo grado, danni che potrebbero essere irreparabili, per effetto della mancata previsione dell’effetto sospensivo automatico del mezzo di impugnazione”.

Il Procuratore generale, nel suddetto parere emesso in data odierna, confutate “in jure” tutte le argomentazioni difensive dinanzi esposte, ha concluso chiedendo il rigetto dell’istanza in esame.

In diritto

A parere di questa Corte l’istanza de qua agitur appare sia inammissibile che infondata nel merito.

Inammissibile essa lo è non per mancata previsione normativa, che il citato comma 8 dell’articolo 127 Cpp, riguardante tutti i procedimenti camerali e quindi, a fortori, anche quello di ricusazione, sembrerebbe apprestare il rimedio giuridico invocato dai richiedenti, in quanto il principio stabilito da questo comma – ossia che “il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza” – pur riguardando tutte le ipotesi di provvedimenti pronunciati in camera di consiglio, è anche a parere del Pg, perfettamente in linea con le norme sulla ricusazione. L’inammissibilità deriva, per chi scrive, dal fatto che il danno – asseritamene grave ed irreparabile – che deriverebbe dalla mancata sospensione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione, deve, secondo l’ordinamento giuridico vigente, essere conseguenza diretta del provvedimento di cui si chiede la sospensione, là dove, nel caso di specie, appare palese che esso deriverebbe (ed il condizionale è d’obbligo) dall’emissione, da parte di un giudice diverso (il Tribunale penale di Milano), di un provvedimento incerto nell’an, nel “quando” e nell’”uti”.

Giova ricordare a tal punto che il Tribunale in sede, nella massima esplicazione della propria autonomia decisionale, potrà adottare tutte le determinazioni del caso e, ove vada a sentenza, potrà emettere pronuncia di incompetenza per territorio, di condanna, o di assoluzione dell’onorevole Previti e degli altri coimputati.

In altre parole, viene a questa Corte chiesta la sospensione dell’ordinanza emessa in data 15-17 aprile 2003, non per i danni che essa potrebbe arrecare al ricusante il cui ricorso è stato respinto, ma per quelli che potrebbero derivare a questi da un altro provvedimento giurisdizionale, allo stato futuro ed incerto, quale un’eventuale sentenza di condanna con rifusione dei danni alle costituite parti civili e concessione di provvisionale immediatamente esecutiva.

Orbene, non v’è chi non veda che una istanza del genere si pone del tutto fuori del nostro diritto positivo, talché essa si rivela, così come formulata, del tutto inammissibile. Ciò anche in quanto la Suprema Corte, a Sezioni unite, ha precisato che “il sistema disegnato da legislatore del 1988 e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale spezza ogni legame tra istanza di ricusazione e sospensione del procedimento” (Cassazione, Sezioni unite, 26.6.02, Conti). Ad ogni buon fine il rimedio concreto che l’ordinamento appresta nel caso che possa derivare pregiudizio grave ed irreparabile da un provvedimento giurisdizionale è, ad esempio, quello espresso dall’articolo 600, commi 2 e 3 Cpp, che prevede che il giudice di appello possa disporre la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione della condanna o del pagamento di una provvisionale, ove ne ricorrano i suddetti presupposti.

Va da sé che i gravi motivi non possono consistere nella sola esecuzione della sentenza di condanna, ma “devono essere caratterizzati da un qualcosa di più che vada oltre l’effetto diretto della sentenza stessa” (vedi parere Pg in atti).

Quanto sopra indica a chiare lettere come l’istanza in oggetto, al di là della palese inammissibilità, sia anche infondata nel merito, come esattamente ha evidenziato il Pg nel citato parere.

A parte la natura meramente assertiva dell’argomentazione per la quale l’onorevole Previti, ove condannato, potrebbe subire un grave ed irreparabile danno di immagine quale “esponente della maggioranza parlamentare”, in quanto la stessa non è suffragata da alcun elemento a sostegno se non dalla notorietà del personaggio, sembra evidente che qualsiasi cittadino potrebbe subire tali pregiudizievoli conseguenze senza per questo essere legittimato a chiedere, per ciò solo, la sospensione dell’esecuzione di una sentenza di condanna che lo riguardi. L’eventuale strumentalizzazione politica che potrebbe derivarne non è effetto valutabile in questa sede e non afferirebbe soltanto alla posizione politica dell’imputato Previti, anche se membro della Camera dei deputati, ma di tutta una maggioranza parlamentare, il cui interesse politico peraltro non è affatto tutelabile in questa sede.

Quanto al danno patrimoniale – certamente rilevante – che potrebbe derivare da un’eventuale sentenza di condanna, non resta che ribadire che esso può sempre essere oggetto di autonoma richiesta di revoca della clausola di immediata esecutività al giudice d’appello, al quale, il ricorrente, se condannato, potrà ricorrere.

Entrambi gli effetti, tuttavia, come dianzi detto, non sono da ricollegare all’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione emessa da questa Corte in data 17.4.2003, ma solo alla eventuale sentenza di condanna che il Tribunale di Milano potrà emettere nei confronti del medesimo a conclusione del processo principale, ove ritenga di accogliere anche l’istanza di provvisionale immediatamente esecutiva formulata dalle parti civili. Ed allora non è lecito chiedere alla Corte di Appello che ha respinto, in un procedimento incidentale, quell’istanza di ricusazione, la sospensione degli effetti del provvedimento di rigetto di quella istanza per gli effetti dannosi – asseritamene gravi ed irreparabili – che potrebbero o potranno derivare al ricusante da una pronuncia giurisdizionale ancora inesistente.

Questa sorta di “ombrello protettivo” in relazione alle possibili conseguenze di una eventuale sentenza di condanna del Tribunale, peraltro non ancora emessa, non può essere creato da un provvedimento di questa Corte, chiamata a decidere su un’istanza palesemente inammissibile, anche perché tesa ad ottenere la sospensione di un effetto che l’ordinanza 17.4.2003 di questa Corte non ha prodotto. Dal rigetto della domanda di ricusazione, invero, non poteva derivare altra conseguenza che quella di consentire alle parti un diverso, ulteriore rimedio all’interno del procedimento “incidentale” di ricusazione: la proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza stessa; cosa, questa, che il ricusante ha puntualmente fatto.

PQM

La Corte di Appello di Milano, sezione quinta penale, dichiara inammissibile l’istanza di sospensione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione del Collegio giudicante della quarta sezione penale del Tribunale di Milano (emessa il 17.4.2003 da questa stessa Corte), proposta in data 22.4.2003 dalla difesa dell’onorevole Cesare Previti.