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Friday 28 November 2003

Ricorso al Giudice di Pace e obbligo di versare una cauzione. Continuano le rimessioni alla Consulta per sospetta incostituzionalità . N. 996 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2003.

Ricorso al Giudice di Pace e obbligo di versare una cauzione. Continuano le rimessioni alla Consulta per sospetta incostituzionalità

N.   996   ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2003.

  Ordinanza emessa il 22 settembre 2003 dal giudice di pace di Mestre nel procedimento civile vertente tra Fortini Mario e prefetto di Venezia Circolazione stradale – Infrazioni al codice della strada – Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento – Condizioni di ammissibilita’ – Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria, a titolo di cauzione e deposito giudiziario, una somma pari al doppio della sanzione contestata o comminata [recte: pari alla meta’ del massimo edittale] – Disparita’ di trattamento in danno dei cittadini non abbienti – Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale. – Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall’art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 47 del 26-11-2003) 

IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso  presentato dal sig. Fortini Mario, nato il 25

gennaio  1954  a Teolo (Padova), con il quale ha proposto opposizione

al   verbale  di  contestazione  n. 422298T,  elevato  della  polizia

stradale  di  Mestre, alle ore 23,30 del 3 agosto 2003, che comminava

la sanzione di Euro 270,90;

    Visto  che il ricorrente ha provveduto, come disposto dalla nuova

normativa, al deposito giudiziario della somma di Euro 541,80;

    Rilevato  che  l’art.  204-bis,  comma  3  del c.d.s., cosi’ come

introdotto dall’art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214 ha previsto

il versamento di una somma pari al doppio della sanzione contestata o

comminata  a  titolo  di  cauzione  e deposito giudiziario, a pena di

inammissibilita’ del ricorso.

    Considerato  che  tale  obbligo  produce  un  ovvio strumento per

ridurre  drasticamente il numero dei procedimenti di impugnazione per

la materia trattata;

        che,  comunque,  pur potendosi ritenere che il deposito della

somma  costituisca un valido accorgimento per evitare la proposizione

di ricorsi immotivati, pare palese che si produce grave disparita’ di

trattamento  tra  i  cittadini,  considerato  che non consente ai non

abbienti,  di  poter  validamente proporre le proprie ragioni in sede

giudiziaria;

        che, infatti, appare evidente la violazione dell’art. 3 della

Costituzione  della  Repubblica  italiana, che sancisce, oltre che la

pari  dignita’  sociale,  anche  la  parita’ dei cittadini davanti la

legge,  senza  alcuna  distinzione,  neanche  di  condizioni sociali,

mentre  tale  parita’ viene enormemente turbata dall’onere imposto al

ricorrente non benestante;

        che  la  norma  suddetta  ritenuta incostituzionale, produce,

altresi’,  la  violazione  dell’art.  24  della medesima Costituzione

della  Repubblica  italiana, considerato che, in queste condizioni, i

cittadini  meno  facoltosi,  si  vedono  indirettamente privare della

possibilita’  di  tutelare  i  propri diritti in via giudiziaria, con

grave nocumento al principio che la difesa e’ diritto inviolabile;

        che  le  recenti disposizioni normative in merito al gratuito

patrocinio,  non  consentirebbero neanche ai meno abbienti, la tutela

dei  propri  diritti,  perche’ si vedrebbero, in ogni caso esposti al

versamento  del  deposito  giudiziario,  certamente  di  non  modesta

previsione;

                               P. Q. M.

    Il  giudice investito del procedimento suddetto, iscritto in data

11  settembre  2003,  al n. 1559 del ruolo generale, rimette gli atti

alla  Corte costituzionale per i provvedimenti che riterra’ opportuni

e   sospende   la   causa    fino  alla  decisione  nel  merito  della

costituzionalita’ della norma indicata.

    Manda  alla cancelleria di provvedere ai necessari incombenti per

le comunicazioni alla Corte costituzionale ed alle parti.

        Mestre, addi’ 22 settembre 2003

                     Il giudice di pace: Affannato

03C1226