Ambiente

Monday 23 June 2008

Revisione della direttiva quadro sui rifiuti II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che

Revisione della direttiva quadro
sui rifiuti II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno
2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive (11406/4/2007 – C6-0056/2008 – 2005/0281(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–vista la posizione comune del
Consiglio (11406/4/2007 – C6-0056/2008),

–vista la sua posizione in prima
lettura sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2005)0667),

–visto l’articolo 251, paragrafo
2, del trattato CE

–visto l’articolo 62 del suo
regolamento,

–vista la raccomandazione per la
seconda lettura della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la
sicurezza alimentare (A6-0162/2008),

1.approva la posizione comune
quale emendata;

2.incarica il suo Presidente di
trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo
definita in seconda lettura il 17 giugno 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il
trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la
proposta della Commissione,

visto il
parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il
parere del Comitato delle regioni,

deliberando
secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando
quanto segue:

(1) La
direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
relativa ai rifiuti, stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei
rifiuti nella Comunità. La direttiva definisce alcuni concetti basilari, come
le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, e stabilisce gli obblighi
essenziali per la gestione dei rifiuti, in particolare un obbligo di
autorizzazione e di registrazione per un ente o un’impresa che effettua le
operazioni di gestione dei rifiuti e un obbligo per gli Stati membri di
elaborare piani per la gestione dei rifiuti. Stabilisce inoltre principi
fondamentali come l’obbligo di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti
negativi sull’ambiente e sulla salute umana, un incentivo ad applicare la
gerarchia dei rifiuti e, secondo il principio "chi inquina paga", il
requisito che i costi dello smaltimento dei rifiuti siano
sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai
produttori del prodotto causa dei rifiuti.

(2) La
decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio
2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di
ambiente, sollecita l’estensione o la revisione della normativa sui rifiuti, in
particolare al fine di chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che
non lo è, e lo sviluppo di misure in materia di prevenzione e gestione dei
rifiuti, compresa la fissazione di obiettivi.

(3)
Nella comunicazione del 27 maggio 2003 intitolata "Verso una strategia
tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti" la Commissione
sottolineava la necessità di riesaminare le definizioni esistenti di
"recupero" e "smaltimento", di introdurre una definizione
di "riciclaggio" di applicazione generale e di avviare un dibattito
sulla definizione di "rifiuto".

(4)
Nella risoluzione del 20 aprile 2004 sulla succitata comunicazione, il
Parlamento europeo invitava la
Commissione a considerare la possibilità di estendere
l’ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento,
all’intero settore dei rifiuti. Il Parlamento chiedeva inoltre alla Commissione
di stabilire una chiara distinzione tra le operazioni di recupero e di smaltimento
e di precisare la distinzione tra ciò che è rifiuto e
ciò che non lo è.

(5)
Nelle conclusioni del 1° luglio 2004 il Consiglio invitava la Commissione a
presentare una proposta di revisione di alcuni aspetti della direttiva
75/442/CEE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/12/CE, per chiarire la
distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e tra recupero e
smaltimento.

(6)
L’obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe
essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della
gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente. La politica in materia
di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurre l’uso di risorse e promuovere
l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti.

(7)
Nella sua risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la
gestione dei rifiuti, il Consiglio ha confermato che la priorità principale
della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e
il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione
energetica dei rifiuti, nella misura in cui essi rappresentano le alternative
migliori dal punto di vista ecologico.

(8) È
pertanto necessario procedere a una revisione della direttiva 2006/12/CE per
precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e
smaltimento, per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei
rifiuti, per introdurre un approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita
dei prodotti e dei materiali, non soltanto della fase in cui diventano rifiuti,
e per concentrare l’attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali
connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo
il valore economico di questi ultimi. Inoltre, si dovrebbe favorire il recupero
dei rifiuti e l’utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le
risorse naturali. Per esigenze di chiarezza e leggibilità, la direttiva
2006/12/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita da
una nuova direttiva.

(9)
Poiché le principali operazioni di gestione dei rifiuti sono ormai disciplinate
dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, è importante che la
presente direttiva si adegui a tale impostazione. L’accento posto sugli
obiettivi ambientali stabiliti dall’articolo 174 del trattato porterebbe
maggiormente l’attenzione sugli impatti ambientali connessi alla produzione e
alla gestione dei rifiuti nel corso dell’intero ciclo di vita delle risorse. La
base giuridica della presente direttiva dovrebbe pertanto essere l’articolo 175.

(10) Una
regolamentazione efficace e coerente del trattamento dei rifiuti dovrebbe
applicarsi, fatte salve talune eccezioni, ai beni mobili di cui il detentore si
disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.

(11) La
qualifica di rifiuto dei suoli escavati non contaminati e di altro materiale
allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati
escavati dovrebbe essere esaminata in base alla definizione di rifiuto e alle
disposizioni sui sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai
sensi della presente direttiva.

(12) Il
regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
ottobre 2002, che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano, prevede tra l’altro controlli
proporzionati per quanto riguarda la raccolta, il trasporto, la trasformazione,
l’uso e lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale, compresi i
rifiuti di origine animale, al fine di evitare che essi presentino rischi per
la salute delle persone o degli animali. È pertanto necessario chiarire il
legame con tale regolamento ed evitare una duplicazione delle norme, escludendo
dall’ambito di applicazione della presente direttiva i sottoprodotti di origine
animale nel caso in cui siano destinati ad usi che non
sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti.

(13)
Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n.
1774/2002, è opportuno precisare l’ambito di applicazione della normativa sui
rifiuti, in particolare delle disposizioni sui rifiuti pericolosi in relazione
ai sottoprodotti di origine animale disciplinati dal regolamento (CE) n.
1774/2002. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale presentino rischi potenziali per la salute, lo strumento
giuridico idoneo per far fronte a tali rischi è il regolamento (CE) n.
1774/2002 e dovrebbero essere evitate sovrapposizioni inutili con la normativa
in materia di rifiuti.

(14) La
classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata, tra
l’altro, sulla normativa comunitaria relativa alle sostanze chimiche, in
particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come
pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. I
rifiuti pericolosi devono essere regolamentati con specificazioni rigorose, al
fine di impedire o limitare, per quanto possibile, le conseguenze negative di
una gestione inadeguata che può nuocere all’ambiente e presentare rischi per la
salute umana. È inoltre necessario mantenere il sistema con cui i rifiuti e i
rifiuti pericolosi sono stati classificati in conformità dell’elenco di tipi di
rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/CE della Commissione al
fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e di garantire una
determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all’interno della Comunità.

(15) È
necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in
attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in
attesa del trattamento. Gli enti o le imprese che producono rifiuti durante le
loro attività non dovrebbero essere considerati impegnati nella gestione dei
rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta.

(16)
Nell’ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è
inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i
rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto
in un impianto di recupero o smaltimento. Dovrebbe essere operata una
distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in
attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento,
tenuto conto dell’obiettivo della presente direttiva, in funzione del tipo di
rifiuti, delle dimensioni e del periodo di deposito e dell’obiettivo della
raccolta. Tale distinzione dovrebbe essere operata dagli Stati membri. Il
deposito di rifiuti prima del recupero per un periodo pari o superiore a tre
anni e il deposito di rifiuti prima dello smaltimento per un periodo pari o
superiore a un anno sono disciplinati dalla direttiva 1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

(17) I
sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non
dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi
inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle
farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di
raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche.

(18)
Dovrebbero essere introdotte nella presente direttiva le definizioni di
"prevenzione", "riutilizzo", "preparazione per il
riutilizzo", "trattamento" e "riciclaggio" per
precisare la portata di questi concetti.

(19)
Occorre modificare le definizioni di "recupero" e
"smaltimento" per garantire una netta distinzione tra questi due
concetti, fondata su una vera differenza in termini di impatto ambientale
tramite la sostituzione di risorse naturali nell’economia e riconoscendo i
potenziali vantaggi per l’ambiente e la salute umana derivanti dall’utilizzo
dei rifiuti come risorse. Possono inoltre essere elaborati orientamenti per
chiarire le situazioni in cui risulta difficile applicare tale distinzione a
livello pratico o in cui la classificazione dell’attività come recupero non
corrisponde all’impatto ambientale effettivo dell’operazione.

(20) La
presente direttiva dovrebbe inoltre precisare quando l’incenerimento dei
rifiuti solidi urbani è efficiente dal punto di vista energetico e può essere
considerato un’operazione di recupero.

(21) Le
operazioni di smaltimento consistenti nello scarico in mari e oceani, compreso
il seppellimento nel sottosuolo marino, sono disciplinate anche da convenzioni
internazionali, segnatamente la
Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino
provocato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, conclusa a Londra il 13
novembre 1972, e il relativo protocollo del 1996 come modificato nel 2006.

(22) Non
dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e
dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti
che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali,
dall’altro. Per precisare taluni aspetti della definizione di rifiuti, la
presente direttiva dovrebbe chiarire:

(1)
quando sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha
come obiettivo primario la loro produzione sono sottoprodotti e non rifiuti. La
decisione che una sostanza non è un rifiuto può essere presa solo sulla base di
un approccio coordinato, da aggiornare regolarmente, e ove ciò sia coerente con
la protezione dell’ambiente e della salute umana. Se l’utilizzo di un
sottoprodotto è consentito in base ad un’autorizzazione ambientale o a norme
generali di protezione dell’ambiente, ciò può essere usato dagli Stati membri
quale strumento per decidere che non dovrebbero prodursi impatti complessivi
negativi sull’ambiente o sulla salute umana; un oggetto o una sostanza
dovrebbero essere considerati sottoprodotti solo quando
si verificano determinate condizioni. Poiché i sottoprodotti rientrano nella
categoria dei prodotti, le esportazioni di sottoprodotti dovrebbero conformarsi
ai requisiti della legislazione comunitaria pertinente; e

(2)
quando taluni rifiuti cessano di essere tali, stabilendo criteri volti a
definire quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurano un livello
elevato di protezione dell’ambiente e un vantaggio economico e ambientale;
eventuali categorie di rifiuti per le quali dovrebbero essere elaborati criteri
e specifiche volti a definire "quando un rifiuto cessa di essere tale"
sono, fra l’altro, i rifiuti da costruzione e da demolizione, alcune ceneri e
scorie, i rottami ferrosi, gli aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, i
compost, i rifiuti di carta e di vetro. Per la cessazione della qualifica di
rifiuto, l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare
i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire
quando un rifiuto cessa di essere tale.

(23) Al
fine di verificare o calcolare se sono stati raggiunti gli obiettivi di
riciclaggio e di recupero stabiliti nelle direttive 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio, 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, 2002/96/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), e 2006/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori, nonché nell’altra normativa comunitaria pertinente, i
quantitativi di rifiuti che hanno cessato di essere tali dovrebbero essere
considerati rifiuti riciclati e recuperati.

(24)
Sulla base della definizione di rifiuti la Commissione può
adottare, per favorire la certezza e la coerenza, orientamenti volti a
precisare in taluni casi quando sostanze o oggetti diventano rifiuti. Detti
orientamenti possono essere elaborate tra l’altro per le apparecchiature
elettriche ed elettroniche e per i veicoli.

(25) È
opportuno che i costi siano ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale
per l’ambiente della produzione e della gestione dei rifiuti.

(26) Il
principio "chi inquina paga" è un principio guida a livello europeo e
internazionale. Il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti dovrebbero
gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione
dell’ambiente e della salute umana.

(27)
L’introduzione della responsabilità estesa del produttore nella presente direttiva
è uno dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che
prendano pienamente in considerazione e facilitino l’utilizzo efficiente delle
risorse durante l’intero ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il
riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera
circolazione delle merci nel mercato interno.

(28) La
presente direttiva dovrebbe aiutare l’Unione europea ad avvicinarsi a una
"società del riciclaggio", cercando di evitare la produzione di
rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. In particolare, il Sesto
programma comunitario di azione in materia di ambiente sollecita misure volte a
garantire la separazione della fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi
di rifiuti prioritari. In linea con tale obiettivo e quale mezzo per agevolarne
o migliorarne il potenziale di recupero, i rifiuti dovrebbero essere raccolti
separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile
da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti
a operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo.
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la separazione dei composti pericolosi
dai flussi di rifiuti se necessario per conseguire una gestione compatibile con
l’ambiente.

(29) Gli
Stati membri dovrebbero sostenere l’uso di materiali riciclati (come la carta
riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l’obiettivo di
realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove
possibile, lo smaltimento in discarica o l’incenerimento di detti materiali
riciclati.

(30) Ai
fini dell’attuazione dei principi della precauzione e dell’azione preventiva di
cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato, occorre fissare obiettivi
ambientali generali per la gestione dei rifiuti all’interno della Comunità. In
virtù di tali principi, spetta alla Comunità e agli Stati membri stabilire un
quadro per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare dall’inizio le
fonti di inquinamento o di molestia mediante l’adozione di misure grazie a cui i rischi riconosciuti sono eliminati.

(31) La
gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità di ciò che
costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei
rifiuti, tuttavia discostarsene può essere necessario per flussi di rifiuti
specifici quando è giustificato da motivi, tra l’altro, di fattibilità tecnica,
praticabilità economica e protezione dell’ambiente.

(32) Al
fine di consentire alla Comunità nel suo complesso di diventare autosufficiente
nello smaltimento dei rifiuti e nel recupero dei rifiuti urbani non
differenziati provenienti dalla raccolta domestica, nonché di consentire agli
Stati membri di convergere individualmente verso tale obiettivo, è necessario
prevedere una rete di cooperazione tra impianti di smaltimento e impianti per
il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta
domestica, che tenga conto del contesto geografico e della necessità di
disporre di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti.

(33) Ai
fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, i
rifiuti urbani non differenziati di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dello
stesso rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati
oggetto di un’operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia
sostanzialmente alterato le proprietà.

(34) È
importante che i rifiuti pericolosi siano etichettati in conformità delle norme
comunitarie ed internazionali. Tuttavia, quando tali rifiuti sono raccolti
separatamente dai nuclei domestici, ciò non dovrebbe comportare per questi
ultimi l’obbligo di completare la documentazione necessaria.

(35) È
importante, in conformità della gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dallo smaltimento dei
rifiuti nelle discariche, facilitare la raccolta differenziata e l’idoneo
trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre compost e altri materiali
basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l’ambiente. La Commissione, dopo una
valutazione della gestione dei rifiuti organici, presenterà, se del caso,
proposte di misure legislative.

(36)
Possono essere adottate norme tecniche minime concernenti le attività di
trattamento dei rifiuti non contemplate dalla direttiva 96/61/CE qualora sia
provato che ne conseguirebbe un vantaggio in termini di protezione della salute
umana e dell’ambiente e che un approccio coordinato all’attuazione della
presente direttiva garantirebbe la protezione della salute umana e
dell’ambiente.

(37) È
necessario precisare meglio l’ambito di applicazione e il contenuto
dell’obbligo di predisporre piani per la gestione dei rifiuti e integrare nel
processo di elaborazione o modifica dei piani per la gestione dei rifiuti la
necessità di considerare gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e
dalla gestione dei rifiuti. Ove opportuno, si dovrebbe anche tener conto delle
prescrizioni in materia di pianificazione nel settore dei rifiuti contenute all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE e della strategia
per la riduzione dei rifiuti biodegradabili conferiti in discarica di cui
all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

(38) Gli
Stati membri possono applicare le autorizzazioni ambientali o le norme generali
in materia di ambiente a taluni produttori di rifiuti senza compromettere il
corretto funzionamento del mercato interno.

(39) A
norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono adottare le
misure necessarie per impedire le spedizioni di rifiuti non conformi ai
rispettivi piani di gestione. In deroga a tale regolamento, agli Stati membri
dovrebbe essere consentito di limitare le spedizioni in entrata di rifiuti
destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero qualora sia
stato accertato che i rifiuti nazionali avrebbero dovuto
essere smaltiti o che i rifiuti avrebbero dovuto essere trattati in modo non
coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Si riconosce che taluni
Stati membri possono non essere in grado di fornire una rete comprendente
l’intera gamma di impianti di recupero finale all’interno del proprio
territorio.

(40) Per
migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti
negli Stati membri e per favorire la diffusione delle migliori prassi in questo
settore, è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione dei
rifiuti e introdurre l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di
prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati
sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali.
Tali misure dovrebbero perseguire l’obiettivo di dissociare la crescita
economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti. Le
parti interessate e il pubblico in generale dovrebbero avere la possibilità di
partecipare all’elaborazione di tali programmi e dovrebbero avere accesso ad essi una volta elaborati, come previsto dalla direttiva
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che
prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale. La prevenzione dei rifiuti e gli obiettivi di
dissociazione dovrebbero essere perseguiti includendo, se del caso, la
riduzione degli effetti negativi dei rifiuti e della quantità di rifiuti
prodotti.

(41) Al
fine di procedere verso una società europea del riciclaggio, con un alto
livello di efficienza delle risorse, occorre definire obiettivi per preparare
il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. Gli Stati membri conservano
approcci differenti in relazione alla raccolta dei rifiuti domestici e dei
rifiuti di natura e composizione simili. È quindi opportuno che tali obiettivi
tengano conto dei diversi sistemi di raccolta dei vari Stati membri. I flussi
di rifiuti di origini diverse analoghi ai rifiuti domestici includono i rifiuti
di cui alla voce 20 del catalogo europeo dei rifiuti (CER).

(42) Gli
strumenti economici possono svolgere un ruolo cruciale nella realizzazione
degli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti. Spesso i rifiuti hanno
un valore in quanto risorse e un maggiore ricorso agli strumenti economici può
consentire di massimizzare i benefici ambientali. Il ricorso a tali strumenti
dovrebbe quindi essere incoraggiato al livello appropriato sottolineando al
tempo stesso che i singoli Stati membri possono decidere circa il loro impiego.

(43)
Alcune disposizioni riguardanti il trattamento dei rifiuti contenute nella direttiva
91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi,
dovrebbero essere modificate per eliminare disposizioni obsolete e rendere il
testo più chiaro. Al fine di semplificare la normativa comunitaria, tali
disposizioni dovrebbero essere integrate nella presente direttiva. Per chiarire
le modalità di applicazione del divieto di miscelazione di
cui alla direttiva 91/689/CEE e per proteggere l’ambiente e la salute
umana, le deroghe al suddetto divieto dovrebbero in aggiunta conformarsi alle
migliori tecniche disponibili ai sensi della direttiva 96/61/CE. La direttiva
91/689/CEE dovrebbe essere conseguentemente abrogata.

(44)
Nell’interesse della semplificazione della normativa comunitaria e tenuto conto
dei vantaggi ambientali, nella presente direttiva dovrebbero essere integrate
le disposizioni pertinenti della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16
giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati. La direttiva
75/439/CEE dovrebbe essere conseguentemente abrogata. La gestione degli oli
usati dovrebbe avvenire secondo l’ordine di priorità della gerarchia dei
rifiuti e dovrebbe essere accordata una preferenza alle opzioni che danno il
miglior risultato ambientale complessivo. La raccolta differenziata è un
elemento determinante per l’adeguata gestione degli oli usati, al fine di
evitare danni ambientali dovuti ad uno smaltimento inadeguato.

(45) Gli
Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive
da irrogare a persone fisiche o giuridiche responsabili della gestione dei
rifiuti, ad esempio produttori, detentori, intermediari, commercianti, addetti
alla raccolta e al trasporto di rifiuti, enti o imprese che effettuano
operazioni di trattamento dei rifiuti e sistemi di gestione dei rifiuti, nei
casi in cui violino le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri
possono altresì disporre il recupero dei costi derivanti dall’inosservanza e
dalle misure di riparazione, fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

(46) Le
misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione.

(47) In
particolare, la
Commissione ha il potere di stabilire criteri relativi a una
serie di questioni quali le condizioni alle quali un oggetto deve essere
considerato un sottoprodotto, la cessazione della qualifica di rifiuto e la
determinazione dei rifiuti che sono considerati come pericolosi. Inoltre, la Commissione ha il
potere di adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico e di
precisare l’applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui
all’allegato II, R1. Tali misure di portata generale e intese a modificare
elementi non essenziali della presente direttiva e a integrarla con l’aggiunta
di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione
1999/468/CE.

(48)
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare
meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici,
nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto
possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di
attuazione.

(49)
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione
dell’ambiente e della salute umana, non può essere realizzato in misura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli
effetti della direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire
in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La
presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale
obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e
definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce
misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo
gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo
gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.

Articolo 2

Esclusioni dall’ambito di
applicazione

1.Sono
esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

a) effluenti gassosi emessi in
atmosfera;

b) terreno (in situ), inclusi il
suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al
terreno;

c) uolo non contaminato e altro
materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione,
ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato
naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) rifiuti radioattivi;

e) materiali esplosivi in disuso;

f) materie fecali, se non
contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e
altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati
nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da
tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né
mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall’ambito di
applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da
altra normativa comunitaria:

a) acque di scarico;

b) sottoprodotti di origine
animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002,
eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o
all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) carcasse di animali morti per
cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare
epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) rifiuti risultanti dalla
prospezione, dall’estrazione, dal trattamento e dall’ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati
dalla direttiva 2006/21/CE.

3. Fatti salvi gli obblighi
risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono esclusi dall’ambito
di applicazione della presente direttiva i sedimenti spostati all’interno di
acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o
della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni
o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono
pericolosi.

4. Disposizioni specifiche
particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare
la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva
si intende per:

1) "rifiuto" qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o
l’obbligo di disfarsi;

2) "rifiuto pericoloso"
rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato
III;

3) "oli usati"
qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto
improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali
gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché
gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;

4) "rifiuto organico"
rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina
prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti
vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell’industria
alimentare;

5) "produttore di
rifiuti" la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale
di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

6) "detentore di
rifiuti" il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne
è in possesso;

7) "commerciante"
qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono
materialmente possesso dei rifiuti;

8) "intermediario"
qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per
conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente
possesso dei rifiuti;

9) "gestione dei
rifiuti" la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi
successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni
effettuate in qualità di commercianti o intermediari;

10) "raccolta" il
prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito
preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

11) "raccolta
differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato
in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento
specifico;

12) "prevenzione"
misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato
un rifiuto, che riducono:

a)la quantità dei rifiuti, anche
attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;

b)gli impatti negativi dei
rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana;

oppure

c) il contenuto di sostanze
pericolose in materiali e prodotti;

13) "riutilizzo"
qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono
rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati
concepiti;

14) "trattamento"
operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione
prima del recupero o dello smaltimento;

15) "recupero"
qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti
di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad
assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

16) "preparazione per il
riutilizzo" le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso
cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo
da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

17) "riciclaggio"
qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono
ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la
loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di
materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per
ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;

18) "rigenerazione di oli
usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la
separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi
contenuti in tali oli;

19) "smaltimento"
qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come
conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di
smaltimento;

20) "migliori tecniche
disponibili" le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo
2, paragrafo 11, della direttiva 96/61/CE.

Articolo 4

Gerarchia dei rifiuti

1. La seguente gerarchia dei
rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in
materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

a) prevenzione;

b) preparazione per il
riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per
esempio il recupero di energia; e

e) smaltimento.

2. Nell’applicare la gerarchia
dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a
incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.
A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino
dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in termini di
ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della
gestione di tali rifiuti.

Gli Stati membri garantiscono che
l’elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga
in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in
materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti
interessati.

Conformemente agli
articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi generali in
materia di protezione dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, della
fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse
nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

Articolo 5

Sottoprodotti

1. Una sostanza od oggetto
derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la
produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi
dell’articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le
seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o
l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l’oggetto può
essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l’oggetto è
prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e

d) l’ulteriore utilizzo è legale,
ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la
salute umana.

2. Sulla base delle condizioni
previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri
da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1. Tali misure,
intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva,
integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 6

Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Taluni rifiuti specifici
cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero , incluso il
riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle
seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è
comunemente utilizzata/o per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una
domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto
soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

d) l’utilizzo della sostanza o
dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla
salute umana.

I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i
possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.

2. Le misure che riguardano
l’adozione di tali criteri e specificano i rifiuti, intese a modificare
elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39,
paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un
rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri,
almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i
pneumatici e i rifiuti tessili.

3. I rifiuti che cessano di
essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano
di essere tali anche ai fini dei traguardi di recupero e riciclaggio stabiliti
nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell’altra
normativa comunitaria pertinente quando i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero di tale legislazione sono soddisfatti.

4. Se non sono stati stabiliti
criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso
per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto
della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla
Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione, ove quest’ultima lo imponga.

Articolo 7

Elenco dei rifiuti

1. Le misure relative
all’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE
della Commissione, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo
di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
L’elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e
tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario,
dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è
vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare
pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non
significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una
sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella
definizione di cui all’articolo 3, punto 1.

2. Uno Stato membro può
considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali
nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle
elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi
alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all’articolo 37,
paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle
notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.

3. Uno Stato membro può
considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell’elenco è
indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non
possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell’allegato III. Lo Stato membro
notifica senza indugio tali casi alla Commissione ▌ fornendole tutte le
prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato
per deciderne l’eventuale adeguamento.

4. La declassificazione da
rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto
le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.

5. Le misure relative al riesame
dell’elenco per deciderne l’eventuale adeguamento in conformità dei paragrafi 2
e 3, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo
39, paragrafo 2.

6. Gli Stati membri possono
considerare un rifiuto come non pericoloso in base all’elenco di rifiuti di cui
al paragrafo 1.

7. La Commissione provvede
affinché l’elenco dei rifiuti e ogni suo eventuale riesame rispettino, se del caso,
i principi di chiarezza, comprensibilità e accessibilità per gli utenti, in
particolare le PMI.

Capo II Requisiti generali

Articolo 8

Responsabilità estesa del
produttore

1. Per rafforzare la prevenzione,
il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, gli Stati membri
possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti,venda o importi prodotti (produttore
del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

Tali misure possono includere
l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo
l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la
responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere
l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni
relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

2. Gli Stati membri possono
adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti
volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la
produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il
recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in
conformità degli articoli 4 e 13.

Tali misure possono incoraggiare,
tra l’altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti
adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati
rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento
compatibile con l’ambiente.

3. Nell’applicare la
responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto della
fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti
complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l’esigenza di
assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

4. La responsabilità estesa del
produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti
di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente
concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

Articolo 9

Prevenzione dei rifiuti

La Commissione, previa
consultazione dei soggetti interessati, presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio le seguenti relazioni corredate, se del caso, da proposte concernenti
le misure necessarie a sostegno delle attività di prevenzione e dell’attuazione
dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 29 comprendenti:

a) entro la fine del 2011, una
relazione intermedia sull’evoluzione della produzione dei rifiuti e l’ambito di
applicazione della prevenzione dei rifiuti;

a bis)
entro la fine del 2011, la definizione di una politica di progettazione
ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la
presenza di sostanze nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su
prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili;

c) entro la fine del 2014 la
definizione di obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti e di
dissociazione per il 2020, basati sulle migliori prassi disponibili, incluso,
se del caso, un riesame degli indicatori di cui all’articolo 29, paragrafo 4;

d) entro la fine del 2011, la
formulazione di un piano d’azione per ulteriori misure di sostegno a livello
europeo volte, in particolare, a modificare gli attuali modelli di consumo.

Articolo 10

Recupero

1. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per garantire che i rifiuti siano
sottoposti a operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13.

2. Ove necessario per ottemperare
al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono
raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista
tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri
materiali aventi proprietà diverse.

Articolo 11

Riutilizzo e riciclaggio

1. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di
preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la
costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l’uso di strumenti
economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di
altre misure.

Gli Stati membri adottano misure
intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la
raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico,
ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi
per i settori di riciclaggio pertinenti.

Fatte salve le disposizioni
dell’articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà
istituita almeno per i seguenti materiali: carta, metalli,
plastica e vetro.

2. Al fine di rispettare gli
obiettivi della presente direttiva e di tendere verso una società europea del
riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri
adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione
per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo,
carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e
possibilmente di altra origine nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono
simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno del 50% in
termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione
per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale,
incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di
altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non
pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce
17 05 04 del catalogo europeo dei rifiuti (CER), sarà aumentata almeno del 70%
in termini di peso.

3. La Commissione, secondo
la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39,
paragrafo 2, della presente direttiva, definisce modalità dettagliate di
attuazione e di calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi definiti
al paragrafo 2 del presente articolo, tenuto conto del regolamento (CE) n.
2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002,
relativo alle statistiche sui rifiuti1. Esse possono includere periodi di
transizione per gli Stati membri con una quota di riciclaggio inferiore al 5%
per una delle due categorie nel 2008.

4. Entro e non oltre il 31
dicembre 2014, la
Commissione esamina le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo
2 al fine, se necessario, di rafforzare gli obiettivi e di valutare la
definizione di obiettivi per altri flussi di rifiuti. La relazione della
Commissione, se del caso corredata da una proposta, è trasmessa al Parlamento
europeo e al Consiglio. Nella sua relazione la Commissione tiene
conto dell’impatto ambientale, economico e sociale della fissazione degli
obiettivi.

5. Ogni tre anni, ai sensi
dell’articolo 37, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai
risultati relativi al conseguimento degli obiettivi. Qualora gli obiettivi non
siano conseguiti, tale relazione include i motivi del mancato conseguimento e
le azioni che lo Stato membro intende adottare per porvi rimedio.

Articolo 12

Smaltimento

Gli Stati membri provvedono
affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma dell’articolo 10,
paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure che
conseguono gli obiettivi di cui all’articolo 13 in relazione alla
protezione della salute umana e dell’ambiente.

Articolo 13

Protezione della salute umana e
dell’ambiente

Gli Stati membri prendono le
misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia
effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio
all’ambiente e, in particolare:

a) senza creare rischi per
l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;

b) senza causare inconvenienti da
rumori od odori e

c) senza danneggiare il paesaggio
o i siti di particolare interesse.

Articolo 14

Costi

1. Secondo il principio "chi
inquina paga", i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal
produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei
rifiuti.

2. Gli Stati membri possono
decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano
sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa
dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla
copertura di tali costi.

Capo III Gestione dei rifiuti

Articolo 15

Responsabilità della gestione dei
rifiuti

1. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore
di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento
oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta
dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13.

2. Quando i rifiuti sono
trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal
detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la
responsabilità dell’esecuzione di un’operazione completa di recupero o
smaltimento di regola non è assolta.

Fatto salvo il regolamento (CE)
n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della
responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la
responsabilità per l’intera catena di trattamento o in quali casi la
responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata
tra i diversi soggetti della catena di trattamento.

3. Gli Stati membri possono
decidere, a norma dell’articolo 8, che la responsabilità di provvedere alla
gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o
interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori
di tale prodotto possano condividere tale responsabilità.

4. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per garantire che, all’interno del loro territorio, gli
stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di
rifiuti a titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati
agli appositi impianti di trattamento nel rispetto degli obblighi di cui
all’articolo 13.

Articolo 16

Principi di autosufficienza e
prossimità

1. Gli Stati membri adottano, di
concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le
misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di
impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti
urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi
in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti
provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche
disponibili.

In deroga al regolamento (CE) n.
1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli Stati membri possono limitare
le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come
impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero
come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i
rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli
Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri
possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi
ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

2. La rete è concepita in modo da
consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e
da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di
tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

3. La rete permette lo
smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti
appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie
più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente
e della salute pubblica.

4. I principi di prossimità e
autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba
possedere l’intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno.

Articolo 17

Controllo dei rifiuti pericolosi

Gli Stati membri adottano le
misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo
stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni
tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di
soddisfare le disposizioni di cui all’articolo 13, comprese misure volte a
garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il
controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli
articoli 35 e 36.

Articolo 18

Divieto di miscelazione dei
rifiuti pericolosi

1. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano
miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti,
sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze
pericolose.

2. In deroga al paragrafo 1,
gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che:

a) l’operazione di miscelazione
sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione a norma dell’articolo 23;

b) le condizioni fissate
all’articolo 13 siano soddisfatte e l’impatto negativo della gestione dei
rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; e

c) l’operazione di miscelazione
sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

3. Fatti salvi i criteri di
fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati
miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla
separazione, ove possibile e necessario, per ottemperare all’articolo
13.

Articolo 19

Etichettatura dei rifiuti
pericolosi

1. Gli Stati membri prendono le
misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del
deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in
conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.

2. In caso di trasferimento
all’interno di uno Stato membro, i rifiuti pericolosi sono corredati di un
documento di identificazione, eventualmente in formato elettronico, che riporta
i dati appropriati specificati all’allegato IB del regolamento (CE) n.
1013/2006.

Articolo 20

Rifiuti pericolosi prodotti da
nuclei domestici

Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non
si applicano ai rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici.

Gli articoli 19 e 35 non si
applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il
recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano
registrati in conformità degli articoli 23 o 26.

Articolo 21

Oli usati

1. Fatti salvi gli obblighi
riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 18 e 19,
gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

a) gli oli usati siano raccolti
separatamente, laddove ciò sia tecnicamente fattibile;

b) gli oli usati siano trattati
in conformità degli articoli 4 e 13;

c) laddove ciò sia tecnicamente
fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati con caratteristiche
differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri
tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il
trattamento.

2. Ai fini della raccolta
separata di oli usati e del loro trattamento adeguato, gli Stati membri
possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori
misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti
economici o accordi volontari.

3. Se gli oli usati,
conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati
membri possono prescrivere che tali oli siano
rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o
12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere
di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o
coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.

Articolo 22

Rifiuti organici

Gli Stati membri adottano, se del
caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:

a) la raccolta separata dei
rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti
organici;

b) il trattamento dei rifiuti
organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

c) l’utilizzo di materiali sicuri
per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

La Commissione effettua
una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di presentare una
proposta, se opportuno. La valutazione esamina l’opportunità di definire
requisiti minimi per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per
il compost e il digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire
un livello elevato di protezione per la salute umana e l’ambiente.

Capo IV Autorizzazioni e
registrazioni

Articolo 23

Rilascio delle autorizzazioni

1. Gli Stati membri impongono a
qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di
ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente.

Tali autorizzazioni precisano
almeno quanto segue:

a) i tipi e i quantitativi di
rifiuti che possono essere trattati;

b) per ciascun tipo di operazione
autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito
interessato;

c) le misure precauzionali e di
sicurezza da prendere;

d) il metodo da utilizzare per
ciascun tipo di operazione;

e) le operazioni di monitoraggio
e di controllo che si rivelano necessarie;

f) le disposizioni relative alla
chiusura e agli interventi ad essa successivi che si
rivelano necessarie.

2. Le autorizzazioni possono
essere concesse per un periodo determinato ed essere rinnovate.

3. L’autorità competente nega
l’autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia
inaccettabile dal punto di vista della protezione dell’ambiente, in particolare quando non sia conforme all’articolo 13.

4. Le autorizzazioni concernenti
l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica.

5. A condizione che le prescrizioni
del presente articolo siano rispettate, l’autorizzazione rilasciata in virtù di
un’altra normativa nazionale o comunitaria può essere combinata con
l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 in un’unica autorizzazione, qualora tale
formato permetta di evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei
lavori effettuati dall’operatore o dall’autorità competente.

Articolo 24

Deroghe all’obbligo di
autorizzazione

Gli Stati membri possono
dispensare dall’obbligo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le
imprese che effettuano le seguenti operazioni:

a) smaltimento dei propri rifiuti
non pericolosi nei luoghi di produzione; o

b) recupero dei rifiuti.

Articolo 25

Condizioni delle deroghe

1. Gli Stati membri che intendono
autorizzare una deroga a norma dell’articolo 24 adottano, per ciascun tipo di
attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i
quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo
di trattamento da utilizzare.

Tali regole sono finalizzate a
garantire un trattamento dei rifiuti conforme all’articolo 13. Nel caso delle
operazioni di smaltimento di cui all’articolo 24,
lettera a), tali regole dovrebbero tenere in considerazione le migliori
tecniche disponibili.

2. Oltre alle regole generali di
cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono condizioni specifiche per le
deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni
altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se
del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei
rifiuti nonché i valori limite di emissione.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle
regole generali adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 26

Registrazione

Qualora i soggetti di seguito
elencati non siano sottoposti all’obbligo di autorizzazione, gli Stati membri
provvedono affinché le autorità competenti tengano un registro:

a) degli enti o delle imprese che
provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale;

b) dei commercianti o degli
intermediari; e

c) degli enti o delle imprese cui
si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione a norma
dell’articolo 24.

Ove possibile, i registri tenuti
dalle autorità competenti saranno utilizzati per ottenere le informazioni
necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli
oneri burocratici.

Articolo 27

Norme minime

1. Possono essere adottate norme
tecniche minime per le attività di trattamento che richiedono un’autorizzazione
ai sensi dell’articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime
produrrebbero un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

2. Tali norme minime riguardano
solo le attività di trattamento dei rifiuti che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE o non sono atte a
rientrarvi.

3. Tali norme minime:

a) sono incentrate sui principali
impatti ambientali dell’attività di trattamento dei rifiuti;

b) assicurano che i rifiuti siano
trattati conformemente all’articolo 13;

c) tengono in considerazione le
migliori tecniche disponibili; e

d) includono, se opportuno, elementi riguardanti i requisiti di qualità del
trattamento e del processo.

4. Si adottano norme minime per
le attività che richiedono una registrazione ai sensi
dell’articolo 26, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che tali norme
minime, compresi elementi riguardanti la qualifica tecnica di addetti alla
raccolta e al trasporto, di commercianti o intermediari, produrrebbero un
beneficio in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente o per
evitare perturbazioni del mercato interno.

Tali misure, intese a modificare
elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39,
paragrafo 2.

Capo V Piani e programmi

Articolo 28

Piani di gestione dei rifiuti

1. Gli Stati membri provvedono
affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione
dei rifiuti.

Tali piani coprono, singolarmente
o in combinazione tra loro, l’intero territorio geografico dello Stato membro
interessato.

2. I piani di gestione dei
rifiuti comprendono un’analisi della situazione della gestione dei rifiuti
esistente nell’ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per
migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e
uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista
ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno
all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.

3. I piani di gestione dei
rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del livello e della copertura geografici dell’area oggetto di
pianificazione, almeno i seguenti elementi:

a) tipo, quantità e fonte dei
rifiuti prodotti all’interno del territorio, rifiuti che saranno
prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione
dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti;

b) sistemi di raccolta dei
rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi
eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di
rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della
necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i
rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti
ai sensi dell’articolo 16 e, se necessario, degli investimenti correlati;

d) informazioni sufficienti sui
criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri
impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione
dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o
altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione.

4. Il piano di gestione dei
rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della
copertura geografici dell’area oggetto di pianificazione, i seguenti
elementi:

a) aspetti organizzativi connessi
alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione della ripartizione delle
competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla gestione dei
rifiuti;

b) valutazione dell’utilità e
dell’idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la
soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità
di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione
e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche
categorie di consumatori;

d) siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure
per la loro bonifica.

5. I piani di gestione dei
rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE e alla
strategia al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da
collocare a discarica di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

Articolo 29

Programmi di prevenzione dei
rifiuti

1. Gli Stati membri adottano, a
norma degli articoli 1 e 4,programmi di prevenzione
dei rifiuti entro il ….[1]

Tali programmi sono integrati nei
piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28 o, se opportuno, in altri
programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In
caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione
dei rifiuti.

2. I programmi di cui al
paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione. Gli Stati membri descrivono
le misure di prevenzione esistenti e valutano l’utilità degli esempi di misure
di cui all’allegato IV o di altre misure adeguate.

Lo scopo di tali obiettivi e
misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi
alla produzione dei rifiuti.

3. Gli Stati membri stabiliscono
gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di
prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi
realizzati nell’attuazione delle misure e possono stabilire specifici traguardi
e indicatori qualitativi o quantitativi, diversi da quelli menzionati
nel paragrafo 4, per lo stesso scopo.

4. Gli indicatori per le misure
di prevenzione dei rifiuti possono essere adottati secondo la procedura di cui
all’articolo 39, paragrafo 3.

5. La Commissione crea un
sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di
prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per assistere gli Stati membri
nella preparazione dei programmi.

Articolo 30

Valutazione e riesame dei piani e
dei programmi

1. Gli Stati membri provvedono
affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano
valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati ai sensi degli
articoli 9 e 11.

2. L’Agenzia europea per
l’ambiente è invitata a includere nella sua relazione annuale un riesame dei
progressi compiuti nel completamento e nell’attuazione dei programmi di
prevenzione dei rifiuti.

Articolo 31

Partecipazione del pubblico

Gli Stati membri provvedono
affinché le pertinenti parti interessate e autorità e il pubblico in generale
abbiano la possibilità di partecipare all’elaborazione dei piani di gestione e
dei programmi di prevenzione dei rifiuti e di accedervi una volta ultimata la
loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE
o, se del caso, dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente. Essi pubblicano i piani e
programmi su un sito web pubblicamente accessibile.

Articolo 32

Cooperazione

Gli Stati membri cooperano, ove
opportuno, con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione alla
predisposizione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei
rifiuti in conformità degli articoli 28 e 29.

Articolo 33

Informazioni da comunicare alla Commissione

1. Gli Stati membri informano la Commissione dei piani
di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui agli articoli 28
e 29 che sono stati adottati e delle eventuali revisioni sostanziali ad essi apportate.

2. Il formato per la notifica
delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali di tali piani e
programmi è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo
3.Capo VI

Ispezioni e registri

Articolo 34

Ispezioni

1. Gli enti o le imprese che
effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o le imprese che
raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i
commercianti nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi sono
soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte
delle autorità competenti.

2. Le ispezioni relative alle
operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l’origine, la
natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

3. Gli Stati membri possono
tenere conto delle registrazioni ottenute nell’ambito del sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS) in particolare per quanto riguarda la frequenza e
l’intensità delle ispezioni.

Articolo 35

Tenuta di registri

1. Gli enti o le imprese di cui
all’articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o
le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo
professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti
pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati la quantità,
la natura e l’origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la
frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento
previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta,
tali informazioni alle autorità competenti.

2. Per i rifiuti pericolosi i
registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli
enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare
tali registri per almeno dodici mesi.

I documenti che comprovano
l’esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su
richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.

3. Gli Stati membri possono
esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 36

Applicazione e sanzioni

1. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e la gestione
incontrollata dei rifiuti.

2. Gli Stati membri emanano le
disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle
disposizioni della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per
assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e
dissuasive.Capo VII Disposizioni finali

Articolo 37

Relazioni e riesame

1. Ogni tre anni gli Stati membri
comunicano alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente
direttiva inviando una relazione settoriale in formato elettronico. Tale
relazione contiene anche informazioni sulla gestione degli oli usati e sui progressi
compiuti nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti e, se del
caso, informazioni sulle misure previste dall’articolo 8 sulla responsabilità
estesa del produttore.

La relazione è redatta sulla base
di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la
procedura di cui all’articolo 6 della direttiva
91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la
razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive
concernenti l’ambiente. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove
mesi dalla fine del triennio considerato.

2. La Commissione invia il
questionario o lo schema agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del
periodo contemplato dalla relazione settoriale.

3. Entro nove mesi dalla data di
ricevimento delle relazioni settoriali degli Stati membri in conformità del
paragrafo 1, la
Commissione pubblica una relazione sull’applicazione della
presente direttiva.

4. Nella prima relazione,
elaborata entro…[2], la
Commissione riesamina l’applicazione della presente
direttiva, incluse le disposizioni in materia di efficienza energetica, e, ove
opportuno, presenta una proposta di revisione. La
relazione valuta anche i programmi, gli obiettivi e gli indicatori esistenti
negli Stati membri in materia di prevenzione dei rifiuti ed esamina
l’opportunità di programmi a livello comunitario, inclusi regimi di
responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti,
obiettivi, indicatori e misure correlati al riciclaggio e operazioni di
recupero di energia e materiali, che possano
contribuire a raggiungere in modo più efficace gli obiettivi di cui agli
articoli 1 e 4.

Articolo 38

Interpretazione e adeguamento al
progresso tecnico

1. La Commissione può elaborare
orientamenti per l’interpretazione delle definizioni di recupero e di
smaltimento .

Se necessario, l’applicazione
della formula per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II, codice
R1, è specificata. È possibile considerare le condizioni climatiche locali, ad
esempio la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento nella misura in cui
influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o
prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore.
Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo
299, paragrafo 2, quarto comma, del trattato e dei territori di cui
all’articolo 25 dell’atto di adesione del 1985 possono essere prese in
considerazione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della
presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

2. Gli allegati possono essere
modificati per tener conto del progresso scientifico e tecnico. Tali misure,
intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all’articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 39

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita
da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo
7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell’articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della
stessa.

Il termine di cui all’articolo 5,
paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a
tre mesi.

4. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della
stessa.

Articolo 40

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla presentedirettiva entro il ….[3]

Quando gli Stati membri adottano
tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 41

Abrogazione e disposizioni
transitorie

Le direttive 75/439/CEE,
91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto
dal….[4]

Tuttavia, dal … si applicano le
seguenti disposizioni:

a) nella
direttiva 75/439/CEE, l’articolo 10, paragrafo 4 è sostituito dal
seguente:

"4. Il metodo di riferimento
per la misurazione del contenuto di PCB/PCT degli oli usati è fissato dalla
Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della
presente direttiva completandolo, è adottata secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della
direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
relativa ai rifiuti*.* GU L 114 del 27.4.2006, pag.
9.";

b) la direttiva 91/689/CEE è così
modificata:

i) l’articolo 1, paragrafo 4 è
sostituito dal seguente:

" 4. Ai fini della presente
direttiva, si intendono per «rifiuti pericolosi»:

– rifiuti classificati come
pericolosi figuranti nell’elenco stabilito dalla decisione 2000/532/CE della
Commissione* sulla base degli allegati I e II della presente direttiva. Tali
rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell’allegato
III. L’elenco tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove
necessario, dei valori limite di concentrazione. L’elenco è riesaminato
periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare
elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti**;

– qualsiasi altro rifiuto che,
secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate
nell’allegato III. Tali casi sono notificati alla Commissione e riesaminati ai
fini dell’adeguamento dell’elenco. Tali misure, intese a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo
la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.

* GU L
226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisone modificata da ultimo dalla decisione
2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001,
pag. 18). ** GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.";

ii)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Le modifiche necessarie per
adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico e
scientifico e per rivedere l’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 1,
paragrafo 4, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo
4 della direttiva 2006/12/CE.";

c) la direttiva 2006/12/CE è modificata come segue.

i) all’articolo 1, il paragrafo 2
è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del paragrafo 1,
lettera a), si applica la decisione 2000/532/CE* della
Commissione* che riporta l’elenco dei rifiuti che rientrano nella categorie
elencate all’allegato I. L’elenco è riesaminato periodicamente e, se
necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4.* GU L 226
del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione
2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001,
pag. 18).";

ii)
l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Le modifiche necessarie per
adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico, intese a modificare
elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo
4.";

iii)
l’articolo 18, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo
7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell’articolo 8 della stessa.".

I riferimenti alle direttive
abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la
tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 42

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 43

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Operazioni di smaltimento

D1 Deposito sul o nel suolo (ad
es. discarica, ecc.)

D2 Trattamento in ambiente
terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)

D3 Iniezioni in profondità (ad
es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie
geologiche naturali, ecc.)

D4 Lagunaggio (ad es. scarico di
rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente
allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati
gli uni dagli altri e dall’ambiente, ecc.)

D6 Scarico dei rifiuti solidi
nell’ambiente idrico eccetto l’immersione

D7 Immersione, compreso il
seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non
specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a
miscugli che vengono eliminati secondo uno dei
procedimenti indicati da D 1 a
D 12

D9 Trattamento fisico-chimico non
specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a
miscugli che vengono eliminati secondo uno dei
procedimenti indicati da D 1 a
D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare*

D12 Deposito permanente (ad es.
sistemazione di contenitori in una miniera)

D13 Raggruppamento preliminare
prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12**

D14 Ricondizionamento
preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13

D15 Deposito preliminare
prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)***

* Questa operazione è vietata
dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

** In mancanza di un altro codice
D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo
smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la
frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la
triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni
indicate da D 1 a
D 12.

*** Il deposito temporaneo è il
deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10.

ALLEGATO II

Operazioni di recupero

R1 Utilizzazione principalmente
come combustibile o come altro mezzo per produrre energia*

R2 Recupero/rigenerazione dei
solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle
sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di
compostaggio e altre trasformazioni biologiche)**

R4 Riciclaggio/recupero dei
metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre
sostanze inorganiche***

R6 Rigenerazione degli acidi o
delle basi

R7 Recupero dei prodotti che
servono a ridurre l’inquinamento

R8 Recupero dei prodotti
provenienti da catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri
reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente
terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti
ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R12 Scambio di rifiuti per
sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11****

R13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono
prodotti).*****

* Gli impianti di incenerimento
dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è
uguale o superiore a:

60 per gli impianti funzionanti e
autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente
al 1° gennaio 2009,

0,65 per gli impianti autorizzati
dopo il 31 dicembre 2008,

calcolata
con la seguente formula:

Efficienza energetica = (Ep – (Ef
+ Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))

dove:

Ep = energia annua prodotta sotto
forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia sotto
forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale
per 1,1 (GJ/anno)

Ef = alimentazione annua di
energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di
vapore (GJ/anno)

Ew = energia annua contenuta nei
rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto più basso dei
rifiuti (GJ/anno)

Ei = energia annua importata,
escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

0,97 = fattore
corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti
(scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica
conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili
per l’incenerimento dei rifiuti.

** Sono comprese la
gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze
chimiche.

*** È compresa la pulizia del
suolo risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da
costruzione inorganici.

**** In mancanza di un altro
codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al
recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la
frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la
triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la
separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da
R 1 a R
11.

***** Il deposito temporaneo è il
deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10.

ALLEGATO III

Caratteristiche di pericolo per i
rifiuti

H 1 "Esplosivo":
sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono
sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

H 2 "Comburente":
sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se
infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.

H 3-A "Facilmente
infiammabile":

sostanze
e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C
(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o

sostanze
e preparati che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto
di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

sostanze
e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di
una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche
dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o

sostanze
e preparati gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione
normale, o

sostanze
e preparati che, a contatto con l’acqua o con l’aria umida, sprigionano gas
facilmente infiammabili in quantità pericolose.

H 3-B "Infiammabile":
sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore
a 21°C e
inferiore o pari a 55°C.

H 4
"Irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto
immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una
reazione infiammatoria.

H 5
"Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità
limitata.

H 6
"Tossico": sostanze e preparati (compresi sostanze e preparati
molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.

H 7
"Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne
l’incidenza.

H 8 "Corrosivo":
sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di
essi un’azione distruttiva.

H 9
"Infettivo": sostanze e preparati contenenti microrganismi
vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di
malattie nell’uomo o in altri organismi viventi.

H 10
"Tossico per la riproduzione": sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni
congenite non ereditarie o aumentarne l’incidenza.

H 11
"Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari
o aumentarne l’incidenza.

H 12 Rifiuti che, a contatto con
l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico.

H 13*
"Sensibilizzanti": sostanze e preparati che, per inalazione o
penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di
ipersensibilizzazione per cui una successiva
esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti
caratteristici.

H 14 "Ecotossico":
rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per
uno o più comparti ambientali.

H 15 Rifiuti suscettibili, dopo
eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio
a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

Note

1. L’attribuzione delle
caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"),
"nocivo", "corrosivo", "irritante",
"cancerogeno", "tossico per la riproduzione",
"mutageno" ed "ecotossico" è effettuata secondo i criteri
stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27
giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio
e all’etichettatura delle sostanze pericolose.

2. Ove pertinente si applicano i
valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva
1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative alla classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi.

Metodi di prova

I metodi da utilizzare sono
descritti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note
del CEN.

ALLEGATO IV

Esempi di misure di prevenzione
dei rifiuti di cui all’articolo 29

Misure che possono incidere sulle
condizioni generali relative alla produzione di rifiuti

1. Ricorso a misure di
pianificazione o ad altri strumenti economici che promuovono l’uso efficiente
delle risorse.

2. Promozione di attività di
ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie
più puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei
risultati di tali attività.

3. Elaborazione di indicatori
efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di
rifiuti volti a contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti a
tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti a livello comunitario
attraverso interventi delle autorità locali fino a misure nazionali.

Misure che possono incidere sulla
fase di progettazione e produzione e di distribuzione

4. Promozione della progettazione
ecologica (cioè l’integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella
progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel
corso dell’intero ciclo di vita).

5. Diffusione di informazioni
sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l’applicazione
delle migliori tecniche disponibili da parte dell’industria.

6. Organizzazione di attività di
formazione delle autorità competenti per quanto riguarda l’integrazione delle
prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni
rilasciate a norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.

7. Introduzione di misure per
prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti alla direttiva
96/61/CE. Tali misure potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o piani
di prevenzione dei rifiuti.

8. Campagne di sensibilizzazione
o interventi per sostenere le imprese a livello finanziario, decisionale o in
altro modo. Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono
destinate specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano
attraverso reti di imprese già costituite.

9. Ricorso ad accordi volontari,
a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare
le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o
obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che
generano troppi rifiuti.

10. Promozione di sistemi di
gestione ambientale affidabili, come l’EMAS e la norma ISO 14001.

Misure che possono incidere sulla
fase del consumo e dell’utilizzo

11. Ricorso a strumenti
economici, ad esempio incentivi per l’acquisto di beni e servizi meno
inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un
determinato articolo o elemento dell’imballaggio che altrimenti sarebbe fornito
gratuitamente.

12. Campagne di sensibilizzazione
e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche
categorie di consumatori.

13. Promozione di marchi di
qualità ecologica affidabili.

14. Accordi con l’industria,
ricorrendo ad esempio a gruppi di studio sui prodotti come quelli costituiti
nell’ambito delle politiche integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori
per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e
di prodotti a minor impatto ambientale.

15. Nell’ambito degli appalti
pubblici e privati, integrazione dei criteri
ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti,
coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli appalti pubblici
ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre 2004.

16. Promozione del riutilizzo e/o
della riparazione di determinati prodotti scartati, o loro componenti in
particolare attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro, ad
esempio il sostegno o la creazione di centri e reti accreditati di
riparazione/riutilizzo, specialmente in regioni densamente popolate.