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Wednesday 02 March 2005

Restituzione dei punti persi sulla patente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. Ecco le prime pronunce giurisprudenziali

Restituzione dei punti persi sulla patente a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale
. Ecco le prime
pronunce giurisprudenziali

N.
874 REG. SENT. – ANNO 2005 – n. 270 Reg. Ric. – Anno 2005

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
– I^ SEZIONE –

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e
successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio
2005.

Visto il ricorso n. 270/2005 proposto da:

T. T.

rappresentato e difeso da:

CRESCI GIACOMO

TOSATTI ERIKA

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEI DELLA
ROBBIA, 20

presso

TOSATTI ERIKA

contro

DIR.GEN.MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE

DIREZIONE PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE DI FIRENZE

PREFETTURA DI PRATO

PREFETTURA DI FIRENZE

rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEGLI ARAZZIERI 4

presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione
dell’esecuzione,

– del provvedimento emesso dalla
Direzione della Motorizzazione Provinciale di Firenze,
prot. n. 6336/10, del
03.01.2005, successivamente comunicato, con il quale è stato disposto nei
confronti del ricorrente la revisione della patente di guida mediante
espletamento di nuovo esame di idoneità tecnica (prova tecnica e pratica di
guida), ai sensi dell’art. 128 D.Lgvo n. 285/1992, in
considerazione dell’esaurimento dei punti posseduti ai fini della validità del
titolo e quale conseguenza della detrazione operata a seguito di verbale di
accertamento infrazione al C.d.S., da eseguirsi nel
termine di 30 giorni sotto pena della sospensione a tempo indeterminato della
patente;

– del provvedimento della Direzione
Generale della Motorizzazione e della Sicurezza dei Trasporti Terrestri –
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e
Statistici, del 03.01.2005, successivamente
comunicato, con il quale chi ricorre è stato informato dell’avvenuta variazione
in pejus da “punti 10” a “punti 0” disposta d’ufficio del
punteggio di spettanza sulla patente, per effetto della sanzione accessoria
della decurtazione di n. 10 punti disposto con verbale n. 3935U/2004 emesso
dalla Polizia Municipale di San Miniato;

– di tutti gli atti del procedimento
presupposti, connessi e/o conseguenti, che hanno condotto all’adozione dei
provvedimenti impugnati, ancorchè di
estremi e contenuto sconosciuti, ivi compreso per quanto occorrer possa,
il verbale di accertamento di violazione C.d.S., n. 3935U/2004/V, del 27.08.2004, emesso dal Comando di Polizia
Municipale del Comune di San Miniato, nella parte in cui ha posto a carico del
ricorrente – quale proprietario solidamente responsabile – la sanzione
accessoria personale della decurtazione di n. 10 punti sulla patente per il
caso di mancata comunicazione nel termine di 30 giorni delle generalità e dei
dati identificativi del soggetto alla guida del veicolo al momento contestato.

nonchè per la declaratoria

ed il riconoscimento del diritto del ricorrente
a non vedersi attribuita la sanzione accessoria personale della decurtazione di n. 10 punti sulla patente di guida quale
mero proprietario del veicolo solidamente responsabile, sulla base della
pronuncia di incostituzionalità dell’art. 126 bis C.d.S. emesso dalla Consulta
e, per l’effetto, vedersi riassegnato il punteggio
posseduto precedentemente alla suddetta sanzione, con conseguente annullamento
del provvedimento con cui è stata disposta la revisione della patente mediante
nuovo esame di idoneità, sotto pena della sua sospensione a tempo
indeterminato.

Visto gli atti e documenti presentati
col ricorso;

Vista la domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’ atto
di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Designato relatore,
alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;

Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Cresci, l’avv. E.Tosatti e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;

Avvisate le stesse parti ai sensi
dell’art.21, nono comma, della legge 1034/71, come introdotto dalla
legge 205/2000;

Considerato che, in
relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per
l’adozione di una decisione in forma semplificata;

Considerato che il ricorrente ha
impugnato:

a) l’ordine in data 3 gennaio 2005 di
revisione della patente di guida mediante nuovo esame
di idoneità tecnica emesso dall’Ufficio provinciale della motorizzazione di
Firenze,

b) la variazione del punteggio relativo alla sua patente, disposta in pari data dalla
Direzione generale della motorizzazione;

Considerato che la decurtazione di
tutti i punti residui è avvenuta a seguito di una
violazione del limite di velocità accertata dalla polizia municipale di San
Miniato il 10 giugno 2004 e non immediatamente contestata;

Vista la sentenza
12-24 gennaio 2005, n. 27 con cui la
Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art.
126-bis, 2° comma, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni nella parte in cui prevede la detrazione
di punti a carico del proprietario dell’automobile qualora questi, in mancanza
di contestazione immediata della violazione e di identificazione del
conducente, non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del
conducente;

Considerato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto retroattivo e che
il rapporto giuridico in esame non può dirsi esaurito per effetto dell’avvenuto
pagamento della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal proprietario del
veicolo in quanto debitore in solido, mentre la decurtazione del punteggio,
conseguente all’accertamento della violazione, è disposta con separato atto
(strumentale rispetto all’ordine di revisione e quindi rientrante, come quest’ultimo, nella giurisdizione amministrativa) in
applicazione della norma citata, previo accertamento della mancata
comunicazione dei dati personali del conducente;

Considerato che, nel caso in esame,
il ricorrente ha tempestivamente impugnato la variazione di punteggio e il
conseguente ordine di revisione della patente e che è
fondata la censura di violazione dell’art. 126-bis citato, quale risulta dalla
parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale;

Ritenuto che il ricorso sia fondato e che, per la novità della questione, sussistano
giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale
della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.

Ordina che la sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze il 22 febbraio
2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:

Giovanni Vacirca
Presidente, est.

Giuseppe Di Nunzio Consigliere

Bernardo Massari
Consigliere

F.to Giovanni Vacirca
est.

F.to Mario Uffreduzzi
– Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23
FEBBRAIO 2005

Firenze, lì 23 FEBBRAIO 2005

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi

m.p.