Civile

Monday 15 May 2006

Responsabilità solidale della Sim in caso di illecito del promotore finanziario Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 13 gennaio-7 aprile 2006, n. 8229

Responsabilità solidale della Sim in caso di illecito del promotore finanziario

Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 13
gennaio-7 aprile 2006, n. 8229

Presidente Losavio – Relatore Rordorf

Svolgimento del processo

Il signor Virgilio Marin, con atti notificati il 13 ed il 25
settembre 1997, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza il signor
Vittorio Davin e la Ing Group Società Sviluppo
Investimenti Sim Spa (in seguito indicata solo come Sviluppo Investimenti Sim).

L’attore riferì che per diversi anni egli era
stato cliente della società convenuta compiendo investimenti mobiliari
per il tramite del signor Davin, all’epoca promotore finanziario della Sviluppo Investimenti Sim; che in due riprese, il 15
luglio ed il 15 settembre del 1992, egli aveva sottoscritto schede di
prenotazione di certificati di deposito bancari al tasso del 14 % annuo,
versando a mani del sig. Davin, nella prima occasione, assegni bancari al
portatore per l’importo di lire 40.000.000 e, nella seconda occasione,
altri analoghi assegni per l’ulteriore importo di lire 30.000.000; che il
promotore non aveva però dato corso agli investimenti concordati,
giacché non aveva trasmesso gli assegni alla Sviluppo Investimenti Sim,
ma se ne era indebitamente appropriato.

Il sig. Marin, pertanto, chiese la condanna in proprio
favore del sig. Davin al risarcimento dei danni in misura pari
all’importo complessivo degli assegni a suo tempo versati, maggiorato degli interessi al tasso annuo del 14% di cui
avrebbe beneficiato se gli investimenti fossero stati eseguiti nei termini
convenuti; e chiese altresì che la medesima condanna fosse pronunciata
in solido nei confronti della Sviluppo Investimenti Sim, quantunque il sig.
Davin avesse cessato di esserne promotore a partire dal 31 luglio 1992, in applicazione di
quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della legge 1/1991,
nonché dei principi sull’apparenza del diritto.

Il sig. Davin rimase contumace.

Si costituì invece la Sviluppo
Investimenti Sim, chiedendo il rigetto della domanda proposta
nei propri confronti dall’attore, al quale imputò
l’esclusiva responsabilità dell’accaduto per avere egli
effettuato i versamenti a mani del promotore mediante assegni bancari al
portatore e, quindi, in violazione delle condizioni contrattuali che avrebbero
invece imposto l’uso di assegni intestati direttamente alla
società d’intermediazione mobiliare. La convenuta negò, comunque, di dover rispondere del comportamento posto in
essere dal promotore dopo la cessazione del rapporto di preposizione, avendo
essa fatto tutto quanto necessario per recuperare la modulistica ed ogni altro
materiale utilizzato dal medesimo promotore nella vigenza del mandato. Chiese,
in via subordinata, che venisse accettato il concorso
di colpa dell’attore nella produzione del fatto lesivo, e propose domanda
di rivalsa nei confronti del sig. Davin per quanto eventualmente essa fosse
condannata a risarcire all’attore.

Il tribunale, con sentenza emessa il 14 marzo 2000, accolse
le domande proposte dal sig. Marin nei confronti di entrambi
i convenuti, che condannò quindi in solido al risarcimento dei danni,
quantificati in complessive lire 79.800.000 (pari all’importo di lire
70.000.000, maggiorato del 14%), con interessi legali e rivalutazione
monetaria. li sig. Davin fu anche condannato (oltre
che al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall’attore) a
rivalere la
Sviluppo Investimenti Sim di quanto quest’ultima
avrebbe dovuto corrispondere al sig. Marin per effetto della sentenza.

Chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dalla Sviluppo Investimenti Sim, nella perdurante contumacia
del sig. Davin, la Corte
d’appello di Milano, con sentenza depositata il 19 febbraio 2002,
confermò integralmente la decisione di primo grado.

Ritenne innanzitutto la corte
milanese che non potesse imputarsi al cliente alcuna colpa, esclusiva o
concorrente, per non aver consegnato al promotore assegni intestati
direttamente alla società d’intermediazione, in quanto siffatta
previsione non figurava in modo chiaro sulle schede di prenotazione specificamente
riferibili alle operazioni di cui si discute e, soprattutto, in quanto
già in occasione di precedenti investimenti, compiuti senza
inconvenienti tramite il medesimo promotore, il sig. Marin aveva emesso assegni
non intestati alla Sviluppo Investimenti Sim, la quale tuttavia aveva accettato
i relativi pagamenti senza nulla obiettare. Quanto poi al fatto che, al tempo
del secondo dei due versamenti di cui si tratta, il sig. Davin non era
più promotore della Sviluppo Investimenti Sim,
la medesima corte osservò che, nondimeno, egli era rimasto in possesso
della documentazione precedentemente fornitagli . dalla
società mandante ed a questa intestata, della quale si era appunto
servito nel caso di specie: onde a detta società ora da imputare
l’incolpevole affidamento del cliente, convinto della permanenza del
rapporto di mandato, non avendo la società d’intermediazione
neppure provveduto ad informare il cliente medesimo della cessazione di quel
rapporto né a ritirare il tesserino di appartenenza del sig. Davin
all’albo dei promotori. L’ammontare della condanna fu infine stimata corretta dalla corte d’appello, anche per la
parte relativa agli interessi che il cliente avrebbe percepito a seguito degli
investimenti commissionati ma non effettuati.

Avverso tale sentenza ha proposto
ricorso per cassazione la Sviluppo Investimenti Sim, formulando tre motivi
di censura, illustrati con successiva memoria.

Il sig. Marin ha replicato depositando controricorso.

Nessuna difesa ha svolto invece, neppure in questa sede, il
sig. Davin.

Motivi della decisione

1. I tre motivi di ricorso investono, rispettivamente, le
tre principali questioni sulle quali la corte
d’appello si è pronunciata con l’impugnata sentenza, e
cioè: 1) se sussistessero, nel caso in esame, di estremi di una colpa
esclusiva o concorrente del cliente danneggiato dall’illegittimo
comportamento del promotore finanziario, del cui illecito la società
d’intermediazione preponente è stata , chiamata a rispondere; 2)
se sussistesse una situazione di apparenza del diritto, colpevolmente
imputabile alla società d’intermediazione, in forza della quale
quest’ultima debba esser tenuta responsabile anche della condotta
illecita posta in essere dal promotore dopo la cessazione del rapporto tra la
società ed il promotore medesimo; 3) se sia attribuibile al cliente, a
titolo di risarcimento, una somma comprensiva degli interessi convenzionali che
lo stesso cliente avrebbe percepito ove l’investimento da lui disposto
fosse stato eseguito nei termini contrattualmente convenuti.

Conviene esaminare separatamente le tre questioni.

2. Non è in discussione il fatto che il denaro
affidato dal cliente al promotore della Sviluppo
Investimenti Sim per essere investito in certificati di deposito bancario fu
invece distratto a proprio favore dal promotore medesimo. È un fatto
accertato in causa e, comunque, pacifico. Altrettanto
certo è che un tal fatto sia idoneo a generare il diritto del cliente al
risarcimento del danno subito e che la protesa risarcitoria, ove ricorrano le
condizioni previste dallo (allora vigente) articolo 5, comma 4, della legge
1/1991, possa esser fatto, valere anche nei confronti
della società d’intermediazione per la quale il promotore operava.

Già nel corso dei giudizio
di merito è stata però prospettata dall’odierna ricorrente
la configurabilità di una colpa esclusiva ‑ o quanto meno
concorrente ‑ del cliente; colpa che la ricorrente ricollega al fatto che
il sig. Marin esegui i versamenti consegnando al promotore assegni bancari al
portatore, quantunque le schede di prenotazione predisposte dalla società
Sviluppo Investimenti Sim e sottoposte alla sottoscrizione del cliente
prevedessero espressamente che i pagamenti avrebbero dovuto esser fatti
mediante assegni bancari o circolari intestati alla del società.

Entrambi i giudici di merito hanno negato che tale
circostanza potesse sia escludere il diritto al risarcimento di un danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l’ordinaria diligenza (articolo 1227, comma 2, Cc), sia ridurre
l’ammontare del risarcimento per avere il fatto colposo del danneggiato
concorso a cagionare il danno (articolo cit., comma 1).

A tal riguardo, in particolare, la corte d’appello ha
osservato che sarebbe dubbia la sussistenza della pattuizione concernente le suindicate modalità di pagamento,
essendo essa riportata su moduli predisposti per l’investimento in fondi
diversi, ma non anche sugli specifici moduli relativi ai certificati di
deposito di cui si discute nella presenta causa; ed ha aggiunto che sarebbe
comunque decisivo il rilievo per cui, già in diverse precedenti occasioni,
lo stesso cliente, nell’effettuare investimenti tramite il medesimo
promotore, aveva consegnato a costui assegni al portatore che erano stati
accettati ed incassati dalla società d’intermediazione senza
formulare alcuna obiezione né nei confronti del cliente né nei
confronti del promotore medesimo, ad onta del fatto che il regolamento emanato
dalla Consob espressamente vietasse una simile prassi e la sanzionasse
addirittura con la radiazione del promotore dall’albo.

2.1. La ricorrente censura tali affermazioni, ravvisando in
esse violazioni di diritto (con riferimento agli articoli 1227, :2697 e 2702 Cc, nonché 115 e 116 Cpc) e difetti di
motivazione.

In particolare essa riferisce di aver prodotto in giudizio,
in data 30 settembre 1999, cinque assegni bancari emessi dal sig. Marin nel 1991 in relazione ad
operazioni d’investimento mobiliare eseguite per il tramite del promotore
sig. Davin, non intestati alla Sviluppo Investimenti
Sim e posti all’incasso non da quest’ultima, bensì dallo
stesso sig. Davin o da terze persone. Di tali documenti non v’è
cenno nella motivazione dell’impugnata sentenza, ma da essi
invece ‑ a parere della ricorrente ‑ si sarebbe dovuto trarre la
prova del fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte
d’appello, la
Sviluppo Investimenti Sim non aveva avuto alcuna contezza
della prassi già in precedenza scorrettamente: seguita dal proprio
promotore con l’accettazione di assegni non intestati alla società
d’intermediazione.

Erano state altresì prodotte ‑ osserva ancora
la ricorrente ‑ le schede di prenotazione dei certificati di deposito
bancari, sottoscritte dal sig. Marin, nelle quali risultava
espressamente indicato che il pagamento doveva aver luogo a mezzo di assegni
intestati alla società d’intermediazione, onde non sarebbe comprensibile
il dubbio espresso dalla corte d’appello in ordine all’effettiva
vigenza di una siffatta pattuizione, non rispettata però dal cliente. Il
quale, inoltre, aveva omesso di rilevare tempestivamente il mancato invio, ad opera della società, delle lettere di conferma
degli investimenti relativi agli anni 1991 e 1992: ciò che avrebbe
dovuto metterlo sull’avviso ed indurlo a compiere immediate verifiche,
anziché attendere oltre un anno per accorgersi dell’accaduto;
giacché simili lettere di conferma gli erano sempre state recapitate in
occasione degli investimenti da lui effettuati negli anni precedenti.

Avrebbe dunque errato la corte d’appello nel ritenere
inapplicabile nel caso di specie la citata disposizione dell’articolo
1227, comma 2, o almeno quella del primo comma del medesimo articolo.

3. Non ritiene il collegio che tali censure siano meritevoli di accoglimento.

Vi osta infatti un rilievo di
carattere preliminare che porta ad escludere l’applicabilità, in
un caso come quello in esame, delle disposizioni dettate da entrambi i commi
del citato articolo 1227.

3.1. Occorre muovere dalla considerazione che
l’articolo 5, comma 4, della legge 1/1991 (poi sostituito
dall’articolo 23 del D.Lgs 415/96 e quindi dall’articolo 31, comma
3, del D.Lgs 58/1998, ma ancora applicabile ratione temporis ai fatti di causa)
pone a carico dell’intermediario la responsabilità solidale per
gli «eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze
affidate ai promotori finanziari anche se tali danni
siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».

Non interessa in questa sede soffermarsi a discutere se quella cosi configurata sia o meno una forma di
responsabilità oggettiva, né quali siano i suoi rapporti
sistematici con la responsabilità contemplata, in via generale,
dall’articolo 2049 Cc a carico dei padroni e dei committenti per i fatti
illeciti imputabili ai domestici ed ai commessi.

Conviene invece sottolineare come
la suindicata responsabilità dell’intermediario preponente, la
quale pur sempre presuppone che il fatto illecito del promotore sia legato da
un nesso di occasionalità necessaria all’esercizio delle
incombenze a lui facenti capo (cfr. Cassazione 20588/04 e 10580/02), trova la
sua ragion d’essere, per un verso, nel fatto che l’agire del
promotore è uno degli strumenti dei quali l’intermediario si
avvale nell’organizzazione della propria impresa, traendone benefici cui
è ragionevole far corrispondere i rischi; per altro verso, ed in termini
più specifici, nell’esigenza di offrire una più adeguata
garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte
dall’intermediario per il tramite del promotore, giacché appunto
per le caratteristiche di questo genere di offerte
più facilmente la buona fede dei clienti può essere sorpresa. E
tale garanzia il legislatore ha inteso rafforzare, tra l’altro, anche e
proprio attraverso un meccanismo normativo volto a responsabilizzare
l’intermediario nei riguardi dei comportamenti di soggetti ‑ quali
sono i promotori ‑ che l’intermediario medesimo sceglie, nel cui
interesse imprenditoriale essi operano e sui quali nessuno meglio
dell’intermediario è concretamente in grado di esercitare efficaci
forme di controllo.

In questo quadro si collocano, ovviamente, anche le
disposizioni regolamentari che la
Consob è stata chiamata a
dettare, in base al disposto dell’articolo 5, comma 8, della citata legge
1/1991, ed in particolare quelle menzionate nella lettera f) di detto comma,
ossia le regole che i promotori debbono osservare «nei rapporti con la
clientela al fine di tutelare l’interesse dei risparmiatori». Tra esse rileva qui, specificamente, l’art 14, comma 9,
del regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 5388 del 2 luglio 1991
(vigente all’epoca dei fatti di causa), che fa obbligo al promotore di
ricevere dal cliente esclusivamente: 9) titoli di credito che assolvono la
funzione di mezzi di pagamento, purché siano muniti di clausola di non
trasferibilità e siano intestati al soggetto indicato nel prospetto
informativo o nel documento contrattuale ove il prospetto non sia prescritto;
2) titoli di credito nominativi intestati al cliente e girati a favore di chi
presta il servizio di intermediazione mobiliare offerto tramite il promotore.

Ora, è pacifico che nel caso in esame, come s’è detto, tale disposizione non fu osservata dal
promotore, il quale ebbe a ricevere assegni emessi dal sig. Marin al portatore.
Ma quella regola ‑ come pure già si è sottolineato
‑ è unicamente diretta a porre un obbligo di comportamento in capo
al promotore e trae la propria fonte da una prescrizione di legge (il citato
articolo 5, comma 8, lett. f), della legge 1/1991) espressamente volta alla
tutela degli interessi del risparmiatore. Non è perciò logicamente
postulabile che essa, viceversa, si traduca in un onere di diligenza posto a
carico di quest’ultimo, tale per cui
l’eventuale violazione di detta prescrizione ad opera del promotore si
risolva in un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) a
carico del cliente danneggiato dall’altrui atto illecito.

Né il mero fatto che una corrispondente previsione sia eventualmente inserita nei moduli sottoscritti dal
cliente può mutare la funzione di quella regola e trasformarla, da
obbligo di comportamento del promotore in vista della tutela
dell’investitore, in un onere gravante su quest’ultimo in funzione
della tutela dell’intermediario rispetto ai rischi di comportamento
infedele del promotore. A parte il rilievo che l’implicito presupposto
dal quale muovono tutte le disposizioni volte a conformare a regole prefissate
il comportamento di intermediari e promotori è
proprio l’insufficienza delle tradizionali forme di autotutela
dell’investitore affidate alla mera sottoscrizione di moduli e formulari,
ove si ammettesse la possibilità per l’intermediario di scaricare
in tutto o in parte sull’investitore il rischio della violazione di
regole di comportamento gravanti sui promotori, si finirebbe evidentemente per
vanificare lo scopo della normativa che, come s’è visto, per
ragioni di carattere generale attinenti alla tutela degli investitori (e
perciò del risparmio), mira invece proprio a responsabilizzare
l’intermediario per siffatti comportamenti del promotore.

Non s’intende con ciò negare, in assoluto, che
possa trovare spazio l’applicazione dell’articolo 1227 Cc (comma 1
o 2, a seconda dei casi), qualora l’intermediario provi che
vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e
fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di
regole di condotta su quest’ultimo gravanti. Al dovere di tutela
reciproca dei contraenti, insito nel principio generale di buona fede, anche il
cliente dell’intermediario è certamente tenuto. Per le ragioni dianzi chiarite; deve però escludersi che la mera
allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario
somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui
quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle valga, in caso
d’indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad
interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento
dell’attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione
dell’illecito, e quindi precluda la possibilità d’invocare
la responsabilità solidale dell’intermediario preponente; e deve
parimenti escludersi che un tal fatto possa essere addotto
dall’intermediario come concausa del danno subito dall’investitore
in conseguenza dell’illecito consumato dal promotore al fine di ridurre
l’ammontare del risarcimento dovuto.

L’enunciazione di tale principio, destinato
evidentemente ad assorbire e rimpiazzare la motivazione dell’impugnata
sentenza sul punto rende superfluo l’esame delle considerazioni svolte
dalla ricorrente in ordine al modo in cui si sono
concreta‑mente configurate le modalità di pagamento nei pregressi
rapporti intercorsi con il sig. Marin, mai avendo la ricorrente dedotto che
quest’ultimo fosse consapevole della violazione delle regole di condotta
gravanti sul promotore.

3.2. Neppure può esser dato peso in questa sede
all’asserita tardività con la quale il cliente avrebbe
reagito all’illecito del promotore, non accorgendosi del fatto che
la società d’intermediazione non gli aveva inviato le consuete
lettere di conferma degli investimenti da lui disposti e non segnalando
perciò subito la cosa alla medesima società. Di una tal questione
non si fa cenno nell’impugnata sentenza, e la ricorrente non indica se ed
in quale atto difensivo del giudizio di merito essa l’avesse
invece sollevata, limitandosi ad un generico richiamo alle risultanze
documentali e ad un documento prodotto da parte avversa, ma senza fornire
elementi idonei a dimostrare l’effettiva incidenza causale che il
lamentato ritardo di reazione del cliente avrebbe avuto sulla produzione del
danno.

4. li secondo motivo di ricorso
investe il tema della responsabilità della società
d’intermediazione per la seconda delle due indebite appropriazioni di
denaro del cliente, compiuta dal sig. Davin nel settembre del 1992, quando da
ormai circa un mese e mezzo egli aveva cessato di essere promotore della
Sviluppo Investimenti Sim.

La corte d’appello, richiamando i principi della
cosiddetta apparenza del diritto, ha ravvisato la sussistenza della
responsabilità dell’intermediario preponente in considerazione
essenzialmente di ciò: che il sig. Marin, pur essendo da tempo cliente della Sviluppo Investimenti Sim per il tramite del promotore
sig. Davin, non era stato informato dalla società della cessazione di
ogni rapporto tra questa ed il predetto sig. Davin; che quest’ultimo era
stato lasciato in possesso del materiale a suo tempo fornitogli dalla Sviluppo
Investimenti Sim per l’espletamento dell’attività di
promotore ed aveva perciò potuto continuare ad utilizzare i moduli
intestati alla società; che la Sviluppo Investimenti
Sim non si era neppure attivata per assicurarsi che il sig. Davin fosse privato
del tesserino di promotore, onde costui aveva potuto esibirlo traendo in
inganno il cliente in occasione dell’operazione di cui si tratta.

4.1. La ricorrente lamenta anche a tale proposito sia violazioni di legge (con riferimento agli articoli 1398,
2697 e 2702 Cc, 115 e 166 Cpc) sia vizi di motivazione della sentenza
impugnata.

Essa sostiene: che il sig. Marin, pur avendo effettivamente
avuto rapporti in precedenza con la Sviluppo Investimenti
Sim, non poteva più dirsi cliente di quest’ultima nel luglio del 1992 (quando il sig. Davin aveva dato le proprie dimissioni
da promotore), onde nessuna specifica informazione gli era in proposito dovuta;
che nessun addebito di colpa potrebbe comunque esser mosso alla ricorrente, la
quale aveva tempestivamente chiesto già nel luglio 1992 al promotore
dimissionario di restituire i moduli in suo possesso e di riconsegnare il
tesserino alla competente Commissione regionale per l’albo dei promotori;
che altrettanto tempestivamente, appena venuta a conoscenza nel settembre del
1993 degli illeciti compiuti dal sig. Davin, essa ne aveva informato gli organi
preposti alla vigilanza ed aveva sporto denuncia alla magistratura competente.
Circostanze tutte alla stregua delle quali la conclusione cui è
prevenutala corte territoriale risulterebbe priva di
basi logiche e giuridiche.

5. Nemmeno questo motivo di ricorso è accoglibile.

5.1. Nessun errore di diritto è rilevabile in quanto
statuito sul punto dalla corte d’appello.

Non sembra infatti dubbio ‑ e
neppure la ricorrente in realtà lo pone in dubbio ‑ che in un caso
come quello di cui qui si tratta possano trovare applicazione i principi
dell’apparenza del diritto, elaborati dalla giurisprudenza soprattutto
nella materia della rappresentanza negoziale; e che, quindi, un intermediario
finanziario possa esser chiamato a rispondere di un illecito compiuto in danno
di terzi da chi appaia essere un suo promotore, ed in tale apparente veste
abbia commesso l’illecito, ogni qual volta l’affidamento del terzo
risulti incolpevole ed alla falsa rappresentazione della realtà abbia
invece concorso un comportamento colpevole (ancorché magari solo
omissivo) dell’intermediario medesimo.

A questo principio si è attenuta la sentenza
impugnata, che per questa ragione non può dunque essere censurata,
essendo per il resto evidente che la ravvisabilità nei singoli casi di
una situazione di apparenza del diritto, nei termini
sopra indicati, dipende da circostanze di fatto il cui accertamento e la cui
valutazione sono riservati alla competenza esclusiva del giudice del merito e,
come tali, possono essere sindacati in cassazione solo per eventuali difetti
logici o giuridici della motivazione.

5.2. Si tratta perciò di stabilire se, nel presente
caso, il giudice del merito abbia motivato in modo giuridicamente e logicamente
corretto il proprio ragionamento. Ed è in rapporto a ciò che
viene in evidenza soprattutto il tema della colpa addebitata dalla corte
territoriale alla società d’intermediazione, sulla base degli
elementi già dianzi ricordati, il cui
fondamento la ricorrente però contesta.

A questo riguardo, può effettivamente dubitarsi che
una società d’intermediazione disponga in
concreto dei mezzi necessari per conseguire con certezza la restituzione, da
parte di un promotore dimissionario, di tutta la modulistica prima fornitagli
per esercitare la sua attività in favore della medesima società;
e può escludersi che competesse a quest’ultima di attivarsi
direttamente per ritirare il tesserino professionale che, viceversa, in base
all’articolo 6, lett. f) dell’allora vigente e già citato
regolamento n. 5388 della Consob, avrebbe dovuto essere ritirato dalla
competente commissione regionale per i promotori.

Non sembra invece possibile dubitare del fatto ‑ da
solo invero decisivo ‑ che la Sviluppo Investimenti
Sim dovesse diligentemente comunicare la cessazione
del proprio rapporto con il promotore a chi, come il sig. Marin, aveva avuto
nel tempo una serie di ripetuti contatti contrattuali con detta società
per il tramite di quel promotore ed era perciò logicamente incline ad
identificare in costui appunto un promotore di quella società
d’intermediazione.

La circostanza che i promotori possano svolgere la loro
opera nell’interesse di una sola società d’intermediazione
(c.d. obbligo di monomandato, già posto dall’allora vigente
articolo 5, comma 3, della citata legge 1/1991) e la naturale conseguente
identificazione da parte dei terzi del promotore come inserito nella struttura
organizzativa di detta società, per effetto di un atto di preposizione
da questa proveniente, rende evidente il rischio che i terzi ‑ ed in
specie i clienti adusi ad avere rapporti con la società tramite quello
specifico promotore ‑ possano continuare ad identificare in costui un
referente della medesima società pur quando in
realtà il rapporto di preposizione sia invece venuto meno. Emerge
perciò anche in questo campo quell’esigenza d’informazione
tempestiva del terzo alla quale, sia pure con una norma non di per sé
applicabile alla presente fattispecie, il legislatore si è mostrato ben
sensibile dettando l’articolo 1396 Cc.

Certo, non può pretendersi che l’intermediario
informi della cessazione del rapporto di preposizione tutti coloro
che in passato siano entrati in qualche modo con lui in contratto per il
tramite del promotore cessato. Ma un tale dovere d’informazione, connesso
al dovere di protezione dell’altro contraente che naturalmente si estende
anche a tutto quanto immediatamente consegue alla relazione contrattuale,
è invece configurabile nei confronti di coloro i quali, essendosi sempre
e ripetutamente avvalsi del promotore poi dimissionario, hanno intrattenuto
rapporti con la società d’intermediazione in un arco
di tempo che ragionevolmente può far supporre la loro attitudine
ad effettuare ulteriori investimenti per il tramite di quel medesimo promotore.

Ora, in punto di fatto, la corte d’appello ha
accertato che il sig. Marin aveva compiuto investimenti con
l’intermediazione dell’anzidetta società fino a quattro mesi
prima di quando il sig. Davin presentò le
proprie dimissioni da promotore. Questo accertamento. appunto
perché. attiene ad una circostanza di fatto,
non può evidentemente esser rimesso in discussione in sede di
legittimità e, sulla base di esso, tenuto anche conto dei doveri di
diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell’interesse
del cliente che già l’articolo 6, comma 1, lett. a),
dell’allora vigente legge 1/1991 poneva a carico
dell’intermediario, non può dubitarsi che fosse dovuta
un’informazione come quella di cui si discute, perché inerente ad
un fatto nuovo idoneo a dispiegare effetti sul modo in cui fino ad allora si erano
svolti i rapporti tra intermediario e cliente; rapporti non necessariamente
continuativi, ma comunque frequenti e reiterati, dei quali, per ciò
stesso, sarebbe stato logico attendersi ulteriori sviluppi.

Sotto questo profilo la motivazione che ha indotto la corte
territoriale a ravvisare una colpa della ricorrente nell’affidamento
incolpevolmente riposto dal cliente nell’esistenza del rapporto di
preposizione si appalesa corretta ed adeguata a sorreggere l’anzidetta
conclusione.

6. Privo di fondamento, infine, è anche
l’ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione
dell’articolo 1248 Cc, oltre che difetti di motivazione
dell’impugnata sentenza.

L’assunto della ricorrente, secondo la quale la
condanna al risarcimento dei danni in favore del sig. Marin
avrebbe dovuto esser circoscritta nel quantum all’importo delle somme da
quest’ultimo versate e poi distratte dal promotore, maggiorate dei soli
interessi legali e non di interessi al tasso annuo del 14%, in difetto di
pattuizione scritta in tal senso, è palesemente infondato.

Non è qui in questione, infatti, la corresponsione di interessi ‑dovuti in forza di una specifica
pattuizione tra il debitore ed il creditore è questione invece del
risarcimento del danno sofferto in conseguenza della violazione, da parte di un
soggetto cui una determinata somma era stata affidata, dell’obbligo di
investirla conformemente alle disposizioni ricevute. E poiché, in punto
di fatto, la sentenza impugnata indica (e la stessa ricorrente nella premessa
del ricorso conferma) che quella somma avrebbe dovuto
essere investita in certificati di deposito bancari dei quali era prevista la
restituzione a scadenza con aggiunta di interessi annui al tasso del 14%,
risulta conforme a diritto e congruamente motivata la statuizione con cui la
corte di merito ha condannato i convenuti ad un risarcimento comprendente anche
la misura degli interessi che il cliente avrebbe percepito qualora le somme da
lui affidate al promotore fossero state impiegate come dovevano.

7. Alla reiezione del ricorso fa seguito la condanna della
società ricorrente al rimborso delle spese processuali del
controricorrente, che vengono liquidate in curo
3.000,00 (tremila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese
generali ed agli accessori di legge.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la società
ricorrente al rimborso delle spese processuali del controricorrente, liquidate
in euro 3.000,00 (tremila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle
spese generali ed agli accessori di legge.