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Thursday 24 March 2005

Responsabilità contabile in tema di rimborso di quote inesigibili e responsabilità del concessionario. Sentenza n. 459/2005 del 22 febbraio 2005 – Sezione Giurisdizionale Regionale Veneto

Responsabilità contabile in tema di rimborso di quote inesigibili e
responsabilità del concessionario

Sentenza n. 459/2005 del 22 febbraio
2005 – Sezione Giurisdizionale Regionale Veneto – Presidente:
S. Zambardi – Relatore: C. Scivoletto

FATTO

Il Concessionario del Servizio
Riscossione Tributi della Provincia di Treviso, Omissis Spa
(già omissis) ha
impugnato davanti a questa Sezione giurisdizionale il decreto
della Direzione Regionale del
Veneto dell’Agenzia delle Entrate n.
39559/03 del 22.12.2003, di rigetto del
ricorso gerarchico avverso il provvedimento dell’Ufficio delle Entrate di
Vittorio Veneto n. 516 del 22 gennaio
2003, di rigetto della domanda n. 3870
del 29.03.1999, presentata in data
30.04.1999,di rimborso,per inesigibilità, della somma di L. 628.000, pari ad €
324,33, iscritta a ruolo a carico
della Omissis S.p.A. di Follina (TV),
posta in riscossione nelle due rate di
febbraio e di aprile 1997, a
titolo di IRPEG e interessi/ anno 1991.

Motivi del rigetto della suddetta
domanda: 1) invio al visto dell’Ufficio Finanziario oltre il termine di 90 gg., dell’avviso di mora
notificato a mezzo deposito nella casa comunale dall’1 al 9 settembre 1998, ai
sensi dell’art. 60 del DPR n. 600/1973, per
irreperibilità della società morosa;
b) notifica tardiva dell’avviso di mora
al legale rappresentante e liquidatore della società stessa.

La Direzione Regionale dell
Veneto dell’Agenzia
delle Entrate, con l’impugnato decreto n. 39559/03 del 22 dicembre 2003, in sede di decisione del ricorso gerarchico,
confermava il provvedimento negativo del dipendente Ufficio di Vittorio Veneto,
ma solo perché tardiva la notifica dell’avviso di mora, effettuata al legale
rappresentante della Società oltre il termine di diciotto mesi dalla scadenza
dell’ultima rata del ruolo; mentre riteneva
tempestivo l’invio al visto dell’avviso di mora e del contestuale verbale di pignoramento
negativo e certificato d’irreperibilità redatti in data 20 ottobre 1998 –
quindi in termini – non potendosi
attribuire valore giuridico al precedente verbale d’irreperibilità notificato all’albo comunale –come appena detto- in
quanto privo della registrazione al cronologico dell’ufficiale di riscossione.

Il Concessionario, con il ricorso in
esame, ha chiesto che venga accertato il diritto al
rimborso per i seguenti motivi:

1) la procedura esecutiva è stata
regolarmente conclusa
entro il termine del 31 ottobre 1998,
con la dichiarazione d’irreperibilità ed il pignoramento negativo, ai sensi
dell’art. 74 del DPR n. 43/1988;

2) l’avviso di mora è stato
notificato in termini presso la sede della società riportata nel ruolo, senza
l’indicazione del legale rappresentante, esibito al visto tempestivamente in
data 30.12.1998. Solo
dopo l’apposizione del visto, in data 19.01.1999, è stato possibile indirizzare
gli atti di mora in data 4 maggio 1999 nei confronti del legale rappresentante
e liquidatore della società e proseguire con l’esecuzione del verbale
d’interpellanza in data 17.9.1999.

La società ricorrente afferma avere
rispettato i termini legali decorrenti dalla data del visto, dovendosi
utilizzare le indicazioni dell’Ente che ha apposto il visto, mentre non era possibile
utilizzare i dati contenuti nella visura camerale, acquisita il 1° giugno 1998,
sia per l’inattendibilità
dell’informazione ivi contenuta,
non avendo la visura valore di certificazione storica, e sia perchè la
procedura esecutiva era stata correttamente conclusa in base ai dati risultanti
dal ruolo;

3) correttezza del comportamento del concessionario,
mentre l’esito dell’esecuzione esattoriale alternativa, ipotizzata
dall’Ufficio, sarebbe stato travolto dal
fallimento della Società dichiarato nel mese di ottobre 1999,
neanche un anno dopo la scadenza del primo termine di 18 mesi (ottobre 1998);

4) nullità, invalidità, illegittimità ed .inopportunità
del provvedimento decisorio del ricorso gerarchico,
per illogicità, contraddittorietà e
violazione o falsa applicazione degli artt. 74, 75, 77, 79, 80, 81 del citato
DPR n. 43/1988.

Conclusivamente, la società
ricorrente ha chiesto:

a) in via principale:

l’accertamento e la declaratoria del
diritto al rimborso, per inesigibilità, della somma iscritta nel ruolo 1514,
per l’importo di L.
628.000, pari a € 324,323;

– conseguentemente, annullare la decisione
della Direzione regionale del Veneto
dell’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui respinge il ricorso gerarchico avverso il
provvedimento dell’Ufficio Entrate di Vittorio Veneto;

– disporre il rimborso per
inesigibilità della suindicata somma;

b) in via subordinata, accertare e
dichiarare che le irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura
esecutiva.

Con lettera n. 37096 del 16.12.2004,
acquisita da questa Sezione il successivo 20 dicembre,la
Direzione regionale ha controdedotto al ricorso,
richiamando la circolare ministeriale n. 77/1925, secondo cui l’esattore deve
dimostrare di avere infruttuosamente proceduto nei confronti degli
amministratori e legali rappresentanti inadempienti all’obbligo tributario. Ha richiamato altresì
la decisione della Corte dei conti del 4 maggio 1949, secondo cui le indagini rivolte
a rintracciare la sede e l’attività
dell’Ente debitore devono essere svolte anche prima dell’apposizione del visto. La Direzione regionale contesta l’assunto della società
ricorrente, secondo cui era inutilizzabile
la visura camerale, in quanto
questa conteneva i dati e le
notizie che avrebbero consentito di reperire
elementi riguardanti cespiti o ulteriori attività per procedere alla loro esecuzione. Oltre tutto, la
visura acquisita l’1.6.1998 avrebbe permesso l’osservanza del termine di 18 mesi dalla scadenza del
ruolo per la notifica al legale
rappresentante e liquidatore della Società debitrice, mentre,in
realtà,tale notifica è avvenuta ben oltre detto termine, decadenziale e
perentorio, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 43/88.

La Procura regionale ha depositato in data 13 dicembre 2004 le proprie conclusioni,
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto la società concessionaria avrebbe
dovuto acquisire tempestivamente tutti i dati rilevanti per l’escussione. Ed a tal fine, sarebbe stata necessaria
l’utilizzazione delle risultanze della visura
camerale.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio
2004, l’avv. Viezzi ha evidenziato che la procedura esecutiva
è stata conclusa entro il mese di
ottobre del 1998, cioè nei termini. Era
necessario chiedere il visto dell’Ufficio Entrate per conoscere elementi utili per
ulteriori accertamenti.

Il P.M. nel richiamarsi alle conclusioni
scritte, ha precisato che occorre
rifarsi al dato testuale della norma. Bisognava usare quel minimo di diligenza per
l’esecuzione tempestiva degli adempimenti
previsti dalla legge. L’interpello del legale rappresentante della Società era
importante per l’acquisizione di
notizie. Il difensore della Società ha replicato che nel caso concreto non si
sarebbe acquisito alcun utile elemento.

Considerato in

DIRITTO

Si premette che la normativa di
riferimento, nella fattispecie de qua, in materia di rimborso di quote
inesigibili e del relativo contenzioso è contenuta nel
titolo IV del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, artt. 74-90.

La domanda di rimborso va presentata
entro 24 mesi dal mese di scadenza dell’ultima rata.
L’art. 74, 1° co. stabilisce che il diritto al rimborso
delle somme versate spetta quando il concessionario dimostri “nei modi e termini previsti dagli articoli
seguenti di non averle potute riscuotere”. Il termine per l’espletamento della procedura
esecutiva è fissato dal successivo art. 75: il concessionario deve dimostrare di aver proceduto (lettera a)
con l’espropriazione mobiliare entro 18 mesi
dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata.

L’art. 82 sancisce la decadenza dal
diritto al
rimborso quando il concessionario (co. 1, lett. a) “ha proceduto in via esecutiva oltre i
termini stabiliti dagli articoli precedenti”; e quando (co.1,
lett. b) “gli atti
della procedura risultano viziati da irregolarità salvo che … non dimostri che l’irregolarità non ha influito sull’esito
della stessa procedura”.

Dall’esame degli atti processuali e
della documentazione prodotta il Collegio rileva – come già riferito nella
parte in fatto – che l’avviso di mora ed il pedissequo verbale di pignoramento
negativo e certificato d’irreperibilità redatto in data 20.10.1998 è stato
ritenuto tempestivo dalla Direzione regionale del Veneto dell’Agenzia delle
Entrate, in relazione al termine di 18 mesi
dalla scadenza dell’ultima rata del ruolo (aprile 1997).
Conseguentemente, ne è risultata in termini la
comunicazione all’Ufficio di Vittorio Veneto in data 30.12.1998 della
irreperibilità e dell’incapienza, per il visto di
competenza.

La visura
camerale richiesta dal Concessionario era stata rilasciata il 1° giugno 1998, cioè
ampiamente entro il ripetuto termine di
18 mesi. Tale adempimento era necessario perché si potessero acquisire le
informazioni non rilevabili dal ruolo: sede legale della società contribuente morosa, il
nominativo e la residenza del
legale rappresentante della società stessa.

Sennonché, una volta acquisita la
visura camerale, il Concessionario non vi dava seguito con la sollecitudine imposta
dall’esigenza dell’osservanza dei
termini procedimentali. Esso,nel ricorso, afferma l’inaffidabilità della visura camerale,
dichiaratamente sprovvista di valore di certificazione storica, talché sarebbe
potuta incorrere in errori. Tale motivazione è da
disattendere, potendosi opporre che il documento ha fornito notizie non in possesso del Concessionario stesso; e che, comunque, eventuali inesattezze
avrebbero potuto essere verificate per tempo. D’altra parte, non si vede la ragione per
cui la visura fu richiesta, se si
era consapevoli (e non poteva essere
altrimenti) della sua inutilizzabilità in quanto non valida come certificato storico, dato,
questo, inerente alla tipologia dell’atto e non già alla singola posizione
attestata.

Ma v’è di più. Dall’annotazione dell’Ufficio
finanziario di Vittorio Veneto in calce al visto si rileva che i dati ivi
indicati coincidono con quelli contenuti
nella visura camerale, e null’altro; e
che – circostanza che smentisce quanto dedotto in sede difensiva – l’avviso di mora notificato al legale rappresentante e liquidatore della società morosa a mezzo raccomandata A.R. il 14.5.1999 cita espressamente, appunto, la visura
camerale in data 1.6.1998.

Emerge da quanto sopra che il
Concessionario (rimasto inerte dopo la sentenza
della 2^ rata del ruolo, aprile 1997) non si è attivato appena acquisita
la ripetuta visura camerale, come avrebbe dovuto, ancor prima dell’invio al visto dell’avviso
di mora, giusta anche le istruzioni
ministeriali citate dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate e dalla pure citata decisione della Corte dei
conti. L’espletamento della procedura esecutiva nel più volte precisato termine
di 18 mesi risponde ad un preciso obbligo di legge (art. 75 DPR n. 43/88, già
richiamato), e la perentorietà di esso
deriva dalla sanzione della decadenza
prevista dall’art. 82 di detto DPR (Sent. Sezione Calabria n. 1201/2001).

L’indirizzo della giurisprudenza
conferma che l’inesigibilità delle quote di tributi non riscosse è subordinata all’uso da parte dell’esattore della diligenza propria del creditore nell’espletamento di ogni
possibile indagine sulla consistenza patrimoniale del contribuente; e che il
diritto dell’esattore al rimborso di
quote inesigibili è subordinato alla
dimostrazione che si sia proceduto alla esecuzione in via sia mobiliare che
immobiliare (Sent. Sezione Campania n. 44/1998).

La difesa sostiene che il termine di 18 mesi,
decorrerebbe, dalla data di apposizione del visto da parte dell’ Ufficio
finanziario con l’indicazione delle generalità del legale rappresentante e
liquidatore della Società omissis, richiamandosi al riguardo all’art. 80 del
D.P.R. n. 43/88 dal titolo “nuove procedure”, che prevede appunto l’esperimento di procedure
esecutive anche sulla base della indicazioni eventualmente fornite dall’Ufficio
finanziario.

L’argomento non è condivisibile,
poiché, nel caso che ne occupa, s’è visto che
l’indicazione dell’Ufficio impositore di Vittorio Veneto è coincisa con quella
contenuta nella visura camerale; si
conferma dunque la lunga inazione
della concessionaria fino alla trasmissione dell’avviso di mora e del
certificato d’irreperibilità all’Ufficio medesimo. Solo se questo avesse
fornito ulteriori indicazioni si sarebbe concretata l’ipotesi di cui al citato art. 80 del D.P.R.
n. 43, cioè l’esperimento di nuove procedure (su
questa fattispecie v. Sent. Sez.
Sicilia n. 1265/2004). Appare
chiaro, in altri termini, dal
combinato disposto dell’art. 79, co. 3 e dell’art. 80 co. 1 che
l’esperimento di ulteriori procedure
esecutive dopo l’apposizione del visto è eventuale, cioè se ed in quanto
l’Ufficio abbia fornito informazioni
utili allo scopo; non a caso, infatti, si parla di ulteriori procedure e di eventuali informazioni.

La difesa ha inoltre richiamato, in via
subordinata, l’art. 82 lett. b) del
D.P.R. n. 43/88, perché, ove si riscontrasse l’irregolarità della procedura, si
riconosca che questa non ha influito sull’esito della procedura stessa,
stante che dall’interpello del legale
rappresentante e liquidatore della
società morosa (v. verbale di pignoramento insufficiente in data 17.9.1999)
risulta che nessun cespite era disponibile
e che, nel mese di maggio 1999, il Concessionario aveva proceduto a
pignoramento di cespiti (somme di modesta entità) per altri tributi non
riscossi.

Anche questo argomento non ha pregio, non potendosi considerare mera irregolarità sanabile
l’omesso espletamento della procedura mobiliare, nei termini previsti dall’art. 75 1 comma lett. a) del
D.P.R. n. 43/88.

Invero, la sollecita attivazione
sulla base della visura camerale avrebbe potuto portare alla apprensione
dei cespiti, prima che questi venissero
pignorati per altri tributi nel maggio 1999. Né, comunque,
si può dare per scontato l’esito
infruttuoso dell’anticipato interpello.

In ogni caso, il Concessionario
avrebbe potuto dimostrare
di avere agito in qualsiasi modo e con tempestività per adempiere alle incombenze di legge, ai fini del
recupero delle somme di cui era
creditore.

Per le considerazioni suesposte, il
ricorso de quo non merita accoglimento.

P.Q.M.

La
Corte
dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Veneto, definitivamente
pronunciando, RESPINGE
il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in
Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2005.

Depositata in Segreteria il 22/02/05