Enti pubblici

Thursday 17 February 2005

Responsabilità contabile e danno all’ immagine della P.A. Un’ interessante sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giur. Umbria

Responsabilità contabile e danno allimmagine della P.A. Uninteressante sentenza della Corte dei Conti Sezione Giur. Umbria

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELL’UMBRIA

Sentenza n.1/2005 del 17 gennaio 2005

Presidente: L. Principato – Relatore: C. Rondoni

F A T T O

Con atto di citazione notificato il 27 maggio 2004, la Procura regionale della Corte dei conti per lUmbria ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione il signor S.P., nella indicata qualità di dipendente del CONI, per rispondere del danno allimmagine subito dagli Enti CONI e SISAL, perché abusando dei suoi poteri come incaricato di un pubblico servizio, induceva M.A. a dargli indebitamente la somma di lire 15.000.000, sostenendo che solo mediante quel pagamento avrebbe potuto ottenere dalla SISAL, presso i cui responsabili il P. sosteneva di poter intercedere, la concessione per gestire una ricevitoria del Superenalotto.

Lazione di danno ha preso le mosse dalla nota n. 1326/01 del 18 novembre 2003, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha trasmesso alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per lUmbria copia della sentenza n. 604/2002, con la quale il G.I.P. aveva condannato il dipendente del CONI S.P. alla pena di anni uno e mesi 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 61 n. 7, 317 c.p..

Sostiene il Procuratore Regionale che il signor P. debba rispondere per il danno di ¬ 25.000,00, subito dai predetti Enti, considerato che lAmministrazione, pur non avendo avuto un danno patrimoniale diretto, ha sicuramente subito un pregiudizio alla sua immagine, atteso che un dipendente del CONI abusando della sua posizione, aveva richiesto prestazioni non dovute e quindi illecite.

Limporto del danno quantificato dal Procuratore, viene dallo stesso determinato attraverso una valutazione equitativa ai sensi dellarticolo 1226 c.c., in applicazione dei criteri di tipo oggettivo (gravità dellillecito), soggettivo (posizione rivestita dal convenuto nellorganizzazione dellente) e sociale (risonanza avuta dalla condotta illecita).

Ritiene inoltre il Procuratore che, nella specie, il danno allimmagine abbia anche riflessi economici, atteso che il funzionamento delle ricevitorie del lotto si rivolge e si riflette direttamente sulla massa di cittadini che partecipano al Superenalotto, i quali possono subire una influenza negativa e una sfiducia nei confronti dei gestori del predetto gioco, con conseguenti riflessi negativi.

Si legge nellatto introduttivo  che dalla sentenza penale si ricava la piena responsabilità del dipendente P., anche in considerazione delle numerose conversazioni avvenute tra questi e il danneggiato A., nonché con altri soggetti che hanno avuto rapporti con entrambi&. Elemento pregnante è quello secondo cui il sig. P. ha preteso il pagamento di una tangente, in dipendenza della sua qualifica di dipendente del CONI.

Il Procuratore ritiene pertanto pienamente provata la responsabilità del P., scaturente dalla grave perdita di prestigio e dal grave detrimento dellimmagine e della personalità pubblica, sofferta dallAmministrazione in relazione al discredito derivato dal comportamento illecito dello stesso.

In particolare il PM cita, quale prova a sostegno della tesi accusatoria, la conversazione tra il P. e lA., riportata a pagina 5 della sentenza penale e quella tra il P. ed un suo collega, riportata a pagina 6 della medesima sentenza.

Dalla nota della Procura della Repubblica si evince che è pendente il giudizio di appello.

Dalla sentenza penale emerge che il convenuto è stato tratto in arresto in fragranza di reato, subito dopo la consegna da parte dellA. della somma in contante di lire 15.000.000.

Emerge inoltre che assume particolare rilievo, tra le prove a sostegno della decisione del giudice di primo grado, la conversazione intercorsa in data 22 febbraio 2001, poco prima della consegna della somma di lire 15.000.000, tra il P. e lA., registrata dallo stesso A. e trascritta dalla Polizia giudiziaria, della quale però non vi è copia in atti, ma il cui contenuto si può ricavare in parte dalla sentenza appellata (così come per gli accertamenti bancari e le intercettazioni telefoniche riferiti dalla sentenza penale).

Sulla base degli elementi acquisiti, il Procuratore regionale, in data 5 marzo 2004, notificava al convenuto linvito a produrre deduzioni ai sensi dellarticolo 5, 1° comma del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Nelle controdeduzioni del 27 aprile 2004 il convenuto ha dichiarato che lesiguità della pena inflitta è indizio della scarsa rilevanza della condotta posta in essere ed ha fatto presente che il processo penale non può aver avuto nessuna risonanza, in quanto si è svolto con il rito abbreviato ed anche sul quotidiano a tiratura nazionale e sul Corriere dellUmbria è stato fatto solo un succinto riferimento dellepisodio.

Le copie dei quotidiani nei quali è comparsa la notizia depositate in Aula dal PM sono il Corriere dellUmbria e La Nazione  del 27 febbraio del 2001.

Sottolinea inoltre il convenuto che egli non riferiva il suo interessamento ad una concessione rientrante nelle competenze dellufficio di sua appartenenza (CONI), bensì ad altro Ente (SISAL), nei confronti del quale non aveva alcun rapporto dufficio. In sostanza egli prometteva il suo intervento, una raccomandazione presso non meglio specificati funzionari nei cui confronti millantava amicizia, pur non individuandoli e la somma offerta e non pretesa serviva a compensare la segnalazione volta a facilitare o meglio accelerare il rilascio della concessione del superenalotto a suo tempo richiesta dallinteressato.

Non condividendo le argomentazioni sostenute dal Sig P. la Procura Regionale lo ha convenuto in giudizio (nella indicata qualità), ritenendolo responsabile del complessivo danno di ¬ 25.000,00 in precedenza indicato (oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio), per il danno arrecato allimmagine degli enti CONI e SISAL.

In particolare osserva la Procura che non rileva il fatto che lEnte danneggiato (SISAL) sarebbe diverso dallEnte di appartenenza del dipendente (CONI), in quanto ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativo-contabile, sussiste responsabilità anche per i danni procurati ad enti diversi da quelli di appartenenza, per cui losservazione appare priva di pregio.

Con Provvedimento del 14 maggio 2004, (ritualmente notificato allinteressato), il Presidente della Sez. Giurisd. Reg. dell’Umbria della Corte dei Conti ha fissato al giorno 6 ottobre 2004 lUdienza per la discussione del giudizio in questione, assegnando a tutto il giorno 16 settembre 2004 il termine utile alle parti per il deposito di atti e documenti in Segreteria.

Entro la predetta data del 16 settembre non è stata depositata in Segreteria nessuna  Memoria difensiva e di costituzione da parte o per conto del convenuto.

Alla odierna udienza pubblica, il Procuratore si è sostanzialmente riportato a quanto sostenuto nellatto scritto, ed ha depositato le citate copie dei giornali dai quali si evince il clamor dato alla notizia, insistendo per la condanna sulla base degli accertamenti probatori puntuali e precisi emergenti dalla sentenza di primo grado.

Il difensore del ricorrente, avvocato Giuseppe Marruco, ha sostenuto che non cè la prova del danno allimmagine, da intendersi come effettiva lesione dei beni immateriali, in quanto la percezione di tangenti di esiguo valore non comporta di per sé una lesione dellimmagine dellAmministrazione. Con riguardo alla quantificazione del danno operata dallaccusa, il difensore chiede di graduare la condanna, anche in relazione alla busta paga del convenuto depositata in udienza, per consentire al P. di riparare al mal fatto, non superando limporto massimo di 6000,00¬.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in.

DIRITTO

Il preteso danno subito dallAmministrazione è dipeso dal comportamento del signor S.P., il quale dipendente del CONI in qualità di impiegato è chiamato a rispondere del danno allimmagine subito dagli Enti CONI e SISAL, perché abusando dei suoi poteri come incaricato di un pubblico servizio, induceva M.A. a dargli indebitamente la somma di lire 15.000.000, sostenendo che solo mediante quel pagamento avrebbe potuto ottenere dalla SISAL, presso i cui responsabili il P. sosteneva di poter intercedere, la concessione per gestire una ricevitoria del Superenalotto.

Con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Perugia n. 604/2002, il convenuto è stato condannato alla pena di anni uno e mesi 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 61 n. 7, 317 c.p..

Sostiene il Pubblico Ministero che il convenuto ha posto in essere una lesione dellimmagine dellAmministrazione per cui chiede che il convenuto sia condannato al pagamento, in favore degli enti CONI e SISAL, della somma di ¬ 25.000,00 oltre a rivalutazione interessi e spese di giudizio.

Tanto premesso, questo Collegio ritiene fondata la pretesa attrice, sebbene per un importo minore di quello indicato in citazione.

La Difesa del Convenuto dubita dellesistenza di un siffatto danno assumendo che il danno allimmagine consiste in una fictio iuris e che nella specie non vi sarebbe la prova né del clamor fori, né di un particolare clamor attraverso gli articoli di stampa e mancherebbe una effettiva lesione dei beni immateriali, come appunto limmagine.

Al riguardo il Collegio ritiene opportuno, in primo luogo, ricordare che – secondo l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale maggioritaria più recente – questa Sezione Giurisdizionale Regionale con più Sentenze (cfr. Sez. Giurisd. Reg. Umbria, tra le tante, Sentt. n. 501/E.I./1998; n. 1087/R/1998; n. 147/R/1999; n. 622/E.L./1999; n. 505/R/2000; n. 557/R./2000; n. 620/E.L./2000; n. 98/E.L./2001; n. 511/R/2001; ecc. e, più di recente, Sent. n. 275/E.L./2004 e Sent. n. 278/E.L./2004) ha da tempo avuto modo di precisare come tale specifica figura di danno – quale danno ingiusto ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica – ancorché consistente nella lesione di beni di per sé inidonei a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato consiste sempre nella lesione di un interesse direttamente protetto dall’Ordinamento ed in quanto tale rivestito di valore economico, alla stregua degli altri beni immateriali tutelati (cfr., in senso conforme, SS.RR. della C.d.C., Sent. n. 16/99/Q.M./1999; ed anche in merito alla riconosciuta giurisdizione della Corte dei Conti, in riferimento a tale specifica categoria di danno, SS.UU. della Corte di Cassazione, Sentt. n. 5668/1997 e n. 744/1999).

Nelle citate Sentenze di questa Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria è stato anche affermato che il danno all’immagine ed al prestigio della P.A. produce sempre, se non una diminuzione patrimoniale diretta (pure ipotizzabile in alcune specifiche fattispecie), sicuramente una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, per il ripristino del prestigio e dell’immagine stessa.

Il danno allimmagine  – nella connotazione di danno evento e di danno patrimoniale in senso ampio ex art. 2043 c.c. ed art. 2 Cost., non si correla necessariamente ad un comportamento causativo di reato penale (fermo restando, in ogni caso, il principio della separatezza del giudizio per responsabilità amministrativa contabile rispetto a quello penale, come rilevabile dal novellato art. 3 c.p.p.), ma può ben discendere anche da un comportamento gravemente illegittimo ovvero gravemente illecito extrapenale. A quest’ultimo riguardo, è stato, inoltre, precisato che – ove non si tratti di reati penali – non tutti gli atti o comportamenti genericamente illegittimi o illeciti compiuti da un amministratore, da un dipendente, (anche di fatto) o da un agente pubblico (che pure non giovano certamente al prestigio ed all’immagine della P.A.) sono causalmente idonei a determinare una menomazione di detta immagine e di detto prestigio. Assumono infatti rilevanza, nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile, solo i comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti (anche di carattere extrapenale), purché idonei – nella loro consistenza fenomenica- a produrre quella grave perdita di prestigio e della immagine e quel grave detrimento della personalità pubblica.

Nelle sopra citate Sentenze di questa Sez. Giurisd. Regionale è stato precisato, altresì, che tale particolare figura di danno comporta sempre una diminuzione patrimoniale, da quantificarsi, nella maggior parte dei casi, in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Va, inoltre, considerato che la consistenza del danno all’immagine ed al prestigio della P.A. viene aumentata ed amplificata  dal clamor fori, dalla risonanza e dalla diffusione che dell’illecito stesso ne hanno dato e ne danno la stampa e gli altri mezzi di informazione e di comunicazione, atteso che tale diffusione, quale normale corollario della vita di relazione, esprime certamente la rilevanza sociale che hanno i predetti comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti, sotto il profilo della attenzione che l’opinione pubblica ed i cittadini prestano all’esercizio delle pubbliche funzioni, per cui si deve convenire che il pregiudizio ed il discredito della P.A. – nella occasione di comportamenti ed atti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti commessi nel suo ambito dai predetti dipendenti, non è altro, in definitiva, che uno degli effetti naturali più rilevanti di un simile interesse sociale.

Considerato, poi, che l’immagine ed il prestigio della P.A. hanno un peso notevolissimo nell’ambito sociale (anche perchè indici di esercizio delle funzioni pubbliche esercitate effettivamente nell’interesse della comunità amministrata ed effettivamente rispondenti ai canoni della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità, ex art. 97 Cost.), può ben dirsi (cfr. citate Sentenze n. 557/R/2000 e n. 98/E.L./2001 di questa Sezione Giurisdizionale Regionale) che la specificazione del generale dovere di tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e di osservare le leggi è teleologicamente orientata proprio alla tutela dell’immagine e del prestigio della P.A..

Si è detto in precedenza che la riferita impostazione del danno all’immagine ed al prestigio della P.A. è condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte dei Conti (di recente anche dalla Sez. I Centrale d’Appello con la Sent. n. 78/2003/A del 19 febbraio 2003).

Da ultimo, anche le SS.UU. in sede giurisdizionale della Corte dei Conti con la Sentenza n. 10/2003/QM del 12 marzo/23 aprile 2003 – nel dirimere alcune questioni di massima su punti fondamentali della costruzione concettuale di tale particolare categoria di danno – hanno condiviso sostanzialmente la predetta giurisprudenza di questa Sez. Giurisd. Reg. dell’Umbria.

Con la citata sentenza le SS.UU. in sede giurisdizionale della Corte dei Conti hanno precisato, in particolare:

a)   che la violazione del diritto all’immagine, intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica, è economicamente valutabile, perché si risolve in un onere finanziario che si ripercuote sull’intera collettività, dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che sull’organizzazione della P.A. si riflettono in termini di minore credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa;

b)   che il danno all’immagine di una Pubblica Amministrazione & non rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 2059 c.c., ma è una della fattispecie del danno esistenziale, inteso quale tutela della propria identità, del proprio nome, della propria reputazione e credibilità, per cui il diritto delle Amministrazioni Pubbliche ad organizzarsi & (e ad) operare in modo efficace, efficiente, imparziale e trasparente nei confronti dei propri dipendenti e dei propri amministrati è un diritto costituzionalmente garantito dall’art. 97 (Cost.) & rafforzato  dalla tutela accordata dagli articoli 7 e 10 c.c. & applicabili anche alle persone giuridiche;

c)   che il danno all’immagine deve essere individuato nell’ambito dei danni non patrimoniali come danno evento, e non come danno conseguenza, considerato che, poiché l’oggetto del risarcimento non può che essere una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva e la liquidazione del danno non può riferirsi se non a perdite, a questi limiti soggiace anche la tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, causati dalla lesione di diritti od interessi costituzionalmente protetti, quale il diritto all’immagine, con la peculiarità che essa deve essere ammessa, per precetto costituzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di perdite patrimoniali, oggetto del risarcimento, essendo la diminuzione o la privazione di valori inerente al bene protetto;

d)   che per la quantificazione del danno in questione si può fare riferimento, oltre che alle spese di ripristino del prestigio leso già sostenute, posto che si dimostrino coerenti con lo scopo perseguito, anche – e sul medesimo presupposto – a quelle ancora da sostenere, con la precisazione che in quest’ultimo caso, la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. dovrà fondarsi su prove anche presuntive od indiziarie;

e)   che, per quanto attiene l’onere probatorio della parte pubblica in ordine alle <<spese sostenute>>, la questione non permette soluzione diversa da quella che discende dall’antico brocardo dell’onus probandi incumbit ei qui dicit, che si traduce nel noto principio processuale secondo il quale l’attore prova gli elementi di fatto addotti a sostegno della domanda ed il convenuto quelli portati a sostegno della eccezione paralizzatrice o riconvenzionale, con la precisazione che essendo ammissibili anche l’allegazione di <<spese ancora da sostenere>>, quelle allegate come sostenute ma non documentate potranno comunque essere fatte valere sotto tale diverso profilo, avvalendosi, se possibile, della presunzione;

f)    che l’indicazione dei parametri da utilizzare per la valutazione del danno esistenziale in discorso è elemento essenziale ai fini della determinazione del quantum della domanda attrice, con la precisazione che detti parametri vanno rimessi alla valutazione che, nella propria discrezionalità, ciascun giudice saprà trarre dalle singole fattispecie e con la indicazione in via esemplificativa di alcuni di tali parametri, quali: 1) il rilievo e la delicatezza della attività svolta dall’amministrazione pubblica; 2) la posizione funzionale dell’autore dell’illecito; 3) le negative ricadute socioeconomiche; 4) la presenza di un sistema concussivo idoneo a scoraggiare l’attività imprenditoriale; 5) la diffusione, la gravità e la ripetitività dei fenomeni di malamministrazione; 6) la significativa rilevante compromissione dell’efficienza dell’apparato; 7) la necessità di onerosi interventi correttivi; 8) la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell’opinione pubblica per effetto del clamor fori e/o della risonanza data dai mezzi di informazione di massa;

g)   che il predetto clamor fori e la predetta risonanza non integrano la lesione, ma ne indicano la dimensione, stando ad evidenziare gli indici di dimensione via via maggiore che il medesimo evento lesivo può assumere a seconda delle circostanze;

h)   che l’importo della tangente non può fondare una valida automatica parametrazione per la quantificazione del danno, ma può concorrervi, unitamente agli altri elementi propri della fattispecie, quali, ad esempio, il ruolo del percettore all’interno dell’apparato pubblico, con la precisazione che anche i fattori soggettivi possono contribuire a quantificare la lesione prodotta e che le ipotesi di cui all’art. 133 c.p. (gravità del reato – valutazione agli effetti della pena) non operano sulla quantificazione, ma sulla riduzione del danno previamente quantificato;

i)    che sussiste l’onere per l’attore di indicare le presunzioni, gli indizi e gli altri parametri che intende utilizzare sul piano probatorio;

j)    che il giudice può addivenire alla liquidazione dei danni (all’immagine ed al prestigio della P.A. in via equitativa – ex art. 1226 c.c.), tanto nella ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l’impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell’ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione, con la precisazione che egli deve, in ogni caso, indicare i criteri seguiti per determinare l’entità del risarcimento, sia pure con l’elasticità propria dell’istituto e dell’ampio potere discrezionale che lo caratterizza.

Il Collegio ritiene che tutte le considerazioni che precedono siano utili nella specie al fine di evidenziare con ciò rispondendo anche alle osservazioni del difensore circa il fatto che la percezione di tangenti di esiguo valore non comporterebbe di per sé la lesione del danno allimmagine che il danno allimmagine non incide sullEnte, ma sulla collettività in quanto oggettivamente sussiste, proprio per come è avvertito dal comune sentire sociale.

Questo Collegio non ha dubbi circa la colpevolezza del convenuto, in quanto dagli atti del processo penale emergono della stessa prove evidenti.

Come giustamente evidenziato già dalla Procura nellatto introduttivo, assumono particolare rilevanza al riguardo sia la conversazione tra il P. e lA., riportata a pagina 5 della sentenza penale che quella tra il P. ed un suo collega, riportata a pagina 6 della medesima sentenza.

Significativo inoltre è il fatto che il convenuto sia stato tratto in arresto in flagranza di reato, subito dopo la consegna da parte dellA. della somma in contanti di lire 15.000.000.

In ogni caso la prova che assume maggiore rilevanza, a parere del Collegio, a sostegno della responsabilità del P. è appunto la conversazione intercorsa in data 22 febbraio 2001, poco prima della consegna della somma di lire 15.000.000, tra il P. e lA., registrata dallo stesso A. e trascritta dalla Polizia giudiziaria.

Al fine di quantificare, nel caso di specie, il danno al prestigio ed alla immagine della P.A., da porre a carico del citato convenuto – tenuto conto che non è evidentemente ipotizzabile la c.d. restitutio in integrum – occorre trasformare in termini monetari una entità che per sua natura non si presta ad una semplice operazione matematica.

Nella fattispecie – come é stato già affermato da questa Sezione Giurisdizionale Regionale con le indicate precedenti Sentenze – il Collegio é chiamato, pertanto, attraverso il suo equo apprezzamento (art. 1226 c.c.) a fornire una valutazione della riparazione del danno, che non è e non potrà mai essere un preciso equivalente alla lesione dell’interesse colpito, ma che si configura – sul piano del giudizio equitativo di cui al citato art. 1226 c.c. – come un corrispettivo non soltanto di carattere riparatorio dell’immagine lesa, che tiene conto di tutte le circostanze del caso particolare, atte a motivare adeguatamente il quantum individuato secondo equità.

Si ritiene, a questo proposito, adeguatamente motivata la decisione di proporzionare il risarcimento alla gravità del fatto illecito ed all’entità del pregiudizio all’immagine ed al prestigio arrecata al CONI ed alla SISAL ed allintera collettività, sotto il profilo della negativa risonanza di detto fatto illecito sull’opinione pubblica a causa della azione diretta contro i beni immateriali colpiti.

Per l’individuazione delle dimensioni del danno in parola nel senso più aderente possibile alla spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, di cui si é detto in precedenza, soccorrono i principali criteri elaborati dalla riportata giurisprudenza, che possono riassumersi nei tre profili: oggettivo, soggettivo e sociale.

Circa il criterio oggettivo rileva levidente comportamento illecito tenuto dal citato convenuto nella sua attività, mediante il compimento di atti illegittimi ed illeciti e le gravissime irregolarità contrarie ai doveri d’ufficio, connotati dall’elemento psicologico del dolo, per trarne dei profitti personali.

Circa il criterio soggettivo, va tenuto presente che il citato convenuto era – all’epoca dei fatti – un dipendente del CONI, legato, perciò, – nella indicata qualità – al predetto Ente da rapporto di lavoro e di servizio, il quale  chiedeva il pagamento di una somma di danaro per far ottenere dalla SISAL la concessione a gestire una ricevitoria del Superenalotto.

A tale riguardo occorre osservare in accordo con la Procura che nessuna rilevanza assume la doglianza del convenuto circa il fatto che egli non riferiva il suo interessamento ad una concessione rientrante nelle competenze dellufficio di sua appartenenza (CONI), bensì ad altro ente (SISAL), nei confronti del quale non aveva alcun rapporto dufficio, in quanto lipotesi di danno cagionato ad ente diverso da quello di appartenenza è espressamente prevista del comma 4 dellarticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dalla legge 639 del 1996.

Il Sig. P. (nella indicata qualità) non ha osservato i fondamentali doveri ed obblighi inerenti il proprio status, ed, in particolare, – come già evidenziato – quello di svolgere la indicata attività legata da rapporto di lavoro e di servizio con la Pubblica Amministrazione con comportamenti trasparenti, prestando la propria opera con la lealtà, onestà e diligenza.

Il convenuto – al fine di garantire non consentiti vantaggi a sé stesso – con i gravissimi fatti illegittimi ed illeciti commessi ha offeso innanzitutto l’onore, il prestigio e l’immagine di entrambi gli Enti, cioè sia della SISAL che del CONI (al quale, come si é detto, nella predetta qualità, era legato da un rapporto di lavoro e di servizio) ed ha dimostrato, in tal modo, indifferenza e disprezzo, sia verso luno che verso laltro Ente.

Circa, infine, il criterio sociale, va tenuto conto della negativa impressione e ripercussione suscitate nell’opinione pubblica locale dai fatti dolosi del Sig. P., favorite dal clamor conseguente alla diffusione ed alla amplificazione che del fatto ne hanno dato gli organi di stampa locale.

Tale negativa ripercussione – che costituisce uno degli aspetti per valutare la dimensione del danno al prestigio ed all’immagine della P.A., – ha avuto riflessi innegabili verso i cittadini, potendosi – ed a ragione – sviluppare, per tali vicende, un senso di sfiducia nei confronti delle amministrazioni interessate.

In definitiva, in base ai tre criteri sopra illustrati (oggettivo, soggettivo e sociale, e, quest’ultimo nei suoi riflessi negativi verso l’opinione pubblica della Comunità umbra), il Collegio – tenuto conto della diffusione della notizia degli illeciti in questione soltanto a livello locale e del ruolo di dipendente con qualifica di modesto livello rivestita dal convenuto – considera equo (ai sensi dell’art. 1226 c.c.) determinare in ¬ 6.000,00 (comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria) la somma da porre a carico del predetto convenuto per il risarcimento del danno all’immagine ed al prestigio subito dagli Enti CONI e SISAL, da ripartire in ¬ 4.000,00 a favore del CONI ed ¬ 2.000,00 a favore della SISAL.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale dellUmbria

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.10269/R del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria, nei confronti del signor S.P. residente in XXX,

CONDANNA

il convenuto al pagamento della somma complessiva di ¬ 6.000,00 nei termini specificati in motivazione, da ripartire in ¬ 4.000,00 a favore del CONI ed ¬ 2.000,00 a favore della SISAL.

Su detto importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente Sentenza fino al soddisfo.

Liquida a favore dello Stato le spese di giudizio, nella misura, alla data di  pubblicazione  della presente Sentenza,  di  ¬. 172,38  (centosettanta-

due/38).

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 6 ottobre 2004.

Depositata in Segreteria il giorno 17 gennaio 2005