Civile

Thursday 23 February 2006

Regolamento sui servizi telefonici a sovrapprezzo (Approvato in data 14 febbraio 2006)

Regolamento sui servizi
telefonici a sovrapprezzo (Approvato in data 14 febbraio 2006)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Il Ministro delle comunicazioni

Visto l’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, concernente il
regolamento recante norme sulle modalità di espletamento
dei servizi audiotex e videotex;

Vista la legge 31 gennaio 1996,
n.61, recante “Ratifica ed esecuzione degli atti finali della conferenza
addizionale dei plenipotenziari relativi alla
costituzione e convenzione dell’Unione Internazionale delle Comunicazioni
(UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a
Ginevra il 22 dicembre 1992”, e in particolare gli artt.34, comma 2, e 35;

Visto il decreto legge 26
febbraio 1996, n. 87, recante “Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotel”;

Visto il decreto ministeriale 28
febbraio 1996, recante “Disposizioni e criteri generali per l’applicazione del
decreto legge 26 febbraio 1996, n.87”;

Visto il decreto legge 23 ottobre
1996, n.545, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l’articolo 1, commi 25,
26 e 27;

Vista la legge 31 luglio 1997, n.
249, concernente l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo;

Visto il decreto ministeriale 26
maggio 1998, concernente disposizioni sui servizi audiotex, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998 che integra la tabella A allegata al provvedimento del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni del 28 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché
delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n.449;

Vista la legge 8 aprile 2002, n.
59, recante “Disciplina relativa alla fornitura di
servizi di accesso ad Internet”;

Vista la deliberazione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/02/CONS del 13 marzo
2002, recante “Norme di attuazione dell’art.28 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.77: fatturazione
dettagliata e blocco selettivo di chiamata”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.103 del 4 maggio 2002;

Vista la deliberazione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni 9/02/CIR del 26 giugno 2002 recante “Norme di attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 59
dell’8 aprile 2002: Criteri di applicazione agli Internet service Provider
delle condizioni economiche dell’offerta di riferimento”;

Visto il decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione
nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

Vista la deliberazione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9/03/CIR del 3 luglio 2003,
recante il “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e
disciplina attuativa”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n.177 del 1° agosto 2003;

Visto il decreto legislativo 1°
agosto 2003, n.259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista la deliberazione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15/04/CIR concernente
l’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9
dicembre 2004;

Visto il codice di condotta per
l’offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori
sottoscritto dagli operatori di comunicazioni mobili in data 16 febbraio
2005;

Considerato il carattere di lex
specialis della legge 23 dicembre 1996, n.650, con particolare riferimento
all’articolo 1, commi 25, 26 e 27;

Tenuto conto delle risultanze dell’audizione dei fornitori di reti e servizi di
comunicazione elettronica, delle associazioni di fornitori dei servizi audiotex
e delle principali associazioni degli utenti e dei consumatori;

Considerato che, sulla scorta dei
principi affermati nelle direttive europee, lo Stato membro può adottare norme
specifiche a tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, ed in
particolare a tutela degli utenti in genere e soprattutto dei minori, in ordine alla fornitura di servizi di telecomunicazioni,
inclusi quelli a sovrapprezzo, tenuto conto della peculiarità di ciascuna
piattaforma tecnologica;

Considerata la necessità di
adeguare la normativa vigente su tale materia alla luce dell’evoluzione
tecnologica e normativa nel rispetto del principio della neutralità
tecnologica;

Considerata la necessità di
adottare un provvedimento che ricomprenda le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13
luglio 1995, n. 385 con la conseguente abrogazione di tale regolamento, come
indicato nel parere n. 2354/2002 del Consiglio di Stato del 26 agosto 2002;

Tenuto conto che i servizi mobili
si caratterizzano per un uso strettamente personale dell’apparato terminale,
protetto dall’utilizzo di un codice personalizzato (PIN) segreto, che il
ricorso alle carte prepagate assicura limiti di spesa soggettivamente definiti
e che la disponibilità di un blocco selettivo di chiamata tramite un codice
personalizzato (PIN) costituisce uno strumento efficace per la tutela
dell’abbonato;

Acquisito il parere dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni prot. n. U737/03/RM
del 6 agosto 2003;

Uditi i pareri del Consiglio di
Stato resi nelle adunanze della Sezione consultiva per
gli atti normativi del 26 agosto 2002 e 27 ottobre 2003;

Acquisito il parere della
Commissione Europea;

Sentite le competenti Commissioni
parlamentari;

Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo
17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

adotta

il
seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art.1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) reti di comunicazione
elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche
o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare
dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;

b) servizio di comunicazione
elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi
di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che
forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione
elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono
inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70 non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazione elettronica;

c) abbonato: la persona fisica o
giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali
servizi;

d) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione

o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e)
operatore: un’impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni
o una risorsa correlata;

f) fornitore di servizi di
comunicazione elettronica: il soggetto che rende accessibili al pubblico,
attraverso una rete di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione
elettronica, facendosi carico del trasporto, dell’instradamento, della gestione
della chiamata e dell’addebito del relativo prezzo;

g) operatore titolare della
numerazione: l’operatore o fornitore di servizi Internet che ha ottenuto dal
Ministero delle comunicazioni il diritto d’uso della numerazione ;

h) servizi a sovrapprezzo: i
servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, accessibili al
pubblico, anche mediante l’uso di specifiche numerazioni, definite nel piano
nazionale di numerazione, o a livello internazionale dagli appositi
organismi che consentono l’accesso degli utenti ad informazioni
o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, il fornitore di servizi
di comunicazione elettronica addebita un prezzo complessivo comprendente il
trasporto, l’istradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni
o prestazioni. I servizi a sovrapprezzo includono anche quelli realizzati con
connessione ad Internet sia in modalità “dial-up”, che
prevede l’identificazione del fornitore di servizi con una numerazione, sia in
modalità “packetswitch”, che prevede l’identificazione del fornitore di servizi
con un indirizzo IP. Sono, inoltre, inclusi tra i servizi a sovrapprezzo quelli
offerti sulla piattaforma della televisione “digitale” interattiva, ovvero
mediante invio di messaggi di testo o dati quali, ad es.,
SMS o MMS, su base di singola richiesta ovvero in modalità di ricezione
periodica (modalità “push”) a seguito di sottoscrizione di uno specifico
contratto;

i) servizi a sovrapprezzo
internazionali: i servizi assimilabili per contenuto ai servizi a sovrapprezzo,
offerti su collegamenti individuati da apposite
numerazioni internazionali con prefisso ‘00’, definite dall’ITU-T e denominate
Universal International Premium Rate Numbers (UIPRN) o definite dalla
Commissione Europea e denominate European Telecommunications Numbering Systems
(ETNS);

a) centro servizi: la persona
fisica o giuridica che, con l’utilizzo di opportuni
apparati, consente all’utente finale di accedere ad informazioni

o
prestazioni distribuite mediante le reti di comunicazione elettronica. Il
centro servizi può operare direttamente come fornitore
di informazioni o prestazioni o tramite
soggetti diversi;

l) blocco selettivo di chiamata:
l’opzione che consente di sbloccare, ovvero di
bloccare, gratuitamente, in modalità controllata dall’utente, su base sia di
singola chiamata sia di abilitazione – disabilitazione fino a nuovo ordine da
parte dell’utente medesimo, attraverso un codice personalizzato (PIN), le
chiamate verso le numerazioni associate ai servizi a sovrapprezzo.

Art.2 (Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento ha lo
scopo di disciplinare i servizi a sovrapprezzo.

2. Il regolamento, in
particolare, ne disciplina:

a) tipologia e contenuto;

b) modalità di espletamento
e di attivazione;

c) obblighi a carico degli
operatori titolari della numerazione, dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, dei centri servizi;

d) pubblicità;

e)
vigilanza e controllo;

f) sanzioni.

Art.3 (Tipologie di servizi a
sovrapprezzo)

1. I servizi a sovrapprezzo si
suddividono nelle seguenti tipologie:

a) servizi di carattere sociale-informativo,
quali, tra l’altro:

1) servizi riguardanti le
pubbliche amministrazioni e gli enti locali;

2) servizi di pubblica utilità;

3) servizi di informazione
abbonati;

b) servizi di assistenza
e consulenza tecnico-professionale che comprendono, tra l’altro:

1) consulenze di tipo sanitario,
legale, economico/finanziario;

2) servizi di rassegna stampa;

3) servizi editoriali;

4) servizi di meteorologia;

5) formazione professionale;

6) servizi di assistenza
clienti;

7) trasporto e turismo;

c) servizi di chiamate di massa,
ovvero i servizi offerti per limitati periodi temporali, che consentono la
partecipazione di un notevole numero di utenti ad
eventi particolari, che comprendono, tra l’altro:

1) sondaggi di opinione;

2) televoto;

3) servizi di raccolta fondi;

4) giochi di massa;

5) manifestazioni a premio e
concorsi legati a prodotti e servizi di consumo;

a) servizi di intrattenimento,
quali, tra l’altro:

1) servizi di conversazione;

2) pronostici;

3) servizi di astrologia;

4) manifestazioni a premio;

5) caselle vocali;

6) giochi;

b) vendita di prodotti e servizi
trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione
elettronica, quali, tra l’altro:

1) loghi e suonerie;

2) programmi software;

3) audio e video.

Capo II

Contenuto dei servizi a
sovrapprezzo

Art. 4 (Principi generali)

1. Le informazioni
o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo sono di
norma destinate a persone maggiorenni, salvo quanto disposto
dall’articolo 5.

2. Tramite i servizi a
sovrapprezzo di cui all’art.3, comma 1, lett. “a)” e “b)”, sono fornite informazioni
o prestazioni corrette, rispondenti alla realtà, chiare e complete. Per le informazioni
o prestazioni relative a dati, fatti o circostanze
suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, sono indicate la data e,
se necessario, l’ora a cui risale l’aggiornamento delle informazioni
o prestazioni fornite.

3. I servizi a sovrapprezzo non
sono immotivatamente prolungati e non contengono pause, nè tempi di attesa che non siano tecnicamente indispensabili e che
siano pretestuosamente previsti al solo fine di prolungare il tempo di
connessione.

4. Le informazioni
o prestazioni fornite tramite i servizi a sovrapprezzo:

a) non contengono messaggi
subliminali;

b) non offendono la dignità della
persona;

c) non evocano discriminazioni di
razza, sesso e nazionalità;

d) non esaltano alcuna forma di
violenza;

e) non
offendono convinzioni religiose ed ideali;

f) non inducono a comportamenti
discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente;

g) non arrecano danno morale,
fisico o economico;

h) non inducono all’uso di
bevande alcoliche, tabacco, stupefacenti e farmaci;

i) non presentano forme e
contenuti a carattere pornografico, salva l’adozione di un sistema di controllo
specifico e selettivo, od osceno.

Art. 5 (Minori e categorie
particolari)

1. Fermo restando quanto disposto
all’articolo 4, le informazioni
o prestazioni destinate ai minori o a soggetti che si trovino in stato, pur se
temporaneo, di vulnerabilità psichica:

a) non devono rappresentare una
minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;

b) non abusano della loro
naturale credulità o mancanza di esperienza e del loro
senso di lealtà;

c) non fanno leva sui loro
bisogni di affetto e protezione;

d) non inducono a violare norme
di comportamento sociale generalmente accettate;

e) non
inducono a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose;

2. Fermo restando quanto disposto
dal comma 1, gli operatori di telefonia mobile assicurano l’osservanza degli
impegni sottoscritti con il codice di condotta per l’offerta dei servizi a
sovrapprezzo e la tutela dei minori citato in premessa
nonché dei codici di autoregolamentazione di cui al successivo art. 26.

Art. 6 (Inserti pubblicitari)

1. Le informazioni
o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo non sono interrotte da
inserti pubblicitari nel caso di servizi tariffati in base alla durata.

Art. 7 (Consulenze professionali)

1. Le consulenze professionali
sono fornite esclusivamente da soggetti abilitati all’esercizio delle
professioni medesime, in ogni caso nel rispetto delle relative norme
deontologiche.

2. Nel caso di servizi di
consulenza sanitaria le informazioni non contengono
descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano
fare apparire superflua la consultazione diretta del professionista ed i
trattamenti curativi eventuali.

Art. 8 (Concorsi e manifestazioni
a premio)

1. Nel caso di servizi a
sovrapprezzo relativi a concorsi e manifestazioni a
premio è garantita la conformità al decreto del Presidente della Repubblica 430
del 2001.

2. La
conformità al decreto di cui al comma 1 è indicata nella dichiarazione di cui
al successivo articolo 17.

3. Il prezzo dei servizi di
concorsi o manifestazioni a premio è di tipo forfettario e indipendente dalla
durata.

Art. 9 (Servizi per la raccolta
dei fondi)

1. La raccolta di fondi tramite
numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo è consentita ove svolta in
favore di Enti pubblici o privati senza fini di lucro,
riconosciuti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dei
Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio Economico Europeo.

Art. 10 (Vendita di prodotti e
servizi)

1. Tramite i servizi a
sovrapprezzo è consentita esclusivamente la vendita, anche tramite abbonamento,
di prodotti e servizi direttamente trasmessi mediante reti di comunicazione
elettronica.

2. Fatte salve
le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, il pagamento
del prezzo dei prodotti e servizi di cui al comma 1, acquistati attraverso i
servizi a sovrapprezzo, è realizzato mediante la modalità di cui all’articolo
15.

Art. 11 (Formazione
professionale)

1. Sono vietati i servizi a
sovrapprezzo che promuovono opportunità di lavoro.

2. Le informazioni
riguardanti formazione professionale o corsi di istruzione:

a) non contengono promesse o
previsioni irragionevoli di futuro impiego o di futura remunerazione nei
confronti di coloro che richiedono le informazioni;

b) indicano con chiarezza il
soggetto responsabile dei corsi, la durata effettiva dei corsi, il loro costo
complessivo, l’eventuale necessità per l’utente finale di acquistare materiale
di supporto per seguire i corsi con profitto, il livello di istruzione
o la qualifica professionale richiesta e, ove prescritto dalla legge, il
rilascio di attestati di frequenza.

Capo III

Modalità di espletamento
dei servizi a sovrapprezzo

Art. 12 (Informazioni
obbligatorie)

1. Le informazioni
o prestazioni dei servizi a sovrapprezzo sono precedute, indipendentemente
dalla durata del servizio, da un "messaggio di presentazione", chiaro
ed esplicito, di tipo vocale se l’informazione
o prestazione è fornita tramite un servizio in fonia, di tipo testuale se è
fornita tramite un servizio dati, testuale e/o vocale
se è fornita tramite videocomunicazione.

10 9.2.06 –
regolamento servizi sovrapprezzo

2. Il messaggio di cui al comma 1
contiene esclusivamente i sottoelencati dati informativi
nel rispetto del seguente ordine :

a) destinazione del servizio ai
maggiorenni (informazione da introdurre solo
nel caso in cui il servizio è vietato ai minori);

b) nome o ragione sociale del
centro servizi;

c) costo di tutte le informazioni
e/o prestazioni, al minuto o forfetario ovvero per
unità di quantità di informazione in kbyte ,
comprensivo di IVA;

d) ove applicabile, costo
massimo, comprensivo di IVA, delle informazioni;

e)
limite massimo dell’importo addebitabile con le modalità di cui all’articolo
15, comma 6;

f) modalità di pagamento della
quota eccedente il limite massimo di cui alla lettera e);

g) tipologia delle informazioni
o prestazioni fornite;

h) nel caso di servizi di
consulenza professionale, identità, qualifica professionale,
iscrizione all’ordine professionale, ove prevista da specifiche norme, ed
eventuale funzione ricoperta;

i) consenso espresso quale
modalità di accettazione del servizio.

3. Nel caso di servizi a
sovrapprezzo di tipo vocale, il messaggio di presentazione è gratuito, mentre
nel caso di connessione ad Internet, non è applicato alcun sovrapprezzo.

4. Nel caso di
servizi a sovrapprezzo forniti tramite la connessione ad Internet, il messaggio
di cui al comma 2 non è connesso ad altri messaggi ed è presentato tramite un
riquadro evidenziato sulla pagina video, in forma chiara e leggibile
integralmente, senza ricorso al cursore. Il messaggio di presentazione
non comporta l’abbattimento della connessione al fornitore di servizi Internet
inizialmente prescelto dall’utente finale.

5. Nel caso di servizi di cui al
comma 4, il messaggio di presentazione di cui al comma 2 include, nella sua
parte iniziale, l’informativa con cui si
avverte che la fruizione del servizio comporta
l’abbattimento della connessione in corso con il proprio Internet Service
Provider e l’instaurazione di una nuova connessione soggetta ad uno specifico
prezzo con l’evidenza della relativa numerazione. L’informativa
al cliente relativa al prezzo della connessione al
servizio a sovrapprezzo deve essere presente sul video durante la connessione. Inoltre deve essere indicato chiaramente che il servizio è
fruibile solo attraverso Internet e non in fonia.

6. L’accettazione di un servizio
a sovrapprezzo è ammessa solo con il consenso espresso dell’utente finale,
fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).

7. Allo
scadere del tempo corrispondente al limite massimo dell’importo addebitabile di
cui all’articolo 15, comma 6, è richiesto all’utente finale un ulteriore
espresso consenso per la continuazione del servizio, con contestuale specifica
indicazione delle modalità di pagamento di cui al comma 2, lett. f).

8. Nel caso di servizi a sovrapprezzo
offerti sulla base di specifici abbonamenti non si
applica il comma 1. Le informazioni di cui al
comma 2 sono incluse nel contratto di abbonamento. In
ogni caso, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185 in materia di contratti a distanza.

9. Nel caso di
servizi a sovrapprezzo offerti mediante l’invio di messaggi di testo

o dati
in modalità push (SMS, MMS), sono fornite al cliente, all’atto della
conclusione del contratto, oltre alle informazioni
di cui al precedente comma 2, ove applicabili, le informazioni
relative al costo per l’invio del singolo messaggio nonché le informazioni
inerenti le modalità di disattivazione del servizio. In particolare è previsto
l’invio al cliente, antecedentemente l’invio del primo
messaggio a pagamento, di un messaggio gratuito che indichi:

a) costo per singolo messaggio o
per contenuto fornito;

b) numero massimo di messaggi o
il numero massimo di contenuti forniti;

c) se trattasi di servizio in
abbonamento;

d) sintassi per la disattivazione
del servizio.

Per i servizi in abbonamento di
durata superiore al mese, il messaggio gratuito con
l’avviso di abbonamento in corso e l’indicazione della scadenza contrattuale va
inviato almeno mensilmente. In ogni caso è escluso il rinnovo tacito
dell’abbonamento.

10. Nel caso di servizi a
sovrapprezzo che comportino una spesa massima
inferiore ad 1 euro, IVA esclusa, non è obbligatorio l’inserimento del
“messaggio di presentazione” previsto al comma 1.

11. Nel caso di servizi a
sovrapprezzo delle tipologie definite all’articolo 3, comma 1, lett. c)
(servizi di chiamate di massa), non si applica il “messaggio di presentazione”
previsto al comma 1, qualora il costo della chiamata sia inferiore alla soglia
di prezzo massimo di seguito indicata:

-quota massima alla risposta pari
a 0,0667 euro, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa);

-prezzo minutario massimo pari a
0,0667 euro al minuto, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA
inclusa);

o se il
costo della chiamata, tassata in modalità forfetaria, non supera l’importo
complessivo di 1 euro, IVA esclusa.

12. Nel caso di servizi connessi
a manifestazioni a premio si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 430 del 2001.

13. Nel caso di servizi a
sovrapprezzo delle tipologie definite all’articolo 3, comma 1, lett. a)
(servizi di carattere sociale-informativo), il
messaggio di cui al comma 1 contiene esclusivamente i sottoelencati dati informativi
nel rispetto del seguente ordine:

a) nome o ragione sociale del
centro servizi;

b) costo di tutte le informazioni
e/o prestazioni, al minuto o forfetario ovvero per
unità di quantità di informazione in kbyte,
comprensivo di IVA;

c) tipologia delle informazioni
o prestazioni fornite.

d) nel caso di
servizi di consulenza professionale, identità, qualifica professionale,
iscrizione all’ordine professionale, ove prevista da specifiche norme,
ed eventuale funzione ricoperta.

14. Nel caso di diffusione
televisiva dei predetti servizi, le emittenti radiotelevisive nazionali e
locali, ovvero i fornitori di servizi associati, nel caso della televisione
digitale, sono tenuti a comunicare al pubblico, qualunque sia il mezzo
utilizzato, in modo esplicito e chiaramente leggibile, i seguenti dati informativi:

a) la natura del servizio a
sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;

b) il costo del servizio,
minutario o forfetario, comprensivo di IVA;

c) dati del fornitore di informazioni o
prestazioni, completi di un recapito/indirizzo in Italia, nel caso di imprese
non aventi sede legale nel territorio nazionale;

Art. 13 (Erogazione e durata del
servizio)

1. Il servizio a sovrapprezzo è
erogato solo dopo l’esplicita accettazione da parte dell’utente finale, fatta
eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).

2. La durata massima dei servizi
a sovrapprezzo non supera i limiti di tempo previsti dal contratto in essere
tra l’operatore titolare della numerazione ed il centro servizi.

Art. 14 (Condizioni economiche di offerta)

1. Le condizioni economiche di offerta dei servizi a sovrapprezzo sono proporzionate
all’effettiva erogazione dei servizi, salvo quanto disposto dal presente
decreto. In ogni caso qualora sia prevista, oltre la tariffa minutaria, un
costo fisso alla risposta, quest’ultimo può essere addebitato solo dopo il
consenso dell’utente.

2. I servizi a sovrapprezzo
destinati ai minori sono erogati con modalità forfettaria e non superano
l’importo complessivo di 2,75 euro, Iva inclusa. Il
predetto importo può essere rideterminato dal Ministro delle comunicazioni con
proprio decreto.

3. Le condizioni economiche di offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo sono
comunicate conformemente a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni
elettroniche.

Art. 15 (Fatturazione)

1. L’importo addebitato, nei
limiti massimi previsti dal presente decreto, è comprensivo del prezzo relativo al trasporto, all’instradamento, alla gestione
della chiamata e alla fornitura delle informazioni
o prestazioni.

2. Il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica addebita ai propri abbonati gli importi di cui al
comma 1, sull’importo prepagato o in fattura nei limiti di cui al comma 6.

3. La documentazione della
fatturazione riporta gli importi relativi ai servizi a
sovrapprezzo separati da quelli relativi ad altri servizi, con l’indicazione
del relativo operatore titolare della numerazione.

4. Sia nel caso della modalità
minutaria che nel caso della modalità forfetaria, la
tassazione di un servizio a sovrapprezzo è avviata, solo dopo il riconoscimento
da parte del centro servizi dell’esplicita accettazione da parte dell’utente
finale di cui all’articolo 13, comma 1, fatta eccezione per i servizi di
carattere sociale-informativo di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a)

5. Ai sensi dell’articolo 14,
comma 3, ove tecnicamente possibile, l’addebito è subordinato all’effettiva
erogazione del servizio.

6. L’importo massimo che può
essere addebitato per ogni comunicazione, secondo le modalità del comma 2, e’
fissato in 12,50 euro, Iva esclusa. Per servizi il cui
addebito superi tale importo massimo sono previste
modalità di fatturazione direttamente a cura del centro servizi. Tali importi
non possono essere fatturati dal fornitore di servizi di comunicazione
elettronica.

7. Entro 12 mesi dall’entrata in
vigore del presente regolamento, i fornitori dei servizi di comunicazione
elettronica comunicano agli abbonati la possibilità di ottenere, mediante
richiesta dell’abbonato al servizio di assistenza
dell’operatore, il blocco delle chiamate verso le numerazioni associate a
servizi a sovrapprezzo nel caso in cui venga superato un tetto massimo mensile
di spesa per tali servizi, determinato nelle due soglie massime, a scelta, pari
a 50 euro oppure a 100 euro. La mancata opzione per
una delle predette soglie determina l’assenza di un tetto massimo mensile di
spesa per tali servizi.

8. Le informazioni
di cui ai commi 6 e 7 sono fornite:

g) ai nuovi abbonati al momento
della stipula dei contratti o dell’adesione al servizio;

h) ai vecchi abbonati, mediante
un comunicato, accompagnato da un modulo di adesione,
inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da
ripetersi nelle successive fatturazioni con cadenza almeno annuale, o, in caso
di servizi prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, con la
medesima cadenza.

9. Il comma 7 non si applica ai
servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).

10. Le
disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui l’apparato
terminale utilizzato dall’utente sia dotato di codice personalizzato (PIN)
ovvero la linea d’abbonato utilizzata per accedere ai servizi a sovrapprezzo
sia stata dotata gratuitamente di blocco selettivo di chiamata.

Capo IV

Attivazione dei servizi a
sovrapprezzo

Art. 16 (Uso delle numerazioni e
delle infrastrutture)

1. Ai fini dell’offerta al
pubblico di servizi a sovrapprezzo, l’operatore titolare della numerazione usa
in proprio numeri o infrastrutture ovvero cede gli stessi in uso al centro
servizi.

2. I centri servizi che ricevono
in uso uno o più numeri ovvero infrastrutture dall’operatore titolare della
numerazione non possono cedere gli stessi a terzi .

3. Gli strumenti di selezione
automatica (dialer), eventualmente utilizzati per l’accesso ai servizi a sovrapprezzo
forniti tramite Internet, devono avere caratteristiche tecniche tali da
permetterne il controllo da parte dell’utente finale chiamante. Il dialer non
deve configurarsi automaticamente come modalità di connessione principale né
deve generare, in modo automatico, connessioni ripetute alla numerazione su cui
viene erogato il servizio a sovrapprezzo.

4. Gli operatori titolari della
numerazione predispongono ed aggiornano un database pubblico, consultabile
anche sul loro sito web, contenente le seguenti informazioni:
generalità del centro servizi e del/dei fornitori di informazioni
o prestazioni, tipologia del servizio a sovrapprezzo offerto e numeri associati
o indirizzi IP per l’accesso al servizio stesso Il database aggiornato è
inviato al Ministero delle comunicazioni – (Direzione Generale per i servizi di
comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con periodicità trimestrale.

5. I fornitori di servizi di
comunicazione elettronica predispongono ed aggiornano un database pubblico,
consultabile anche sul loro sito web, con le indicazioni del prezzo definito
per ciascuna numerazione configurata sulla propria rete. Il database è inviato
al Ministero delle comunicazioni (Direzione Generale per i servizi di
comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con periodicità trimestrale

6. Il Ministero delle
comunicazioni provvede a tenere un elenco completo,
pubblico e disponibile sul sito web del Ministero stesso, che raccoglie le informazioni
di cui ai commi 4 e 5.

7. In occasione degli aggiornamenti
del piano nazionale di numerazione, gli operatori
titolari della numerazione verificano la conformità al suddetto piano dei
numeri utilizzati o ceduti in uso ai centri servizi. In caso di modifica di
tali codici, è adottata la procedura di cui al comma 6
dell’articolo 17.

Art. 17 (Dichiarazione)

1. Ai fini dell’offerta al
pubblico dei servizi a sovrapprezzo, gli operatori titolari della numerazione,
entro una settimana dalla cessione in uso di uno o più numeri al centro servizi :

a) comunicano al Ministero delle
comunicazioni i numeri ceduti in uso al centro servizi ovvero gli indirizzi IP
nel caso di connessione ad Internet con modalità “packet switched”;

b) allegano alla comunicazione la
dichiarazione con data e firma del rappresentante legale del
centro servizi comprendente tutti i seguenti elementi che lo riguardano:

1) il nome, la denominazione o la
ragione sociale;

2) la sede legale e operativa;

3) le generalità del responsabile
legale del centro servizi pro tempore nonché gli
estremi che permettono di contattare rapidamente il responsabile e di
comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di
posta elettronica;

4) il numero di
iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro
delle imprese o altro titolo equivalente valido negli altri paesi dell’Unione
europea;

5) il numero della partita IVA o
altro numero di identificazione, considerato
equivalente nell’ambito dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo qualora
il centro servizi eserciti un’attività soggetta ad imposta;

6) il nome, la denominazione o la
ragione sociale del o dei fornitori di informazioni
o prestazioni di cui il centro servizi si avvale;

7) i numeri ricevuti in uso
dall’operatore titolare della numerazione ovvero gli indirizzi IP nel caso di
connessione ad Internet;

8) la
descrizione del servizio a sovrapprezzo che il centro servizi intende fornire
sulla base delle tipologie di cui all’articolo 3; nel caso di servizi destinati
ai minori, la descrizione del servizio con dettagli riguardo alla finalità, al
contenuto e alla durata;

9) nel caso di servizi a
sovrapprezzo riguardanti una consulenza professionale, l’indicazione del titolo
professionale e lo Stato in cui è stato rilasciato nonché
dell’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il consulente è
iscritto e il relativo numero di iscrizione;

10) nel caso di servizi a
sovrapprezzo riguardanti concorsi o manifestazioni a premio, l’indicazione
della conformità al decreto del Presidente della
repubblica n. 430 del 2001;

11) l’impegno al rispetto degli
obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Gli operatori titolari della
numerazione verificano la completezza e la correttezza dei dati riportati nella
dichiarazione e non attivano i numeri ceduti in uso ovvero le infrastrutture
prima di trenta giorni dalla data di riscontro del
ricevimento della dichiarazione da parte del Ministero delle comunicazioni.

3. Al fine di consentire una più
attenta verifica dei contenuti nel caso di servizi a sovrapprezzo accessibili
ai minori, il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è esteso a sessanta
giorni.

4. I centri servizi hanno sede in
uno dei paesi dell’Unione europea o dello spazio economico europeo.

5. I centri servizi comunicano
all’operatore titolare della numerazione qualsiasi modifica dei dati contenuti
nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), intervenuto successivamente alla data di presentazione della medesima,
entro una settimana dall’avvenuta variazione.

6. Gli operatori titolari della
numerazione comunicano al Ministero delle comunicazioni, entro una settimana,
qualsiasi modifica dei dati di cui al comma 5.

7. Nel caso di variazione di cui
al comma 1, lettera b), punti 7 e 8, i centri servizi predispongono una nuova
dichiarazione che l’operatore titolare della numerazione invia al Ministero
delle comunicazioni con le modalità di cui al comma 1.

8. L’operatore titolare della
numerazione comunica al Ministero, entro una settimana, eventuali variazioni
dei servizi conseguenti a cessazione ovvero alla portabilità del numero.

Art. 18 (Responsabilità)

1. Il centro servizi, ovvero il
fornitore dei contenuti, se diverso dal centro servizi, è responsabile del
contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della sua
conformità alle disposizioni del Capo II e delle informazioni
obbligatorie di cui agli articoli 12, 13, 15 comma 4 e 17.

2. Il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica è responsabile del trasporto, dell’instradamento,
della gestione della chiamata e dell’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 24, comma 2.

3. L’operatore titolare della
numerazione è responsabile dell’osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17 e 21, comma 5. E’ compito
dell’operatore raccogliere la dichiarazione sui contenuti dei servizi redatta
sotto la responsabilità del centro servizi, ovvero del fornitore dei contenuti.

Art. 19 (Blocco selettivo di
chiamata)

1. I fornitori di servizi di
comunicazione elettronica offrono ai propri abbonati l’opzione
del blocco selettivo di chiamata associata ai servizi di sovrapprezzo, ad
esclusione di quelli relativi ai servizi di informazione
abbonati, forniti attraverso le specifiche numerazioni.

2. I fornitori di servizi di
comunicazione elettronica informano gli
abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità
della prestazione del blocco selettivo di chiamata di cui al comma 1 nonché alle modalità per aderire alla propria offerta e
attivarla. L’adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il
recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o
più opzioni sono rese accessibili e praticabili per
gli abbonati, attraverso procedure semplici, e chiare.

3. Le informazioni
di cui al comma 2 sono fornite:

a) ai nuovi abbonati al momento
della stipula dei contratti o dell’adesione al servizio;

b) ai vecchi
abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della
documentazione di fatturazione, da ripetersi nelle successive
fatturazioni con cadenza almeno annuale, o, in caso di servizi prepagati,
mediante una comunicazione personalizzata, anche via sms ove applicabile, con
la medesima cadenza.

4. In caso di richiesta di blocco
selettivo di chiamata, il codice personalizzato (PIN) per abilitare ovvero
disabilitare le chiamate verso numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo è
inviato o comunque portato a conoscenza dell’abbonato
richiedente con apposita comunicazione riservata.

Capo V

Controlli e sanzioni

Art. 20 (Vigilanza e controllo)

1. I competenti organi della
Polizia postale e delle comunicazioni e del Ministero delle comunicazioni hanno
il compito della vigilanza e del controllo sul corretto espletamento del
servizio in relazione a quanto contenuto nelle informazioni
obbligatorie di cui all’articolo 12 dei servizi a sovrapprezzo e su quelli di
tipologia ad essi assimilabili svolti su collegamenti individuati da
numerazioni internazionali.

2. Gli operatori titolari della
numerazione, i centri servizi ed i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica sono tenuti a permettere agli organi di polizia di cui al comma 1
l’accesso alle sedi ed alla documentazione onde
consentire l’effettuazione dei controlli volti ad accertare che l’attività sia
svolta in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 21 (Sanzioni per i centri
servizi)

1. Il Ministero delle
comunicazioni è competente ad applicare le sanzioni a carico dei centri servizi
in caso di violazione delle disposizioni di cui al
Capo II e agli articoli 12, 15, comma 4, e 17.

2. Nei casi di cui al comma 1, il
Ministero delle comunicazioni contesta la violazione al centro servizi
diffidandolo ed assegnando un termine di sette giorni per le giustificazioni.
Trascorso tale termine, o qualora le giustificazioni risultino
inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 3, motivate anche in
ragione delle giustificazioni addotte.

3. Nei casi di cui al comma 1, il
Ministero applica le seguenti sanzioni:

a) sospensione dell’accesso alla
rete del servizio a sovrapprezzo, per un periodo di un mese;

b)
disattivazione dell’accesso alla rete del servizio a sovrapprezzo nei casi più
gravi.

4. Nel caso di reiterate e gravi
violazioni nell’offerta di servizi a sovrapprezzo, in numero non inferiore a
tre, nell’ arco temporale di 12 mesi, il Ministero
delle comunicazioni irroga la sanzione di cui al comma 3, lettera b), per tutti
i servizi a sovrapprezzo offerti dal centro servizi con l’uso di qualunque
numerazione.

5. L’operatore titolare della
numerazione, nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), sospende ovvero
disattiva le connessioni entro 48 ore dalla ricezione di apposita
segnalazione da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 22
(Sanzioni per gli operatori titolari della numerazione e per i fornitori di

servizi
di comunicazione elettronica)

1. Le sanzioni irrogate dal
Ministero delle comunicazioni e dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nei confronti di operatori titolari
della numerazione e di fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche sono
definite nel Codice delle comunicazioni elettroniche citato nelle premesse.

Capo VI

Disposizioni in materia di
pubblicità

Art. 23 (Pubblicità)

1. Le emittenti radiotelevisive
nazionali e locali sono tenute al rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 26, della legge n. 23 dicembre 1996,
n. 650.

2. La pubblicità relativa ai servizi a sovrapprezzo, qualunque sia il mezzo
utilizzato, non contiene elementi offensivi per la dignità delle persone,
evocanti discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalità, offensivi di
convinzioni religiose ed ideali. La pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente. Essa evita ambiguità
ed omissioni che possano indurre in errore l’utente
finale riguardo alle caratteristiche ed al prezzo del servizio a sovrapprezzo.

3. Qualunque sia
il mezzo utilizzato, la pubblicità indica in modo esplicito e chiaramente
leggibile:

a) la natura del servizio a
sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;

b) il costo del servizio,
minutario o forfetario, comprensivo di IVA ;

c) dati del fornitore di informazioni o
prestazioni, completi di un recapito/indirizzo in Italia nel caso di imprese
non aventi sede legale nel territorio nazionale;

d) il rispetto
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del
2001, nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio.

4. La pubblicità relativa ai servizi che offrono informazioni
o consulenze indica chiaramente la qualifica professionale dell’esperto o
esperti del fornitore di informazioni o
prestazioni.

5. La pubblicità inviata
direttamente agli abbonati, tramite chiamate telefoniche, fax, messaggi SMS,
MMS, posta elettronica o altri servizi di comunicazione elettronica,
è consentita previo consenso espresso dell’interessato.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 24 (Servizi internazionali)

1. Per i servizi internazionali il Ministero delle comunicazioni applica gli
articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996, n.61, concernente la
ratifica della costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT).

2. Le numerazioni riferite a
servizi internazionali, definiti all’articolo 1, comma 1, lett. i), mediante le
quali sono erogati servizi a sovrapprezzo non conformi alle disposizioni del
Capo II, sono sospese dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica
entro 48 ore dalla ricezione di una specifica richiesta del Ministero delle comunicazioni.

3. Le numerazioni internazionali
differenti da quelle individuate per erogare servizi a
sovrapprezzo internazionali, definiti all’articolo 1, comma 1, lett. i), non
possono essere utilizzate per la fornitura di detti servizi.

4. Ai servizi a sovrapprezzo
internazionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 19.

Art. 25 (Protezione dei dati
personali e tutela della privacy)

1. I fornitori dei servizi a
sovrapprezzo non devono violare la riservatezza dell’utente finale ed i servizi
sono strutturati in modo da evitare l’invasione della sfera privata dell’utente
finale stesso.

2. Le informazioni
personali, compresi nomi ed indirizzi, raccolte attraverso i servizi a
sovrapprezzo, non possono essere utilizzate se non per finalità strettamente
connesse al servizio fornito, nei limiti consentiti dalle leggi in vigore.

3. La fornitura dei servizi a
sovrapprezzo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali e tutela della privacy.

Art. 26 (Comitato)

1. Entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento è istituito un comitato
permanente presieduto da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni,
di cui fanno parte rappresentanti dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, della Polizia postale e delle comunicazioni,
degli operatori titolari della numerazione, dei fornitori di servizi di
comunicazione elettronica, delle Associazioni dei centri servizi e delle
Associazioni dei consumatori, con il compito di redigere codici di
autoregolamentazione ispirati ai principi del presente regolamento.

Art. 27 (Reclami)

1. Presso il Ministero delle
comunicazioni è istituito uno sportello unico telematico con il compito di
raccogliere i reclami degli utenti dei servizi a
sovrapprezzo e di interessare i relativi organi istituzionali competenti in
materia.

Art. 28 (Norme transitorie)

1. Gli operatori titolari della
numerazione provvedono, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento, ad adeguare la documentazione
preesistente, relativa ai soggetti cui sono stati ceduti in uso numeri o
infrastrutture per l’offerta di servizi assimilabili ai servizi a sovrapprezzo,
come definiti all’articolo 1, alle disposizioni di cui all’articolo 17.

Art. 29 (Abrogazioni)

1. Alla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385;

b) il decreto ministeriale 28
febbraio 1996, recante “Disposizioni e criteri generali per l’applicazione del
decreto legge 26 febbraio 1996, n.87”;

c) il decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 maggio 1998, concernente
disposizioni sui servizi audiotex pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
136 del 13 giugno 1998.

II presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.