Ambiente

Friday 15 July 2005

Regolamento recante modifica dell’articolo 15 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in materia di realizzazione di interventi di

Regolamento recante modifica dell’articolo 15 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in materia di realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2005 n.127, Gazzetta Ufficiale N. 159 dell’11 Luglio 2005

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante

«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui

rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di

imballaggio», modificato ed integrato dal decreto legislativo

8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in

particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n), e 22, comma 5,

che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti

inquinati;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il

Ministro dell’industria, commercio e artigianato e il Ministro della

sanita’ 25 ottobre 1999, n. 471 che, in attuazione del citato

articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, disciplina i

criteri, le procedure e le modalita’ per la messa in sicurezza, la

bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in

particolare l’articolo 15, comma 1, che individua i principi e i

criteri direttivi per la classificazione degli interventi di

interesse nazionale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi

in campo ambientale», ed in particolare l’articolo 1, che individua i

primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede

l’adozione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un

programma nazionale di bonifica e il ripristino ambientale dei siti

inquinati;

Considerata la necessita’ di assicurare nel piu’ breve tempo

possibile l’inizio delle attivita’ di bonifica e di procedere quindi

con gli interventi necessari per la realizzazione dei nuovi impianti

ed il recupero dell’area;

D’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 aprile 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai

sensi della citata legge n. 400 del 1988, in data 28 aprile 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n.

471, e’ aggiunto il seguente comma:

«4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento di

autorizzazione di cui al comma precedente, completata l’istruttoria

tecnica, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

autorizza in via provvisoria, su richiesta dell’interessato, ove

ricorrano i motivi d’urgenza e fatta salva l’acquisizione della

pronuncia positiva del giudizio di compatibilita’ ambientale ove

prevista, l’avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi

interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente,

con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai

sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni. L’autorizzazione provvisoria produce gli

effetti di cui al comma 10 dell’articolo 10.».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Roma, 2 maggio 2005

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Matteoli

Il Ministro delle attivita’ produttive

Scajola

Il Ministro della salute

Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del

territorio registro n. 8, foglio n. 116

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente per materia, ai sensi

dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse.

– Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante

«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli

imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e’ pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

– Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389,

recante «Modifiche ed integrazioni a D.Lgs. 5 febbraio

1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi,

di imballaggi e di rifiuti di imballaggio» e’ pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1997, n. 261.

– La legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi

interventi in campo ambientale» e’ pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.

– L’art. 17, del citato decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22 e’ il seguente:

«Art. 17 (Bonifica e rispristino ambientale dei siti

inquinati). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente,

avvalendosi dell’Agenzia nazionale per la protezione

dell’ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri

dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della

sanita’, sentita la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilita’ della contaminazione

dei suoli, delle acque superficiali e delle acque

sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso

dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e

l’analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la

bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati,

nonche’ per la redazione dei progetti di bonifica;

c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e

falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi

batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente

presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di

contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro

dell’ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree

interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e

recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a

rischio di incidente rilevante di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e

successive modificazioni. Il Ministro dell’ambiente

dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con

gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu’

avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei

censimenti e la loro verifica con le regioni.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il

superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a),

ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di

superamento dei limiti medesimi, e’ tenuto a procedere a

proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di

bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e

degli impianti dai quali deriva il pericolo di

inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al

Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente

competenti, nonche’ agli organi di controllo sanitario e

ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del

pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica

di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al

comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente

competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati

per non aggravare la situazione di inquinamento o di

pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre

il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall’evento che ha determinato

l’inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione

di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla

Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell’esercizio

delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei

quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti

previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il

responsabile dell’inquinamento a provvedere ai sensi del

comma 2, nonche’ alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la

realizzazione degli interventi previsti entro novanta

giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e

ne da’ comunicazione alla Regione. L’autorizzazione indica

le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto

presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di

esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono

essere prestate a favore della Regione per la realizzazione

e l’esercizio degli impianti previsti dal progetto di

bonifica medesimo. Se l’intervento di bonifica e di messa

in sicurezza riguarda un’area compresa nel territorio di

piu’ comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed

autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione

del progetto di bonifica la Regione puo’ richiedere al

Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero

stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d’uso prevista dagli

strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di

limiti di accettabilita’ di contaminazione che non possono

essere raggiunti neppure con l’applicazione delle migliori

tecnologie disponibili a costi sopportabili,

l’autorizzazione di cui al comma 4 puo’ prescrivere

l’adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni

derivanti dall’inquinamento residuo, da attuarsi in via

prioritaria con l’impiego di tecniche e di ingegneria

ambientale, nonche’ limitazioni temporanee o permanenti

all’utilizzo dell’area bonificata rispetto alle previsioni

degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari

modalita’ per l’utilizzo dell’area medesima. Tali

prescrizioni comportano ove occorra, variazione degli

strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati

possono essere assistiti, sulla base di apposita

disposizione legislativa di finanziamento, da contributo

pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle

relative spese qualora sussistano preminenti interessi

pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria

e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi

pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi

10 e 11.

7. L’autorizzazione di cui al comma 4 costituisce

variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica

utilita’, di urgenza e di indifferibilita’ dei lavori, e

sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le

concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri

e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la

realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle

attrezzature necessarie all’attuazione del progetto di

bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai

progetti di cui al comma 2, lettera c), e’ attestato da

apposita certificazione rilasciata dalla Provincia

competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non

siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,

di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati

d’ufficio dal Comune territorialmente competente e ove

questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di

altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i

predetti interventi le Regioni possono istituire appositi

fondi nell’ambito delle proprie disponibilita’ di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e

di ripristino ambientale nonche’ la realizzazione delle

eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale

sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L’onere reale

deve essere indicato nel certificato di destinazione

urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma

2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la

bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate

nonche’ per la realizzazione delle eventuali misure di

sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da

privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 2748, secondo comma, del

codice civile. Detto privilegio si puo’ esercitare anche in

pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile.

Le predette spese sono altresi’ assistite da privilegio

generale mobiliare.

11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto

a sequestro, l’autorita’ giudiziaria che lo ha disposto

autorizza l’accesso al sito per l’esecuzione degli

interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino

ambientale delle aree, anche al fine di impedire

l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente

peggioramento della situazione ambientale.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche

dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli

organi di controllo un’anagrafe dei siti da bonificare che

individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il

livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l’intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per

l’esecuzione d’ufficio in caso di inadempienza dei soggetti

obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso

di un’area comporti l’applicazione dei limiti di

accettabilita’ di contaminazione piu’ restrittivi,

l’interessato deve procedere a proprie spese ai necessari

interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto

che e’ approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.

L’accertamento dell’avvenuta bonifica e’ effettuato, dalla

Provincia ai sensi del comma 8.

13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in

sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale

disciplinate dal presente articolo possono essere comunque

utilizzate ad iniziativa degli interessati.

13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di

bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente

articolo vengono effettuati indipendentemente dalla

tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei

siti inquinati nonche’ dalla natura degli inquinamenti.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di

interesse nazionale sono presentati al Ministero

dell’ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti

delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro

dell’ambiente, di concetto con i Ministri dell’industria,

del commercio e dell’artigianato e della sanita’, d’intesa

con la Regione territorialmente competente. L’approvazione

produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione

degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,

sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di

valutazione di impatto ambientale degli impianti da

realizzare nel sito inquinato per gli interventi di

bonifica.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui

al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad

aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento

sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero

delle risorse agricole, alimentari e forestali.

15-bis. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il

Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e

tecnologica e con il Ministro dell’industria, del commercio

e dell’artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed

informazioni per le imprese industriali, consorzi di

imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed

artigiane che intendano accedere a incentivi e

finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove

tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15-ter. Il Ministero dell’ambiente e le regioni rendono

pubblica, rispettivamente, la lista di priorita’ nazionale

e regionale dei siti contaminati da bonificare.».

– L’art. 18, del citato decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22 e’ il seguente:

«Art. 18 (Competenze dello Stato). – 1. Spettano allo

Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento

necessarie all’attuazione del presente decreto da adottare

ai sensi dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) la definizione dei criteri generali e delle

metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche’

l’individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei

rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la

movimentazione;

c) l’individuazione delle iniziative e delle misure

per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme

di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la

produzione dei rifiuti, nonche’ per ridurre la

pericolosita’ degli stessi;

d) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione

dei rifiuti con piu’ elevato impatto ambientale, che

presentano le maggiori difficolta’ di smaltimento o

particolari possibilita’ di recupero sia per le sostanze

impiegate nei prodotti base sia per la quantita’

complessiva dei rifiuti medesimi;

e) la definizione dei piani di settore per la

riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione

dei flussi di rifiuti;

f) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la

razionalizzazione della raccolta, della cernita e del

riciclaggio dei rifiuti;

g) l’individuazione delle iniziative e delle azioni,

anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il

recupero di materia prima dai rifiuti, nonche’ per

promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti

ed il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione

e dei soggetti economici;

h) l’individuazione degli obiettivi di qualita’ dei

servizi di gestione dei rifiuti;

i) la determinazione dei criteri generali per la

elaborazione dei piani regionali di cui all’art. 22, ed il

coordinamento dei piani stessi;

l) l’indicazione dei criteri generali relativi alle

caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione

degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

m) l’indicazione dei criteri generali per

l’organizzazione e l’attuazione della raccolta

differenziata dei rifiuti urbani;

n) la determinazione d’intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri

generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,

nonche’ la determinazione dei criteri per individuare gli

interventi di bonifica che, in relazione al rilievo

dell’impatto sull’ambiente connesso all’estensione

dell’area interessata, alla quantita’ e pericolosita’ degli

inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.»

– L’art. 22 del citato decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22 e’ il seguente:

«Art. 22 (Piani regionali). – 1. Le Regioni, sentite le

Province ed i Comuni, nel rispetto dei principi e delle

finalita’ di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in

conformita’ ai criteri stabiliti dal presente articolo,

predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti

assicurando adeguata pubblicita’ e la massima

partecipazione dei cittadini, ai sensi dell’art. 25 della

legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono

la riduzione delle quantita’, dei volumi e della

pericolosita’ dei rifiuti.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede

inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai

quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,

gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione

delle discariche, possono essere localizzati nelle aree

destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di

smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare

nella regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare

la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno

degli ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 23,

nonche’ dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte

del sistema industriale;

c) il complesso delle attivita’ e dei fabbisogni

degli impianti necessari a garantire la gestione dei

rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di

economicita’, e l’autosufficienza della gestione dei

rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli

ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 23, nonche’ ad

assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi

prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la

riduzione della movimentazione di rifiuti;

d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e

di smaltimento;

e) i criteri per l’individuazione, da parte delle

Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli

impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche’ per

l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo

smaltimento dei rifiuti;

f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei

rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il

recupero dei rifiuti;

g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai

rifiuti di materiali e di energia;

h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione

della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei

rifiuti urbani;

h-bis) i tipi, le quantita’ e l’origine dei rifiuti

da recuperare o da smaltire;

h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme

tecniche di cui all’art. 18, comma 2, lettera a), di

disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e’

coordinato con gli altri piani di competenza regionale

previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i

piani per la bonifica delle aree inquinate che devono

prevedere:

a) l’ordine di priorita’ degli interventi basato su

un criterio di valutazione del rischio elaborato dall’ANPA;

b) l’individuazione dei siti da bonificare e delle

caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalita’ degli interventi di bonifica e

risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente

l’impiego di materiali provenienti da attivita’ di recupero

di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalita’ di smaltimento dei materiali da

asportare.

6. L’approvazione del piano regionale o il suo

adeguamento e’ condizione necessaria per accedere ai

finanziamenti nazionali.

7. La Regione approva o adegua il piano entro due anni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in

attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al

comma 7 e di accertata inattivita’, il Ministro

dell’ambiente diffida gli organi regionali competenti ad

adempiere entro un congruo termine e, in caso di

protrazione dell’inerzia, adotta, in via sostitutiva, i

provvedimenti necessari alla elaborazione del piano

regionale.

9. Qualora le autorita’ competenti non realizzino gli

interventi previsti dal piano regionale nei termini e con

le modalita’ stabiliti, e tali omissioni possono arrecare

un grave pregiudizio all’attuazione del piano medesimo, il

Ministro dell’ambiente diffida le autorita’ inadempienti a

provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni.

Decorso inutilmente detto termine, il Ministro

dell’ambiente puo’ adottare, in via sostitutiva, tutti i

provvedimenti necessari ed idonei per l’attuazione degli

interventi contenuti nel piano. A tal fine puo’ avvalersi

anche di commissari delegati.

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono

riguardare interventi finalizzati a:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al

riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio

pubblico;

c) introdurre sistemi di deposito cauzionale

obbligatorio sui contenitori;

d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti

urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

e) favorire la realizzazione e l’utilizzo di impianti

per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11. Sulla base di appositi accordi di programma

stipulati con il Ministro dell’ambiente, di concerto con il

Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,

d’intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai

sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l’esercizio

o il solo esercizio all’interno di insediamenti industriali

esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non

previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti

condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima

rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto

composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da

rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli

articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela

dell’ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni

inquinanti.»

– L’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.

214, S.O. e’ il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

– Si riporta il testo dell’art. 15, comma 1 del decreto

ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, recante: regolamento

recante criteri, procedure e modalita’ per la messa in

sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti

inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio

1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n.

293, S.O.:

«Art. 15 (Interventi di interesse nazionale). – 1. Gli

interventi di interesse nazionale sono individuabili in

relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle

quantita’ e pericolosita’ degli inquinanti presenti nel

sito medesimo, al rilievo dell’impatto sull’ambiente

circostante al sito inquinato in termini di rischio

sanitario ed ecologico nonche’ di pregiudizio per i beni

culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e

criteri direttivi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera

n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i

corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai

sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,

con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva

dall’inquinamento risulti particolarmente elevato in

ragione della densita’ della popolazione o dell’estensione

dell’area interessata;

d) l’impatto socioeconomico causato dall’inquinamento

dell’area sia rilevante;

e) l’inquinamento costituisca un rischio per i beni

di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio

di piu’ regioni.».

– L’art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, (nuovi

interventi in campo ambientale), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, e’ il seguente:

«Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale

dei siti inquinati). – 1. Al fine di consentire il concorso

pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e

ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree

e specchi d’acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari

in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei

limiti e con i presupposti di cui all’art. 17, comma 6-bis,

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modificazioni, nonche’ per gli impegni attuativi

del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui

alla deliberazione del Comitato interministeriale per la

programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio

1998, del piano straordinario di completamento e

razionalizzazione dei sistemi di collettamento e

depurazione di cui all’art. 6 del decreto-legge 25 marzo

1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di

programma di cui all’art. 25 del citato decreto legislativo

n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno

ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall’anno

1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall’anno 1999 e di

lire 16.200 milioni a decorrere dall’anno 2000. Per le

medesime finalita’ e’ altresi’ autorizzata la spesa di lire

130.000 milioni per l’anno 2000; per gli anni successivi,

al finanziamento degli interventi di cui al presente

articolo si provvede ai sensi dell’art. 11, comma 3,

lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni ed integrazioni.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma

1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal

CIPE al finanziamento di progetti di risanamento

ambientale, nonche’ quelle attribuite al Ministero

dell’ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi

disponibili nell’ambito del quadro comunitario di sostegno

1994-1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al

comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse

finanziarie il Ministero dell’ambiente adotta, d’intesa con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, un programma nazionale di

bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che

individua gli interventi di interesse nazionale, gli

interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di

finanziamento dei singoli interventi e le modalita’ di

trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene

conto dei limiti di accettabilita’, delle procedure di

riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale

di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

4. Sono considerati primi interventi di bonifica di

interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree

industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti

sono perimetrati, sentiti i Comuni interessati, dal

Ministro dell’ambiente sulla base dei criteri di cui

all’art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:

a) Venezia (Porto Marghera);

b) Napoli orientale;

c) Gela e Priolo;

d) Manfredonia;

e) Brindisi;

f) Taranto;

g) Cengio e Saliceto;

h) Piombino;

i) Massa e Carrara;

l) Casal Monferrato;

m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano

(Caserta-Napoli);

n) Pitelli (La Spezia);

o) Balangero; Pieve Vergonte;

p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e

relative discariche);

p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);

p-quater) Pioltello e Rodano;

p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e

relative discariche da bonificare);

p-sexies) Broni;

p-septies) Falconara Marittima;

p-octies) Serravalle Scrivia;

p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;

p-decies) Orbetello area ex Sitoco;

p-undecies) aree del litorale vesuviano;

p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;

p-terdecies) area industriale della Val Basento.

5. Il Ministero dell’ambiente, nell’ambito del

programma di cui al comma 3, determina altresi’ le

modalita’ per il monitoraggio e il controllo, con la

partecipazione delle Regioni interessate, delle attivita’

di realizzazione delle opere e degli interventi previsti

nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le

procedure per la revoca dei finanziamenti e per il

riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili,

assicurando il rispetto dell’originaria allocazione

regionale delle risorse. Per le attivita’ di cui al

presente comma il Ministero dell’ambiente si avvale

dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente

(ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione

dell’ambiente (ARPA).

6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del

programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre

mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la

Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le

Regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di

apposita rendicontazione degli enti territoriali

competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati

le rate di ammortamento per capitale e interessi,

avvalendosi delle quote di limiti di impegno

rispettivamente assegnate dal Ministero dell’ambiente.

7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto

degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e

ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci

anni dall’effettuazione degli stessi in assenza di cambio

di destinazione, il contributo di cui all’art. 17, comma

6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modificazioni, e’ restituito allo Stato in

misura adeguata all’aumento di valore con seguito dall’area

al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua

cessione, rispetto a quello dell’intervento di bonifica e

ripristino ambientale. Con decreto del Ministro

dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, verranno

determinati i criteri e le modalita’ della restituzione.

8. -28. (omissis)».

Nota all’art. 1:

– Il testo dell’art. 15, del decreto ministeriale 25

ottobre 1999, n. 471, recante «Regolamento recante criteri,

procedure e modalita’ per la messa in sicurezza, la

bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai

sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e

successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293, S.O., come

modificato dal presente regolamento, e’ il seguente:

«Art. 15 (Interventi di interesse nazionale). – 1. Gli

interventi di interesse nazionale sono individuabili in

relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle

quantita’ e pericolosita’ degli inquinanti presenti nei

sito medesimo, al rilievo dell’impatto sull’ambiente

circostante al sito inquinato in termini di rischio

sanitario ed ecologico nonche’ di pregiudizio per i beni

culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e

criteri direttivi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera

n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i

corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai

sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,

con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva

dall’inquinamento risulti particolarmente elevato in

ragione della densita’ della popolazione o dell’estensione

dell’area interessata;

d) l’impatto socioeconomico causato dall’inquinamento

dell’area sia rilevante;

e) l’inquinamento costituisca un rischio per i beni

di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio

di piu’ regioni.

2. Il responsabile presenta al Ministero dell’ambiente

il Piano di caratterizzazione, il Progetto preliminare e il

Progetto definitivo predisposti secondo i criteri generali

stabiliti dall’Allegato 4, nei termini e secondo le

modalita’ di cui all’art. 10, comunicando, altresi’, le

informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza

adottati ai sensi dell’art. 7 o dell’art. 8. Nel caso in

cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e

non provveda il proprietario del sito inquinato ne’ altro

soggetto interessato, i progetti sono predisposti dal

Ministero dell’ambiente, che si avvale dell’A.N.P.A,

dell’Istituto Superiore di Sanita’ e dell’E.N.E.A.

3. Per l’istruttoria tecnica degli elaborati

progettuali di cui al comma 2 il Ministero dell’ambiente si

avvale dell’A.N.P.A., delle A.R.P.A delle regioni

interessate e dell’Istituto Superiore di Sanita’.

4. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i

Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e

della sanita’, d’intesa con la regione territorialmente

competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto

delle conclusioni dell’istruttoria tecnica e autorizza la

realizzazione dei relativi interventi.

«4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento

di autorizzazione di cui al comma precedente, completata

l’istruttoria tecnica, il Ministro dell’ambiente e della

tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su

richiesta dell’interessato, ove ricorrano i motivi

d’urgenza e fatta salva l’acquisizione della pronuncia

positiva del giudizio di compatibilita’ ambientale ove

prevista, l’avvio dei lavori per la realizzazione dei

relativi interventi di bonifica, secondo il progetto

valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla

Conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 14 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L’autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui al

comma 10 dell’art. 10.

5. Qualora gli interventi di bonifica e ripristino

ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a

procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi

della normativa vigente, l’approvazione di cui al comma 4

e’ subordinata all’acquisizione della relativa pronuncia di

compatibilita’. In tali casi i termini previsti dal

presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della

procedura di valutazione di impatto ambientale.

6. L’autorizzazione del progetto definitivo produce gli

effetti di cui all’art. 10, comma 10.».