Lavoro e Previdenza

Monday 07 April 2003

Regolamento recante modalità di attuazione dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DECRETO 7 febbraio 2003, n.57 (G.U. n. 80 del 05.04

Regolamento recante modalità di attuazione dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 febbraio 2003, n.57 (G.U. n. 80 del 05.04.2003)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto…

Decreta:

Art. 1. – Ambito di applicazione

     1. Ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonchè alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell’iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

     2. La facoltà di totalizzazione, di cui al comma 1, opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell’età pensionabile.

      3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione.

     4. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Art. 2. – Totalizzazione di periodi assicurativi

     1. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

     2. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:

       a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

       b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

       c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

       d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

Art. 3. – Esercizio del diritto

     l. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.

     2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto.

     3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l’accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati, a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

Art. 4. – Pensione di vecchiaia

     1. Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto dall’ente presso il quale è inoltrata la domanda e al termine del relativo procedimento, quando:

       a) è perfezionato il relativo requisito dell’età anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilità, con dichiarazione prodotta dall’interessato contestualmente alla domanda, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

       b) sussistono, per effetto della sommatoria delle anzianità di iscrizione e di contribuzione possedute nelle predette forme pensionistiche, i requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate;

       c) sussistono gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali.

     2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchè di quelli di cui al successivo articolo 5, dovrà comunque essere confermata, come condizione di procedibilità della domanda, da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione.

     3. Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la gestione presso cui è stata presentata la domanda, acquisita la documentazione di cui al comma 2 e verificata la sussistenza dei requisiti, anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.

Art. 5. – Pensione di inabilità

     1. Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui all’articolo 1, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

Art. 6. – Modalità di liquidazione

     1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda.

     2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema retributivo, ciascuna gestione, per determinare la quota di pensione di propria pertinenza:

       a) stabilisce l’importo teorico della pensione cui l’iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione e di contribuzione, totalizzati per effetto del cumulo di cui all’articolo 1, comma 1, fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento e applica ad esso il coefficiente di parametrazione dato dal rapporto tra l’anzianità di propria competenza, posseduta dall’iscritto, e quella risultante in base al predetto cumulo;

       b) qualora i periodi assicurativi e contributivi complessivamente considerati superino il limite massimo di anzianità attribuibile secondo l’ordinamento della gestione cui afferisce l’ultimo periodo di assicurazione, prende in considerazione tale limite massimo e decurta le anzianità eccedenti.

     3. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote secondo il meccanismo di cui al comma 2, lettera a), con onere a carico delle gestioni interessate.

     4. Per la liquidazione della pensione di inabilità si tiene conto delle anzianità contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l’importo delle rispettive quote, ragguagliato all’anzianità contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo il criterio della proporzione, della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all’ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilità.

     5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilità finanziaria proprie delle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione come regolato dalle presenti disposizioni, possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ogni utile provvedimento inteso a conciliare l’impatto economico conseguente alla presente disciplina, con l’esigenza di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione.

Art. 7. – Integrazione al trattamento minimo

     1. La gestione che risulta interessata all’erogazione della quota di maggiore importo calcolata secondo il sistema retributivo o misto, è tenuta a farsi carico dell’integrazione al trattamento minimo prevista dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria e determinata con riferimento all’importo complessivo delle quote liquidate dalle singole gestioni.

Art. 8. – Pagamento dei trattamenti

     1. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è posto a carico della gestione cui è imputata la quota di importo maggiore, sulla base di rapporti tra gli enti interessati, anche con esplicito riferimento alla verifica della non coincidenza dei periodi di iscrizione ai fini del possesso dei requisiti.

     2. Ciascuna gestione è responsabile della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo importo alla gestione erogatrice, con valuta anteriore alla data di pagamento. La ritardata o omessa corresponsione alla stessa delle singole quote non comporta il ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei  confronti delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.