Enti pubblici

Thursday 05 February 2004

Regolamentato l’ accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti territoriali. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 1 dicembre 2003, n.389

Regolamentato l’accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti territoriali

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 dicembre 2003, n.389

  Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle citta’ metropolitane, delle comunita’ montane e delle comunita’ isolane, nonche’ dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (GU n. 28 del 4-2-2004) 

                 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL’INTERNO

  Vista  la  legge  23 dicembre  1994, n. 724 ed, in particolare, gli

articoli 35  e  37, concernenti rispettivamente l’emissione di titoli

obbligazionari  da parte di enti territoriali e l’indebitamento degli

enti locali;

  Visto  il  decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive

modificazioni   ed  integrazioni,  recante  modificazioni  al  regime

fiscale  degli  interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e

titoli  similari,  emanato  in attuazione dell’articolo 3, comma 168,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

  Visto  l’articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni

in materia di emissioni di valori mobiliari;

  Visto  il  decreto  del  Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420,

pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  13 agosto  1996,  n.  189,

concernente  il  regolamento  recante norme per l’emissione di titoli

obbligazionari da parte degli enti locali;

  Visto  l’articolo  45,  comma  32, della legge 23 dicembre 1998, n.

448,  cosi’  come  modificato  dal decreto-legge 27 dicembre 2000, n.

392,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.

26;

  Visto  il  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, recante il

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

  Visto  che nell’ambito dei rapporti tra Stato ed Unione Economica e

Monetaria  europea  rientrano  le  procedure  per  il  controllo  dei

disavanzi   eccessivi,   secondo  quanto  previsto  dal   trattato  di

Maastricht;

  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per

la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2002);

  Visto  in  particolare  l’articolo 41 della citata legge n. 448 del

2001,   cosi’  come  modificato  dall’articolo  2,  comma  1-bis  del

decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  24 aprile 2002, n. 75, in virtu’ del quale il Ministero

dell’economia  e  finanze, di concerto con il Ministero dell’interno,

stabilisce  con decreto il contenuto e le modalita’ del coordinamento

dell’accesso   al   mercato   dei   capitali   da  parte  degli  enti

territoriali;

  Visto  l’articolo  3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.

3,  recante  disposizioni  sull’ambito di applicazione della potesta’

legislativa esclusiva dello Stato;

  Visto  l’articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.

400;

  Considerata  l’esigenza di provvedere, ai sensi del citato articolo

41  della  legge  n.  448 del 2001, all’emanazione di disposizioni in

materia  di  accesso al mercato dei capitali da parte delle province,

dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta’ metropolitane, delle

comunita’ montane e delle comunita’ isolane, nonche’ dei consorzi tra

enti territoriali e delle regioni;

  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 maggio 2002;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell’adunanza

della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2003;

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai

sensi  dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

effettuata con nota prot. ACG/l7OGT/56785 del 6 ottobre 2003;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                Coordinamento dell’accesso ai mercati

  1.  Ai  sensi  dell’articolo  41,  comma 1, della legge 28 dicembre

2001,  n.  448, le Province, i Comuni, le unioni di Comuni, le Citta’

metropolitane,  le Comunita’ montane e isolane, di cui all’articolo 2

del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consorzi tra enti

territoriali  e  le Regioni comunicano entro il giorno 15 dei mesi di

febbraio,   maggio, agosto  e novembre  di  ogni  anno  al  Ministero

dell’economia   e   delle   finanze,  Dipartimento  del  Tesoro  («il

Dipartimento del Tesoro»), Direzione II, i dati relativi all’utilizzo

netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario,

ai  mutui  accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione,

alle  operazioni  derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi

nonche’   alle   operazioni   di   cartolarizzazione   concluse.   Il

Dipartimento  del  Tesoro,  entro  trenta  giorni dall’emanazione del

presente  decreto,  provvedera’  ad  elaborare, sentita la Conferenza

unificata  di  cui  all’articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto

1997,  n. 281, i modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui al

presente   comma,   ai  fini  del  successivo  inoltro  al  Ministero

dell’interno per il prescritto concerto.

  2.  Ai  sensi  dell’articolo  41,  comma 1, della legge 28 dicembre

2001,  n.  448,  il  Ministero dell’economia e delle finanze coordina

l’accesso  ai mercati dei capitali degli enti individuati al comma 1.

Il coordinamento e’ limitato alle operazioni di finanziamento a medio

e  lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a

100  milioni  di  euro.  A  tal  fine,  i predetti enti, salvo quanto

disposto  al  comma  3,  comunicano  al  Dipartimento  del  Tesoro le

caratteristiche  dell’operazione  in preparazione. Entro dieci giorni

dalla  conferma  della  ricezione  da  parte  della  Direzione II del

Dipartimento del Tesoro della comunicazione di cui al presente comma,

il  Dipartimento medesimo puo’ indicare, con determinazione motivata,

quale  sia  il  momento  piu’  opportuno  per  l’effettiva attuazione

dell’operazione   di   accesso   al   mercato.  In  assenza  di  tale

determinazione,  l’operazione potra’ essere conclusa entro il termine

dei  successivi  venti giorni dalla conferma della ricezione nei casi

di  emissioni  obbligazionarie  eseguite  sul  mercato  e nei termini

indicati  dagli  Enti  in tutti gli altri casi. Restano escluse dalla

comunicazione  preventiva, di cui al presente comma, le operazioni di

provvista con oneri a carico del bilancio dello Stato per le quali si

rinvia alle specifiche disposizioni di legge.

  3.  Nel  caso  di  operazioni  soggette  al  controllo del Comitato

Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti

invieranno  i  dati  simultaneamente  al Dipartimento del Tesoro e al

CICR.  In tal caso, l’eventuale formulazione di osservazioni da parte

del    Dipartimento    del    Tesoro   dovra’   avere   luogo   prima

dell’autorizzazione  emanata  dal  CICR,  affinche’  possa costituire

adeguato  supporto  tecnico  alla  decisione  che  il Comitato stesso

intende adottare.

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          Avvertenza:

              –  Il  testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto

          dall’amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell’art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull’emanazione  dei

          decreti   del   Presidente   della    Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          alle  quali   e’  operato  il  rinvio.  Restano invariati il

          valore l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note al titolo:

              –  Il  testo dell’art. 41 della legge 28 dicembre 2001,

          n. 448, e’ riportato nelle note alle premesse.

          Note alle premesse:

              –  La  legge 23 dicembre 1994, n. 724, reca: «Misure di

          razionalizzazione della finanza pubblica» e’ pubblicata nel

          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre

           1994, n. 304; si riporta il testo degli articoli 35 e 37:

              «Art.  35  (Emissione di titoli obbligazionari da parte

          di  enti  territoriali).  –  1.  Le province, i comuni e le

          unioni di comuni, le citta’ metropolitane e i comuni di cui

          agli  articoli  17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n.

          142,  le  comunita’  montane,  i  consorzi  tra enti locali

          territoriali e le regioni possono deliberare l’emissione di

          prestiti   obbligazionari   destinati   esclusivamente   al

          finanziamento  degli  investimenti.  Per  le  regioni resta

          ferma   la  disciplina  di  cui  all’art.  10  della  legge

          16 maggio  1970,  n. 281, come modificato dall’art. 9 della

          legge  26 aprile 1982, n. 181. E’ fatto divieto di emettere

          prestiti  obbligazionari  per  finanziare  spese  di  parte

          corrente.  Le  unioni  di  comuni, le comunita’ montane e i

          consorzi fra enti locali devono richiedere agli enti locali

          territoriali,   che   ne   fanno   parte,  l’autorizzazione

          all’emissione dei prestiti obbligazionari. L’autorizzazione

          si  intende  negata  qualora non sia espressamente concessa

          entro  novanta  giorni  dalla  richiesta.  Si  applicano le

          disposizioni  di  cui  all’art.  46 del decreto legislativo

          30 dicembre  1992,  n.  504,  e successive modificazioni ed

          integrazioni.   Il  costo  del  monitoraggio  previsto  nel

          predetto art. 46 sara’ a totale carico dell’ente emittente.

              2.   L’emissione   dei   prestiti   obbligazionari   e’

          subordinata alle seguenti condizioni:

                a) che  gli  enti locali territoriali, anche nel caso

          in  cui  partecipino  a consorzi o unioni di comuni, non si

          trovino   in   situazione   di  dissesto  o  in  situazioni

          strutturalmente  deficitarie come definite dall’art. 45 del

          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

                b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di

          disavanzi  di  amministrazione  ai  sensi  dell’art. 20 del

          decreto-legge   18 gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con

          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

              3.  Nessun  prestito puo’ comunque essere emesso se dal

          conto   consuntivo   del  penultimo  esercizio  risulti  un

          disavanzo  di amministrazione e se non sia stato deliberato

          il bilancio di previsione dell’esercizio in cui e’ prevista

          l’emissione  del prestito. Il prestito obbligazionario deve

          essere  finalizzato  ad  investimenti  e  deve  essere pari

          all’ammontare  del  valore  del progetto esecutivo a cui fa

          riferimento.  Gli  investimenti, ai quali e’ finalizzato il

          prestito   obbligazionario,   devono  avere  un  valore  di

          mercato,  attuale  o prospettico, almeno pari all’ammontare

          del  prestito.  Gli  interessi  sui prestiti obbligazionari

          emessi  dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli

          effetti  alla  determinazione  del  limite di indebitamento

          stabilito   dalla   normativa  vigente  per  le  rispettive

          tipologie di enti emittenti.

              4.  La  durata  del  prestito  obbligazionario non puo’

          essere  inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi

          da  un’unione  di  comuni  o  da  consorzi  tra enti locali

           territoriali,   la  data  di  estinzione  non  puo’  essere

          successiva  a  quella  in  cui  e’ previsto lo scioglimento

          dell’unione  o  del  consorzio.  Qualora  si  proceda  alla

          fusione  dei  comuni  prima  della  scadenza del termine di

          dieci  anni,  ai  sensi  degli articoli 11 e 26 della legge

          8 giugno  1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici

          derivanti  dall’emissione  del  prestito  e’  trasferito al

          nuovo ente.

               5.  Le  obbligazioni potranno essere convertibili o con

          warrant in azioni di societa’ possedute dagli enti locali.

              6.  Il  rendimento  effettivo al lordo di imposta per i

          sottoscrittori del prestito non dovra’ essere superiore, al

          momento  della emissione, al rendimento lordo dei titoli di

          Stato  di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato

          di  un  punto.  Ove  in  tale  periodo non vi fossero state

          emissioni  della  specie si fara’ riferimento al rendimento

          dei  titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua

          piu’   vicina  a  quella  delle  obbligazioni  da  emettere

          maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi

          al  portatore,  sono stanziabili in anticipazione presso la

          Banca  d’Italia  e  possono  essere  ricevuti  in pegno per

          anticipazioni   da  tutti  gli  enti  creditizi.  Gli  enti

          emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a

          titolo  di  imposta  sugli interessi, premi od altri frutti

          corrisposti  ai  possessori  persone  fisiche e a titolo di

          anticipo   d’imposta   per   i  soggetti  tassati  in  base

          all’IRPEG.  Il  gettito della ritenuta rimane di competenza

          degli  enti  emittenti  che  dovranno iscrivere la somma in

          apposito  capitolo  di bilancio al netto di una percentuale

          dello 0,1 per cento – una tantum – calcolato sul valore del

          prestito  obbligazionario,  da  attribuire  all’entrata del

          bilancio  dello  Stato quale contributo alle spese relative

          ad atti autorizzativi.

              7.  La delibera dell’ente emittente di approvazione del

          prestito   deve   indicare  l’investimento  da  realizzare,

          l’importo complessivo, la durata e le modalita’ di rimborso

          e  deve essere corredata del relativo piano di ammortamento

          finanziario.  Il  rimborso  anticipato  del  prestito,  ove

          previsto,  puo’  essere effettuato esclusivamente con fondi

          provenienti   dalla  dismissione  di  cespiti  patrimoniali

          disponibili. L’ente emittente si avvale per il collocamento

           del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla

          normativa   nazionale  o  comunitaria,  ferme  restando  le

          disposizioni   che   ne  disciplinano  l’attivita’.  L’ente

          emittente  provvede  ad  erogare  il  ricavato del prestito

          obbligazionario  con  le modalita’ di cui all’art. 19 della

          legge   3 gennaio   1978,  n.  1.  Il  tesoriere  dell’ente

          emittente deve provvedere al versamento presso l’ente o gli

          enti  creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle

          cedole,  al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso

          del  capitale secondo il piano di ammortamento predisposto.

          L’ente  o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei

          titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

              8. Il rimborso del prestito e’ assicurato attraverso il

          rilancio  delle  delegazioni di pagamento di cui all’art. 3

          della  legge  21 dicembre  1978,  n.  843.  Il rimborso del

          prestito emesso dalle regioni e’ assicurato dall’iscrizione

          in  bilancio  con  impegno  della regione a dare mandato al

          tesoriere  ad  accantonare  le somme necessarie. E’ vietata

          ogni  forma  di  garanzia  a carico dello Stato; e’ vietata

          altresi’  ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti

          emessi da enti locali.

              9.  Alle  emissioni  obbligazionarie  si  applicano, in

          quanto   compatibili,   le  norme  relative  alla  gestione

          cartolare  dei BOT di cui al decreto ministeriale 25 luglio

          1985  del Ministro del tesoro. Le emissioni obbligazionarie

          sono   sottoposte   al  benestare  preventivo  della  Banca

          d’Italia,  che  deve  essere espresso entro sessanta giorni

          dalla  richiesta,  nei limiti fissati dalla stessa ai sensi

          dell’art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

          385.  I  titoli  obbligazionari  possono essere quotati sui

          mercati  regolamentati  ai  sensi della normativa vigente e

          possono    essere    riacquistati    dall’ente    emittente

          esclusivamente   con   mezzi  provenienti  da  economie  di

          bilancio.

              10.  Con  apposito  regolamento  da  emanare  entro  il

          30 giugno   1995,  il  Ministro  del  tesoro  determina  le

          caratteristiche    dei   titoli  obbligazionari,  nonche’  i

          criteri  e  le procedure che gli enti emittenti sono tenuti

          ad  osservare  per  la  raccolta  del  risparmio; definisce

          l’ammontare  delle commissioni di collocamento che dovranno

           percepire  gli intermediari autorizzati; definisce altresi’

          i  criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine

          possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni

          delle  certificazioni  di  bilancio  di cui all’art. 44 del

          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.».

              «Art.  37 (Indebitamento degli enti locali dissestati).

          –  1.  In  deroga a quanto stabilito dall’art. 35, comma 2,

          lettera  a), gli enti locali territoriali possono procedere

          all’emissione di prestiti obbligazionari purche’:

                a) abbiano  registrato  un  avanzo di amministrazione

          nei  conti  consuntivi  relativi  all’ultimo e al penultimo

          esercizio precedente quello dell’emissione del prestito;

                b) abbiano   interamente   ripianato   gli  eventuali

          disavanzi  di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo

          di  aziende  municipalizzate,  provincializzate e speciali,

           nonche’ gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a

          carico  del singolo ente locale interessato. I disavanzi da

          assumere  a  riferimento  sono  quelli risultanti dai conti

          consuntivi  del  servizio pubblico relativi all’ultimo e al

          penultimo  esercizio  precedente  quello dell’emissione del

          prestito.

              2.  Per  quanto  non  stabilito  dal  presente articolo

          relativamente  ai  prestiti  obbligazionari si applicano le

          disposizioni recate dall’art. 35.

              3.  Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle

          condizioni   stabilite   nel   comma  1  cessano  i  limiti

          all’assunzione di mutui disposti dall’art. 25, comma 9, del

           decreto-legge   2 marzo   1989,   n.  66,  convertito,  con

          modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

              4.  I  conti  consuntivi  da assumere a riferimento per

          l’applicazione  del  presente  articolo non possono in ogni

          caso  interessare  gli  esercizi  precedenti  quello per il

          quale    e’   stata   approvata   l’ipotesi   di   bilancio

          riequilibrato.».

              –  Il  decreto  legislativo  1° aprile  1996,  n.  239,

           recante:  «Modificazioni al regime fiscale degli interessi,

          premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,

          pubblici e privati», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

          3 maggio 1996, n. 102.

              –  La  legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di

          razionalizzazione della finanza pubblica» e’ pubblicata nel

          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre

          1995,  n. 302; si riporta il testo del comma 168, dell’art.

          3:

              «168.  Il  Governo  e’  delegato ad adottare, entro tre

          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,

          sentito    il    parere    delle   competenti   Commissioni

          parlamentari,  uno  o piu’ decreti legislativi, concernenti

          la  razionalizzazione  del regime della ritenuta alla fonte

          degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e

          titoli  similari,  pubblici e privati, con l’osservanza dei

          seguenti principi e criteri direttivi:

                a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di

          cui  all’art.  26,  decreto del Presidente della Repubblica

          29 settembre  1973, n. 600, e successive modificazioni, per

          gli  interessi,  premi ed altri frutti delle obbligazioni e

          titoli  similari  emessi da banche e da societa’ per azioni

          con  azioni  negoziate  in  mercati regolamentati italiani,

          nonche’  delle  obbligazioni  e degli altri titoli indicati

          nell’art.  31  del  decreto del Presidente della Repubblica

          29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati;

                b) conferma   dell’attuale   imposizione  sostitutiva

          nella  misura  del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed

          altri  frutti  di  cui alla lettera a) percepiti da persone

          fisiche,  soggetti  di cui all’art. 5 del testo unico delle

          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente

          della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui

          all’art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico,

          non   esercenti   attivita’  commerciali  e  residenti  nel

          territorio   dello   Stato,   nonche’   da   organismi   di

          investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  di diritto

          italiano,  ivi  compresi quelli di cui al comma 2 dell’art.

          10-ter  della  legge  23 marzo  1983,  n.  77, e successive

          modificazioni,  da  fondi  comuni di investimento mobiliari

          chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento

          immobiliari  di  cui  alla  legge 25 gennaio 1994, n. 86, e

          successive  modificazioni,  e  da  fondi pensione di cui al

          decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124, e successive

          modificazioni.  La  predetta  imposizione sostitutiva sara’

          applicata ad opera di intermediari autorizzati;

                c) adozione di un regime generale di non applicazione

          dell’imposta  nei  confronti dei soggetti non residenti nel

          territorio   dello   Stato,  con  esclusione  dei  soggetti

          residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;

                d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a

          consentire    il    controllo    dell’applicazione    delle

          disposizioni di cui alle lettere da a) a c);

                e) applicazione   delle   disposizioni  di  cui  alle

          lettere  da  a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti

          dei  titoli,  anche  in  circolazione, con esclusione degli

          interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla

          quale esse hanno effetto;

                f) l’entrata  in  vigore  dei  decreti legislativi di

          attuazione dovra’ avvenire non prima di tre mesi dalla data

          della loro pubblicazione.».

              –  Il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385,

          reca:  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e

          creditizia»  e’  pubblicato  nel supplemento ordinario alla

          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230; si riporta il

          testo dell’art. 129:

               «Art.  129  (Emissione  di  valori  mobiliari). – 1. Le

          emissioni  di  valori  mobiliari  e le offerte in Italia di

          valori  mobiliari  esteri  di importo non superiore a cento

          miliardi  di  lire  o al maggiore importo determinato dalla

          Banca  d’Italia  sono liberamente effettuabili ove i valori

          mobiliari  rientrino in tipologie previste dall’ordinamento

          e  presentino  le  caratteristiche  individuate dalla Banca

          d’Italia  in  conformita’ delle deliberazioni del CICR. Nel

          computo   degli  importi  concorrono  tutte  le  operazioni

          relative  al  medesimo  emittente  effettuate nell’arco dei

          dodici mesi precedenti.

               2.  Le  emissioni  di  valori mobiliari e le offerte in

          Italia   di   valori   mobiliari   esteri  non  liberamente

          effettuabili  ai  sensi  del  comma  1 sono comunicate alla

          Banca d’Italia a cura degli interessati.

               3.   La   comunicazione   indica   le  quantita’  e  le

          caratteristiche dei valori mobiliari nonche’ le modalita’ e

          i  tempi  di  svolgimento  dell’operazione.  Entro quindici

          giorni   dal   ricevimento  della  comunicazione  la  Banca

          d’Italia puo’ chiedere informazioni integrative.

              4.  L’operazione  puo’  essere effettuata decorsi venti

          giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  ovvero,  se

          richieste,  delle  informazioni  integrative.  Al  fine  di

          assicurare  la  stabilita’  e  l’efficienza del mercato dei

          valori  mobiliari,  la  Banca  d’Italia,  entro il medesimo

          termine   di  venti  giorni,  puo’,  in  conformita’  delle

          deliberazioni   del   CICR,   vietare   le  operazioni  non

          liberamente  effettuabili  ai  sensi  del  comma  1  ovvero

          differire   l’esecuzione   delle   operazioni   di  importo

          superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma

          1.

              5.  Le  disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6

          non si applicano:

                a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

                b) ai titoli azionari, sempreche’ non rappresentativi

           della  partecipazione a organismi d’investimento collettivo

          di tipo chiuso o aperto;

                c) all’emissione  di  quote  o titoli rappresentativi

          della  partecipazione a organismi d’investimento collettivo

          nazionali;

                d) alla  commercializzazione  in  Italia  di  quote o

          titoli  rappresentativi  della  partecipazione  a organismi

          d’investimento    collettivo   situati   in   altri   Paesi

          dell’Unione    europea   e   conformi   alle   disposizioni

          dell’Unione.

              6.    La   Banca   d’Italia,   in   conformita’   delle

          deliberazioni del CICR, puo’ individuare, in relazione alla

          quantita’ e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla

          natura  dell’emittente  o  alle  modalita’  di  svolgimento

          dell’operazione,    tipologie   di   operazioni   sottratte

          all’obbligo  di  comunicazione  ovvero  assoggettate  a una

          procedura semplificata di comunicazione.

              7.  La  Banca d’Italia puo’ richiedere agli emittenti e

          agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori

          mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti

          italiani.   Tali   segnalazioni  possono  riguardare  anche

          operazioni  non soggette a comunicazione ai sensi dei commi

          1, 5 e 6.

              8.  La  Banca d’Italia emana disposizioni attuative del

          presente articolo.».

              – Il decreto del Ministro del tesoro del 5 luglio 1996,

          n. 420, recante: «Regolamento recante norme per l’emissione

          di  titoli  obbligazionari  da parte degli enti locali», e’

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189.

              –  La  legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure

          di  finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,

          e’ stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

          Ufficiale  29 dicembre  1998,  n.  302; si riporta il testo

          dell’art.   45,   comma   32,  cosi’  come  modificato  dal

          decreto-legge    27 dicembre    2000,   n.   392   (recante

          «Disposizioni   urgenti   in   materia   di  enti  locali»,

          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 2000, n.

          303),    convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge

          28 febbraio   2001,   n.   26  (pubblicata  nella  Gazzetta

          Ufficiale 1° marzo 2001, n. 50):

              «Art.   45   (Disposizioni   e   interventi   vari   di

          razionalizzazione).  – 32. In deroga a quanto eventualmente

          previsto   da   normative  in  vigore,  anche  a  carattere

          speciale,  per   i  mutui e per le obbligazioni da stipulare

          con  onere  a  totale carico dello Stato, di importo pari o

          inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non

          puo’  essere  superiore  a  quello indicato periodicamente,

           sulla  base  delle condizioni di mercato, dal Ministero del

          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica con

          apposita   comunicazione   da   pubblicare  nella  Gazzetta

          Ufficiale.  Per  i  mutui  e per le obbligazioni di importo

          superiore  a  100  miliardi  di lire, il tasso di interesse

          massimo  applicabile deve essere previamente concordato dai

          soggetti  interessati  con  il  Ministero  del  tesoro, del

          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Qualora  le

          predette  modalita’ non risultassero applicate, l’eventuale

          maggior  costo  gravera’ sui soggetti stessi. Le operazioni

          finanziarie  basate  sulla  cartolarizzazione di crediti di

          pubbliche   amministrazioni   derivanti   da  trasferimenti

          statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da

          norme  vigenti  e nel rispetto delle condizioni e modalita’

          stabilite dal presente comma.».

              –  Il  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,

          recante:  «Testo  unico  delle leggi sull’ordinamento degli

          enti locali», e’ stato pubblicato nel supplemento ordinario

          alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227.

              –  Il  testo dell’art. 41 della legge 28 dicembre 2001,

          n.  448  (per  il  titolo  della  legge  vedasi  alla  nota

          precedente),  cosi’  come  modificato  dall’art.  2,  comma

          1-bis,  del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (recante:

          «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ degli

          enti   locali»,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale

          25 febbraio  2002,  n.  47), convertito, con modificazioni,

           dalla   legge  24 aprile  2002,  n.  75  (pubblicata  nella

          Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2002, n. 97), e’ il seguente:

              «Art.  41  (Finanza  degli  enti territoriali). – 1. Al

          fine   di   contenere  il  costo  dell’indebitamento  e  di

          monitorare  gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero

          dell’economia e delle finanze coordina l’accesso al mercato

          dei  capitali  delle  province, dei comuni, delle unioni di

          comuni, delle citta’ metropolitane, delle comunita’ montane

          e  delle  comunita’  isolane,  di  cui all’art. 2 del testo

          unico  delle  leggi  sull’ordinamento degli enti locali, di

          cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche’

           dei  consorzi  tra enti territoriali e delle regioni. A tal

          fine  i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso

          Ministero   i   dati   relativi   alla  propria  situazione

          finanziaria.  Il contenuto e le modalita’ del coordinamento

          nonche’  dell’invio dei dati sono stabiliti con decreto del

          Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  da  emanare di

          concerto   con   il   Ministero  dell’interno,  sentita  la

          Conferenza   unificata   di  cui  all’art.  8  del  decreto

          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, entro trenta giorni

          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge. Con

          lo   stesso   decreto  sono  approvate  le  norme  relative

          all’ammortamento  del debito e all’utilizzo degli strumenti

          derivati da parte dei succitati enti.

              2.  Gli  enti di cui al comma 1 possono emettere titoli

          obbligazionari  e contrarre mutui con rimborso del capitale

          in  unica  soluzione alla scadenza, previa costituzione, al

          momento  dell’emissione  o  dell’accensione, di un fondo di

          ammortamento  del  debito, o previa conclusione di swap per

          l’ammortamento  del  debito. Fermo restando quanto previsto

          nelle  relative  pattuizioni contrattuali, gli enti possono

          provvedere    alla    conversione   dei   mutui   contratti

          successivamente  al  31 dicembre  1996,  anche  mediante il

          collocamento  di titoli obbligazionari di nuova emissione o

          rinegoziazioni,  anche  con  altri  istituti, dei mutui, in

          presenza  di  condizioni  di rifinanziamento che consentano

          una  riduzione  del  valore  finanziario  delle  passivita’

          totali   a   carico  degli  enti  stessi,  al  netto  delle

          commissioni  e  dell’eventuale  retrocessione  del  gettito

          dell’imposta  sostitutiva  di  cui  all’art.  2 del decreto

          legislativo   1° aprile   1996,   n.   239,   e  successive

          modificazioni.

              3.  Sono  abrogati  l’art.  35, comma 6, primo periodo,

          della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724,  e  l’art. 3 del

          regolamento  di  cui al decreto ministeriale 5 luglio 1996,

          n. 420, del Ministro del tesoro.

              4.  Per il finanziamento di spese di parte corrente, il

          comma  3  dell’art.  194  del  citato testo unico di cui al

           decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, si applica

          limitatamente  alla  copertura  dei  debiti  fuori bilancio

          maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della

          legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

              –  La  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,

          recante:  «Modifiche  al titolo V della parte seconda della

          Costituzione», e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

          24 ottobre  2001,  n.  248; l’art. 3 sostituisce l’art. 117

          della Costituzione. Si riporta il testo dell’art. 117 della

          Costituzione:

              «Art.  117.  –  La  potesta’  legislativa e’ esercitata

          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della

          Costituzione,     nonche’     dei     vincoli     derivanti

          dall’ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi

          internazionali.

              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti

          materie:

                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello

          Stato;  rapporti  dello Stato con l’Unione europea; diritto

          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

          appartenenti all’Unione europea;

                b) immigrazione;

                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni

          religiose;

                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;

          armi, munizioni ed esplosivi;

                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema

          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle

          risorse finanziarie;

                 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;

          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello

          Stato e degli enti pubblici nazionali;

                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della

          polizia amministrativa locale;

                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

                l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento

          civile e penale; giustizia amministrativa;

                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle

          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che

          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

                n) norme generali sull’istruzione;

                o) previdenza sociale;

                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e

          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta’

          metropolitane;

                q)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e

          profilassi internazionale;

                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;

          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

          dell’amministrazione  statale,   regionale  e  locale; opere

          dell’ingegno;

                s) tutela  dell’ambiente,  dell’ecosistema e dei beni

          culturali.

              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle

          relative  a: rapporti internazionali e con l’Unione europea

          delle  regioni;  commercio con l’estero; tutela e sicurezza

          del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni

          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della

          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica

          e  tecnologica  e  sostegno  all’innovazione  per i settori

          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti

          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di

          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,

          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell’energia;

          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei

          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e

          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e

          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita’

          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di

          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e

          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di

          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta’

          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi

          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

              Spetta   alle   regioni   la  potesta’  legislativa  in

           riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata

          alla legislazione dello Stato.

              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di

          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle

           decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi

          comunitari  e  provvedono  all’attuazione  e all’esecuzione

          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell’Unione

          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da

          legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio

          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

              La  potesta’  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle

          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle

          regioni.  La  potesta’ regolamentare spetta alle regioni in

          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta’

          metropolitane  hanno  potesta’ regolamentare in ordine alla

          disciplina  dell’organizzazione  e  dello svolgimento delle

          funzioni loro attribuite.

              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che

          impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella

          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la

          parita’   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche

          elettive.

              La legge regionale ratifica le intese della regione con

          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie

          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo’

          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali

          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme

          disciplinati da leggi dello Stato.».

              – La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina

          dell’attivita’  di  Governo  e ordinamento della Presidenza

          del  Consiglio  dei  Ministri»,  e’  stata  pubblicata  nel

          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre

          1988, n. 214; si riporta il testo dell’art. 17:

              «Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente

          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei

          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve

          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono

          essere emanati regolamenti per disciplinare:

                a) l’esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti

          legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;

                b) l’attuazione  e  l’integrazione  delle leggi e dei

          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi

          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza

          regionale;

                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

           leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si

          tratti di materie comunque riservate alla legge;

                d) l’organizzazione   ed   il   funzionamento   delle

          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate

          dalla legge;

                e) (lettera soppressa).

              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il

          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la

          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta

          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi

          della  Repubblica,  autorizzando l’esercizio della potesta’

          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali

          regolatrici  della materia e dispongono l’abrogazione delle

          norme  vigenti,  con  effetto  dall’entrata in vigore delle

          norme regolamentari.

              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati

          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di

          autorita’   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge

          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

          materie  di  competenza  di  piu’  Ministri, possono essere

          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la

          necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.

          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati

          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente

          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti

          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la

          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere

          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla

           registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella

          Gazzetta Ufficiale.

              4-bis.  L’organizzazione  e  la disciplina degli uffici

          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai

          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente

          d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con

          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal

          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive

          modificazioni  con  i  contenuti  e  con  l’osservanza  dei

          criteri che seguono:

                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione

          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che

           tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto

          dell’organo  di direzione politica e di raccordo tra questo

          e l’amministrazione;

                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello

          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante

          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con

          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni

          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita’ eliminando le

          duplicazioni funzionali;

                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica

          dell’organizzazione e dei risultati;

                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della

          consistenza delle piante organiche;

                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non

          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita’

          dirigenziali    nell’ambito   degli   uffici   dirigenziali

          generali.».

          Note all’art. 1:

              – Per l’art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,

          n. 448, vedasi la nota alle premesse.

              –   Il   testo  dell’art.  2  del  decreto  legislativo

          18 agosto 2000, n. 267 (per il titolo del decreto vedasi la

          nota alle premesse) e’ il seguente:

              «Art.  2  (Ambito  di  applicazione).  – 1. Ai fini del

          presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,

          le province, le citta’ metropolitane, le comunita’ montane,

          le comunita’ isolane e le unioni di comuni.

              2.  Le  norme  sugli  enti locali previste dal presente

          testo   unico   si   applicano,   altresi’,  salvo  diverse

          disposizioni,  ai consorzi cui partecipano enti locali, con

          esclusione   di  quelli  che  gestiscono  attivita’  aventi

          rilevanza  economica  ed  imprenditoriale  e,  ove previsto

          dallo  statuto,  dei  consorzi  per la gestione dei servizi

          sociali.».

              –  Il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,

          recante:  «Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni

          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed

          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse

          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la

           Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali», e’ pubblicato

          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202; si riporta

          il testo dell’art. 8:

              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e

          Conferenza  unificata).  – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed

          autonomie  locali  e’ unificata per le materie ed i compiti

          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei

          comuni   e  delle  comunita’  montane,  con  la  Conferenza

          Stato-regioni.

              2.  La  Conferenza  Stato-citta’ ed autonomie locali e’

          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

          sua  delega,  dal  Ministro dell’interno o dal Ministro per

          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi’ il Ministro

          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,

          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

          il  Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione

          nazionale   dei  comuni  d’Italia  –  ANCI,  il  presidente

          dell’Unione  province  d’Italia  –  UPI  ed  il  presidente

          dell’Unione  nazionale  comuni, comunita’ ed enti montani –

          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

          dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.

          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall’ANCI  cinque

          rappresentano  le  citta’  individuate  dall’art.  17 della

          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

          invitati  altri  membri del Governo, nonche’ rappresentanti

          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

              3.  La  Conferenza  Stato-citta’ ed autonomie locali e’

          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

          il  presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia

          richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e’

          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le

          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei

          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari

           regionali  o,  se  tale  incarico  non  e’  conferito,  dal

          Ministro dell’interno.».

              – Per l’art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,

          n. 448, vedasi la nota alle premesse.

                               Art. 2.

                            Ammortamento

  1.   I   contratti   relativi   alla   gestione  di  un  fondo  per

1’ammortamento del capitale da rimborsare o, alternativamente, per la

conclusione  di  uno  swap  per  l’ammortamento  del  debito,  di cui

all’articolo  41,  comma  2,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448,

possono  essere conclusi soltanto con intermediari contraddistinti da

adeguato  merito  di  credito,  cosi’  come certificato da agenzie di

rating riconosciute a livello internazionale.

  2.  Le  somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere

investite   esclusivamente   in   titoli  obbligazionari  di  enti  e

amministrazioni   pubbliche  nonche’  di  societa’  a  partecipazione

pubblica di Stati appartenenti all’Unione europea.

——————————————————————————–

          Nota all’art. 2:

              – Per l’art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,

          n. 448, vedasi la nota alle premesse.

                               Art. 3.

                  Operazioni in strumenti derivati

  1.  In  caso  di  operazioni  di indebitamento effettuate in valute

diverse  dall’euro,  e’  fatto  obbligo di prevedere la copertura del

rischio  di cambio mediante «swap di tasso di cambio», inteso come un

contratto  tra  due  soggetti  che  assumono  l’impegno di scambiarsi

regolarmente  flussi  di interessi e capitale espressi in due diverse

valute,   secondo  modalita’,  tempi  e  condizioni  contrattualmente

stabiliti.

  2.  In  aggiunta  alle  operazioni  di  cui al comma 1 del presente

articolo   e  all’articolo  2  del  presente  decreto,  sono  inoltre

consentite le seguenti operazioni derivate:

    a) «swap  di  tasso  di  interesse» tra due soggetti che assumono

l’impegno  di  scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati

ai  principali  parametri del mercato finanziario, secondo modalita’,

tempi e condizioni contrattualmente stabiliti;

    b) acquisto   di  «forward  rate  agreement»  in  cui  due  parti

concordano  il  tasso  di  interesse  che l’acquirente del forward si

impegna  a  pagare  su  un capitale stabilito ad una determinata data

futura;

    c) acquisto  di  «cap»  di tasso di interesse in cui l’acquirente

viene  garantito  da  aumenti del tasso di interesse da corrispondere

oltre il livello stabilito;

    d)   acquisto   di   «collar»   di  tasso  di  interesse  in  cui

all’acquirente  viene  garantito  un livello di tasso di interesse da

corrispondere,  oscillante  all’interno  di  un  minimo  e un massimo

prestabiliti;

    e) altre   operazioni   derivate   contenenti   combinazioni   di

operazioni  di  cui  ai  punti  precedenti, in grado di consentire il

passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di

un   valore   soglia  predefinito  o  passato  un  periodo  di  tempo

predefinito;

    f)  altre  operazioni  derivate finalizzate alla ristrutturazione

del  debito,  solo  qualora  non  prevedano una scadenza posteriore a

quella  associata  alla sottostante passivita’. Dette operazioni sono

consentite  ove  i  flussi  con  esse ricevuti dagli enti interessati

siano  uguali  a  quelli  pagati  nella  sottostante passivita’ e non

implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente

dei  valori  attuali dei singoli flussi di pagamento, ad eccezione di

un   eventuale   sconto   o   premio   da  regolare  al  momento  del

perfezionamento  delle  operazioni  non  superiore a 1% del nozionale

della sottostante passivita’.

  3.   Le   operazioni  derivate  sopra  menzionate  sono  consentite

esclusivamente  in corrispondenza di passivita’ effettivamente dovute

e  possono  essere indicizzate esclusivamente a parametri monetari di

riferimento nell’area dei Paesi appartenenti al Gruppo dei Sette piu’

industrializzati.

  4.   Al   fine  di  contenere  l’esposizione  creditizia  verso  le

controparti delle operazioni derivate di cui al presente articolo, e’

consentita  la  conclusione   di  contratti  soltanto con intermediari

contraddistinti da adeguato merito di credito, cosi’ come certificato

da  agenzie  di rating riconosciute a livello internazionale. Qualora

l’importo  nominale  delle operazioni derivate complessivamente poste

in  essere dall’ente territoriale interessato arrivi a superare i 100

milioni  di  euro, l’ente dovra’ progressivamente tendere, attraverso

le  operazioni successive all’entrata in vigore del presente decreto,

a  far  si’  che  l’importo  nominale  complessivo  delle  operazioni

stipulate  con  ogni singola controparte non ecceda il 25% del totale

delle operazioni in essere.

  5.  Le disposizioni contenute all’articolo 2 e al presente articolo

si  applicano,  per  le  Regioni,  fino  all’emanazione di specifiche

normative regionali.

  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara’

inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

     Roma, 1° dicembre 2003

                                         Il Ministro dell’economia

                                               e delle finanze

                                                   Tremonti

Il Ministro dell’interno

         Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2004

Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.

1 Economia e finanze, foglio n. 108