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Tuesday 06 July 2004

Regioni. Pubblicata sulla G.U. la legge per l’ attuazione dell’ art 122 della Costituzione. Legge 2 Luglio 2004, n. 165

Regioni. Pubblicata sulla G.U. la legge per lattuazione dellart 122 della Costituzione

Legge 2 Luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione

(Approvato dal Senato della Repubblica il 28 gennaio 2003 – Modificato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2003 – Approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 16 giugno 2004 – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2004, n.155)

Capo I

Art. 1.

(Disposizioni generali).

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita’ e di incompatibilita’ del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonche’ dei consiglieri regionali.

Art. 2.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità).

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilita’ per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilita’, specificamente individuati, di cui all’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilita’ qualora le attivita’ o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parita’ di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilita’ qualora gli interessati cessino dalle attivita’ o dalle funzioni che determinano l’ineleggibilita’, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilita’ alle cause di ineleggibilita’ sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilita’ dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell’autorita’ giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L’esercizio delle rispettive funzioni e’ comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell’ineleggibilita’ nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilita’ allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Art. 3.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità).

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilita’, specificatamente individuati, di cui all’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilita’, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l’imparzialita’ dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilita’, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilita’ tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilita’ per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilita’ nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilita’ esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilita’ dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell’autorita’ giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L’esercizio delle rispettive funzioni e’ comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell’incompatibilita’ nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall’accertamento della causa di incompatibilita’, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l’opzione o deve cessare la causa che determina l’incompatibilita’, ferma restando la tutela del diritto dell’eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Art. 4.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione).

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualita’ dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglioregionale, se il Presidente e’ eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l’ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalita’ diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l’elezione del Presidente e per l’elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

Capo II

Art. 5.

(Durata degli organi elettivi regionali).

Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l’eventualita’ dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 2 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

La Loggia, Ministro per gli affari regionali