Tributario e Fiscale

Tuesday 11 May 2004

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente- Art. 47 Tuir – Modifica introdotta dall’art. 2, comma 36, della legge finanziaria per l’anno 2004 Quesito. Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 68 del 10.05.2004

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente- Art. 47 Tuir – Modifica introdotta dall’art. 2, comma 36, della legge finanziaria per l’anno 2004 – Quesito.

Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 68 del 10.05.2004

     Con la nota in riferimento, codesto Ministero ha chiesto il parere della scrivente in merito all’esatta applicazione dell’art. 50, lett. f), del Tuir (già art. 47), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.

     Dopo le modifiche apportate dall’art. 2, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) il citato articolo 50 annovera tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’art. 49, comma 1, e non siano effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonchè i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato”.

      In particolare, il Ministero della Giustizia ha chiesto di conoscere il corretto trattamento tributario dei compensi corrisposti a determinate categorie di giudici onorari non espressamente menzionate dall’art. 50, lett. f), del Tuir, quali i vice procuratori onorari, i giudici onorari di tribunale, i giudici onorari aggregati, i giudici popolari e gli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte d’appello per minorenni.

     Al riguardo, si ritiene che il legislatore abbia inteso riservare un trattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari espressamente individuate al richiamato articolo 50 (membri delle commissioni tributarie, giudici di pace, esperti di tribunale di sorveglianza), diverso da quello riservato alla generalità dei compensi corrisposti per l’esercizio di pubbliche funzioni.

     Invero, mentre i compensi percepiti in relazione all’esercizio di pubbliche funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti che esercitano un’arte o una professione ai sensi dell’art. 53, comma 1 possono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepiti dai soggetti elencati nella seconda parte del citato articolo 50, lettera f), ossia dai membri delle commissioni tributarie, dai giudici di pace, dagli esperti di tribunale di sorveglianza rilevano comunque come redditi assimilati al lavoro dipendente, ancorché tali soggetti esercitino un’arte o una professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Tuir.

     In altri termini, si deve ritenere che l’elencazione dei redditi collegati all’esercizio di pubbliche funzioni, che concretizzano in ogni caso, a prescindere dalle qualità soggettive del percipiente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia tassativa.

     In conclusione, i compensi percepiti dai membri delle commissioni tributarie, dai giudici di pace e dagli esperti di tribunale di sorveglianza, espressamente citati dall’art. 50, lett. f) del Tuir, dovranno essere considerati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche se le prestazioni sono rese da soggetti che esercitano un’arte o una professione di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir (già art. 49) e, pertanto, all’atto del pagamento dell’indennità giornaliera di funzione, dovrà essere operata la ritenuta a titolo di acconto Irpef (art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 600/73).

     Al contrario, i compensi percepiti in relazione all’esercizio delle altre pubbliche funzioni, non espressamente individuate dall’art. 50, lettera f), del Tuir, saranno qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un’arte o una professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Tuir.

     In tal caso, i compensi percepiti saranno considerati quali redditi da lavoro autonomo.

     Si evidenzia che, poiché in tale ultima ipotesi la prestazione resa viene attratta nella sfera dell’attività professionale (o artistica) abitualmente esercitata dal soggetto incaricato, l’operazione risulterà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

     Pertanto, il soggetto titolare della funzione sarà obbligato ad emettere, in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell’Iva, nella misura ordinaria e a considerarli nella base imponibile ai fini della determinazione dell’Irap dallo stesso dovuta.