Penale

Thursday 28 October 2004

Reati tributari: il sequestro probatorio non può essere convertito in conservativo se lo Stato non è costituito parte civile

Reati tributari: il sequestro probatorio non può essere convertito in conservativo se lo Stato non è costituito parte civile

Cassazione Sezione terza penale (cc) sentenza 11 giugno-4 ottobre 2004, n. 38710

Presidente Savignano Estensore Onorato

Pm Passacantando ricorrente Portman

Svolgimento dei procedimento

1 ‑ A seguito di sentenza, emessa il 27 maggio 2003 e depositata il 30 maggio 2003, divenuta irrevocabile l11 luglio 2003, con cui il Gup del tribunale di Firenze, ex articolo 444 Cpp, aveva applicato a carico di Portmann Kruger Bronner la pena patteggiata di un anno e otto mesi di reclusione in ordine a reati di cui agli articoli 2, 3, 5 e 10 D.Lgs 74/2000 in materia di Iva, il Pm presso lo stesso tribunale chiedeva la conversione in sequestro conservativo del sequestro probatorio della somma di lire 100.375.200 portata da libretto di deposito a risparmio nominativo n. 451174, emesso il 20 Ottobre 2000 dalla Cassa di Risparmio di Carrara e intestato a Manuele Spadaccini.

Il Gip fiorentino, con ordinanza del 23 giugno 2003, disponeva la conversione nel sequestro conservativo ex articolo 262, comma 2, Cpp a garanzia dei crediti indicati dallarticolo 316 Cpp.

2 ‑ Il Portman presentava istanza di riesame, contestando anzitutto la competenza del Gip, posto che il sequestro conservativo era stato disposto quando la suddetta sentenza definitiva era stata già emanata, in secondo luogo la competenza del Pm a chiedere un sequestro preventivo a garanzia di crediti dellamministrazione fiscale, che non si era costituita parte civile, e in terzo luogo la sua responsabilità patrimoniale, posto che aveva agito per conto di una società.

Ma il tribunale di Firenze, con ordinanza del 22 dicembre.2003, disattendendo motivatamente tutte le censure, confermava il sequestro conservativo.

3 ‑ Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso lo stesso Portman, deducendo tre motivi a sostegno.

Col primo motivo lamenta violazione dellarticolo 316 Cpp, laddove dispone che il Pm può chiedere il sequestro conservativo (e quindi anche la conversione del sequestro probatorio in conservativo) «in ogni stato e grado del processo di merito». In buona sostanza sostiene che il processo di merito è definitivamente concluso con la lettura del dispositivo applicativo della pena patteggiata, o al più tardi con deposito in cancelleria della relativa sentenza, posto che tale sentenza non è appellabile (salvo che dal Pm in caso di suo dissenso), ma soltanto ricorribile per cassazione. Per conseguenza ‑ secondo il ricorrente ‑ anche il Gip non aveva competenza a disporre il sequestro, e la sua ordinanza va annullata.

Col secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione dellarticolo 316 Cpp nonché mancanza e/o manifesta illogicità di motivazione, giacché il Gip non era legittimato a disporre un sequestro conservativo chiesto dal Pm non già per crediti cosiddetti endoprocessuali (nel caso di specie non sussistevano o non erano state indicate spese di giustizia), ma per i crediti tributari derivanti dal reato.

Col terzo e ultimo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione degli articoli 19, comma 2, e 21 D.Lgs 74/2000, nonché mancanza e/o manifesta illogicità sul punto. In buona sostanza sostiene che a mente delle norme citate limputato a cui è inflitta la sanzione penale non è responsabile anche per le sanzioni amministrative derivanti dal reato, sicché nel caso di specie non sussisteva il credito da garantire, almeno sotto il profilo delle sanzioni amministrative.

Motivi della decisione

4 ‑ Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ai sensi dellarticolo 316, comma 1, Cpp il Pm può chiedere il sequestro conservativo dei beni dellimputato «in ogni stato e grado dei processo di merito».

A norma dellarticolo 317, comma 1, Cpp il sequestro conservativo è disposto con ordinanza «del giudice che procede»; mentre, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, dopo una sentenza di condanna (alla quale è equiparata la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti) il sequestro conservativo è ordinato dal giudice che ha pronunciato la sentenza, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dellimpugnazione.

In base alla nozione tecnica di processo di merito, tali norme processuali sono state costantemente interpretate nel senso che questa particolare misura cautelare reale non può essere adottata nel corso delle indagini preliminari o nel corso del giudizio di legittimità (ex plurimis cassazione sez. V, 886/94, Mendella, rv. 197289; cassazione sez. V 1606/92, Del Pizzo). Ed è stato altresì precisato che il giudizio di merito si conclude non già con la lettura del dispositivo della relativa sentenza, ma coli deposito della sentenza stessa (cassazione sez. VI 1706/98, Passalacqua, rv. 212240).

Ad avviso del collegio, però, queste norme processuali non si applicano sic et simpliciter al diverso caso, contemplato nellarticolo 262 Cpp, in cui sia stato già eseguito un sequestro probatorio e il Pm o la parte civile chiedano, quando non permangano più esigenze probatorie, che il sequestro sia mantenuto a garanzia dei crediti indicati nellarticolo 316 Cpp (cd. conversione in sequestro conservativo). In tal caso infatti il comma 2 del citato articolo 262 rinvia allarticolo 316 solo per i presupposti oggettivi e soggettivi del sequestro conservativo, ma non anche per le relative regole processuali.

Ad avviso del collegio, se ne deve concludere in relazione al caso di specie che la conversione da sequestro probatorio a sequestro conservativo ex articolo 262 può essere chiesta e disposta sino a quando pende il processo di cognizione, o più esattamente sino a quando la sentenza di merito non sia passata in giudicato, anche se si tratta ‑ come nel caso specifico ‑ di sentenza non soggetta ad appello, ma solo a ricorso per cassazione.

Ciò perché, quando sussiste un sequestro probatorio e le esigenze probatorie siano cessate, il sistema delineato dallarticolo 262 Cpp prevede logicamente tre alternative: la restituzione della cosa sequestrata allavente diritto; la conversione in sequestro conservativo o in sequestro preventivo disposta dal giudice dei merito sino a che il relativo processo penda presso di lui; la conversione in confisca, che può essere disposta anche dal giudice dellesecuzione dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione

5 ‑ È invece fondata la seconda censura.

Come già osservato, per i presupposti oggettivi e soggettivi che consentono la conversione da sequestro probatorio a sequestro conservativo la ripetuta norma dellarticolo 262 richiama larticolo 316 Cpp, che sotto questo profilo non può lasciare adito a dubbi.

Infatti, a norma del comma 1 dellarticolo 316, il Pm chiede il sequestro conservativo dei beni dellimputato quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento «della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta allerario dello Stato»; mentre il comma 2 dello stesso articolo 316 attribuisce lo stesso potere alla parte civile a garanzia «delle obbligazioni civili derivanti dal reato».

La locuzione «pene pecuniarie, spese dei procedimento e ogni altra somma dovuta allerario dello Stato», che ricorre sostanzialmente anche nellarticolo 189 nn. 1 e 2, e nellarticolo 191 n. 6 Cp, va riferita a tutti i crediti statali cosiddetti endoprocressuali, cioè a quei crediti pecuniari che nascono direttamente a favore dello Stato-ordinamento per effetto dellesercizio della giurisdizione penale (le pene della multa e dellammenda, le spese del procedimento, le spese del mantenimento in carcere, le sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende, ora anche le sanzioni amministrative dipendenti da reato applicate dal giudice penale alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni ai sensi del D.Lgs 231/01).

Mentre per «obbligazioni civili derivanti dal reato» devono intendersi gli obblighi restitutori e risarcitori che gravano sul condannato a favore del danneggiato costituito parte civile.

Ciò significa che il Pm può chiedere di mantenere il sequestro per garantire allo Stato-ordinamento la soddisfazione dei suoi crediti nascenti dal processo (le pene della multa o dellammenda, le spese processuali, le spese di mantenimento in carcere, etc.), non già per garantire allo Stato-amministrazione le sue pretese risarcitorie, quali ad esempio le obbligazioni pecuniarie nascenti da reati tributari (tributi evasi, soprattasse, interessi di mora). Queste pretese risarcitorie, infatti, non possono essere fatte valere dal Pm, che è organo istituzionalmente deputato solo ad attivare la giurisdizione penale, ma devono essere fatte valere dalla amministrazione statale competente (nellesempio, quella finanziaria), attraverso la costituzione di parte civile.

(Per queste ragioni il collegio condivide cassazione sez. III, 3421/95, Annese, rv. 203264, e cassazione sez. VI, 679/96, Dini, rv. 204783; non condivide cassazione 20 dicembre 1993, Ribatti, rv. 196240; e condivide solo parzialmente cassazione sez. III, 2890/96, Arici, rv. 206054).

Orbene, davanti a una richiesta di conversione in sequestro conservativo formulata ai sensi dellarticolo 262 Cpp, il giudice che procede deve verificare anzitutto che sussistano tutti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dallarticolo 316 Cpp, vale a dire lesistenza dei crediti che si intendono garantire attraverso la misura cautelare, il pericolo fondato di dispersione delle garanzie e la legittimazione attiva del richiedente in rapporto ai crediti suddetti; e in secondo luogo (comè implicitamente richiesto dallo stesso articolo 316) che i beni da sottoporre a sequestro conservativo siano congrui e non chiaramente eccedenti rispetto allammontare dei crediti da garantire.

In conclusione, per le suddette ragioni, nel caso di specie, a fronte della richiesta del Pm il giudice fiorentino non poteva disporre il sequestro a garanzia dei crediti tributari; ma poteva disporlo solo a garanzia dei crediti endoprocessuali, accertando il periculum in mora e la congruità della somma sequestranda rispetto allammontare dei crediti medesimi.

6 ‑ Per quanto testé osservato il terzo motivo di ricorso è sostanzialmente assorbito.

Solo se lamministrazione finanziaria si è costituita parte civile limputato per reati tributari può essere condannato nel processo penale, oltre che alla pena prevista dalla norma incriminatrice, anche al pagamento dei tributi evasi, delle soprattasse e degli interessi di mora (che appunto perciò sono ben diversi dalle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 472/97, cui fa riferimento larticolo 19 D.Lgs 74/2000, che sono alternative e non concorrenti con le sanzioni penali). Il problema sollevato nel motivo è quindi irrilevante e mal posto.

7 ‑ In conclusione, lordinanza impugnata va annullata con rinvio al tribunale dei riesame di Firenze, perché proceda a nuovo giudizio alla luce dei principi su esposti.

PQM.

la corte di cassazione annulla lordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Firenze.