Enti pubblici

Tuesday 08 July 2003

Ratificato l’ accordo bilaterale Italia Albania per il controllo e la repressione delle infrazioni doganali.

Ratificato l’accordo bilaterale Italia – Albania per il controllo e la repressione delle infrazioni doganali

LEGGE 18 giugno 2003, n.160

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d’Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998. (GU n. 155 del 7-7-2003)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

   1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e’ autorizzato a ratificare

l’Accordo  di  mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la

ricerca  e  la  repressione  delle infrazioni doganali tra il Governo

della  Repubblica  italiana ed il Governo della Repubblica d’Albania,

con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998.

Art. 2.

   1.   Piena  ed  intera  esecuzione  e’  data  all’Accordo  di  cui

all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in

conformita’ a quanto disposto dall’articolo 21 dell’Accordo stesso.

                               Art. 3.

   1.  Per  l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa

di  16.770  euro  annui  a  decorrere  dal 2003. Al relativo onere si

provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento

iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell’ambito

dell’unita’  previsionale  di base di parte corrente “Fondo speciale”

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri.

   2.   Il  Ministro  dell’economia  e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

       Data a Roma, addi’ 18 giugno 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 1923):

              Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)

          il 15 gennaio 2003.

              Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede

          referente, il 19 febbraio 2003 con pareri delle commissioni

          1ª, 2ª, 5ª, 6ª.

              Esaminato dalla 3ª commissione il 4, 6 marzo 2003.

              Relazione  scritta annunciata il 10 marzo 2003 (atto n.

          1923/A – relatore sen. Alessandro Forlani).

              Esaminato in aula e approvato l’11 marzo 2003.

          Camera dei deputati (atto n. 3768):

              Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede

           referente, il 17 marzo 2003 con pareri delle commissioni I,

          II, V, VI.

              Esaminato  dalla  III  commissione  il  26 marzo 2003 e

          13 maggio 2003.

              Relazione scritta annunciata il 13 maggio 2003 (atto n.

           3768/A – relatore on. G. Selva).

              Esaminato  in  aula  il  26 maggio  2003 e approvato il

          28 maggio 2003.