Enti pubblici

Friday 11 July 2003

Ratificata l’ intesa tra Italia e Malta per la repressione ed il controllo delle infrazioni doganali. LEGGE 18 giugno 2003, n.164 (GU n. 158 del 10-7-2003)

Ratificata lintesa tra Italia e Malta per la repressione ed il controllo delle infrazioni doganali

LEGGE 18 giugno 2003, n.164

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l’11 aprile 2000. (GU n. 158 del 10-7-2003)

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

   1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e’ autorizzato a ratificare

l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della

Repubblica  di  Malta  sulla  mutua  assistenza amministrativa per la

prevenzione,  la  ricerca e la repressione delle infrazioni doganali,

con allegato, fatto a Roma l’11 aprile 2000.

                               Art. 2.
   1.   Piena  ed  intera  esecuzione  e’  data  all’Accordo  di  cui
all’articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in  conformita’  a  quanto  disposto  dall’articolo  21  dell’Accordo
stesso.

                               Art. 3.

   1.  All’onere  derivante  dall’attuazione  della  presente  legge,

valutato  in  euro  15.175  annui  a  decorrere dal 2003, si provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai

fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell’ambito  dell’unita’

previsionale  di  base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato

di  previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario     2003,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

   2.  Il  Ministro  dell’economia  e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi’ 18 giugno 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                               Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 1892):

              Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini),

           il 18 dicembre 2002.

              Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede

          referente,  il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni

          1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª e 12ª.

              Esaminato  dalla 3ª commissione il 29 gennaio 2003 e il

          18 febbraio 2003.

              Relazione  scritta annunciata il 10 marzo 2003 (atto n.

          1892/A – relatore sen. A. Forlani).

              Esaminato in aula e approvato l’11 marzo 2003.

          Camera dei deputati (atto n. 3767):

              Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede

          referente, il 18 marzo 2003 con pareri delle commissioni I,

          II, V, VI e X.

              Esaminato  dalla  III  commissione  il 1° aprile 2003 e

          13 maggio 2003.

              Relazione scritta annunciata il 13 maggio 2003 (atto n.

          3767/A – relatore on. C. Rizzi).

              Esaminato  in  aula  il  26 maggio  2003 e approvato il

          28 maggio 2003.