Penale

Tuesday 08 April 2003

Ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale. Disegno di Legge

Ratifica della Convenzione della convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale

Disegno di Legge

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli

delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,

adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31maggio 2001.

Art. 1

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Art. 2

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all’articolo 1, da qui in poi denominate Convenzione e Protocolli, a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.

Art. 3

(Rapporto tra Convenzione e Protocolli ed ambito di applicazione)

1. I principi della Convenzione costituiscono principi interpretativi dei Protocolli.

2. Salvo quanto diversamente previsto, le norme della Convenzione e dei Protocolli si applicano esclusivamente alle attività di gruppi di criminalità organizzata non limitate al territorio nazionale.

Art. 4

(Circostanza aggravante)

1. Per i reati previsti dall’articolo 2, lettera b) della Convenzione, commessi nell’ambito dell’articolo 3, comma 2, della presente legge, le pene sono aumentate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Art. 5

(Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli)

1. L’autorità centrale ai sensi dell’articolo 18, comma 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli.

Art. 6

(Trasferimento dei procedimenti penali)

1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall’articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli accordi internazionali.

Art. 7

(Operazioni sotto copertura)

1. Le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legge 18 ottobre 2001, n.374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.438, si applicano anche per acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 600 e 602 bis del codice penale ed a quelli di cui all’articolo 12, commi 3, 3bis e 3ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, commessi da gruppi di criminalità organizzata anche solo in ambito nazionale.

2. Le operazioni di cui al comma 2 possono essere eseguite soltanto da ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ad organismi istituiti per il contrasto alla criminalità organizzata.

Art. 8

(Responsabilità degli enti)

1. Nei limiti e secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di associazione per delinquere, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote nonché l’interdizione dall’esercizio dell’attività.

2. Dopo l’articolo 25quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono inseriti i seguenti:

articolo 25 quinquies (Riciclaggio)

1. In relazione ai reati concernenti il riciclaggio si applicano all’ente le seguenti sanzioni:

a) per i delitti di cui agli articoli 648bis e 648 ter del codice penale si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1, lettera a), si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Articolo 25 sexies (tratta)

1. In relazione ai reati concernenti la tratta delle persone si applicano all’ente le seguenti sanzioni:

a) per i delitti di cui agli articoli 600 e 602 bis del codice penale si applica la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1, lettera a), si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Articolo 25 septies (traffico di migranti)

1. In relazione ai reati concernenti il traffico di migranti si applicano all’ente le seguenti sanzioni:

a) per i delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1, lettera a), si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Articolo 25 octies (intralcio alla giustizia)

1. In relazione al reato concernente intralcio alla giustizia si applicano all’ente le seguenti sanzioni:

b) per i delitti di cui all’articolo 377 del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 9

(Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente)

1. Dopo l’articolo 240 del codice penale, è inserito il seguente:

Articolo 240 bis (Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente). 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319 ter e 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322 bis, primo comma, 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322 bis, secondo comma, 416 bis, 600, 602 bis, 640, secondo comma, numero 1), 640 bis, 640 ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, 644, 648 bis e 648 ter, è sempre disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all’articolo 416 bis, è inoltre sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea.

2. Nei casi di cui al comma 1, quando la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non è possibile, il giudice ordina la confisca di somme di danaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.

Art. 10

(Attività di indagine a fini di confisca)

1. Dopo l’articolo 430bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 430 ter (Attività di indagine a fini di confisca) 1. Il pubblico ministero può compiere, fino alla data di deposito della sentenza di primo grado, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell’articolo 240 bis del codice penale e dell’articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, numero 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, numero 356 e successive modificazioni..

Art. 11

(Riduzione in schiavitù o in servitù)

1. L’articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 600 (Riduzione in schiavitù o in servitù) – Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, o vincolata al servizio di una cosa.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione continuativa di una persona costretta mediante violenza, minaccia o abuso di autorità all’accattonaggio o a rendere prestazioni sessuali o lavorative.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi a danno di minori di anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione..

Art. 12

(Tratta di persone)

1. Dopo l’articolo 602 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 602 bis (Tratta di persone) – Chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che ha autorità sul soggetto passivo, costringe o induce taluno a fare ingresso nel territorio dello Stato o a soggiornarvi, o a trasferirsi al suo interno, o ad uscire da esso, al fine di sottoporlo ad una condizione di schiavitù o di servitù o di indurlo alla prostituzione o di sottoporlo al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Se l’ingresso, il soggiorno, il trasferimento sul territorio dello Stato o l’uscita da esso per le finalità di sfruttamento di cui al primo comma riguardano un minore degli anni diciotto, l’autore del fatto è punito con la reclusione da dieci a venti anni, indipendentemente dall’uso di violenza, minaccia o inganno o dal consenso eventualmente ottenuto da chi esercita autorità sul minore.

Le stesse pene rispettivamente previste ai commi precedenti si applicano a chi fa commercio di persone o di minori per le finalità di sfruttamento di cui al primo comma.

Le pene di cui al presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da tre o più persone..

Art. 13

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza del procuratore della Repubblica distrettuale e di durata delle indagini preliminari)

1. All’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,” sono inserite le seguenti: “e dagli articoli 600 e 602-bis del codice penale,”.

2. All’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 1), del codice di procedura penale, le parole: “e 422” sono sostituite dalle seguenti: “,422, 600 e 602-bis”.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fini di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n.82 e successive modificazioni.

Art. 14

(Destinazione dei beni confiscati)

1. Ove non sia diversamente previsto, i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 11 e 12 della presente legge sono riassegnati ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per essere attribuiti al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità previste dall’articolo 58, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. I proventi di cui al comma 1 sono destinati alla realizzazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall’articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Art. 15

(Norme di coordinamento)

1. All’articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “600-quinquies” sono inserite le seguenti: “nonché dagli articoli 600, 602 e 602-bis,”.

2. All’articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: “600-ter” sono inserite le seguenti: “, nonché dagli articoli 600, 602 e 602-bis,”.

3. All’articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: “600-ter” sono inserite le seguenti: “, nonché dagli articoli 600, 602 e 602-bis,”.

4. All’articolo 600-septies del codice penale, dopo le parole: “600-quinquies”, sono inserite le seguenti: “, nonché dagli articoli 600, 602 e 602-bis,”.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. L’articolo 601 del codice penale è abrogato.

2. Gli articoli 322 ter e 640 quater ed i commi settimo dell’articolo 416 bis e sesto dell’articolo 644 del codice penale sono abrogati.

Art. 17

(Modifica dell’articolo 377 del codice penale)

1. La rubrica dell’articolo 377 del codice penale è sostituita dalla seguente: (Intralcio alla giustizia)

2. Dopo il primo comma dell’articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti:

“Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni.

Le pene previste ai commi primo e secondo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all’articolo 339.”

3. All’articolo 7, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n.575, dopo la parola 353 sono inserite le seguenti parole: 377, secondo comma.

Art. 18

(Interventi in materia di armi da fuoco)

1. Al secondo comma dell’articolo 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, la parola cinque è sostituita con la parola dieci.

2. Al primo comma dell’articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n.110, sono aggiunte, dopo la parola matricola, le seguenti parole: nonché l’indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell’arma da Pese esterno all’Unione europea. .

Art. 19

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.