Assicurazione ed Infortunistica

Saturday 20 December 2003

R.C. Auto: dopo la condanna dell’Antitrust arrivano le prime sentenze che condannano le compagnie a rimborsare le maggiorazioni del premio.

R.C. Auto: dopo la condanna dell’Antitrust arrivano le prime sentenze che condannano le compagnie a rimborsare le maggiorazioni del premio.

Giudice di Pace di Bari – sentenza 18-29 novembre 2003

Giudice Rizzo – ricorrente Varricchio

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2003 l’attore ha chiamato in giudizio avanti questo Ufficio la propria impresa assicuratrice chiedendo, in considerazione di violazione di normativa “antitrust” e/o di condotta contrattuale scorretta e sleale addebitabile alla medesima, di condannarla a titolo di ripetizione di indebito e/o di risarcimento del danno, al pagamento in proprio favore della somma di complessivi euro 181,19, pari al 20% circa dell’ammontare dei premi, in più richiesti e corrisposti, a partire dal 31 maggio 1997 e fino al 31 maggio 2001, in pagamento del premio di polizza sul proprio veicolo, o la diversa minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La società convenuta si è costituita resistendo, ed eccependo in via preliminare l’incompetenza funzionale e territoriale del giudice adito ai sensi dell’articolo 33 legge 287/90 in favore della Corte d’Appello di Milano, nonché in subordine ma ancora pregiudizialmente, la nullità ex articolo 164, comma 4 Cpc dell’atto di citazione.

Rinviato al definitivo ogni decisione su dette questioni pregiudiziali, l’attore ha ottemperato alla richiesta dell’Ufficio di integrazione della documentazione prodotta, in particolare depositando copia delle quietanze di pagamento di due ratei di polizza mancanti e delle condizioni generali di assicurazione; dopo un rinvio disposto per consentire a parte convenuta eventuali controdeduzioni e/o produzioni, senza alcuna ulteriore attività istruttoria ritenuta superflua, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa in udienza del 14 novembre 2003 con contestuale riserva di decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre esaminare le questioni pregiudiziali sollevate da parte convenuta.

Incompetenza funzionale – territoriale:

La normativa di cui agli articolo 2, 3 e 33 della legge 287/90, così come massimato da Cassazione civile sezione prima con sentenza 14475/02, non si applica alla legittimazione attiva dei cosiddetti consumatori finali e pertanto deve escludersi nella fattispecie la competenza funzionale della Corte d’appello in unico grado di giudizio.

Da una approfondita disamina della legge 287/90 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) la Corte di cassazione ha ricavato infatti che detta normativa è disposta per regolare esclusivamente, in via diretta, i rapporti di concorrenza tra le imprese, con specifiche misure di controllo e sanzionatorie per le intese lesive, nonché prevedendo che le azioni di nullità, di inibitoria e di risarcimento del danno vengano promosse dalle imprese danneggiate da dette violazioni, dinanzi alla Corte d’appello competente per territorio (articolo 33), contro le imprese che dette violazioni abbiano commesso.

Il consumatore finale, come nella fattispecie sicuramente è l’attore Varricchio Arturo, è interessato da questa normativa solo in maniera marginale e riflessa per le ricadute estreme che da queste violazioni possano derivare ai suoi diritti

soggettivi eventualmente in concreto pregiudicati al momento della conclusione o rinnovo del contratto con l’impresa sanzionata, sempre che provi l’antigiuridicità del comportamento dell’impresa nei suoi confronti, il danno concretamente subìto ed il nesso di causalità (non potendo di certo farsi discendere dal solo fatto in sé dell’intesa sanzionata); ed in questo caso «…l’azione risarcitoria eventualmente spettante rivestirà i caratteri di una ordinaria azione di responsabilità soggetta agli ordinari criteri di competenza e non quelli dell’azione ex articolo 33, secondo comma della legge 287/90…».

E nella fattispecie, ad avviso di questo giudice, nella citazione dell’attore – consumatore finale Varricchio Arturo, dette intese di cartello sanzionate, si pongono nella sostanza solo quale un antefatto al quale si riferisce per sviluppare la propria richiesta risarcitoria, fondata non tanto su di una generica responsabilità extracontrattuale della Ras che avrebbe partecipato a dette intese di cartello, bensì piuttosto su responsabilità contrattuale specifica allorquando, sin dall’atto introduttivo del giudizio, ha richiamato le proprie polizze con le somme corrisposte ed ha attribuito alla convenuta l’inosservanza dei principi di correttezza e buona fede nel rapporto contrattuale in essere.

Il tutto in perfetta conformità peraltro con l’autorevole parere espresso in sentenza 14475/02 Cassazione sezione prima civile, poiché nella citazione introduttiva l’accordo di cartello risulta «…collocato, nei fatti,….sul mero sfondo dell’accaduto….», concentrando «… piuttosto il nucleo problematico dei termini giuridici della vicenda sul problema della legittimità o meno, dell’aumento di premio praticato….».

Ciò precisato, occorre riferirsi per la competenza territoriale al cosiddetto foro del consumatore, siccome previsto dall’articolo 1469bis, comma 3, n. 19 Cc, secondo il quale la competenza a conoscere la controversia si radica presso l’autorità giudiziaria del foro di residenza o domicilio del consumatore, che nel caso de quo è sicuramente Bari; mentre in relazione al petitum di euro 181,19, la competenza ratione valoris ex articoli 7 e 10 Cpc spetta con certezza al giudice di pace.

Deve pertanto concludersi che correttamente l’attore ha adito l’Ufficio del giudice di pace di Bari.

Eccezione di nullità dell’atto di citazione ex articolo 164/4 Cpc:

L’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda con mancanza di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, non sembra ricorrere nella fattispecie de quo.

L’attore infatti in atto di citazione, dopo aver richiamato le intese restrittive della libertà di concorrenza alle quali aveva partecipato anche la propria impresa assicuratrice Ras, ritenendo illegittimamente accresciuto il prezzo anche della propria polizza rca, ha richiesto la restituzione dell’indebito (articoli 2033 e ss. Cc) e/o il risarcimento del danno per violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (articoli 1175 e 1375 Cc), formulando richiesta di condanna alla somma di euro 181,19.

Va’ comunque in ogni caso rilevato che il contenuto della domanda dinanzi al Giudice di Pace, essendo peraltro prevista anche la possibilità di proposizione verbale (articolo 316 Cpc), é notevolmente più essenziale rispetto al contenuto della domanda proposta dinanzi al Tribunale, ed é pertanto sufficiente che contenga l’indicazione dell’Ufficio e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto(articolo 318 Cpc), mentre non é necessario che la domanda contenga la compiuta esposizione dei motivi di diritto della pretesa e gli altri elementi ritenuti indispensabili dall’articolo 163 Cpc.

Ora l’atto di citazione attoreo rispetta gli elementi delineati e presenta un petitum determinato (euro181,19) ed una causa petendi anch’essa determinata (ripetizione d’indebito e/o risarcimento di danno) sì da rendere chiaro quale provvedimento si chiede di adottare all’organo adito nonché tra quali soggetti si controverte: l’eccezione di nullità dell’atto di citazione ex articolo 164/4 Cpc va’ pertanto rigettata. Ciò precisato in via pregiudiziale, la domanda risulta nel merito fondata e merita accoglimento nei limiti del giusto.

Altra questione da affrontare, questa volta nel merito, è quella del difetto di legittimazione passiva ed estraneità ai fatti, avanzata da parte convenuta sul presupposto che quanto lamentato dal Varricchio si riferisce a polizza Rca n. 4903784-1 contratta con impresa assicuratrice Lavoro & Sicurtà spa, diversa dalla convenuta, per il periodo 31 maggio 1997/31 maggio 2000, e solo per il periodo 31 maggio 2000/31 maggio 2001 a polizza Rca n. 42078317 contratta con la Ras Ass.ni spa; nonché l’ulteriore circostanza che Lavoro & Sicurtà spa non è stata mai indagata e sanzionata per le violazioni di cartello richiamate, dall’Autorità Garante della Concorrenza.

Ora a parte la circostanza della notoria precedente appartenenza di Lavoro & Sicurtà spa allo stesso gruppo assicurativo Ras, è pacifico in causa che in data 1 dicembre 1999 è intervenuta la fusione per incorporazione di Lavoro & Sicurtà spa in Ras Ass.ni spa e la fattispecie va’ pertanto ricondotta alla previsione di cui agli articolo 2504 e 2504bis Cc in base alla quale l’incorporazione determina, a decorrere dall’iscrizione della fusione nel registro delle imprese, l’estinzione della società incorporata e la trasmissione di ogni rapporto giuridico attivo o passivo di quest’ultima alla società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati e che ogni atto di natura sostanziale o processuale dev’essere pertanto diretto nei confronti della nuova società (vedasi ex plurimis Cassazione civile sezione prima, 1528/92, Cassazione civile, sezione terza, 3967/99, Cassazione civile, sezione prima, 4180/01).

In ogni caso comunque ex articolo 1902 Cc la fusione, concentrazione di aziende assicuratrici, non sono causa di scioglimento del contratto di assicurazione che continua con l’impresa assicuratrice che incorpora l’impresa preesistente.

Deriva da quanto sopra detto che non sussiste l’invocato difetto di legittimazione passiva di Ras Ass.ni spa per le eventuali illegittime maggiorazioni apportate al premio di polizza del cliente Varricchio Arturo dall’impresa incorporata e ciò anche a prescindere, per quanto si dirà in seguito, dalla circostanza che Lavoro & Sicurtà spa non sia stata mai indagata e sanzionata per comportamenti anticoncorrenziali ( e mai avrebbe potuto esserlo essendo ormai estinta).

Quanto finora esposto ritorna utile anche per inquadrare esattamente nel merito l’azione di ripetizione d’indebito e/o risarcitoria proposta dall’attore che, ad avviso di questo giudice, comunque la si voglia qualificare, è in ogni caso di natura squisitamente contrattuale fondandosi sulle polizze assicurative intercorse tra le parti e sulle maggiorazioni di premio richieste e corrisposte, pur richiamando quale antefatto e sullo sfondo le intese di cartello sanzionate, che potrebbero anche astrattamente condurre ad affermare una coesistente responsabilità extracontrattuale della impresa convenuta.

A ciò induce il richiamo espresso alla responsabilità della convenuta per condotta contrattuale scorretta e sleale di cui agli articoli 1175 e 1375 Cc, contenuto in atto di citazione al quale si può sicuramente aggiungere, ad avviso di questo giudice, la disposizione contenuta in articolo 1 n. 2 sub c) ed e) della legge 281/98 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti che riconosce ai medesimi tra i diritti fondamentali quello «ad una adeguata informazione ed ad una corretta pubblicità» e quello «alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali

concernenti beni e servizi».

Ora è evidente che l’impresa assicuratrice convenuta, in proprio e quale avente causa dell’impresa incorporata, non ha rispettato il dovere di adeguata informazione, correttezza, trasparenza e buona fede nei confronti del proprio cliente consumatore titolare del corrispondente diritto, non avendo ottemperato, e tanto è ricavabile dalla omessa controdeduzione di aver a suo tempo provveduto, all’informativa prevista dall’articolo 5 delle condizioni generali di assicurazione: Adeguamento del premio: «Qualora l’Impresa intenda rinnovare il contratto,…. con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione), almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso»; così come deve ritenersi per identiche ragioni ormai acquisito quanto previsto dall’articolo 6 stesse condizioni generali di assicurazione: Rinnovo del contratto: «Salvo quanto previsto dall’articolo 5, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente».

Da tanto si evince che anche prescindendo da eventuali partecipazioni ad intese di cartello limitative della concorrenza dell’impresa assicuratrice convenuta, il contratto di assicurazione, per esplicita previsione contrattuale, avrebbe dovuto essere rinnovato di anno in anno senza apportare alcuna maggiorazione di premio, in mancanza della preventiva comunicazione del maggior premio da corrispondere ed in mancanza di disdetta, delle quali da parte convenuta non è stata fornita alcuna prova di inoltro.

Tutto ciò decidendo secondo diritto e con possibilità di richiedere il rimborso delle somme in più corrisposte sui premi assicurativi Rca, anche nei confronti di imprese assicuratrici non sanzionate per condotta limitativa della concorrenza.

E tanto vale altresì a superare ogni questione sulla pronuncia secondo equità o diritto in relazione ai cosiddetti contratti di massa (legge 63/2003), seppure in questo caso non rilevante poiché l’atto di citazione è stato notificato comunque prima del 10 febbraio 2003, e sulla difficoltosa prova da fornire in ipotesi di danni extracontrattuali (articolo 2043 Cc), specie sotto il profilo del nesso di causalità tra accordi di cartello sanzionati che mirano direttamente a tutelare la libertà di concorrenza e danno lamentato dal singolo utente – consumatore, sia pure

superabile secondo i più recenti orientamenti della Suprema corte che sta estendendo il novero dei danni risarcibili fino gradualmente a comprendere anche quelli mediati e indiretti, che presentino comunque una derivazione causale da comportamento illecito, secondo il principio della causalità giuridica adeguata o della regolarità causale, schiudendo le porte al cosiddetto danno riflesso o di rimbalzo di derivazione francese per conseguenze dell’illecito plurioffensive. 

Passando al danno, dopo quanto riferito circa l’illegittimità di qualsiasi maggiorazione in mancanza di preventiva comunicazione e di disdetta, si osserva dall’esame delle quietanze di polizza che l’attore ha corrisposto nell’anno 97/98 con classe di merito “bonus malus” 1 sulla garanzia Rca complessive £. 378.368 ivi compresi oneri accessori; nell’anno 98/99 con classe di merito 3 al netto della maggiorazione prevista del 12% (da 0,50 a 0,56 della tariffa base) complessive £. 442.184; nell’anno 99/00 con classe di merito 2 al netto della maggiorazione prevista del 6% (da 050 a 0,53) complessive £. 518.748; nell’anno 00/01 con polizza rinnovata RAS e classe di merito assegnata 4, ma senza alcuna precisazione di eventuali sinistri denunciati con stessa auto, complessive £. 750.732. La maggiorazione indebita risultante ascende pertanto rispettivamente a £. 63.816, a £. 140.380 ed a £. 372.364 per un totale complessivo di £. 576.560 pari ad attuali euro 297,77 superiore al petitum richiesto.

E pertanto la domanda va’ accolta nei limiti dell’importo richiesto di euro 181,19, con corresponsione su detta somma degli interessi legali dal dì della messa in mora fino al soddisfo, mentre non risulta accoglibile la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, con ulteriore pregiudizio non provato.

La convenuta, vista la soccombenza, va’ condannata peraltro al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate come da dispositivo.

Ricorrendone i presupposti la sentenza è pronunciata ai sensi del secondo comma dell’articolo 113 Cpc ed è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’articolo 282 Cpc.

PQM

Il Giudice di Pace di Bari avv. Orazio Rizzo definitivamente pronunciando secondo equità, ritenuta la propria competenza, accoglie la domanda e condanna la convenuta Riunione Adriatica di Sicurtà spa corrente in Milano in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore a pagare in favore di Varricchio Arturo euro 181,19 ed a corrispondere su detta somma gli interessi legali dal dì della messa in mora fino al soddisfo; la condanna altresì al pagamento delle spese processuali

che liquida in complessivi euro 241,14, di cui euro 148,18 per diritti ed euro 92,96 per onorari oltre rimborso forfetario del 10% nonché Iva e Cnpf come per legge. La sentenza è provvisoriamente esecutiva di diritto.