Lavoro e Previdenza

Tuesday 16 March 2004

Pubblico impiego: le modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI – Sentenza 10 marzo 2004 n. 1206

Pubblico impiego: le modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria.

CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI – Sentenza 10 marzo 2004 n. 1206

Pres., Schinaia; Est., De Nictolis

I.N.A.I.L. (Avv. L. Vuoso) c/ Autieri, Bonagura, Bramante ed altri (non costituitisi)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

N.1206/04 – Reg.Dec.

N. 1259 Reg.Ric. – ANNO 1999   

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)    

ha pronunciato la seguente   

DECISIONE    

sul ricorso in appello n. 1259/1999, proposto da  

I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Vuoso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via IV Novembre, n. 144;

contro    

AUTERI DOMENICO GAETANO, BONAGURA RITA, BRAMANTE VINCENZO, CACCURI GIUSEPPE, CARBONI LUCIANO, CASELLI GIANNINO, CASTALDI LUIGI, CERCHIA FRANCESCO, COGGIO DANIELA E LANZONI GABRIELLA quali eredi DI COGGIO PAOLO LUIGI, DE MATTEO GIACOMO, DE MITRI ANTONIO, DE PALMA ORONZO, DI GIORGIO GIUSEPPE, DORO ALTAN ALESSANDRO, FICARA CONCETTO, GIOVANNELLI SERGIO, MANISCALCO LUCA, PARADISI CARLO, PARI ARDUINO, PREVITI LILIANA, PROLI PIERLUIGI, SALERNO GIANFRANCO, TESTA TOMMASO, TOMBESI CORRADO, TOTTOLA ONOFRIO, VEZZOSI ANGIOLINO, non costituiti in appello;

  per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, III, 17 settembre 1998, n. 2360, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l’avv. Colaiocco su delega dell’avv. Vuoso per l’appellante;

ritenuto e considerato quanto segue.

   

FATTO E DIRITTO 

1. La sentenza in epigrafe, che riconosce agli appellati spettanze economiche, con interessi e rivalutazione, viene appellata parzialmente dall’I.N.A.I.L., limitatamente al punto in cui stabilisce che interessi e rivalutazione monetaria vanno calcolati sulle somme dovute a titolo di capitale, computate al lordo delle ritenute fiscali.

Ritiene l’appellante che la base di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria debba essere la somma dovuta a titolo principale calcolata al netto, e non al lordo delle ritenute fiscali.   

2. L’appello è fondato.

Sulla questione si è specificamente pronunciata l’adunanza plenaria di questo Consesso, ritenendo che il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme dovute a pubblici dipendenti deve essere effettuato sull’ammontare netto del credito del pubblico impiegato, e non sulle somme lorde poste a base del prelievo fiscale (C. Stato, ad. plen., 30 marzo 1999, n. 3).

Anche la giurisprudenza delle sezioni semplici è univocamente orientata nel senso che interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro vanno computati sul capitale netto depurato delle ritenute previdenziali e fiscali, e non sul capitale a lordo delle ritenute di legge (C. Stato, VI, 22 gennaio 2002, n. 381; C. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2002, n. 996; C. Stato, VI, 3 giugno 2002, n. 3089; C. Stato, VI, 10 luglio 1996, n. 931; C. Stato, VI, 20 marzo 1995, n. 295).

La correttezza di tale soluzione si coglie ove si consideri che nel calcolo di interessi e rivalutazione occorre basarsi sulle somme effettivamente erogate, o effettivamente da erogare, vale a dire le somme nette, perché la quota del capitale destinata a ritenute fiscali è una somma di cui i dipendenti non potrebbero mai disporre, e che dunque è improduttiva, nei loro confronti, di interessi e rivalutazione (C. Stato, V, 30 gennaio 2002, n. 508).

E, invero:

– il ritardo nel pagamento danneggia l’avente diritto con specifico riferimento alla somma netta che avrebbe dovuto essergli corrisposta alla scadenza di legge, e non alla somma lorda, idealmente comprensiva delle ritenute a vario titolo operate;

– dette ritenute vengono effettuate prima ancora che il credito viene percepito dal titolare, sicché l’integrazione rappresentata dalla rivalutazione e dagli interessi non può che riguardare il credito netto (C. Stato, IV, 16 gennaio 1993, n. 54).   

3. L’appello va per quanto esposto accolto.

Le spese di lite possono tuttavia essere compensate.   

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

   

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2004 con la partecipazione di:

Mario Egidio SCHINAIA – Presidente

Luigi MARUOTTI – Consigliere

Giuseppe ROMEO – Consigliere

Rosanna DE NICTOLIS – Consigliere Est.

Domenico CAFINI – Consigliere