Civile

Wednesday 19 January 2005

Pubblicazione di fotografie di persone arrestate o indagate. Anche il Garante per la privacy sottolinea l’ importanza della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea Autorità Garante per la protezione dei dati personali Newsletter 3-9 gennaio

Pubblicazione di fotografie di persone arrestate o indagate. Anche il Garante per la privacy sottolinea limportanza della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea

Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Newsletter 3-9 gennaio  2005 n. 240 Notiziario settimanale

– Anche le foto scattate a fini di interventi chirurgici sono dati personali

– Sanità e protezione dei dati

– Foto segnaletiche. sentenza della corte di giustizia Ue

Anche le foto scattate a fini di interventi chirurgici sono dati personali

Una donna ottiene le fotografie delloperazione di chirurgia plastica grazie allintervento del Garante

Si rivolge al Garante e riesce ad ottenere le fotografie scattate prima e dopo alcuni interventi di chirurgia plastica ai quali si era sottoposta e che intendeva produrre in una causa di risarcimento danni nei confronti del medico che laveva operata.

Protagonista una giovane donna che dal 1996 al 2003 aveva subito tre interventi chirurgici al seno per impianti di protesi, successive sostituzioni e riduzione delle cicatrici. Palesemente insoddisfatta dei risultati raggiunti, nel tentativo di recuperare tutta la documentazione clinica che la riguardava, aveva chiesto direttamente al chirurgo plastico al quale si era affidata le foto che lo stesso le aveva scattate prima e dopo le operazioni e copia dei moduli di consenso agli interventi, sottoscritti presso lo studio medico. Di questa documentazione non vi era traccia nella copie delle cartelle cliniche rilasciate alla paziente dalla casa di cura presso la quale aveva subito gli interventi. Di fronte allassoluto silenzio del medico, la donna si è vista costretta a presentare ricorso al Garante. Iniziativa che si è rivelata di per sé sufficiente a farle raggiungere lobiettivo.

Già nella fase di primo esame del procedimento, infatti, il medico, seppure su invito dellAutorità,  ha dato completo riscontro alle richieste della paziente. Il ricorso è stato quindi definito con provvedimento di non luogo a provvedere.

Il Garante ha comunque posto a carico del chirurgo plastico le spese del procedimento, per aver concesso alla donna laccesso ai propri dati solo dopo la presentazione del ricorso. La richiesta presentata al medico era,  infatti, pienamente legittima, essendo stata presentata ai sensi del Codice, che riconosce ad ognuno il diritto di accedere a tutti i propri dati personali, comprese le fotografie che ritraggono in tutto o in parte il proprio corpo.

Sanità e protezione dei dati

Giornata di approfondimento organizzata dal Garante sullapplicazione del Codice presso

le strutture sanitarie pubbliche e private

Nellambito dellattività  di formazione svolta dal Garante, il 2 febbraio si terrà  un incontro di approfondimento su alcune significative esperienze maturate presso organismi sanitari pubblici e privati che hanno attuato le disposizioni del Codice nel settore della sanità sulla base di soluzioni idonee ed in alcuni casi innovative, adottate con modalità rispettose dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia.

Principale obiettivo delliniziativa, che avrà come prevalenti relatori gli operatori degli organismi sanitari, è quello di illustrare le concrete modalità di realizzazione delle misure adottate per garantire nellorganizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Sulla base delle più significative esperienze maturate da taluni organismi sanitari, avvalendosi anche di un confronto dialettico con il Garante, sarà possibile offrire una gamma di modelli operativi, utili alle varie realtà sanitarie chiamate ad applicare le disposizioni del Codice.

Gli organismi sanitari che hanno delineato percorsi organizzativi che si distinguono per innovatività , semplicità, efficacia – specie in riferimento alle varie prestazioni erogate da distinti reparti ed unità di uno stesso organismo o da più strutture ospedaliere o territoriali – sono invitate a far pervenire allAutorità, prima dellincontro, una breve descrizione di tali iniziative realizzate (indirizzare unicamente alla casella di posta elettronica sitoweb@garanteprivacy.it).

LAutorità si riserva di selezionare quelle ritenute più significative al fine di favorirne lillustrazione

nellambito della giornata di approfondimento.

Le iscrizioni per partecipare allincontro potranno essere effettuate a partire dal 15 gennaio 2005, secondo le modalità che saranno precisate nei prossimi giorni.

Foto segnaletiche. Sentenza della Corte di Giustizia Ue

La diffusione di foto segnaletiche alla stampa viola larticolo 8 della Convenzione europea dei diritti delluomo

Trasmettere agli organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dellarticolo 8 della Convenzione europea dei diritti delluomo.

Il principio è stato affermato in una recente sentenza della Corte europea dei diritti delluomo (50774/99, 11 gennaio 2005) originata dal ricorso di uninsegnante italiana – fermata e posta agli arresti domiciliari con laccusa di associazione a delinquere, evasione fiscale e falso – la cui fotografia, scattata durante le indagini, era stata diffusa nel corso di una conferenza stampa delle forze dellordine e quindi pubblicata su diverse edizioni di due quotidiani locali.

La sentenza conferma i principi già sostenuti in numerosi provvedimenti dal Garante italiano, il quale è più volte intervenuto stabilendo il divieto di diffondere le foto segnaletiche, anche nellambito di conferenze stampa, se non ricorrono fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico.

I giudici di Strasburgo hanno messo in evidenza che rispetto ad altri casi oggetto di precedenti pronunce della Corte (cfr. Von Hannover/Germania, 59320/00, 24 giugno 2004) la fattispecie in esame presentava alcune peculiarità: essa, in primo luogo, non riguardava un personaggio pubblico; inoltre, la foto pubblicata proveniente dal fascicolo dinchiesta era stata fornita ai giornali da agenti della Guardia di finanza.

Il fatto che, nel caso di specie, la ricorrente non fosse un personaggio pubblico secondo la Corte – giustifica una contrazione della legittima zona di interazione tra lindividuo e i terzi (più ampia, evidentemente, nel caso di persone celebri) che non può espandersi in ragione del coinvolgimento della donna in un procedimento penale.

Per accertare la lamentata ingerenza nella sfera privata, la Corte ha valutato conformemente alla sua giurisprudenza il rispetto dei requisiti previsti dallarticolo 8(2) della Convenzione europea dei diritti delluomo. Tale comma stabilisce, infatti, che si possa interferire con la vita privata di una persona soltanto se ciò è previsto dalla legge, e necessario, in una società democratica per raggiungere gli scopi indicati nello stesso comma (pubblica sicurezza, protezione dellordine, della salute o della morale pubblica, o protezione dei diritti e della libertà altrui.).

In particolare, quanto al primo punto, i giudici hanno ravvisato linapplicabilità al caso in oggetto delleccezione al segreto degli atti di indagini prevista dallarticolo 329(2) del codice di procedura penale italiano. Tale eccezione riguarda unicamente la circostanza in cui la pubblicità di uno degli atti sia necessaria ai fini della prosecuzione dellindagine, il che non è sostenibile nel caso di specie. Pertanto, la Corte non ha riscontrato la presenza di previsioni normative che giustificassero lingerenza nella vita privata della ricorrente, e non ha ritenuto di doversi pronunciare sullaltro requisito imponendo allo Stato italiano di risarcire linsegnante delle spese processuali.