Lavoro e Previdenza

Friday 09 September 2005

Pubblicato sulla G.U. il regolamento per l’ istituzione del fondo di solidarietà in favore del personale delle Poste spa MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DECRETO 1 luglio 2005, n.178

Pubblicato sulla G.U. il regolamento per l’istituzione del fondo di
solidarietà in favore del personale delle Poste spa

MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DECRETO 1 luglio 2005, n.178
– Regolamento per l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito,
dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale
del personale di «Poste Italiane S.p.A.». (GU n. 208 del 7-9-2005)

IL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Vista la legge 23
agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l’articolo 17, comma 3; Visto
l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l’articolo 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un’organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più
decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione
nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare
situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto
sistema;

Visto il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con
cui è stato emanato un regolamento quadro propedeutico all’adozione di
specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l’articolo 59, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina
transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione
aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto l’articolo 40, comma 6, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto che per l’effettiva attuazione
delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è applicabile a Poste Italiane S.p.A. l’articolo 59, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il contratto collettivo
nazionale del 18 luglio 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge
e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l’Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) il
"Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e
della riconversione e riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.A.";

Visto il successivo accordo del 16
ottobre 2001, con il quale si è convenuto di modificare l’articolo 3 del sopra
citato contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001;

Visto l’ulteriore
accordo del 17 dicembre 2003, con il quale si è convenuto di procedere ad una
diversa formulazione dell’articolo 5, comma 2, del presente regolamento,
fissando un termine massimo per la presentazione delle richieste di erogazione
delle prestazioni;

Sentite nella riunione del 9 novembre
2001 le organizzazioni individuate, al fine dell’adozione del presente
regolamento, nelle parti firmatarie del citato contratto collettivo del 18
luglio 2001;

Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 25 novembre 2002;

Acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri con nota del 4 aprile 2005; A d o t t a il seguente regolamento:

Articolo 1.

Costituzione del Fondo di solidarietà
per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale della "Poste Italiane S.p.A.".

1. È istituito presso l’I.N.P.S. il "Fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del
personale della Poste Italiane S.p.A.", di
seguito denominato: "Fondo".

2. Il Fondo gode di
autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
27 novembre 1997, n. 477.

Articolo 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare
interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane S.p.A. che,
nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni
di crisi, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle
professionalità;

b) realizzino politiche attive di
sostegno del reddito e dell’occupazione.

Articolo 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un
"Comitato amministratore" composto da sette
esperti designati da Poste Italiane S.p.A. e da sette esperti designati dalle
organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di
lavoro, maggiormente rappresentative in base alle previsioni normative vigenti,
in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di
lavoro ed occupazione, nonchè da due rappresentanti
con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti del comitato amministratore. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, SLC-CGIL,
SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL e UGL comunicazioni,
provvederanno a designare un elemento ciascuno. L’ulteriore
esperto verrà nominato da TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI e SINDIP-QUADRI, nel
rispetto dei criteri di rotazione.

2. Il presidente del Comitato è
eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del
Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonchè il direttore generale dell’Istituto o un suo
delegato, con voto consultivo.

4. I componenti
del Comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata
per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare
dall’incarico, per qualunque causale, uno o più componenti
del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo
residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

Articolo 4.

Compiti del Comitato amministratore
del Fondo

1. Il Comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei
criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e
vigilanza dell’I.N.P.S., i bilanci annuali della
gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in
ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere
ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal
regolamento;

c) deliberare, sentite le parti
firmatarie dell’accordo, la misura del contributo addizionale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), nonchè
la misura espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui
all’articolo 6, comma 3;

d) deliberare le sospensioni ai sensi
dell’articolo 6, comma 4;

e) vigilare sulla affluenza
dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonchè
sull’andamento della gestione del Fondo, adottando i provvedimenti necessari
per assicurare al funzionamento del medesimo la massima economicità
e trasparenza;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che
sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;

h) deliberare le
revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità
di cui all’articolo 10.

Articolo 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei
processi di cui all’articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di
programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici
trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di
lavoro o dalla sospensione temporanea dell’attività lavorativa anche in
concorso con gli appositi strumenti di sostegno
previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

1) all’erogazione di
assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al
versamento della contribuzione correlata di cui all’articolo 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne
nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Qualora l’erogazione avvenga
su richiesta del lavoratore in unica soluzione,
l’assegno straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 60 per cento
del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla
data della stipula dell’accordo del 18 luglio 2001, di quanto sarebbe spettato,
dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta
erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all’articolo 2, per i
quali la richiesta venga presentata entro sei anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.

3. Gli assegni straordinari per il
sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di sessanta mesi
nell’ambito del periodo di cui al comma 2, su
richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione
di anzianità o vecchiaia a carico della assicurazione generale obbligatoria, a
favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo
di sessanta mesi, o inferiore a sessanta mesi, dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell’applicazione dei
criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità
contributiva rilevabile da apposita certificazione
prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la
contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione
assicurativa obbligatoria.

Articolo 7.

Accesso alle prestazioni

1. L’accesso alle prestazioni di cui
all’articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1),
all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che
modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2),
all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che
modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la
riduzione dei livelli occupazionali, nonchè di quelle
legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), all’espletamento delle
procedure contrattuali preventive e di legge, previste per i processi che
determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L’accesso alle prestazioni di cui
all’articolo 5 è subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui
al comma 1 si concludano con un accordo aziendale,
nell’ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1,
lettere b) e c) una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle
normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro
del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le
procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2). 4. Alle prestazioni
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e
lettera b), nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, può accedere tutto
il personale dipendente, ferme restando le norme di legge e di contratto
applicabili alle diverse categorie.

Articolo 8.

Individuazione dei lavoratori in
esubero

1. Ai fini del presente regolamento,
l’individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle
esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene
prioritariamente anteponendo il personale in possesso dei requisiti di legge
previsti per il conseguimento della pensione di anzianità o vecchiaia alla data
stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al
mantenimento in servizio e, subordinatamente, nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. L’individuazione degli altri
lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alla prestazione straordinaria di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria,
il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza,
ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai
commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in
via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei
termini e alle condizioni aziendalmente concordate,
e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei
requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei
carichi di famiglia.

Articolo 9.

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore
destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda
percepita dagli interessati, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell’orario
di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiore a 36 ore annue
pro-capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori
interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto
dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di
sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in
atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria, in quanto compatibili.

3. L’erogazione del predetto assegno è
subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo
di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di
soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto
dalle normative vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le
parti.

4. Nei casi di sospensione temporanea
dell’attività di lavoro, l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60
per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe
spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un limite
massimo mensile pari ad un importo lordo di euro 775, per retribuzioni lorde
mensili fino a euro 1549, ovvero con un limite massimo mensile pari ad un
importo lordo di euro 930, per retribuzioni lorde mensili di importo superiore
a euro 1549. I suddetti importi, ivi ricomprendendo
quelli relativi alla retribuzione mensile di
riferimento, si intendono riferiti all’anno 2001 e sono adeguati, con effetto
dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella misura dell’80 per
cento dell’indice ISTAT, in conformità con quanto stabilito per la cassa
integrazione guadagni per l’industria.

5. Nei casi di riduzione dell’orario
di lavoro, l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo
corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla
base del massimale dell’assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di
sospensione temporanea dell’attività di lavoro. Resta fermo che per accedere alle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell’orario di lavoro o le
sospensioni temporanee dell’attività lavorativa non possono essere superiori
complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell’arco di vigenza del Fondo, di
cui non più di sei mesi nell’arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell’arco
del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel residuo periodo.

6. La retribuzione mensile
dell’interessato, utile per la determinazione dell’assegno ordinario e della
paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata in
base alle disposizioni del contratto collettivo in vigore, e cioè la
retribuzione di cui all’articolo 56 del contratto nazionale di lavoro dell’11
gennaio 2001, integrata dall’eventuale indennità di funzione nella misura in
godimento, secondo il criterio contrattuale di 1/312 della retribuzione annua
per ogni giornata.

7. Per i lavoratori a tempo parziale l’importo dell’assegno ordinario viene determinato
proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

8. Nei casi di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al
reddito il cui valore è pari: a) per i lavoratori che possono conseguire la
pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia,
alla somma dei seguenti importi: 1) l’importo netto del trattamento
pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la
maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione
di anzianità; 2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario,
così come stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall’articolo 5, comma 1,
lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314; b) per i
lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di
anzianità, alla somma dei seguenti importi: 1) l’importo netto del trattamento
pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la
maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione
di vecchiaia; 2) l’importo netto delle ritenute di legge sull’assegno
straordinario, così come stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto
dall’articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314.

9. Nei casi di cui al comma 8, il
versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso
tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti
per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia;
l’assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata,
è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la
decorrenza della pensione.

10. La contribuzione correlata per i
periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei
lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea
dell’attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, e per i
periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di
lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva
richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità o
vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del
diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la
determinazione della sua misura.

11. La contribuzione correlata nei
casi di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea dell’attività
lavorativa, nonchè per i periodi di
erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è
calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 6.

12. Le somme occorrenti alla copertura
della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di
sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonchè
per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario
per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di
finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dell’ente previdenziale di
appartenenza tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo, per ciascun
trimestre, entro il trimestre successivo.

13. Il suddetto assegno straordinario
e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al
preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.

14. Nei casi in cui l’importo della indennità di mancato preavviso sia superiore
all’importo complessivo dell’assegno straordinario, spettante, la società
corrisponderà al lavoratore, semprechè abbia
formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta all’assegno suindicato una indennità una tantum, di importo pari alla
differenza tra i trattamenti sopra indicati.

15. In mancanza di detta rinuncia, il
lavoratore decade da entrambi i benefici.

Articolo 10.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di
sostegno al reddito non sono cumulabili, in quanto incompatibili, con i redditi
da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi derivanti da attività
lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgano attività in
concorrenza con le attività di cui al gruppo Poste Italiane.

2. Contestualmente all’acquisizione
dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni
straordinari di sostegno al reddito, nonchè il
versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di
sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell’ultima
retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato, secondo
il criterio comune richiamato dall’articolo 9, con i redditi da lavoro
dipendente eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione
degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di
datori di lavoro diversi dalla Poste Italiane S.p.A.

4. Qualora il cumulo tra detti
redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il
predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno
medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di
datori di lavoro diversi dalla Poste Italiane S.p.A., compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione
della società stessa, in costanza di lavoro nell’importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione dell’equivalente Fondo di previdenza lavoro
dipendente e per il 50 per cento dell’importo eccedente il predetto trattamento
minimo.

6. La base retributiva imponibile,
considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, sarà
ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con
corrispondente riduzione dei versamenti correlati.

7. La base retributiva
imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui
sopra sarà ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo in misura tale da non
determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore
dell’interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che
percepisce l’assegno straordinario di sostegno al reddito, all’atto
dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva
comunicazione alla società e al Fondo, dell’instaurazione di successivi
rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e
della contribuzione correlata.

9.
In
caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal comma
8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione con ripetizione delle
somme indebitamente percepite oltre gli interessi e la rivalutazione capitale nonchè la cancellazione della contribuzione correlata di
cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Articolo 11.

Trasferimento dei rapporti attivi e passivi

1. Entro tre mesi dall’istituzione
del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dagli accordi
stipulati in applicazione di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è trasferita secondo le modalità concordate tra
le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale
del 18 luglio 2001, al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale della
Poste Italiane S.p.A.", il quale assume in
carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a
riscuoterne anticipatamente, con cadenza mensile, l’importo da Poste Italiane
S.p.A.

Articolo 12.

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che
fruiscono dell’assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il
versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione
sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 18
luglio 2001, con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo, è
salvaguardato, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la
sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia di cui
all’articolo 9, comma 13.

Articolo 13.

Scadenza

1. Il "Fondo di solidarietà per
il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale della Poste italiane S.p.a.", disciplinato dal presente regolamento, scade
trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è
liquidato secondo la procedura prevista dall’articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.

Articolo 14.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente
previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 27 novembre 1997, n. 477.