Ambiente

Tuesday 17 June 2003

Pubblicato sulla G.U. il regolamento inerente l’ organizzazione del Registro Italiano Dighe. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2003, n.136

Pubblicato sulla G.U. il regolamento inerente lorganizzazione del Registro Italiano Dighe

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2003, n.136

  Regolamento concernente l’organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe – RID, a norma dell’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (GU n. 137 del 16-6-2003) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed

integrazioni,  recante  delega  al  Governo  per  il  conferimento di

funzioni  e  compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della

pubblica  amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed

in particolare gli articoli 3 e 7;

  Visto  l’articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.

400,  introdotto dall’articolo 13 della citata legge n. 59 del 1997 e

successive modificazioni ed integrazioni;

  Visto  l’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

come  modificato  dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre

1999, n. 443;

  Visto  l’articolo  10,  comma  6, del decreto legislativo 30 luglio

1999,  n.  303,  recante  norme sull’ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.

177,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti;

  Visto l’articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

  Vista,  altresi’,  la  normativa  che  disciplina le competenze del

soppresso Servizio tecnico nazionale;

  Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante  norme per il

riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,

n. 1363;

  Visto  il  regolamento  per la riorganizzazione ed il potenziamento

dei  Servizi  tecnici  nazionali,  emanato con decreto del Presidente

della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.

106, recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato

con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

  Visto  il  decreto-legge  8 agosto  1994,  n.  507, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed

integrazioni;

  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,

adottate  nelle riunioni del 2 agosto 2002, del 31 ottobre 2002 e del

7 marzo 2003;

  Vista  l’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti

tra  lo  Stato,  le  regioni   e  le  province autonome di Trento e di

Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2002;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 novembre 2002;

  Acquisito  il  parere  delle  organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative in data 16 gennaio 2003;

  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui

all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Vista  l’intesa definitiva espressa dalla Conferenza permanente per

i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano nella seduta del 13 marzo 2003;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 14 marzo 2003;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                                Art. 1.

               Istituzione del Registro italiano dighe

  1.  Il Registro italiano dighe – RID, di seguito denominato: «RID»,

istituito ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo

31 marzo  1998,  n.  112,  e’  ente pubblico non economico, dotato di

autonomia  organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e

contabile, con sede in Roma.

  2.  Il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti esercita la

vigilanza sull’ente di cui al comma 1.