Enti pubblici

Monday 09 June 2003

Pubblicato sulla G.U. il D.L. 127/2003 per il riordino del C.N.R.- Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n.127. (Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2003, n.129)

Pubblicato sulla G.U. il D.L. 127/2003 per il riordino del C.N.R.

Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n.127

Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

(Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2003, n.129)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). e ne definisce le finalita’, le attivita’, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realta’ operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilita’, di autonomia e di efficienza, nonche’ una piu’ agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per: a) ottimizzare l’allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo; b) semplificare i meccanismi di programmazione e di gestione delle attivita’ di ricerca ed amministrative; c) promuovere le attivita’ e le collaborazioni di ricerca internazionali; d) promuovere la valorizzazione dell’attivita’ di ricerca; e) potenziare l’integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale; f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attivita’ di ricerca; g) valutare i risultati della ricerca.

Art. 2.

Finalita’ dell’ente

1. Il C.N.R. e’ ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita’ di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.

2. Il C.N.R. ha personalita’ giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita’ al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche’, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca esercita nei confronti del C.N.R. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 3.

Attivita’ del C.N.R.

1. Il C.N.R.:

a) svolge, promuove e coordina attivita’ di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le universita’ e con altri soggetti sia pubblici sia privati; b) nell’ambito del piano triennale delle attivita’ di cui all’articolo 16, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresi’ attivita’ scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale; c) svolge attivita’ di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all’interno del Paese; d) svolge attivita’ di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni; e) svolge attivita’ di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente; f) promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti; g) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche; h) collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realta’ produttive del territorio; i) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica; l) promuove l’internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitivita’ e la visibilita’, partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di autorita’ governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica; m) effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell’attivita’ del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca; n) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l’assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche’ promuovendo e realizzando sulla base di apposite convenzioni con le universita’, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale; o) svolge, su richiesta, attivita’ di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati; p) nell’ambito del perseguimento delle proprie attivita’ istituzionali puo’ fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

2. Le attivita’ del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a dodici dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunita’ della scienza e della tecnologia in ambito europeo e internazionale. In prima applicazione del presente decreto legislativo e fatta salva la possibilita’ di integrazione e modifica secondo le modalita’ sopra indicate, le macro aree sono cosi’ individuate: a) biotecnologie; b) scienze e tecnologie mediche; c) scienza e tecnologia dei materiali; d) scienze e tecnologie ambientali e della terra; e) scienze e tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni; f) scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione; g) scienze giuridiche e socio-economiche; h) scienze umanistiche e dei beni culturali.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi del C.N.R.:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio scientifico generale;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Principi di organizzazione

  1. Il C.N.R. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita’ di programmazione, compiti e responsabilita’ di gestione e compiti e responsabilita’ di valutazione, prevedendo il direttore generale e la rete scientifica costituita dai dipartimenti e dagli istituti, decentrando le attivita’ gestionali agli istituti e conservando a livello centrale esclusivamente i servizi generali incardinati in strutture di livello dirigenziale generale entro il limite massimo di due.

Art. 6.

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ente ed e’ responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico generale, stabilendone l’ordine del giorno; b) convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l’ordine del giorno; c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita’ dell’ente; d) attribuisce gli incarichi di direzione al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all’articolo 7, comma 1, lettere g) ed h); e) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.

2. Il presidente e’ scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. E’ nominato con le procedure di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e puo’ essere confermato una sola volta.

3. In caso di assenza o impedimento il presidente e’ sostituito dal vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo’ operare anche in virtu’ di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ente.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell’attivita’ dell’ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente: a) delibera il piano triennale dell’ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico; b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale; c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni; d) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale; e) delibera i regolamenti dell’ente; f) nomina il vice presidente tra i propri componenti; g) nomina il consiglio scientifico generale, i direttori di dipartimento, il comitato di valutazione, il direttore generale ed i responsabili dei servizi generali; h) delibera l’affidamento degli incarichi al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai dirigenti, ai direttori di dipartimento e d’istituto; i) verifica i risultati dell’attivita’ dell’ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione; l) affida ai dipartimenti i compiti di cui all’articolo 12, comma 2, lettera d); m) delibera in ordine alla costituzione degli istituti secondo le modalita’ definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento; n) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i dipartimenti, tenendo conto delle proposte da essi formulate, assicurando prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall’Unione europea, da universita’ e da imprese, nonche’ riservando una quota non inferiore al 2 per cento ai dottorati di ricerca di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n); o) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti secondo criteri individuati dal regolamento di organizzazione e funzionamento; p) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell’ente. 2. Il consiglio di amministrazione e’ composto dal presidente e da sette componenti, scelti tra personalita’ di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre designati dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, uno dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall’Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, uno dalla Confindustria ed uno dalla Conferenza dei rettori delle universita’ italiane. 3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.

Art. 8.

Consiglio scientifico generale

1. Il consiglio scientifico generale ha compiti consultivi relativi all’attivita’ complessiva di ricerca dell’ente. Il consiglio scientifico generale: a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti; b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca a livello nazionale e internazionale; c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca.

2. Il consiglio scientifico generale e’ composto, oltre che dal presidente del C.N.R., che lo presiede, da venti componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita’ ed esperienza nelle macro aree di ricerca, di cui sei designati dal presidente, cinque eletti dai ricercatori e tecnologi dell’ente secondo modalita’ definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento, cinque nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita’ italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno da Unioncamere e uno da Confindustria. I componenti del consiglio scientifico generale sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e’ l’organo di controllo della regolarita’ amministrativa e contabile dell’ente e svolge i compiti previsti dall’articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il collegio dei revisori dei conti e’ composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell’economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell’ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 10.

Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell’attivita’ di ricerca dell’ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualita’ definiti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). 2. Il comitato di valutazione e’ composto da otto membri esterni all’ente, scelti tra esperti anche stranieri, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall’Unione italiana delle camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle universita’ italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell’attivita’ di ricerca dell’ente.

Art. 11.

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la responsabilita’ della gestione dell’ente, cura l’attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e l’attuazione dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura centrale ed i servizi generali dell’ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale: a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’ente; b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell’ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione; c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione; d) propone, d’intesa con il presidente, al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili dei servizi generali; e) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e’ regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e’ scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e’ attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le unita’ organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 3, comma 2, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo. Ai dipartimenti afferiscono gli istituti, raggruppati secondo affinita’ disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali. I dipartimenti promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l’integrazione con il territorio, con le universita’ e le imprese.

2. I dipartimenti: a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti di attivita’ complessiva del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la sua attuazione, ivi inclusa l’acquisizione delle risorse umane; b) affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti; c) coordinano le attivita’ degli istituti ad essi afferenti; d) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti; e) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unita’ di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le universita’ o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni; f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e tecnologi; g) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie macro aree; h) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attivita’ di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi nelle attivita’ di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti; i) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull’attivita’ scientifica svolta.

3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell’ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ente.

4. L’incarico di direzione di dipartimento e’ attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell’ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale sulla base di apposite procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento, il cui incarico e’ a tempo pieno, dura in carica 5 anni e puo’ essere confermato una sola volta.

5. Presso ciascun dipartimento e’ costituito un consiglio scientifico di dipartimento, presieduto dal direttore del dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e verifica dell’attivita’ di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da nove membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalita’ nei settori di ricerca di riferimento, secondo modalita’ definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 13.

Consiglio dei direttori di dipartimento

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento, costituito dal presidente dell’ente, dal direttore generale e dai direttori dei dipartimenti, ha il compito di facilitare la gestione e l’indirizzo unitario delle attivita’ dell’ente, supportando il consiglio di amministrazione e il comitato di valutazione. Il consiglio dei direttori di dipartimento: a) esprime un parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla proposta complessiva del piano triennale dell’ente e dei relativi aggiornamenti; b) supporta il comitato di valutazione nella verifica dell’attivita’ dei dipartimenti e degli istituti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti; c) assicura le necessarie sinergie interdipartimentali.

Art. 14.

Istituti

1. Gli istituti sono le unita’ organizzative presso le quali si svolgono le attivita’ di ricerca dell’ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalita’ di costituzione degli istituti e la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ente.

2. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati come previsto dall’articolo 12, interagendo con il sistema produttivo, con le universita’ e le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi hanno autonomia scientifica, nonche’ autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilita’ e finanza dell’ente. 3. Gli istituti: a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali nelle materie di competenza, indicando le risorse, comprese quelle acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli; b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera b), nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale; c) elaborano una relazione annuale sui risultati dell’attivita’ svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono. 4. Gli istituti possono altresi’ partecipare a progetti di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza. 5. Il direttore dell’istituto e’ responsabile dell’attivita’ dell’istituto stesso. E’ nominato dal consiglio di amministrazione dell’ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti, il cui incarico e’ a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 15.

Disposizioni specifiche

1. Le incompatibilita’ con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico generale, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento e di istituto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico generale non possono essere amministratori o dipendenti di societa’ che partecipano a programmi di ricerca cui e’ interessato il C.N.R. 2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, puo’ essere collocato in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e’ collocato in aspettativa senza assegni.

3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le indennita’ di carica del presidente dell’ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del presidente, sono determinati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

5. I compensi dei direttori di dipartimento, dei direttori di istituto, del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell’ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.

6. In caso di gravi irregolarita’, di difficolta’ finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell’ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, e’ disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed e’ nominato un commissario straordinario per la durata massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita’ dell’ente fino all’insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario puo’ nominare uno o piu’ sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attivita’.

7. Il C.N.R. si avvale del patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.

Art. 16.

Piani di attivita’

1. Il C.N.R. opera sulla base di un piano triennale di attivita’, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche’ le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

2. Le proposte di piano triennale dell’ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvate dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. 3. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

Art. 17.

Entrate del C.N.R.

1. Le entrate del C.N.R. sono costituite:

a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attivita’ previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell’ente, ove approvati; b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l’esecuzione di particolari progetti o accordi di programma; d) dai contributi dell’unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti; e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi; f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how; g) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 18.

Strumenti

1. Il C.N.R. per lo svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 3 e di ogni altra attivita’ connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalita’ determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, puo’: a) stipulare accordi e convenzioni; b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa’ con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, l’autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in societa’ con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e’ inoltre richiesto il parere del Ministro dell’economia e delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere; c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente; d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi; e) commissionare attivita’ di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo. 2. Il C.N.R. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita’ e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell’ente e dei relativi aggiornamenti.

Art. 19.

Regolamenti

1. Il C.N.R. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilita’ e finanza e del regolamento del personale, nonche’ di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalita’ di cui all’articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale e’ inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell’adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento: a) definisce i dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 3 comma 2, raggruppando gli istituti ad essi afferenti secondo affinita’ disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali; b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento; c) definisce le modalita’ per la costituzione degli istituti, la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa, sulla base dei criteri di focalizzazione delle missioni e accorpamento per area tecnico-scientifica di ricerca omogenea, di concentrazione delle risorse su dimensioni adeguate al raggiungimento di obiettivi relativi a progetti strategici di ricerca, di contrazione del numero, per garantire una adeguata massa critica; d) definisce le modalita’ di funzionamento degli istituti, assicurando il ruolo centrale dei ricercatori ad essi addetti nella progettazione e realizzazione dell’attivita’ di ricerca; e) definisce le direzioni centrali dell’ente e le strutture amministrative dei dipartimenti; f) prevede i criteri e le modalita’ per l’individuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento; g) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto; h) definisce le regole per la partecipazione dell’ente in altri soggetti pubblici e privati.

3. Il regolamento di amministrazione, contabilita’ e finanza: a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; b) definisce modalita’ che assicurino la trasparenza nell’assegnazione e nell’utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali; c) definisce modalita’ per l’acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformita’ alla normativa comunitaria; d) individua le modalita’ per l’acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all’ente; e) definisce modalita’ per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato; f) prevede la facolta’ di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita’, in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il regolamento del personale: a) definisce modalita’ per la gestione e l’amministrazione del personale; b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Art. 20.

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. e’ regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. Il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell’ambito del 3 per cento dell’organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita’ di bilancio, puo’ assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell’ambito del 10 per cento dell’organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita’ di bilancio, puo’ inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita’ di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e’ rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul personale ai sensi del presente articolo, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all’estero ovvero presso universita’ o imprese nel rispetto dei seguenti principi: a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell’ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l’espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all’attivita’ richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all’ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell’ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all’attivita’ richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attivita’ di ricerca presso universita’ o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell’ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall’ente ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attivita’; b) la periodicita’ dei concorsi e’ determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.

Art. 21.

Mobilita’ con le universita’ e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. e’ autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le universita’, in materie pertinenti all’attivita’ di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l’espletamento dei compiti istituzionali e l’assolvimento dell’orario di lavoro presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle universita’ determinare le modalita’ attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita’ didattiche e scientifiche. 2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attivita’ di ricerca presso gli istituti del C.N.R.

3. Il personale di ricerca del C.N.R. e’ autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonche’ a svolgere attivita’ di ricerca, presso le universita’, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle universita’ determinare le modalita’ attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell’incarico o dell’attivita’, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita’ scientifiche.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita’ di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l’attivita’ di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell’attivita’ prevista dall’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita’ di ricerca presso il C.N.R. puo’ comportare per i ricercatori ed i professori universitari l’esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

5. Il personale dell’area della ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico puo’ svolgere, a richiesta e per periodi determinati, attivita’ di ricerca presso gli Istituti del C.N.R. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. e’ autorizzato ad assumere incarichi di direzione ed a svolgere attivita’ di ricerca presso gli I.R.C.C.S. per periodi determinati.

6. I regolamenti dell’ente, gli statuti e i regolamenti degli atenei e i regolamenti degli I.R.C.C.S. disciplinano l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 22.

Bilanci, relazioni e controlli

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell’ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Il C.N.R. e’ soggetto al controllo previsto dall’articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 da parte della Corte dei conti.

Art. 23.

Aggregazione di enti di ricerca del C.N.R. e norme transitorie e finali

1. I seguenti enti di ricerca confluiscono nel C.N.R. secondo le modalita’ di cui ai commi 2 e 3: a) Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC); b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA); c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM); d) Istituto papirologico “Girolamo Vitelli”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il presidente e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i presidenti ed i consigli di amministrazione degli enti di ricerca di cui al comma 1 decadono, ed e’ nominato con la procedura di cui all’articolo 15, comma 6, un commissario straordinario con il compito di assicurare la funzionalita’ del C.N.R. e degli enti predetti nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati con le modalita’ di cui agli articoli 6 e 7. I collegi dei revisori, nominati secondo il previgente ordinamento, esercitano le loro funzioni fino all’insediamento del nuovo collegio dei revisori del C.N.R., nominato con le modalita’ di cui all’articolo 9. Il commissario nomina tre sub-commissari cui puo’ delegare le funzioni per specifici settori di attivita’ e provvede altresi’, entro quattro mesi, alla stesura dei regolamenti di cui all’articolo 19, da sottoporre al Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per il controllo ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. I regolamenti stabiliscono anche le modalita’ per l’accorpamento nel C.N.R. degli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), assicurando ad essi il mantenimento della denominazione e della sede quali strutture scientifiche del C.N.R. In particolare, per l’I.N.F.M., vanno salvaguardate le forme innovative di collaborazione con le universita’ e le imprese, la specificita’ dei rapporti di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne.

3. Spetta al commissario straordinario l’espletamento, entro 90 giorni dalla sua nomina, dell’istruttoria finalizzata alla trasformazione dell’Istituto papirologico “Girolamo Vitelli”, in struttura scientifica dell’Universita’ di Firenze, salvaguardandone la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Decorso tale termine, ove risulti non realizzabile tale soluzione, l’Istituto “Vitelli” sara’ accorpato al C.N.R., mantenendo denominazione e sede quale struttura scientifica dello stesso ente, secondo le stesse modalita’ previste dai citati regolamenti per gli enti di cui al comma 1.

4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2:

a) sono soppressi gli enti di ricerca di cui al comma 1, e sono abrogati i rispettivi regolamenti;

b) il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli enti indicati al comma 1 confluiscono nel patrimonio del C.N.R.;

c) il personale dei predetti enti e’ trasferito al C.N.R. mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine rapporto;

d) il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti di cui al comma 1, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

5. Gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario sono destinati a confluire nell’Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), secondo modalita’ disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello stesso I.N.A.F.

6. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2, non rilevano ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennita’ spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalita’ di cui all’articolo 15, comma 4.

7. Le dotazioni organiche del C.N.R. sono ridefinite ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 1, lettere i), n), o), p), e degli articoli, 16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20, 21 e 22, comma 1, si applicano a tutti gli enti ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di cui alla tabella 6. Le disposizioni previste dall’articolo 20, commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

9. E’ abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione dei commi 3, lettera a) e 6 dell’articolo 13, nonche’ l’articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi’ 4 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli