Enti pubblici

Thursday 15 May 2003

Pubblicato sulla G.U. il D.L: 105/03 recante le disposizioni urgenti per l’ università e i centri di ricerca. Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca. (GU n. 110 del 14-5-2003)

Pubblicato sulla G.U. il D.L: 105/03 recante le disposizioni urgenti per luniversità e i centri di ricerca

DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n.105

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca. (GU n. 110 del 14-5-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta  la  straordinaria necessita’ ed urgenza di ripartire, nel

corrente  anno, le risorse finanziarie tra le universita’, destinando

i  fondi  di  cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n.

370,  al  sostegno  di  servizi agli studenti, al potenziamento della

mobilita’    interuniversitaria    degli    studenti   stessi,   alla

incentivazione  delle  iscrizioni  a  corsi  di studio di particolare

interesse  nazionale e comunitario, nonche’ all’incremento del numero

dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica;

  Ritenuta,  altresi’,  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza di

consentire  agli  enti  di  ricerca  ed  alle universita’ di assumere

personale  a  tempo  determinato,  anche  in deroga a quanto previsto

dall’articolo 34   della   legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  senza

ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;

  Ritenuta  infine,  la straordinaria necessita’ ed urgenza di indire

una sessione straordinaria di esame di Stato per l’anno 2003, al fine

di  consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia,

a   compimento   di  un  percorso  formativo  quadriennale,  iniziato

anteriormente  al  1°  novembre  1993,  di  concludere  la formazione

anteriormente  al  1°  novembre  2003, come previsto dall’articolo 12

della  direttiva  2001/19/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 14 maggio 2001;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 2 maggio 2003;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro   dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca,  di

concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze e con il

Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

Iniziative   per  il  sostegno  degli  studenti  universitari  e  per

                       favorirne la mobilita’

  1.  Al  fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare

un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare

la  mobilita’ internazionale degli studenti stessi, di incentivare le

iscrizioni  a  corsi  di  studio di particolare interesse nazionale e

comunitario,  di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata

qualificazione   scientifica,   il  Fondo  previsto  nello  stato  di

previsione  del  Ministero  dell’istruzione, dell’universita’ e della

ricerca  per  le  finalita’  di  cui  agli articoli 4 e 5 della legge

19 ottobre  1999,  n.  370,  assume la denominazione di «Fondo per il

sostegno  dei  giovani e per favorire la mobilita’ degli studenti» e,

per  l’anno  2003,  e’  ripartito  tra gli atenei in base a criteri e

modalita’  determinati  con  decreto  del  Ministro  dell’istruzione,

dell’universita’  e  della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori

delle  universita’  italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti

universitari,  per  il  perseguimento  dei  seguenti obiettivi, ferme

restando  le  finalita’  di  cui  all’articolo 4,  comma  4-bis,  del

decreto-legge    25 settembre   2002,   n.   212,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:

    a) sostegno  alla  mobilita’ internazionale degli studenti, anche

nell’ambito   del   programma   di   mobilita’   dell’Unione  europea

Socrates-Erasmus,   mediante   l’erogazione   di   borse   di  studio

integrative;

    b) assegnazione  agli  studenti  capaci e meritevoli, iscritti ai

corsi  di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di

assegni  per  l’incentivazione  delle  attivita’  di  tutorato di cui

all’articolo 13  della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche’ per le

attivita’ didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

    c) promozione,  in  determinate aree scientifico-disciplinari, di

corsi  di  dottorato  di  ricerca,  inseriti  in  reti  nazionali  ed

internazionali  di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le

linee   strategiche  del  Programma  nazionale  per  la ricerca di cui

all’articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

    d) finanziamento  di  assegni  di ricerca di cui all’articolo 51,

comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

    e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad

aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

  2.  Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche

una   quota   percentuale   delle   risorse   disponibili   ai  sensi

dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

  3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le

disposizioni  dell’articolo 10  del  decreto  legislativo 15 dicembre

1997,  n.  446,  nonche’ quelle dell’articolo 4 della legge 13 agosto

1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale

quelle  dell’articolo 2,  commi  26  e seguenti, della legge 8 agosto

1995, n. 335, e successive modificazioni.

  4.  Le  eventuali  economie di spesa accertate dalle universita’ in

sede  di  approvazione  del  conto  consuntivo  2002, derivanti dalle

risorse  acquisite  per  l’incentivazione  dell’impegno didattico dei

professori  e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonche’

quelle  gia’  assegnate per le stesse finalita’ per l’anno 2002 e non

ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono  utilizzate  per  assicurare un adeguato livello di servizi agli

studenti.

  5.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.