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Wednesday 02 March 2005

Pubblicato sulla G.U. 1.3.2005 il D.L. 22/2005 in tema di interventi urgenti nel settore agroalimentare DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2005, n.22

Pubblicato sulla G.U. 1.3.2005 il D.L. 22/2005 in tema di interventi urgenti nel settore agroalimentare

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2005, n.22

Interventi urgenti nel settore agroalimentare. (GU n. 49 del 1-3-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta   la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di  adottare

particolari  interventi  a  sostegno  di comparti agricoli colpiti da

crisi  di  mercato  e da calamita’ naturali, nonche’ di completare il

riassetto  istituzionale dell’Unione nazionale per l’incremento delle

razze  equine  (UNIRE)  e  di integrare la normativa sui prelievi nel

settore  lattiero  e  sulla  ristrutturazione  industriale  di grandi

imprese in stato di insolvenza;

  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle

riunioni dell’11 febbraio e del 18 febbraio 2005;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del

Ministro  delle  politiche  agricole e forestali e del Ministro delle

attivita’  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell’economia e

delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

             Interventi urgenti in materia di agricoltura

  1.  All’articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma

7 e’ inserito il seguente:

  «7-bis.  Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7,

il commissario ad acta per le attivita’ di cui all’articolo 19, comma

4,   del  decreto-legge  8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo’ operare, anche

attraverso  specifiche convenzioni con l’Agenzia per le erogazioni in

agricoltura  (AGEA),  interventi  a  sostegno  di produzioni agricole

colpite  da  crisi  di  mercato, da inserire all’interno del progetto

speciale di cui al comma 7.».

  2.  Al  fine  di  consentire  il  completamento ed il potenziamento

infrastrutturale  dei servizi istituzionali dell’Unione nazionale per

l’incremento  delle  razze  equine  (UNIRE), e’ assegnato al medesimo

ente  un  contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2005. All’onere

conseguente    si    provvede   mediante   corrispondente   riduzione

dell’autorizzazione  di  spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della

legge  28 dicembre  2001, n. 448 – Fondi investimenti (Fondo unico da

ripartire  –  investimenti  agricoltura,  foreste e pesca) per l’anno

2005.

  3.  Per  il  finanziamento  degli interventi di soccorso nelle aree

agricole  colpite da calamita’ naturali e da avversita’ atmosferiche,

gia’  dichiarate  eccezionali  ai  sensi  dell’articolo 2 della legge

14 febbraio  1992,  n.  185, allora vigente, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano dispongono di contributi pluriennali.

La  copertura finanziaria di detti contributi e’ a carico delle quote

dei   limiti   di   impegno  assegnati  a  ciascuna  regione  con  la

ripartizione   degli  stanziamenti  recati  dall’articolo  13,  comma

4-octies,  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 2002, n. 178, dall’articolo 5,

comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con

modificazioni,  dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall’articolo

1   del   decreto-legge  24 luglio  2003,  n.  192,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.

  4.  All’articolo  18  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,

dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

  «1-bis. L’Agecontrol S.p.a. effettua i controlli di qualita’ aventi

rilevanza  a  livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi

della normativa vigente.».

  5. All’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il

comma 6 e’ sostituito dal seguente:

  «6.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e delle finanze, sono

trasferiti  all’Agecontrol  S.p.a.  gli  stanziamenti  dello stato di

previsione  della  spesa  del  Ministero  delle  politiche agricole e

forestali  relativi  alle funzioni dell’Agecontrol S.p.a., trasferite

in  attuazione  del presente articolo. Con decreto del Presidente del

Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro delle politiche

agricole  e  forestali,  di  concerto con il Ministro dell’economia e

delle  finanze  e  con  il  Ministro delle attivita’ produttive, sono

altresi’   trasferite   all’Agecontrol  S.p.a.  le  risorse  umane  e

finanziarie   relative   allo   svolgimento   dei  controlli  di  cui

all’articolo  1-bis,  precedentemente  svolti dall’Istituto nazionale

per  il  commercio  estero ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera

h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.».

  6. All’articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’inizio  del  comma  1  sono  anteposte le seguenti parole:

«L’Agecontrol S.p.a. e»;

    b) al  comma  3,  dopo le parole: «I funzionari» sono inserite le

seguenti: «dell’Agecontrol S.p.a. e quelli».

                               Art. 2.

Modificazioni  al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con

         modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

  1.  Il  comma 5 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.

49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n.

119, e’ sostituito dal seguente:

  «5.  Il  mancato  rispetto  degli  obblighi o dei termini di cui al

presente  articolo  da parte degli acquirenti comporta l’applicazione

di  una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare

eventualmente  dovuto,  comunque  non  inferiore  a  1.000 euro e non

superiore a 100.000 euro, fermo restando l’obbligo del versamento del

prelievo  supplementare.  Nel  caso  di  ripetute violazioni da parte

dell’acquirente  le  regioni  e  le  province  autonome dispongono la

revoca del riconoscimento.».

  2.  Il  comma 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.

49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n.

119, e’ sostituito dal seguente:

  «4.  In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al

comma   2,   si   applica  una  sanzione  amministrativa  commisurata

all’importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in

valore  assoluto,  tra  detti  quantitativi, comunque non inferiore a

1.000  euro  e  non  superiore  a  100.000  euro.  In caso di mancato

rispetto del termine del 31 maggio per l’invio della dichiarazione si

applica  una  sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno

di ritardo.».

  3.  Al  comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.

49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n.

119, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

    «b)  verifica  se  la  somma  a  livello nazionale delle consegne

rettificate a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CE

n.  1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e’ inferiore alle

consegne effettive e, a norma dello stesso articolo 10, paragrafo 21,

calcola  il  prelievo nazionale dovuto all’Unione europea per esubero

produttivo;»;

    b) alla   lettera  c),  le  parole:  «versato  in  eccesso»  sono

sostituite dalle seguenti: «imputato in eccesso».

  4.  Al  comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.

49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n.

119,  le  parole:  «all’articolo  8,  lettera  a), del regolamento n.

3950/92/CEE,   e  successive  modificazioni»  sono  sostituite  dalle

seguenti:  «all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento

CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003».

  5.   All’articolo   9  del  decreto-legge  28 marzo  2003,  n.  49,

convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,

dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

  «2-bis.  Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate

e’  risultata  inferiore  alle consegne effettive, l’AGEA verifica se

l’ammontare  del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell’importo

accantonato  ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale

caso  l’AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in

modo  da  fare  coincidere la somma delle consegne rettificate con le

consegne   effettive   e  conseguentemente  ridetermina  gli  esuberi

individuali   e   il   prelievo   dovuto   dai   singoli   produttori

interessati.».

  6.  Al comma 3 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.

49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n.

119,  e’  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Il produttore che

non  ottemperi  agli  obblighi  di  cui  al  comma 1 e’ soggetto alla

sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.».

                                       Art. 3.

Disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in

                         stato di insolvenza

  1.  Al  comma  6  dell’articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre

2003,  n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio

2004,  n.  39,  sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: «Non si

applica  la  disposizione del terzo comma dell’articolo 100 del regio

decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  ma il giudice puo’, ove riscontri

fondati  elementi  e  tenuto anche conto del rapporto tra l’ammontare

del  credito vantato dall’impugnante e quello del credito contestato,

adottare   gli   opportuni  provvedimenti,  se  del  caso,  ordinando

l’accantonamento  delle  somme ovvero anche l’intrasferibilita’ delle

azioni  eventualmente  spettanti  ai  titolari di crediti contestati,

disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i

titolari  delle  azioni  possono  esercitare  i  diritti di opzione e

partecipare  alle  assemblee  societarie,  ma  non effettuare atti di

disposizione   sui   titoli.   Con   il   provvedimento   che  decide

sull’opposizione  il  giudice  dispone  in  merito  alle  azioni gia’

attribuite  al  soggetto  il  credito  del  quale  sia stato ritenuto

insussistente,    ovvero    dispone    l’attribuzione   delle   somme

accantonate.».

                                 Art. 4.

                           Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 28 febbraio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche

                               agricole e forestali

                              Marzano,   Ministro   delle   attività

                              produttive

                              Siniscalco,  Ministro  dell’economia e

                              delle finanze

                               Buttiglione,  Ministro per le politiche

                              comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli