Tributario e Fiscale

Tuesday 15 March 2005

Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 280 del 29.11.2004. Approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2005, con le relative istruzioni nonchè definizione delle modalità di certifi

Provvedimento dellAgenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 280 del 29.11.2004. Approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2005, con le relative istruzioni nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

INPS CIRCOLARE N. 39 del 08.03.2005

SOMMARIO: Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD 2005. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento.

Premessa

LAgenzia delle Entrate con il provvedimento del 29 novembre 2004,G.U. n. 280 del 15.11.2004 (All.1) ha approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2005, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini dellattestazione dellammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nellanno 2004, ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata arretrati di anni precedenti, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nellanno 2004 a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974, o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo n.124 del 1993 erogate in forma di capitale – delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta allINPS e allINPDAP e all IPOST.

La certificazione CUD 2005 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali di pertinenza dellI.N.P.S., anche dai datori di lavoro non sostituti dimposta, già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dallart. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M).

La predetta certificazione deve essere rilasciata per attestare i dati previdenziali ed assistenziali versati o dovuti allINPS per lanno 2004 da parte dei datori di lavoro anche non sostituti dimposta, che occupano dirigenti ex INPDAI, già tenuti alla presentazione del mod. DAP/12.

Si richiama lattenzione delle sedi dellIstituto sul disposto di cui allart. 2.3 del provvedimento in oggetto il quale prevede che, per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dellI.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni di cui allart. 4 del D.P.R. n. 322/98 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2005, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dallinteressato allI.N.P.S. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali.

Per i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi I.N.P.S. i flussi informativi delle predette dichiarazioni unificate, i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o in via telematica secondo le istruzioni fornite dallIstituto.

Lart. 4 del provvedimento in questione prevede che, qualora il sostituto dimposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso dellanno 2004, abbia già rilasciato il Mod CUD prima dellapprovazione del nuovo schema di certificazione CUD 2005, dovrà consegnare una certificazione integrativa contenente i dati previsti nella CUD 2005 e non presenti nel modello di certificazione dellanno precedente. La certificazione integrativa può anche non essere comprensiva dei dati già certificati . Tuttavia i dati previdenziali e assistenziali devono, invece, essere comprensivi anche di quelli contenuti nella certificazione precedente.

Lavoratori cessati nel corso dellanno 2005

Il provvedimento in oggetto, allart. 1.5 prevede che lo schema di certificazione CUD 2005 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi allanno 2004 fino allapprovazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2004 e 2005 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ad anni successivi.

Lo stesso articolo prevede che i dati previdenziali e assistenziali, per i periodi successivi al 2004, potranno subire variazioni, in relazione a quanto disposto dallart. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla mensilizzazione dei flussi retributivi operante da gennaio 2005 (si vedano le circolari n. 152 del 22.11.2004 e n. 3 del 11.01.2005).

A tale ultimo riguardo, si precisa che i datori di lavoro, per i cessati nel corso del corrente anno, in vigenza del periodo transitorio di avvio della mensilizzazione, potranno attestare i dati previdenziali e assistenziali sia secondo lo schema di certificazione CUD 2005 sia secondo il tracciato EMens. In tal caso potranno riportare su stampa formato A4 i dati che hanno costituito il flusso EMens di mensilizzazione per il soggetto interessato. In ogni caso per i dipendenti cessati dovrà essere trasmesso allINPS il flusso telematico EMens.

Termine per il rilascio della certificazione

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questo assimilati deve essere consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo del periodo dimposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

CUD 2005 Certificazione di cui allart. 4, commi 6-ter e 6-quater,del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativa allanno 2004

Lo schema di certificazione CUD 2005 (All. 2), non presenta nel tracciato della Parte C, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS, novità rilevanti rispetto a quello dellanno precedente se non nella Sezione 3 nella parte relativa ai contributi dovuti dove è stata istituita una nuova casella:Bonus L. 243/2004 riguardo lesposizione dei dati relativi allincentivo per il posticipo del pensionamento.

Modalità di compilazione

Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dellAgenzia delle Entrate (All.3 – Istruzioni per il datore di lavoro, Ente pensionistico o altro sostituto dimposta -)

In merito alla compilazione del riquadro dei dati previdenziali e assistenziali INPS, si evidenziano di seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.

Si rammenta, inoltre, che I dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati nella certificazione separatamente facendo riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

SEZIONE 1

Qualifica Assicurativa

I punti 1, 2, 3 del campo Qualifica Assicurativa devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS.

Nel punto 2 Tempo pieno o parziale si precisa che i codici L,N,R sono cessati.

Per quanto riguarda il punto 3 si precisa che nel codice D, utilizzato per identificare i lavoratori a tempo determinato sono anche compresi i particolari tipi di rapporto evidenziati con i contratti di inserimento.

Tipo rapporto

Il punto 20 Tipo rapporto va indicato solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari.

Ai fini della compilazione della certificazione relativa allanno 2004 si precisa che:

è stato istituito il nuovo codice Tipo rapporto 80 con il significato di Lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS art.1, co. 12, Legge 243/2004 (bonus per posticipo pensionamento).

Si precisa inoltre che il codice 27 presente nella tabella riportata nelle istruzioni del modello CUD 2005 non è più in uso.

Per quanto riguarda i contratti di inserimento previsti dal D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276 (circolare INPS n. 51/2004) dovranno essere indicati i seguenti nuovi codici secondo il tipo di agevolazione contributiva spettante:

A0- Lavoratori assunti con contratto di inserimento di età compresa tra i 18 e i 29 anni esclusi dai benefici economici previsti dal D.Lgs n. 276/2003

B1- Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

B2- Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

B3 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003 B4 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

C1 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

C2 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

C3 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

C4 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

D1 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista da D.Lgs n. 276/2003

D2 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista da D.Lgs n. 276/2003

D3 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista da D.Lgs n. 276/2003

D4 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista da D.Lgs n. 276/2003

E1 -Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

E2 -Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

E3 -Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

E4 – Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

F1 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

F2 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/

F3 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

F4 – Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

SEZIONE 2

Retribuzioni particolari

E stato istituito il nuovo codice tipo retribuzione particolare Y3 con il significato di Lavoratore Fondo volo in possesso al 31.12.1995 di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi che ha aderito ai fondi complementari.

Come precisato nella circolare 140/2003 in data 27.11.2000 e in data 1.1.2003 sono diventati operativi rispettivamente il Fondo di previdenza complementare PNT Piloti e Tecnici di volo (Previvolo) e il Fondo di previdenza complementare per gli Assistenti di volo (FONDAV), di cui al decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazione e integrazioni che ha dettato le norme per la costituzione dei fondi complementari. I commi 3 e 4 dellart. 1 del decreto legislativo n. 164/1997 prevedono che per il personale iscritto al Fondo volo, che alla data del 31.12.1995, può far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, il contributo di finanziamento del Fondo stesso è ridotto, a regime, di 3,12 punti percentuali (di cui 1,028 a carico del lavoratore e 2,092 a carico del datore di lavoro), a condizione che le somme derivanti da tale riduzione siano destinate al finanziamento dei fondi di previdenza complementare previsti dal citato decreto legislativo n. 124/1993.

Pertanto, per tale personale che al 31.12.1995 era in possesso di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione e ha aderito ai fondi complementari (dipendenti identificati nel modello DM/10 con il codice X32) deve essere indicato nel punto 26 del riquadro retribuzioni particolari il nuovo codice Y3.

SEZIONE 3

Accredito di contribuzioni figurative

A seguito di chiarimenti richiesti sulla compilazione di tale sezione per la parte riguardante gli apprendisti si ribadisce che tali lavoratori hanno diritto allaccredito di contribuzione figurativa (punti da 35 a 50) in relazione agli eventi di malattia e infortunio , malattia ex lege n. 88 del 1987, congedi per maternità , congedi parentali riposi e permessi, congedi per la malattia del figlio ex D.Lgs.26 marzo 2001, n. 151. Gli Apprendisti sono esclusi e pertanto non hanno diritto allaccredito di contribuzione figurativa, per ciò che concerne i trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità.

I punti 48 e 49 riguardano i congedi di cui allart. 42,comma 5, D.Lgs. n. 151/2001. Come noto in base a tale norma sono riconoscibili figurativamente i periodi di congedo per un massimo di 2 anni nellarco della vita lavorativa , per assistere il familiare portatore di handicap grave. A tale proposito si precisa che durante il congedo spettano una indennità corrispondente allultima retribuzione percepita e la copertura figurativa per un importo complessivo, pari per lanno 2004, a euro 38.969,64. Al riguardo si rinvia ad ulteriori istruzioni che saranno impartite con circolare in corso di emanazione.

BONUS L. 243/2004 (incentivo al posticipo del pensionamento)

In corrispondenza dei dati relativi ai contributi dovuti è stata inserita, come accennato in premessa, nel punto 55 la casella Bonus per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dallart.1, co.12, della legge 29 agosto 2004, n. 243. In tale punto deve essere riportato limporto dellincentivo ( pari al 32,70 della retribuzione lorda) riferito ai contributi pensionistici maturati nellanno di competenza della certificazione. Limporto va arrotondato allunità di Euro. Per tale fattispecie nel punto 51 trattenute per contribuzione a carico del lavoratore non va indicato limporto dell8,89 % (IVS).

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute al riguardo si forniscono talune precisazioni in merito alla compilazione della certificazione nei confronti dei lavoratori beneficiari del bonus.

Premesso che la decorrenza del Bonus non può essere anteriore al 1.11.2004 si forniscono le seguenti precisazioni per i lavoratori beneficiari di bonus da tale data.

Le istruzioni di carattere generale di compilazione del CUD prevedono che qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (il caso che qui ricorre è il cambiamento del tipo rapporto da “assente” in “80” ) devono essere compilate o certificazioni separate ovvero un’unica certificazione compilando ulteriori righi, identificati da una numerazione progressiva. Comunque i dati previdenziali e assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ognuna delle situazioni contributive.

Pertanto:

nella prima certificazione:

punto 6 : barrare IVS e DS

punto 9 e 10: Competenze correnti e altre competenze fino a quelle assoggettate a contribuzione al 31.10.2004

punto 11:settimane retribuite fino al 31.10.2004

punto 12: per i rapporti part-time settimane utili alla misura pensione fino al 31.10.2004 (trasformazione ore in settimane)

punto 13: giorni fino al 31.10.2004

punti 14 e 15: tutti ad esclusione di novembre e dicembre

sez. 3 : va compilata con riferimento agli eventi verificatisi al 31.10.2004

nella seconda certificazione:

punto 6 : barrare DS

punto 9 e 10: Competenze correnti e altre competenze relative ai mesi di novembre e dicembre (compresa la tredicesima) assoggettate alle contribuzioni minori (DS, CUAF….)

punto 11:settimane retribuite dal 1.11. al 31.12.10.2004

punto 12: non è richiesta la compilazione in quanto dal 1.11. non sono dovuti i contributi pensionistici

punto 13: giorni dal 1.11. al 31.12.2004

punti 14 e 15: tutti ad esclusione di gennaio-ottobre

punto 20: tipo rapporto 80

punto 22: TFR

sez. 3 : va compilata con riferimento agli eventi verificatisi dal 1.11. al 31.12.2004 (ancorché non sia dovuta la contribuzione pensionistica può esistere quella figurativa).

Per il personale iscritto a Fondi Speciali ovvero evidenze contabili separate, valgono le stesse regole di cui sopra. Nella prima certificazione occorre compilare anche la sez. 2 per le retribuzioni particolari per i periodi fino al 31.10.2004. Nella seconda certificazione tale sezione non va compilata.

In ogni caso nel punto 51 vanno riportati i contributi del lavoratore trattenuti fino al periodo di competenza 31 ottobre 2004, mentre i contributi oggetto di bonus (quota datore di lavoro e quota lavoratore) di competenza novembre e dicembre 2004 , vanno riportati nella casella 55.

SEZIONE 4 (Collaborazioni Coordinate e continuative)

Collaborazioni coordinate e continuative

Come noto questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l’anno 2004, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.

Si precisa che nel punto 58 (compensi corrisposti) limporto dei compensi deve essere indicato nei limiti del massimale contributivo annuo di cui allart. 2, comma 18, della legge 335/1995 (anno 2004 euro 82.401,00).

La sezione non va compilata per i soggetti iscritti alla gestione titolari di reddito di lavoro autonomo occasionale (art 44 L. 326/2003)

Allegato N. 1 – Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2004

Allegato N. 2 (Fonte: Inps.it)

Allegato N. 3 (Fonte: Inps.it)