Civile

Tuesday 30 November 2004

Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 5 agosto 2004 (Gazzetta Ufficiale N. 277 del 25 Novembre 2004)

Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 5 agosto 2004 (Gazzetta Ufficiale N.
277 del 25 Novembre 2004)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592;

Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n.
341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n.
243;

Visto l’art. 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.
127;

Visto il decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398;

Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4
agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 28
novembre 2000;

Visti i decreti ministeriali 2 aprile
2001;

Visto il decreto ministeriale 12
aprile 2001;

Visto l’art. 5 della legge 28 marzo
2003, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 3
settembre 2003, n. 149;

Vista la ministeriale n. 1643 del 4
dicembre 2003;

Viste le proposte
presentate dai soggetti di cui all’art. 2, comma 3, lettera b) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 25/1998, ai comitati regionali di coordinamento
competenti per territorio ai fini della programmazione del sistema
universitario per il triennio 2004-2006 ed i pareri resi dagli stessi;

Viste le
ministeriali numeri 647 e 648 del 24 maggio 2004 inviate al Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;

Tenuto conto della
relazione predisposta dal Comitato (doc. 17/04 e 18/04);

Considerate le risorse finanziarie
previste per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio
2004-2006 dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per Ministro, il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;

b) per Ministero,
il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;

c) per Comitato, il
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

d) per universita’,
le universita’ degli studi e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonche’
le universita’ degli studi e gli istituti di
istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti;

e) per universita’
statali, le universita’ e gli istituti universitari
statali;

f) per universita’ non statali, le universita’
e gli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti;

g) per obiettivi,
gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al
triennio 2004-2006, determinati con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;

h) per decreto del
Presidente della Repubblica n. 25/1998, il decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

i) in euro, gli importi dei
finanziamenti indicati.

Art. 2.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per la
programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006, i cui
obiettivi sono stati definiti con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n.
149, previste in 121.724.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sono
ripartite come indicato nelle seguenti tabelle A/1 e B/1 e specificate negli
articoli successivi.

Tabella A/1

PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO PER IL TRIENNIO 2004-2006

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE

Tabella

pag. 13 (link
al comune di Jesi)

Tabella B/1

PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO PER IL TRIENNIO 2004-2006

Tabella

pag. 14 (link
al Comune di Jesi)

Art. 3.

Riduzione degli squilibri finanziari

1. Per la riduzione degli squilibri
del sistema universitario sono

destinate le seguenti risorse finanziarie:

=====================================================================

| a |
b | c

=====================================================================

2004…. |
30.000.000 | 13.121.145
| 2.000.000

2005…. |
30.000.000 | 13.121.145
| 2.000.000

2006…. |
30.000.000 | 13.121.145
| 2.000.000

2. I fondi di cui
al comma 1 sono ripartiti tra le universita’ statali
con i criteri previsti dal decreto ministeriale 23 aprile 2004, n. 116, art. 3
(primo e secondo comma, per i fondi indicati alla lettera a), ultimo comma, per
quelli indicati alla lettera b).

3. I fondi di cui
al comma 1, lettera c), sono ripartiti tra le universita’
non statali con i criteri utilizzati per l’attribuzione delle risorse previsti
dalla legge 29 luglio 1991, n. 243.

Art. 4.

Offerta formativa

1. Nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e dall’art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 25/1998 possono essere istituiti corsi di laurea e di laurea
specialistica; le facolta’ (o le competenti strutture
didattiche) possono essere istituite ed attivate nella stessa sede
amministrativa dove siano gia’ legittimamente
funzionanti altre facolta’ dell’universita’.

2. L’istituzione di nuove facolta’ di medicina e chirurgia e’
approvata con decreto del Ministro, sentito il Comitato, previo parere
favorevole del Ministero della salute (ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera
b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998), sulla base di
apposito accordo di programma (ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge 24
dicembre 1993, n. 537), tra il Ministero, l’universita’,
la regione ed enti pubblici e privati, nel quale vengono individuate le disponibilita’ di strutture, di personale e le risorse
finanziarie occorrenti, relativamente ai corsi da istituire e attivare.

3. L’attivazione dei corsi di laurea
e di laurea specialistica puo’ essere attuata, con apposite deliberazioni dell’universita’:

a-1) nella stessa sede didattica ove gli
stessi sono stati legittimamente attivati nell’anno accademico precedente;

a-2) ovvero, in caso di prima
attivazione o di cambiamento della sede didattica, nelle sedi amministrative
delle facolta’ dell’ateneo legittimamente istituite;

a-3) ovvero, per i corsi relativi alle
professioni sanitarie, presso le aziende ospedaliero-universitarie,
le altre strutture del servizio sanitario nazionale, e le istituzioni private
accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra universita’
e regione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 maggio 2001, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo
21 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

a-4) ovvero, se in altra sede, dopo
l’acquisizione dell’autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione
tecnica favorevole del Comitato, e previo parere favorevole del Comitato
regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole
del Nucleo di valutazione. Per tali corsi almeno le strutture edilizie e
strumentali devono essere assicurate, anche mediante convenzione, da enti
pubblici e privati per un numero di anni non inferiore
a venti;

b) subordinatamente
alla verifica annuale del rispetto dei requisiti di disponibilita’
delle dotazioni (di personale e di strutture) necessarie, determinati annualmente con
decreto del Ministro, sentito il Comitato. Relativamente all’anno
accademico 2004-2005 tale verifica e’ effettuata dal Comitato; negli anni
accademici successivi dal Nucleo di valutazione.

Limitatamente all’anno
accademico 2004-2005 possono essere attivati corsi anche senza il possesso dei
predetti requisiti. Tali corsi non sono tenuti in considerazione ai fini della
ripartizione, per le universita’ statali, dei fondi
per il finanziamento ordinario, per la programmazione e per l’edilizia e, per
le universita’ non statali, dei fondi previsti dalla
legge 29 luglio 1991, n. 243, e per la programmazione.

4. Fermo restando quanto previsto al
comma 3 in materia di requisiti di disponibilita’ di
personale docente, le universita’, in sede di attivazione dei corsi di studio, si avvalgono di docenti
a contratto che, con particolare riferimento a insegnamenti che necessitino di
apertura verso il mondo culturale, professionale o imprenditoriale non
universitario, possano contribuire all’arricchimento, alla diversificazione e
al pluralismo dell’insegnamento.

Art. 5.

Banca dati dell’offerta formativa

1. L’attivazione dei corsi di studio
di cui all’art. 4 e’ subordinata all’inserimento degli
stessi, ogni anno, nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero;
dall’anno accademico 2005-2006 i criteri relativi a tale inserimento sono
stabiliti con decreto ministeriale.

2. Il decreto di cui al comma 1
determina altresi’ i termini perentori entro i quali
le proposte delle universita’, unitamente alle
deliberazioni dei competenti organi accademici, preordinate
alle modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, devono pervenire al
Ministero per il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale.

3. Il mancato inserimento dei corsi
di cui al comma 1, nei termini, nella banca dati dell’offerta formativa
comporta:

la non considerazione degli stessi ai
fini di quanto previsto dal comma 3, lettera b), ultimo periodo, dell’art. 4;

la riduzione, nella misura non
superiore al 5%, delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del
nuovo modello predisposto dal Comitato, relativamente all’anno 2004; per i
successivi anni l’entita’ di tale riduzione e’
determinata con decreto del Ministro.

Art. 6.

Riassetto dell’offerta formativa

1. Entro un anno dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i corsi di laurea e
di laurea specialistica eventualmente attivati in sedi didattiche diverse da
quelle indicate all’art. 4, comma 3, lettere a-1), a-2), a-3), sono oggetto di
valutazione tecnica da parte del Comitato (previa acquisizione al riguardo del parere
del competente Comitato regionale, ovvero provinciale,
di coordinamento e della relazione del Nucleo di valutazione) in ordine alle
motivazioni della loro ubicazione ed al possesso dei requisiti di cui all’art.
4, comma 3, lettera b); sulla base di tale valutazione il Ministro dispone, con
proprio decreto, la formalizzazione dei corsi, anche con eventuali prescrizioni
in ordine all’offerta potenziale sostenibile dagli stessi, ovvero la
disattivazione dei medesimi, fermo restando il completamento dei corsi per gli
studenti gia’ iscritti.

2. Il Comitato presenta, entro il
2005, una relazione tecnica sull’assetto del sistema universitario che consenta la valutazione della possibilita’
di adottare, nell’ambito della programmazione relativa al triennio 2007-2009, i
provvedimenti volti alla razionalizzazione di tale sistema, mediante la
soppressione o l’istituzione di corsi di studio o facolta’
o il trasferimento degli stessi ad altre universita’.

Art. 7.

Anagrafe nazionale degli studenti

1. Al fine di rendere operativa
l’Anagrafe nazionale degli studenti secondo quanto previsto dal decreto
ministeriale 30 aprile 2004, n. 9, adottato in attuazione dell’art. 1-bis della
legge 11 luglio 2003,

n. 170, sono destinate le seguenti
risorse finanziarie:

2004 5.550.000

2005 5.550.000

2006 5.550.000

2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti
fra le universita’ in parti uguali ed erogati in relazione alla verifica della attivazione della procedura
di inserimento dei dati da parte dell’universita’.

3. Dall’anno 2005 possono essere
previsti ulteriori fondi, nella misura e secondo le modalita’ che vanno definite con decreto del Ministro.

Art. 8.

Decongestionamento dell’ateneo
maggiormente sovraffollato

1. Per il completamento delle
iniziative di decongestionamento dell’Universita’ «La Sapienza» di Roma sono destinate le seguenti

risorse finanziarie:

2004 18.500.000

2005 500.000

2006 1.000.000

2. La effettiva
erogazione dei fondi viene effettuata dal Ministero sentito il Comitato in
ordine alla attuazione del decreto ministeriale 11 marzo 2003, adottato ai fini
del decongestionamento dell’ateneo.

Art. 9.

Istituzione di nuove universita’ non statali legalmente riconosciute

Sulla base della relazione tecnica
del Comitato richiamata nelle premesse, e tenuto conto della coerenza delle
iniziative cui si riferisce il presente articolo con l’obiettivo a) della
programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (determinato
con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149)

viene disposta, in prima applicazione del
presente decreto, ai sensi dell’art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 25/1998, a decorrere dall’anno accademico
2004-2005, la istituzione di:

Universita’ degli studi
Europea non statale legalmente riconosciuta, con sede a Roma (promotore:
Congregazione dei Legionari di Cristo, Roma), con i seguenti corsi di laurea:

filosofia (classe 29);

scienze storiche (classe 38);

psicologia (classe 34);

scienze giuridiche (classe 31);

Universita’ degli studi di scienze gastronomiche
non statale legalmente riconosciuta, con sede a Pollenzo
(Cuneo), (promotore:

Associazione amici dell’Universita’
di scienze gastronomiche, Pollenzo), con il corso di
laurea in scienze gastronomiche (classe 20).

2. L’istituzione delle Universita’ di cui al comma 1, con l’autorizzazione al
rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, contestuale
all’approvazione dello statuto e del regolamento didattico, viene
attuata con decreto del Ministro.

3. Per i fini di cui al comma 2,
tenuto conto della relazione tecnica di cui al comma 1 concernente le proposte gia’ presentate
ai fini della presente programmazione, il Ministro, entro quattro mesi dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, individua
le iniziative per le quali puo’ essere avviato il
riesame e richiede ai soggetti promotori la documentazione integrativa
necessaria, che deve pervenire entro i termini fissati dallo stesso. Il
Comitato predispone al riguardo apposita relazione
tecnica.

4. Al termine del terzo, quinto e
settimo anno accademico di attivita’
delle Universita’, il Comitato provvede ad effettuare
una valutazione dei risultati conseguiti. Soltanto dopo la positiva
valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attivita’,
possono essere concessi alle Universita’ i contributi
previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall’art. 5, comma 1, lettera
c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Sulla base dell’ultima valutazione
positiva da parte del Comitato puo’
essere disposto l’accreditamento, secondo quanto indicato all’art. 25. Il
mantenimento dell’accreditamento e’ subordinato alla
valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei
risultati conseguiti.

Art. 10.

Istituzione di nuove Universita’ «telematiche» non statali legalmente riconosciute

1.
In
attuazione di quanto previsto dall’art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
e dal decreto interministeriale 17 aprile 2003 (Istruzione, universita’ e ricerca –
Innovazione e tecnologie)

sulla base del quale e’ stata disposta
l’istituzione e l’accreditamento delle Universita’
«telematiche»:

a) «G. Marconi»
di Roma;

b) «TEL.M.A.»
di Roma;

con apposito decreto del Ministro sono
determinate, sentito il Comitato, le linee guida per il potenziamento e lo
sviluppo delle istituzioni universitarie previste dal decreto stesso e
abilitate al rilascio dei titoli accademici, in ossequio alle specifiche
iniziative dell’U.E. nel settore dell’e-learning.

2. L’istituzione e l’accreditamento
delle Universita’ «telematiche»

autorizzate a rilasciare i titoli di studio
aventi valore legale di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003 e’
disposta con decreto del Ministro, contestualmente all’approvazione dello
statuto e del regolamento didattico di Ateneo. Il mantenimento
dell’accreditamento e’ subordinato a quanto previsto
dall’art. 7, commi 3 e 4, del decreto interministeriale 17 aprile 2003.

Art. 11.

Interventi per la razionalizzazione
del sistema

1. Con decreto del Ministro,
acquisita la relazione tecnica del Nucleo di valutazione e sentiti i pareri del
Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e del Comitato, previa
stipula di accordi di programma con l’Universita’ interessata, gli enti locali, la regione e gli
eventuali enti pubblici e privati coinvolti, puo’
essere disposta la trasformazione di una Universita’
non statale in Universita’ statale.

2. L’accordo di programma di cui al
comma 1 detta disposizioni in ordine all’organizzazione
delle strutture didattiche, all’inquadramento del personale (docente, tecnico e
amministrativo), alla devoluzione del patrimonio mobiliare e immobiliare, al
mantenimento dell’assegnazione degli immobili concessi in uso, agli impegni
assunti dagli enti di cui al comma 1, nonche’ agli
altri rapporti giuridici attivi e passivi.

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2
si applicano, altresi’, per la realizzazione degli
interventi di cui all’art. 2, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 25/1998, relativi alle iniziative, che coinvolgono
strutture didattiche di Universita’
statali, con parere favorevole nell’ambito della relazione tecnica del Comitato
di cui all’art. 9, comma 1.

Art. 12.

Uffici per il trasferimento delle
conoscenze Universita-aziende (industrial
liaison office)

1. Al fine di sostenere le azioni per
la valorizzazione e la diffusione dei risultati di ricerca ed il loro utilizzo
nei processi produttivi caratterizzati da un alto indice di innovazione,
sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 –

2005 Euro 1.500.000

2006 Euro 2.500.000

2. Gli importi di cui al comma 1,
sono assegnati, in regime di cofinanziamento, alle Universita’ statali per la costituzione o il sostegno di «industrial liaison office» aventi
i seguenti compiti:

avviare sistematici rapporti con il tessuto
economico e produttivo locale ed in particolare con le PMI, al fine della
diffusione dei programmi e dei risultati di ricerca delle Universita’;

promuovere idonee forme di cooperazione con il
tessuto imprenditoriale al fine della risoluzione delle problematiche correlate
anche al trasferimento tecnologico ed al sostegno degli spin-off.

3. Gli «industrial
liaison office» – diretti da esperti tecnologici con
comprovate esperienze anche internazionali di gestione e valorizzazione della
ricerca e dell’innovazione e di realizzazione dei progetti complessi, nei
settori industriali e della ricerca pubblica e privata – provvedono inoltre:

al censimento delle infrastrutture di
ricerca sperimentale e di calcolo esistenti presso l’Universita’
e all’individuazione, per ciascuna di esse, di possibili misure speciali e
calcoli speciali di interesse delle imprese attuabili con tali infrastrutture;

al censimento annuale di tutte le attivita’ di ricerca in corso presso i vari Dipartimenti
dell’Universita’ e alla redazione, per ciascuna di
esse, di idonee sintesi informative;

alla presentazione, tramite idonea
diffusione, delle infrastrutture di ricerca e di calcolo e di tutte le attivita’ di ricerca con cadenza annuale.

4. In via di
prima applicazione delle azioni previste dal presente articolo, le risorse di
cui al comma 1 sono destinate alla sperimentazione di un massimo di dieci
progetti allocati presso le Universita’, anche in
forma consortile, di cui almeno tre nelle regioni del Meridione.

5. I fondi di cui al comma 1 sono
ripartiti fra le Universita’ in
relazione alle proposte (corredate dalla relazione tecnica del Nucleo di
valutazione) che vengono esaminate, per l’attribuzione delle risorse, con i
seguenti criteri di ammissibilita’:

coerenza, anche parziale, delle proposte con
gli obiettivi della programmazione;

completezza e adeguatezza della definizione
delle proposte;

congruita’ tra obiettivi dichiarati e mezzi
indicati.

Ove l’entita’
complessiva delle proposte finanziabili ecceda l’importo disponibile, attesa la
particolare natura delle iniziative si provvede alla determinazione degli
importi attribuibili tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle
stesse.

6. Le Universita’
possono presentare le proprie proposte utilizzando gli appositi
prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it/ universita programmazione, nei termini ivi indicati.

7. Ai fini dell’attuazione di quanto
previsto dal presente articolo, e’ costituito, con
decreto ministeriale, un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da
esperti, anche esterni all’amministrazione.

Art. 13.

Formazione degli insegnanti

1. Per le iniziative di formazione
degli insegnanti della scuola mediante l’istituzione e l’attivazione di corsi
di laurea specialistica di cui all’art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53,
compresa l’organizzazione delle strutture di Ateneo o
interateneo previste dal predetto articolo, sono destinate le seguenti risorse

finanziarie:

2004 –

2005 Euro 10.500.000

2006 Euro 10.500.000

2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti
tra le Universita’ con i criteri definiti con decreto
del Ministro, sentito il Comitato, dopo la pubblicazione dei decreti
legislativi di attuazione dell’art. 5 della legge n.
53/2003.

Art. 14.

Lauree scientifiche

1. Per il sostegno delle iniziative
delle Universita’ preordinate, in
relazione alle raccomandazioni dell’U.E.,
all’incremento delle iscrizioni ai corsi di studio afferenti alle classi 21, 25
e 32 del decreto ministeriale 4 agosto 2000 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.

245 del 19 ottobre 2000), nonche’ all’incremento dei laureati nelle medesime classi,
sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 –

2005 Euro 2.748.500

2006 Euro 3.748.500

2. Le risorse di cui al comma 1 sono
attribuite alle Universita’ sulla
base di progetti, che contemplino il coinvolgimento di Enti di ricerca
pubblici e privati, ivi compreso il Consorzio interuniversitario per l’alta
formazione in matematica (con sede a Sesto Fiorentino), e prevedano specifiche
azioni di orientamento preuniversitario degli
studenti iscritti presso le scuole secondarie di secondo grado, di formazione
integrativa nelle materie scientifiche degli insegnanti delle scuole stesse, di
progettazione di percorsi formativi piu’ direttamente
orientati alle esigenze del tessuto economico-produttivo e del settore delle I.C.T., di sostegno alle azioni di sperimentazione di stage
e tirocini formativi, di aggiornamento e di formazione continua e ricorrente
dei laureati.

3. I fondi di cui al comma 1 sono
ripartiti fra le Universita’ in
relazione alle proposte (corredate dalla relazione tecnica del Nucleo di
valutazione), da esaminare, per l’attribuzione delle risorse, con i seguenti
criteri di ammissibilita’:

coerenza, anche parziale, delle proposte con
gli obiettivi della programmazione;

completezza e adeguatezza della definizione
delle proposte;

congruita’ tra obiettivi dichiarati e mezzi
indicati.

Ove l’entita’
complessiva delle proposte finanziabili ecceda l’importo disponibile, attesa la
particolare natura delle iniziative si provvede alla determinazione degli
importi attribuibili tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle
stesse.

4. Le Universita’
presentano le proprie proposte utilizzando gli appositi
prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it/universita programmazione, nei termini ivi indicati.

5. Ai fini dell’attuazione di quanto
previsto dal presente articolo, e’ costituito, con
decreto ministeriale, un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da
esperti, anche esterni all’amministrazione.

Art. 15.

Scuole di specializzazione

1. Nell’ambito delle azioni di
razionalizzazione delle strutture didattiche di alta
formazione specialistica delle Universita’, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 43 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, con decreto del Ministro sono determinati gli standard per
l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere delle Scuole di
specializzazione mediche al fine di individuare e verificare i requisiti di idoneita’ della rete formativa e delle singole strutture.

2. In esito alle procedure di revisione delle scuole di specializzazione per le
professioni legali in attuazione delle

disposizioni di cui al decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509 e

successive modificazioni e dell’art. 17 della
legge 13 febbraio 2001,

n. 48, sono destinate le seguenti
risorse finanziarie:

2004 –

2005 Euro 1.000.000

2006 Euro 5.000.000

3. Le risorse di cui al comma 2 sono
ripartite tra le Universita’ in proporzione alla
media tra il numero dei posti assegnati con il decreto ministeriale di cui
all’art. 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 e quello delle
iscrizioni effettive.

Art. 16.

Scuole di specializzazione per le
professioni legali e per la formazione degli insegnanti

1. Le scuole di specializzazione
per le professioni legali e per la formazione degli insegnanti utilizzano, con
il loro consenso, professori e ricercatori delle facolta’
presso le quali le necessarie competenze sono disponibili, con impegno
temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminati.

Art. 17.

Corsi di dottorato di ricerca

1. Per l’istituzione e l’attivazione
di corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni di cui all’art. 4
della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all’art. 1, comma 1, lettera c) del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n.
170 ed in particolare quelle di cui all’art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 sul rispetto dei requisiti di idoneita’ delle sedi. Il
Comitato, al termine del triennio della presente programmazione, redige una
relazione complessiva sullo stato di attuazione delle
iniziative contemplate dal predetto regolamento, con particolare riguardo al
rispetto, da parte delle Universita’, dei predetti
requisiti di idoneita’.

2. Con decreto del Ministro, sentito
il Comitato, vengono definiti i criteri per
l’istituzione, nell’ambito delle Universita’, delle
Scuole di dottorato di ricerca, connotate oltre che dal possesso dei requisiti
di cui al comma 1, dall’afferenza di uno o piu’ corsi alla medesima macro-area
scientifico-disciplinare, da stretti rapporti con il sistema economico-sociale
e produttivo nonche’ da documentate e riconosciute
collaborazioni con Atenei ed enti pubblici e privati anche stranieri.

3. L’attivazione delle Scuole di cui
al comma 2 e’ elemento premiante ai fini della
ripartizione delle borse di dottorato di cui ai decreti ministeriali 30 aprile
1999, n. 224 e 23 ottobre 2003, n.

198. Al termine del triennio di attivita’, previa valutazione
positiva da parte del Comitato, puo’ essere disposta
l’attribuzione alle Universita’ di appositi
incentivi.

4. Per il consolidamento delle borse
di dottorato di ricerca il cui finanziamento e’ stato
oggetto di impegno a livello internazionale sono destinate le seguenti risorse
finanziarie:

2004 Euro 2.250.000

2005 Euro 2.250.000

2006 –

5. Al fine di promuovere lo sviluppo
della cultura e della ricerca scientifica nel settore della diversita’
genetica delle piante agrarie e forestali (in relazione al
trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche
per l’alimentazione e l’agricoltura di cui alla legge 6 aprile 2004, n. 101) e’
autorizzata l’istituzione di corsi internazionali di dottorato di ricerca, con
particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo, nell’ambito della Scuola
Superiore di studi universitari di perfezionamento «S. Anna»
di Pisa, a Maccarese, sede dell’Istituto
internazionale per le risorse genetiche vegetali. Al termine del
triennio, sulla base della valutazione positiva da
parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi formativi puo’ essere disposto l’accreditamento dei corsi, secondo
quanto indicato al successivo art. 25. Il mantenimento dell’accreditamento e’ subordinato alla valutazione positiva da parte del
Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

6. Per i fini di cui al comma 5 sono
destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 Euro 1.572.855

2005 Euro 353.685

2006 Euro 574.355

Art. 18.

Corsi di dottorato e attivita’ di ricercaavanzata

1. In attuazione di quanto previsto
dall’art.12 del decreto ministeriale 8 maggio 2001
(programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) – il quale
fa riferimento alla sperimentazione delle iniziative elencate al comma 3 dello
stesso articolo, relative a corsi di dottorato di ricerca e di correlate attivita’ di ricerca avanzata – sulla base della
valutazione positiva da parte del Comitato in ordine
al raggiungimento degli obiettivi progettuali, nonche’
all’effettivo rispetto delle condizioni che hanno determinato l’individuazione
di tali iniziative, ed alla qualita’ di ciascuna di
esse, viene disposta la continuazione di tale sperimentazione.

2. Per le iniziative per le quali viene disposta la continuazione della sperimentazione, con
esclusione di quelle di cui all’art. 21, sono destinate le seguenti risorse
finanziarie:

2004 Euro 8.000.000

2005 Euro 7.000.000

2006 Euro 7.000.000

Le predette risorse sono ripartite
fra le Universita’ con i criteri previsti dall’art. 12, comma 5, del decreto ministeriale 8 maggio
2001.

Art. 19.

Centri di eccellenza
nella ricerca

1. Per il consolidamento dei centri di eccellenza nella ricerca previsti dall’art. 14 del
decreto ministeriale 8 maggio 2001, mediante la realizzazione delle
attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinate le seguenti risorse
finanziarie:

2004 –

2005 Euro 4.470.670

2006 –

2. I fondi sono ripartiti tra le Universita’ con gli stessi criteri e modalita’
gia’ adottati
ai fini della attuazione di quanto indicato al comma 1.

Art. 20.

Orientamento, tutorato
e formazione integrativa

1. Per le iniziative relative alle attivita’ di
orientamento, tutorato e formazione integrativa sono
destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 Euro 5.000.000

2005 Euro 5.000.000

2006 Euro 5.000.000

2. I fondi sono ripartiti tra le Universita’ in relazione alle
proposte gia’ presentate dalle stesse ai fini della
presente programmazione e valutate positivamente dai Comitati regionali (ovvero
provinciali) di coordinamento, che vanno esaminate con i seguenti criteri:

coerenza, anche parziale, con gli obiettivi
della programmazione;

specificazione degli obiettivi che si intendono
raggiungere con le azioni contemplate nelle singole proposte;

adeguatezza delle risorse di personale,
logistiche e strumentali rispetto agli obiettivi dichiarati;

consolidamento e/o collegamento con esperienze
positive avviate in precedenza;

rilevanza del possibile impatto delle attivita’ da realizzare;

trasferibilita’ dei risultati;

coordinamento delle iniziative con altre Universita’ della regione.

Ove l’entita’
complessiva delle proposte finanziabili ecceda l’importo disponibile, attesa la
particolare natura delle iniziative, si provvede alla determinazione degli
importi attribuibili tenendo conto di una possibile realizzazione
parziale o ridotta delle attivita’ previste nelle
singole proposte presentate. Le Universita’ devono
provvedere al cofinanziamento, con oneri a carico del
proprio bilancio, per un importo pari almeno al 20% del contributo assegnato
dal Ministero.

3. Ai fini della attuazione
di quanto previsto dal presente articolo viene costituito, con decreto
ministeriale, un apposito gruppo di lavoro, con funzioni anche di monitoraggio
in itinere e di valutazione finale delle iniziative.

Art. 21.

Potenziamento della rete dell’alta formazione

1. Per il potenziamento della rete
dell’alta formazione, attraverso il sostegno alla sperimentazione della
costituzione di una rete di scuole di dottorato di ricerca (in coerenza con le
linee di ricerca di interesse nazionale) direttamente
correlata a corsi di studio di secondo livello, realizzata dalle Universita’ anche in convenzione con altre Universita’, istituti scientifici, enti pubblici e privati
e imprese, italiane e straniere – e con riferimento alle iniziative avviate in
relazione alle previsioni degli accordi di programma stipulati (ai sensi
dell’art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra il Ministero e
le Universita’ che hanno costituito il consorzio
interuniversitario denominato Istituto italiano di scienze umane (con sede in
Firenze), quelle che hanno costituito il Consorzio interuniversitario di studi
avanzati (con sede a Roma) e i Politecnici di Milano e di Torino, che hanno
costituito il Centro interuniversitario denominato Alta Scuola Politecnica – sono destinate le seguenti risorse
finanziarie:

2004 Euro 6.400.000

2005 Euro 6.400.000

2006 Euro 15.200.000

2. I fondi sono ripartiti, per le tre
iniziative di cui al comma 1, con criteri stabiliti con decreto del Ministro,
sentito il Comitato, per una quota in parti uguali e per la restante quota
tenendo conto del numero degli iscritti ai corsi di
dottorato di ricerca delle Universita’ coinvolte
nelle iniziative, dei rapporti con il mondo delle imprese e dei raccordi a
livello internazionale.

3. Al termine del 2005, sulla base
della valutazione positiva delle iniziative da parte
del Comitato in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli accordi
di programma e dei risultati dei processi formativi delle stesse, puo’ essere disposto il rinnovo degli accordi di programma,
la istituzionalizzazione e l’accreditamento, secondo quanto previsto dal
successivo art. 25. Il mantenimento dell’accreditamento e’
subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza
triennale, dei risultati conseguiti.

Art. 22.

Scuole superiori

1. In attuazione di quanto previsto
dall’art. 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (programmazione del sistema
universitario per il triennio 2001-2003) il quale fa riferimento alle
iniziative di sperimentazione di Scuole superiori, avviate in
relazione agli accordi di programma stipulati (ai sensi dell’art. 5,
comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra le Universita’
di Catania, Lecce, Pavia, Siena, e il Ministero – sulla base della relazione
predisposta dal Comitato, tenuto conto delle differenziate situazioni e delle
richieste delle singole Universita’ interessate,
viene disposta:

relativamente alla iniziativa dell’Universita’ di Pavia, la istituzione della Scuola superiore
denominata Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia,
contestualmente alla approvazione, con decreto del Ministro, dello statuto e
del regolamento didattico relativi, presentati dal Rettore dell’Universita’ di Pavia;

relativamente alle iniziative delle Universita’ di Catania, di Lecce e di Siena la istituzione,
nell’ambito delle stesse, di Scuole superiori con l’adozione, da parte delle
medesime Universita’, di adeguate modifiche ai propri
statuti e regolamenti didattici, secondo le modalita’
previste dalla vigente normativa.

2. Al termine del triennio, sulla
base delle valutazioni positive da parte del Comitato
in ordine ai risultati dei processi formativi, puo’
essere disposto l’accreditamento, secondo quanto previsto dall’art. 25. Il
mantenimento dell’accreditamento e’ subordinato alla
valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei
risultati conseguiti.

3. Ai fini di quanto previsto al
comma 1 sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 Euro 8.730.000

2005 Euro 8.730.000

2006 Euro 8.730.000

4. I fondi indicati al comma 3 vanno
utilizzati per confermare le assegnazioni disposte nell’anno 2003 per le
iniziative indicate al comma 1.

5. Per le stesse iniziative vengono confermate, secondo quanto previsto dai decreti
ministeriali 30 aprile 1999, n. 224 e 23 ottobre 2003, n. 198, le borse di
dottorato attivate nell’ambito della sperimentazione.

Art. 23.

Internazionalizzazione

1. Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema universitario, nel
quadro di accordi intergovernativi e interuniversitari di cooperazione
culturale e scientifica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, da
erogarsi per il cofinanziamento, sino al limite del
50 per cento dei costi, dei progetti presentati dalle Universita’:

2004 Euro 5.750.000

2005 Euro 5.750.000

2006 Euro 3.500.000

2. I progetti di
cui al precedente comma 1 sono finalizzati a concorrere, attraverso il
potenziamento della dimensione internazionale, all’accrescimento della qualita’ del sistema formativo, ed a promuovere la competitivita’ degli Atenei sul piano internazionale.
In particolare i progetti stessi (corredati dalla relazione tecnica del Nucleo
di valutazione) possono prevedere:

a) la progettazione e la
realizzazione congiunte di corsi di studio di cui all’art. 3 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni,
previa stipulazione di appositi accordi o convenzioni
che prevedano la partecipazione di docenti, ricercatori e studenti di
istituzioni universitarie di almeno un altro Paese;

b) iniziative finalizzate, in
collaborazione con Universita’ di altri
Paesi, all’istituzione, in tali Paesi, di corsi di studio o strutture
didattiche atte a valorizzare i modelli formativi delle Universita’
italiane;

c) iniziative finalizzate alla
realizzazione di programmi congiunti di ricerca che prevedano la mobilita’ di docenti, ricercatori, dottorandi ed assegnisti di ricerca, italiani e
stranieri.

3. Le risorse di cui al comma 1, sono
prioritariamente destinate al cofinanziamento di
progetti che prevedono la cooperazione con Universita’
di Paesi afferenti alle seguenti aree geografiche di prevalente interesse
strategico e secondo gli importi a fianco di ciascuna di esse
indicati:

area Unione europea 7,5 milioni

area mediterranea 2,0 milioni

area balcanica
1,0 milioni

area dell’America Latina 1,5 milioni

U.S.A. 2,0 milioni

Cina, India, Giappone 1,0 milioni

4. La valutazione dei progetti viene effettuata da un apposito Comitato tecnico-scientifico
composto da esperti, anche esterni all’amministrazione, costituito con decreto
ministeriale.

5. Ai fini della selezione sono
prioritariamente valutati i progetti nei quali:

siano previsti interventi finanziari
per l’erogazione di borse di studio a supporto della mobilita’
degli studenti, per un congruo periodo di tempo, nonche’
a favorire gli scambi di docenti, ricercatori e personale tecnico e
amministrativo;

sia previsto un sistema di valutazione
dei risultati del progetto;

il progetto coinvolga una rete di
Atenei italiani;

sia dichiarato un impegno finanziario
dell’Universita’ e delle Universita’
partner per il cofinanziamento dell’iniziativa
proposta superiore alla quota minima del 50 per cento.

6. In deroga a quanto previsto al
comma 4, la valutazione dei progetti che prevedono la cooperazione con universita’ situate in Francia e Germania, viene effettuata rispettivamente dal Consiglio dell’Universita’ italo-francese e dal
Consiglio direttivo dell’Universita’ italo-tedesca. Per il cofinanziamento
di tali progetti vengono complessivamente riservate le
seguenti quote:

cooperazione italo-tedesca
2,5 milioni

cooperazione italo-francese
2,0 milioni

7. In relazione a quanto previsto dai commi 3 e 6, le
eventuali economie verificatesi al termine della selezione dei progetti di
un’area sono destinate al finanziamento dei progetti afferenti ad altre aree.

8. In relazione a
quanto previsto al comma 2, le Universita’ presentano
le proprie proposte, utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal
Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it, nei termini ivi indicati. Le
proposte definiscono gli obiettivi e le fasi attuative
del progetto, i partner coinvolti ed i loro rispettivi apporti al progetto.
Entro la data di scadenza indicata, le Universita’
devono, inoltre, dichiarare il proprio impegno al cofinanziamento
delle iniziative selezionate ed inviare, entro l’ulteriore
termine indicato nel sito, copia delle convenzioni o accordi gia’ sottoscritti con i partner universitari coinvolti.

Art. 24.

Iniziative oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione
europea

1. In relazione
alle previsioni dei programmi comunitari, alle richieste delle Universita’, e tenuto conto di quanto indicato dall’art. 12
del decreto ministeriale 21 giugno 1999, il Ministero dispone la concessione di
contributi, nella misura necessaria ad assicurare la copertura della quota
nazionale, per le iniziative ammissibili ai finanziamenti a valere sui fondi
strutturali della Unione europea in quanto – in rapporto alla dinamica del
mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale – aventi le
caratteristiche previste nei programmi comunitari.

2. Per le iniziative nell’ambito del
programma operativo 2000-2006

«ricerca scientifica,
sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell’obiettivo 1,
sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 Euro 8.300.000

2005 Euro 8.300.000

2006 Euro 8.300.000

3. Il Ministero dispone la
concessione di contributi nella misura necessaria al consolidamento delle borse
di dottorato oggetto di cofinanziamento nell’ambito
del programma operativo 1994-1999

«ricerca, sviluppo
tecnologico ed alta formazione» per le regioni dell’obiettivo 1.

A tali fini sono destinate le
seguenti risorse finanziarie:

2004 Euro 6.550.000

2005 Euro 6.550.000

2006 –

Art. 25.

Criteri per l’accreditamento

1. I criteri relativi
all’accreditamento delle iniziative previste dal presente decreto sono
definiti con decreti del Ministro, previa relazione del Comitato.

2. Il mantenimento
dell’accreditamento e’ subordinato alla valutazione
positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati
conseguiti.

Art. 26.

Nuclei di valutazione

1. Per l’attuazione di quanto
previsto dalla presente programmazione il Comitato puo’ richiedere alle Universita’ la
collaborazione dei Nuclei di valutazione.

Art. 27.

Relazioni dei Comitati regionali
(ovvero provinciali) di coordinamento

1. Le Universita’,
entro quindici giorni dalla data di scadenza della presentazione al Ministero
delle proposte relative alle iniziative previste negli
articoli 12, 14 e 23 del presente decreto, inviano copia di tali proposte ai
Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per
territorio.

2. I Comitati trasmettono al
Ministero, entro i successivi sessanta giorni, separatamente per ciascuno degli
articoli indicati al comma 1, una relazione con motivati pareri sulle singole
proposte.

Art. 28.

Relazioni delle Universita’

1. Per le iniziative finanziate con i
fondi previsti dagli articoli 8, 13, 15, 17, comma 6, e 18 del presente
decreto, le Universita’ inviano
al Ministero una relazione con l’indicazione dei risultati attesi, dei tempi e
delle modalita’ di attuazione delle stesse, corredata
da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione nella quale deve essere dato
atto della verificata congruita’ tra il contenuto
delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.

2. Per tutte le iniziative finanziate
con i fondi previsti dal presente provvedimento le Universita’ inviano al Ministero, al termine del periodo
stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione
con l’indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle
somme impegnate e di quelle effettivamente spese.

3. Ove le Universita’
non utilizzino le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo
indicato al precedente comma, ovvero si verifichino
scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui
al comma 1, o nelle proposte di cui agli articoli 12, 14, 20, 23, il Comitato
formula al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che possono
essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire,
relativamente all’anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Universita’ statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge
29 luglio 1991, n. 243 (Universita’ non statali).

Art. 29.

Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dalla applicazione del presente decreto si provvede mediante
l’utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 5496
dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 2004 e sui
corrispondenti capitoli per il 2005 e il 2006, come appresso indicato:

2004 Euro 121.724.000

2005 Euro 121.724.000

2006 Euro 121.724.000

2. Modifiche ai precedenti articoli
del presente provvedimento, che si rendano necessarie, possono
essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel
rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 3 settembre
2003, n. 149.

3. Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.

Roma, 5 agosto 2004

Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 27
ottobre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 6,
foglio n. 177