Civile

Thursday 05 June 2003

Progetto di riforma del processo civile. Queste le novità

Progetto di riforma del processo civile. Queste le novità

Dopo larticolo 7, aggiungere il seguente

Articolo 7bis

Allarticolo 133, secondo comma, del Cpc sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

«solo nel caso in cui il deposito avvenga una volta che sia scaduto il termine per esso previsto dalla legge. In caso contrario, la sentenza si intende comunicata alle parti allo scadere di tale termine».

Dopo larticolo 7, aggiungere il seguente

Articolo 7ter

Allarticolo 134 del Cpc, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che la legge o il giudice non ne dispongano in ogni caso la comunicazione o la notificazione, lordinanza pronunciata nel uterine indicato dal giudice dalludienza in cui si è riservato di provvedere, comunque non superiore a quello di trenta giorni dalla medesima udienza, si intende comunicata alle parti allo scadere di tale termine. Il cancelliere comunica alle parti lordinanza pronunciata fuori delludienza oltre detto termine».

Dopo larticolo 11, aggiungere il seguente

Articolo 11bis

Allarticolo 176 del Cpc, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dalludienza entro il termine di cui allarticolo 134 secondo comma si ritengono conosciute dalle parti anzidette allo scadere di tale termine, salvo che non siano state notificate o comunicate precedentemente; quelle pronunciate fuori dalludienza oltre il medesimo termine sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi».

Dopo larticolo 13, aggiungere il seguente

Articolo 13bis

Allarticolo 186 del Cpc le parole: «entro i cinque giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui allarticolo 134 secondo comma».

Dopo larticolo 20, aggiungere il seguente

Articolo 20bis

Allarticolo 280 del Cpc, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il cancelliere inserisce lordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà, comunque, tempestiva comunicazione alle parti indipendentemente dalla data del suo deposito».

Articolo 27

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dichiarazione di», inserire le seguenti: «inammissibilità o».

Dopo larticolo 28, aggiungere il seguente

Articolo 28bis

Il secondo comma dellarticolo 490 Cpc è sostituito dal seguente:

«In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti Internet».

Articolo 38

Sostituirlo con il seguente

Allarticolo 532 Cpc i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

1. Il giudice dellesecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati, soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati, relativi alla natura particolare del bene. Le cose pignorate sono affidate, di regola, allIvg, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

2. Nello stesso provvedimento il giudice, dopo aver sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e limporto globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissario una cauzione.

Dopo larticolo 38, aggiungere il seguente

Articolo 38ter

Al comma 1 dellarticolo 534bis Cpc dopo le parole «delegare ad un notaio avente sede», il periodo va sostituito con le seguenti parole: «preferibilmente nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».

Dopo larticolo 39, aggiungere il seguente

Articolo 39bis

Al secondo comma dellarticolo 557 Cpc sostituire la parola «cinque» con la seguente «dieci».

Dopo larticolo 42 inserire

Articolo 42bis

1. Allarticolo 569 Cpc, comma primo, dopo la parola, «intervenuti», inserire il seguente periodo: «il giudice provvede alla nomina del perito di cui allarticolo 173bis delle disposizioni di attuazione del Cpc e ne ordina la comparizione per la medesima udienza».

2. Al secondo comma dellarticolo 569 Cpc, dopo le parole «dal diritto di proporle» inserire il seguente periodo: «Il giudice provvede alla sostituzione del debitore esecutato nella custodia dei beni pignorati, ai sensi dellarticolo 559, secondo comma, avuto riguardo allosservanza o meno degli obblighi incombenti sul custode ai sensi dellarticolo 560 Cpc».

Articolo 47

Aggiungere i seguenti commi:

Allarticolo 591bis Cpc, primo comma, dopo le parole «576 e seguenti» inserire il seguente periodo «ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e successivi».

Larticolo 591bis, comma 8, Cpc, è così sostituito:

«Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio, ferma restando la possibilità di sospendere la vendita di cui allarticolo 586 e qualora non vi siano contestazioni delle parti, emette, se a ciò espressamente delegato, il decreto di trasferimento di cui allarticolo 586. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dellimmobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dellesecuzione nel caso in cui non faccia luogo allassegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dellarticolo 591».

Dopo larticolo 47 inserire

Articolo 47bis

Allarticolo 596, comma 1, Cpc, dopo la parola «esecuzione» è aggiunto il seguente periodo:

«o il notaio delegato a norma dellarticolo 591bis».

Dopo larticolo 47 aggiungere il seguente

Articolo 47ter

Allarticolo 598 Cpc dopo la parola «esecuzione» è aggiunto il seguente periodo: «o il notaio delegato».

Dopo larticolo 51 aggiungere il seguente

Articolo 51bis

1. Al primo comma dellarticolo 633 del Cpc, dopo le parole: «cose fungibili» sono inserite le seguenti: «o di una prestazione fungibile di fare».

2. Lultimo comma dellarticolo 633 del Cpc è abrogato.

3. Al primo comma dellarticolo 641 del Cpc, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il predetto termine è elevato a sessanta giorni in caso di notifica allestero».

4. Dopo il primo periodo del secondo comma dellarticolo 641 del Cpc, è inserito il seguente: «Nel caso di notifica allestero il termine non può essere minore di venti giorni, né maggiore di centoventi».

Dopo larticolo 66 inserire

Articolo 66bis

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data della sua entrata in vigore.