Enti pubblici

Wednesday 23 April 2003

Profughi di guerra. Prime misure del Governo per fronteggiare l’ emergenza umanitaria. DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n.85 (GU n. 93 del 22-4-2003)

Profughi di guerra. Prime misure del Governo per fronteggiare lemergenza umanitaria

DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n.85

  Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario. (GU n. 93 del 22-4-2003) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista  la  direttiva  2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001,

sulle  norme minime per la concessione della protezione temporanea in

caso   di   afflusso   massiccio   di  sfollati  e  sulla  promozione

dell’equilibrio  degli  sforzi  tra  gli  stati  membri  che ricevono

sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi;

  Vista  la  legge  1  marzo  2002,  n.  39, recante disposizioni per

l’adempimento  di  obblighi  derivanti  dall’appartenenza dell’Italia

alle  Comunita’  europee – legge comunitaria 2001, che ha delegato il

Governo  a recepire la citata direttiva 2001/55/CE, ed in particolare

l’articolo 1 e l’allegato A;

  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato

con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive

modificazioni;

  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina

dell’attivita’   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 marzo 2003;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del

Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’interno, di

concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,

dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                              Finalita’

  1.  Il  presente decreto disciplina la concessione della protezione

temporanea  in  caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da

Paesi  non  appartenenti all’Unione europea che non possono rientrare

nei   Paesi   di  origine  secondo  le  indicazioni  della  direttiva

2001/55/CE  del  20 luglio 2001 del Consiglio dell’Unione europea, di

seguito denominato Consiglio.