Penale

Friday 04 March 2005

Processo penale. Non c’ è pace per il rito avanti il Giudice di Pace: stavolta sospettato di incostituzionalità è il procedimento per il ricorso immediato della persona offesa ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 Ottobre 2004 – 21 Ottobre 2004, n. 70

Processo penale. Non cè pace per il rito avanti il Giudice di Pace: stavolta sospettato di incostituzionalità è il procedimento per il ricorso immediato della persona offesa

ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 Ottobre 2004 – 21 Ottobre 2004, n. 70

Ordinanza emessa il 21 ottobre 2004 dal giudice di pace di Napoli nel procedimento penale a carico di Tremante Guglielmo Processo penale – Procedimento dinanzi al giudice di pace – Decreto di convocazione delle parti – Trascrizione dell’imputazione – Omessa previsione – Incidenza sul diritto di difesa e sui principi del giusto processo – Violazione del principio di obbligatorieta’ dell’esercizio dell’azione penale. – Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, commi 1 e 2. – Costituzione, artt. 24, 111 e 112. (GU n. 9 del 2-3-2005 )

                                IL GIUDICE DI PACE

    Vista  l’istanza  che  precede,  depositata il 27 settembre 2004;

premesso  che con sua ordinanza 14 giugno 2004, dopo aver motivato il

suo  avviso,  parzialmente,  contrario  a quello del p.m. – che aveva

chiesto  dichiararsi  inammissibile  totalmente il ricorso immediato,

depositato  in  data  27  aprile  2004 – chiedeva al medesimo p.m. di

formulare  il  capo d’imputazione limitatamente ad una sola parte dei

fatti  addebitati,  e  precisamente  quelli  relativi al reato di cui

all’art. 595 c.p.;

        il  p.m.,  al quale furono rimessi gli atti in data 18 giugno

2004, fino ad oggi non ha provveduto a tanto;

        le  doglianze  del  ricorrente  sono fondate e trovano esatta

corrispondenza nelle norme del d.lgs. n. 274/2000;

                             R i l e v a

    i;a)  ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 274/2000 il G.d.P. deve

provvedere  ove  il  p.m.  non  abbia  presentato richieste nei dieci

giorni;

    b)  ma  quel  provvedimento e’ limitato ai soli casi indicati nei

comma 2, 3, 4 della medesima norma;

    c)  il 1° comma dell’art. 27 d.lgs. n. 274/2000 impone al giudice

di convocare le parti con decreto entro venti giorni dal deposito del

ricorso;

    d)  il  2° comma della medesima norma fissa il termine perentorio

di  novanta giorni («deve», «non piu’ di») tra deposito del ricorso e

decreto di fissazione dell’udienza;

    e)  il giudice non puo’ convocare le parti innanzi a se’, siccome

all’art. 27, per i seguenti motivi:

        1)  manca  l’imputazione, in quanto non si puo’ ritenere tale

l’addebito proposto dal ricorrente;

        2) l’addebito, proposto dal ricorrente, non puo’ avere libero

accesso  nel  giudizio;  esso,  ex  art. 25/2 ultima parte menzionato

d.lgs.,  deve  essere  o  modificato  o  confermato  dal p.m.; quindi

occorre l’intervento del p.m., per cui l’iniziativa di questi risulta

essenziale  e indefettibile, anche in base all’art. 178 c.p.p. E cio’

e’  reso palese, con estrema chiarezza, dal termine «conferma» con il

quale  si indica che, finanche quando l’addebito mosso dal ricorrente

sia perfetto, necessita dell’imprimatur del p.m.;

        3)  del  resto  la  formulazione  del  capo  d’imputazione fa

acquisire  all’addebito  una  veste  legale e giuridica e costituisce

fondamentale   e   insopprimibile   garanzia  per  l’imputato:  senza

imputazione l’azione penale e’ inesistente;

        4) l’iniziativa dell’azione penale e’ assegnata, ex art. 50 e

55. c.p.p., al p.m., il quale ha l’obbligo di esercitarla ex art. 112

Costituzione;

        5)  consegue  che  il  p.m.  e’  tenuto  comunque a formulare

l’imputazione nei sensi prospettati dal giudice;

        6)  questi  poi,  da  una  parte  deve (art. 27) convocare le

parti,  dall’altra  non puo’ procedere mancando il capo d’imputazione

(art. 50  c.p.) mentre il ricorrente ha diritto a vedersi definire il

giudizio (artt. 24 e 111 Cost.);

        7) risulta quindi contrasto tra le norme indicate. P. Q. M.

    Solleva    incidente    di    costituzionalita’   per   contrasto

dell’art. 27,  commi  1  e 2. d.lgs. n. 274/2000 con l’art. 112, 24 e

111 Costituzione in riferimento agli artt. 50, primo e terzo comma, e

178 del Codice di procedura penale.

    Ordina  alla cancelleria: la trasmissione del fascicolo con tutti

i documenti ivi esistenti alla Corte costituzionale;

        la notifica della presente ordinanza a:

          1) Presidenza del Consiglio dei ministri;

          2) P.m. in sede;

          3) Ricorrente e difensore della stessa;

          4) Presidenza del Senato della Repubb1ica;

          5) Presidenza della Camera dei deputati.

    Napoli, addi’ 20 ottobre 2004

                         Il giudice: Schiano